(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272 
 
All'articolo 1: 
al comma 2, dopo le parole: "  limite  di  spesa  "  e'  inserita  la
seguente: " massimo "; 
il comma 5 e' soppresso. 
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
"  ART.  1-bis.  -  (Finanziamento  del  Fondo  per  la   prevenzione
dell'usura). - 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili  al  termine
di ogni esercizio finanziario, possono essere  annualmente  destinate
per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di  cui
all'articolo 15, comma 1,  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e
successive modificazioni. A tale riguardo, si  provvede  con  decreto
del Ministro dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
ART. 1-ter.  -  (Misure  urgenti  per  il  contrasto  del  terrorismo
internazionale). - 1.  Al  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10, comma 3, le  parole:  "All'articolo  495,  quarto
comma, n. 2, del  codice  penale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale"; 
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
"ART. 10-bis. - (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri
materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo  l'articolo  497-bis
del codice penale, e' inserito il seguente: 
`ART. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi  contraffatti).  -  Le
pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente: 
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni  o
documenti di identificazione in  uso  ai  Corpi  di  polizia,  ovvero
oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i
documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne  fa
uso"; 
c)  all'articolo  14,  comma  3,  capoverso,  le  parole:   "con   la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
il divieto di cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore
puo'   imporre   all'interessato   sottoposto   alla   misura   della
sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;". 
2. Al primo comma dell'articolo 498 del  codice  penale,  le  parole:
"Chiunque  abusivamente  porta  in  pubblico  la  divisa  o  i  segni
distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi
previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente  porta  in  pubblico  la
divisa o i segni distintivi". 
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  recante
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) al primo comma,  le  parole:  "sono  proibite  la  raccolta  e  la
detenzione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  proibite   la
fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita"; 
b) al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con  la
licenza di fabbricazione sono  consentite  le  attivita'  commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte"; 
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
"La   licenza   e'   altresi'   necessaria   per   l'importazione   e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo
non  comprese  nei   materiali   di   armamento,   nonche'   per   la
fabbricazione,  l'importazione  e  l'esportazione,  la  raccolta,  la
detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa  specificamente
destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli
altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli  agenti
di pubblica sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte  salve  le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato"; 
d) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e
con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono  sostituite  dalle
seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
cinquecento ad euro tremila". 
4. All'articolo  5-bis  del  decreto-legge  6  maggio  2002,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo  e'
consentito  l'uso  di  un  segnale  distintivo,  di  un   dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a  luce  lampeggiante,  definiti
con decreto del Ministro dell'interno di' concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  gli  impieghi  previsti
dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,
quando ne sussistono le condizioni". 
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  a  decorrere  dal
quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del  presente  decreto.
Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma,
la licenza, se non prevista  dalle  disposizioni  precedentemente  in
vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla
stessa data. 
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si  applicano  a  decorrere  dal
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto ivi previsto ". 
All'articolo 2: 
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
"  1-bis.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  istituto   connessi
all'attuazione della normativa in materia di  immigrazione  e  asilo,
anche per  i  profili  attinenti  alla  prevenzione  e  al  contrasto
dell'immigrazione   clandestina,   e,   in   via   prioritaria,    al
funzionamento  degli  uffici  immigrazione  delle  questure  e  degli
sportelli  unici  per  l'immigrazione  delle  prefetture   -   uffici
territoriali del Governo, nonche' degli altri compiti  attribuiti  al
Ministero  dell'interno,  sono  autorizzati  nel  triennio  2006-2008
nell'ambito  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'interno: 
a) per 48 unita' della carriera prefettizia l'assunzione  utilizzando
la graduatoria del  concorso  indetto  con  decreto  ministeriale  18
dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie
speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unita' la procedura  di
riammissione prevista dall'articolo 132 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b)  per  30  unita'  di  dirigenti  di  seconda  fascia  dell'area  1
l'incremento della dotazione organica; 
c) per 250 unita' nei profili  dell'area  funzionale  C  l'incremento
delle relative dotazioni organiche. 
1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del  comma  1-bis
e' pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed
a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008. 
1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a
decorrere dall'anno 2006, dell'articolo  1-quinquies,  comma  3,  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione  dell'articolo
13-ter del decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. 
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei  commi  1-ter  e
1-quater    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 "; 
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "  (Misure  urgenti  per  la
funzionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno) ". 
All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
"  1-bis.  Per  fronteggiare  le  urgenti   esigenze   del   servizio
antincendio  aeroportuale  derivanti  dalla  riclassificazione  dello
scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi  invernali
di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e' incrementata di cinquanta unita' appartenenti al  ruolo  dei
vigili del fuoco. 
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero
dell'interno  e'   autorizzato,   in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  a
bandire  un   concorso   straordinario,   per   colloquio   e   prova
tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica  di  vigile
del fuoco, riservato al  personale  della  societa'  che  attualmente
assicura il servizio antincendio  presso  lo  scalo  aeroportuale  di
Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo  3
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti  fissati  dalla
normativa vigente per l'accesso alla qualifica di  vigile  del  fuoco
con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'. 
1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di  cui  al  comma
1-ter e al fine di assicurare la continuita' del servizio antincendio
aeroportuale nello scalo  di  Torino-Cuneo  Levaldigi,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo determinato,  tra  il
personale indicato nel medesimo comma l -ter, venticinque  unita'  di
personale  appartenente  alla  qualifica  di  vigile  del  fuoco.  Le
predette assunzioni decorrono dalla data in cui  il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco  assumera'  la  gestione  diretta  del  predetto
servizio. 
1-quinquies.  Alla  copertura  degli   oneri   finanziari   derivanti
dall'attuazione del presente articolo,  pari  a  1.835.000  euro  per
l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a  1.700.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ". 
All'articolo 4: 
al comma 1, in fine, la parola: " soppresso  "  e'  sostituita  dalla
seguente: " abrogato "; 
al comma 2, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "  La
disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del
codice  di  procedura  penale  non  si  applica  nei   confronti   di
condannati, tossicodipendenti  o  alcooldipendenti,  che  abbiano  in
corso,  al  momento  del  deposito  della  sentenza  definitiva,   un
programma terapeutico di  recupero  presso  i  servizi  pubblici  per
l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura
autorizzata  nei  casi  in  cui  l'interruzione  del  programma  puo'
pregiudicarne la disintossicazione ". 
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
" ART. 4-bis. - (Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del  1990).  -  1.
All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze  stupefacenti
o psicotrope"; 
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in  vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura  ad  altri,  invia,
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque  scopo  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  di   cui   alla   tabella   I   prevista
dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti  anni  e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000"; 
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1  e'  punito  chiunque,
senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  importa,  esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: 
a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  per   quantita',   in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con  decreto  del
Ministro della salute emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero   per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
o  al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre   circostanze
dell'azione,  appaiono  destinate  ad  un  uso   non   esclusivamente
personale; 
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope  elencate
nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. 
In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo
alla meta'"; 
d) al comma 2,  le  parole:  "nel  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14";  la  parola:
"otto" e'  sostituita  dalla  seguente:  "sei"  e  le  parole:  "lire
cinquanta milioni a lire  seicento  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "euro 26.000 a euro 300.000"; 
e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
"2-bis. Le pene di cui al comma 2 si  applicano  anche  nel  caso  di
illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche  di
base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato  I
al presente testo unico, utilizzabili  nella  produzione  clandestina
delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste  nelle  tabelle  di
cui all'articolo 14"; 
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
"3. Le stesse  pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,  produce  o
fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione. 
4. Quando le condotte di cui  al  comma  1  riguardano  i  medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14
e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le
pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i  fatti  previsti
dal presente articolo sono di lieve entita',  si  applicano  le  pene
della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000"; 
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
"5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui
al presente articolo  commessi  da  persona  tossicodipendente  o  da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,  con  la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
debba concedersi il beneficio della  sospensione  condizionale  della
pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo  54  del  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi
previste. Con la sentenza il giudice  incarica  l'Ufficio  locale  di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio  riferisce  periodicamente  al
giudice. In deroga a quanto disposto  dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha
una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. 
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture  private  autorizzate
ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso  di
violazione degli obblighi connessi allo  svolgimento  del  lavoro  di
pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo  54  del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico
ministero  o  d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell'entita'  dei  motivi  e  delle
circostanze della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena  con
conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di due volte". 
ART. 4-ter. (Modifica dell'articolo 75 del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309  del  1990).  -  1.
L'articolo 75 del testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 75. -  (Condotte  integranti  illeciti  amministrativi).  -  1.
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi
titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti  o  psicotrope  fuori
dalle ipotesi di cui  all'articolo  73,  comma  1-bis,  o  medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella  tabella
II, sezioni B e C, fuori delle condizioni  di  cui  all'articolo  72,
comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e  non
superiore  a  un  anno,  a  una  o  piu'  delle   seguenti   sanzioni
amministrative: 
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; 
b)  sospensione  della  licenza  di  porto  d'armi   o   divieto   di
conseguirla; 
e) sospensione del passaporto e di ogni altro documento  equipollente
o divieto di conseguirli; 
d) sospensione del permesso di soggiorno  per  motivi  di  turismo  o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato  a
seguire  il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  di   cui
all'articolo  122  o  altro   programma   educativo   e   informativo
personalizzato  in  relazione  alle  proprie   specifiche   esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13  o  da  una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 
3. Accertati i fatti di  cui  al  comma  1,  gli  organi  di  polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile,  e  riferiscono
senza ritardo e comunque entro dieci  giorni,  con  gli  esiti  degli
esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati  presso  le
strutture pubbliche di cui al comma 10,  al  prefetto  competente  ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,  l'interessato
abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore,  gli
organi di  polizia  procedono  altresi'  all'immediato  ritiro  della
patente di guida.  Qualora  la  disponibilita'  sia  riferita  ad  un
ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato  di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il
ritiro della patente di guida, nonche' del certificato  di  idoneita'
tecnica e il fermo amministrativo del  ciclomotore  hanno  durata  di
trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di  quanto  previsto
al comma 4. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato
di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente  ai  sensi
del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante  il  periodo  in
cui la patente sia stata  ritirata  ovvero  di  circolazione  con  il
veicolo   sottoposto   a   fermo   amministrativo,    si    applicano
rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli  216  e  214  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
4.  Entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,  adotta
apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia,
dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare,
a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare  e  la
loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui  al
comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del
nucleo   operativo   costituito   presso   ogni    prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui  l'interessato  si  avvalga
delle facolta' previste dall'articolo  18  della  legge  24  novembre
1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa
ordinanza  motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da   comunicare
integralmente  all'organo  che   ha   effettuato   la   segnalazione,
contestualmente  all'ordinanza  con  cui   viene   ritenuto   fondato
l'accertamento,  da  adottare  entro  centocinquanta   giorni   dalla
ricezione  degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo   svolgimento
dell'audizione  ove  richiesta,  il  prefetto  convoca   la   persona
segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma.  La
mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui  il  prefetto
ritiene fondato l'accertamento e convoca la  persona  segnalata  puo'
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il  termine  di
dieci giorni dalla  notifica  all'interessato.  Nel  caso  di  minore
l'opposizione viene proposta al tribunale per  i  minorenni.  Valgono
per la competenza territoriale in merito all'opposizione  gli  stessi
criteri indicati aI comma 13. 
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il  prefetto,  qualora
cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca  i
genitori o chi  ne  esercita  la  potesta',  li  rende  edotti  delle
circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui  al
comma 2. 
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi  da  1  a  5  puo'
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione  delle  misure  e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis. 
7. L'interessato puo' chiedere di  prendere  visione  e  di  ottenere
copia  degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che   riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui  gli  atti  riguardino
piu' persone, l'interessato puo' ottenere  il  rilascio  di  estratti
delle parti relative alla sua situazione. 
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da
straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono  altresi'
al questore competente per territorio in  relazione  al  luogo,  come
determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede  di
rinnovo del permesso di soggiorno. 
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di  cui  al
comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma  2,  che  ha
effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione entro il termine di dieci giorni dalla  notifica  stessa,
davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale  per
i minorenni, competente in relazione al  luogo  come  determinato  al
comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di
cui al comma 8. 
10.  Gli  accertamenti  medico-legali  e  tossicologico-forensi  sono
effettuati presso gli  istituti  di  medicina  legale,  i  laboratori
universitari di tossicologia forense, le  strutture  delle  Forze  di
polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base  da  individuare
con decreto del Ministero della salute. 
11. Se  risulta  che  l'interessato  si  sia  sottoposto,  con  esito
positivo, al programma di cui al  comma  2,  il  prefetto  adotta  il
provvedimento di revoca  delle  sanzioni,  dandone  comunicazione  al
questore e al giudice di pace competente. 
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme  della  sezione  II
del capo I e  il  secondo  comma  dell'articolo  62  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
13. Il prefetto competente per territorio in relazione  al  luogo  di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi
siano sconosciuti, in relazione al luogo ove  e'  stato  commesso  il
fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e  formula  l'invito  di
cui al comma 2. 
14. Se per i fatti previsti dal comma  1,  nel  caso  di  particolare
tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da  far  presumere
che  la  persona  si  asterra',  per  il  futuro,   dal   commetterli
nuovamente, in luogo  della  sanzione,  e  limitatamente  alla  prima
volta, il prefetto puo'  definire  il  procedimento  con  il  formale
invito a non fare piu'  uso  delle  sostanze  stesse,  avvertendo  il
soggetto delle conseguenze a suo danno". 
ART. 4-quater. (Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del  1990).  1.
Dopo l'articolo  75  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
inserito il seguente: 
"ART. 75-bis. - (Provvedimenti a tutela  della  sicurezza  pubblica).
-1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso,
dalla condotta di cui al comma  1  dell'articolo  75  possa  derivare
pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato  che  risulti  gia'
condannato, anche non definitivamente, per reati contro  la  persona,
contro il patrimonio o per quelli  previsti  dalle  disposizioni  del
presente testo unico  o  dalle  norme  sulla  circolazione  stradale,
oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico
o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza,  puo'  essere
inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o  piu'
delle seguenti misure: 
a) obbligo di presentarsi almeno due  volte  a  settimana  presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente; 
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di
privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne  prima  di
altra ora prefissata; 
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; 
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
e)  obbligo  di  comparire  in  un  ufficio  o  comando  di   polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici; 
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 
2. Il questore, ricevuta copia del decreto  con  il  quale  e'  stata
applicata una delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  75,  quando  la
persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le
misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato,  che  ha
effetto dalla  notifica  all'interessato,  recante  l'avviso  che  lo
stesso  ha  facolta'  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il
provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla  notifica  al
giudice di pace competente per territorio in relazione  al  luogo  di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il  giudice,
se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto  la
convalida nelle successive quarantotto ore. 
3. Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace  competente,
qualora  siano  cessate  o  mutate  le  condizioni   che   ne   hanno
giustificato l'emissione. Le  prescrizioni  possono  essere  altresi'
modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la
richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato  della
facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per  cassazione  contro  il
provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  75,
adottato quando l'interessato risulta essersi  sottoposto  con  esito
positivo al  programma  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  75,  e'
comunicato al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca  dei
provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il
giudice provvede senza formalita'. 
5. Della sottoposizione con  esito  positivo  al  programma  e'  data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma  8
dell'articolo 75. 
6. I1 contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1
del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. 
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente  a  provvedere  ai
sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per i minorenni, individuato
in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio". 
ART. 4-quinquies. - (Modificazioni all'articolo 78 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Con decreto del Ministero della  salute,  emanato  previo  parere
dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di  cui
all'articolo  1-ter,  e  periodicamente   aggiornato   in   relazione
all'evoluzione delle conoscenze  nel  settore,  sono  determinate  le
procedure diagnostiche,  medico-legali  e  tossicologico-forensi  per
accertare il tipo, il grado e  l'intensita'  dell'abuso  di  sostanze
stupefacenti   o   psicotrope   ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis"; 
b) il comma 2 e' abrogato. 
ART. 4-sexies. - (Modificazioni all'articolo 89 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Qualora ricorrano i presupposti  per  la  custodia  cautelare  in
carcere  il  giudice,  ove  non  sussistano  esigenze  cautelari   di
eccezionale  rilevanza,  dispone  gli  arresti   domiciliari   quando
imputata e' una  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente  che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i  servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di
una struttura privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116,  e
l'interruzione  del   programma   puo'   pregiudicare   il   recupero
dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli
628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e  comunque
nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il  provvedimento
e' subordinato alla prosecuzione del  programma  terapeutico  in  una
struttura residenziale. Con lo  stesso  provvedimento,  o  con  altro
successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua  il  programma
di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso  puo'
assentarsi per l'attuazione del programma. 
2. Se una persona tossicodipendente o  alcooldipendente,  che  e'  in
custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma  di
recupero   presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza    ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai  sensi
dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli
arresti  domiciliari  ove  non  ricorrano   esigenze   cautelari   di
eccezionale  rilevanza.  La  sostituzione  e'  concessa  su   istanza
dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione,  rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da  una  struttura
privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera   d),   dell'articolo   116,   attestante   lo    stato    di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e'
stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche,    nonche'    la    dichiarazione    di     disponibilita'
all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico  e'
comunque  tenuto  ad  accogliere  la  richiesta  dell'interessato  di
sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita'  giudiziaria,  quando
si procede per i delitti di cui agli articoli  628,  terzo  comma,  o
629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso  sussistano
particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza
all'individuazione di una struttura residenziale"; 
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando  si
procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad  eccezione  di
quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629,  secondo  comma,
del  codice  penale  purche'  non  siano  ravvisabili   elementi   di
collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva"; 
c) al comma 5, le parole: "al comma" sono sostituite dalle  seguenti:
"ai commi 1 e"; 
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
"5-bis. Il responsabile della  struttura  presso  cui  si  svolge  il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e'  tenuto  a
segnalare all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse  dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,  in  caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria   ne   da'
comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione  o  revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento  di
cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di  misure  idonee  a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura". 
ART. 4-septies. - (Modificazioni all'articolo 90 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Nei confronti di persona che debba  espiare  una  pena  detentiva
inflitta  per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di
tossicodipendente,  il  tribunale  di  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora,  all'esito
dell'acquisizione della relazione finale  di  cui  all'articolo  123,
accerti che la persona si e' sottoposta  con  esito  positivo  ad  un
programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  eseguito  presso  una
struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata  ai
sensi  dell'articolo  116.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  qualora
l'interessato si  trovi  in  disagiate  condizioni  economiche,  puo'
altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che  non
sia stata gia' riscossa. La sospensione  puo'  essere  concessa  solo
quando deve essere  espiata  una  pena  detentiva,  anche  residua  e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni  od  a  quattro
anni se  relativa  a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di  cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive
modificazioni"; 
b) al comma 2, dopo la parola: "concessa", sono inserite le seguenti: 
"e la relativa domanda e' inammissibile"; 
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili  le
misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e  gli  altri  effetti
penali della condanna,  tranne  che  si  tratti  della  confisca.  La
sospensione non si estende alle  obbligazioni  civili  derivanti  dal
reato"; 
d)  al  comma  4,  le  parole  da:   "ed   il   tribunale   ai   fini
dell'accertamento" fino alla fine del comma sono soppresse; 
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. Si applica, per quanto  non  diversamente  stabilito  ed  ove
compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26  luglio  1975,  n.
354, e successive modificazioni". 
ART. 4-octies. - (Modificazioni all'articolo 91 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' abrogato; 
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2.  All'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione  della   pena   e'
allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera
d), dell'articolo 116 attestante,  ai  sensi  dell'articolo  123,  la
procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  il  tipo  di  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo scelto,  l'indicazione  della  struttura  ove  il
programma e' stato eseguito,  le  modalita'  di  realizzazione  ed  i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso"; 
c) il comma 3 e' abrogato; 
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda  e'
presentata al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al
luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile,  se  sono
offerte  concrete  indicazioni  in  ordine   alla   sussistenza   dei
presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave  pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  del  pericolo  di
fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria  del  beneficio.  Sino
alla decisione  del  tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato  di
sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo
93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354". 
ART. 4-novies. - (Modificazioni all'articolo 92 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo  le  parole:  "indicato  nella  richiesta",  sono
inserite le seguenti: "o all'atto della scarcerazione"; 
b) al comma 3, le parole: "o al pretore" sono soppresse. 
ART. 4-decies. - (Modificazioni all'articolo 93 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma i e' sostituito dal seguente: 
"1. Se il condannato nei  cinque  anni  successivi  non  commette  un
delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro
effetto penale si estinguono"; 
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. La sospensione dell'esecuzione  e'  revocata  di  diritto  se  il
condannato, nel termine di cui al comma 1, commette  un  delitto  non
colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale
di sorveglianza che ha disposto la  sospensione  e'  competente  alle
pronunce di cui al presente comma ed al comma 1"; 
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. Il termine di cinque anni di cui al  comma  1  decorre  dalla
data di presentazione dell'istanza in  seguito  al  provvedimento  di
sospensione adottato dal pubblico ministero  ai  sensi  dell'articolo
656  del  codice  di  procedura  penale  o  della  domanda   di   cui
all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto  conto  della
durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali  l'interessato  si
e'  spontaneamente  sottoposto  e   del   suo   comportamento,   puo'
determinare  una  diversa,  piu'  favorevole   data   di   decorrenza
dell'esecuzione". 
ART. 4-undecies. - (Modificazioni all'articolo 94 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi tati  di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Se la pena  detentiva  deve  essere  eseguita  nei  confronti  di
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia  in  corso  un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica  sulla
base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda  unita'
sanitaria locale o con una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 116. L'affidamento in prova in  casi  particolari  puo'
essere concesso solo quando deve essere espiata una  pena  detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni
od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo  comprendente  reato
di cui all'articolo 4-bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive  modificazioni.  Alla  domanda  e'  allegata,  a  pena  di
inammissibilita',  certificazione   rilasciata   da   una   struttura
sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per
l'attivita'  di  diagnosi  prevista  dal   comma   2,   lettera   d),
dell'articolo 116 attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato  l'uso
abituale  di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o   alcoliche,
l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la  sua
idoneita',  ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'   il
trattamento sia eseguito a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
la struttura interessata deve essere in possesso  dell'accreditamento
istituzionale di cui aIl'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver  stipulato
gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies  del  citato
decreto legislativo"; 
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Se l'ordine di carcerazione e'  stato  eseguito,  la  domanda  e'
presentata al magistrato di sorveglianza il quale,  se  l'istanza  e'
ammissibile, se sono offerte  concrete  indicazioni  in  ordine  alla
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della  domanda  ed  al
grave  pregiudizio  derivante  dalla  protrazione  dello   stato   di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali  da  far  ritenere  la
sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre  l'applicazione
provvisoria  della  misura  alternativa.  Si  applicano,  in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino  alla  decisione
del tribunale di  sorveglianza,  il  magistrato  di  sorveglianza  e'
competente all'adozione degli ulteriori  provvedimenti  di  cui  alla
legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive  modificazioni";  e)  al
comma  3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:   "Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3"; 
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. I1 tribunale accoglie l'istanza se ritiene che  il  programma  di
recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui  all'articolo
47, comma 5, della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  contribuisce  al
recupero del condannato ed assicura la prevenzione del  pericolo  che
egli commetta altri reati. Se il tribunale  di  sorveglianza  dispone
l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono  essere  comprese
quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono
altresi' stabilite le  prescrizioni  e  le  forme  di  controllo  per
accertare  che  il  tossicodipendente  o   l'alcooldipendente   inizi
immediatamente o prosegua  il  programma  di  recupero.  L'esecuzione
della  pena  si  considera  iniziata  dalla  data  del   verbale   di
affidamento, tuttavia qualora il  programma  terapeutico  al  momento
della decisione risulti gia' positivamente in  corso,  il  tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali  l'interessato
si  e'  spontaneamente  sottoposto  e  del  suo  comportamento,  puo'
determinare  una  diversa,  piu'  favorevole   data   di   decorrenza
dell'esecuzione"; 
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
"6-bis. Qualora nel corso  dell'affidamento  disposto  ai  sensi  del
presente articolo  l'interessato  abbia  positivamente  terminato  la
parte terapeutica  del  programma,  il  magistrato  di  sorveglianza,
previa  rideterminazione  delle  prescrizioni,   puo'   disporne   la
prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la  pena
residua superi quella prevista per  l'affidamento  ordinario  di  cui
all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
6-ter. Il responsabile  della  struttura  presso  cui  si  svolge  il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e'  tenuto  a
segnalare all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse  dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,  in  caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria   ne   da'
comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione  o  revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento  di
cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di  misure  idonee  a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura". 
ART. 4-duodecies. - (Modificazioni all'articolo 96 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6.  Grava  sull'amministrazione   penitenziaria   l'onere   per   il
mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona  sottoposta
agli arresti domiciliari allorche' tale misura  sia  eseguita  presso
una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116  e
convenzionata con il Ministero della giustizia"; 
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
"6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori
di patologie psichiche correlate all'uso  di  sostanze  stupefacenti,
sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione  del
processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza,  nonche'  alle
misure  alternative  alla  detenzione,  alle  sanzioni   sostitutive,
eseguite con provvedimenti giudiziari di  collocamento  in  comunita'
terapeutiche e socio-riabilitative,  gli  oneri  per  il  trattamento
sanitario  e  socio-riabilitativo  sono  a  carico  del  Dipartimento
giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali
e, nelle more della  piena  attuazione  del  trasferimento  di  dette
competenze, del Servizio sanitario nazionale. 
6-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente  comma,
determinato nella  misura  massima  di  euro  2.000.000  a  decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente `Fondo
speciale' dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e per l'anno  2008  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca". 
ART. 4-terdecies. - (Modifica dell'articolo 97 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del  1990).  -  1.
L'articolo 97 del testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 97. - (Attivita' sotto  copertura).  -  1.  Fermo  il  disposto
dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili  gli  ufficiali
di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i
quali, al solo fine di acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai
delitti previsti  dal  presente  testo  unico  ed  in  esecuzione  di
operazioni  anticrimine  specificatamente  disposte  dalla  Direzione
centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con  questa,  dal
questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia
di finanza o dal comandante del nucleo di Polizia  tributaria  o  dal
direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo
3  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  dicembre  1991,  n.  410,  anche  per
interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od  occultano
sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita' prodromiche e
strumentali. 
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed  agenti
di polizia giudiziaria  possono  utilizzare  documenti,  identita'  o
indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico
ministero  al  piu'  presto  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore
successive all'inizio delle attivita'. 
3. Dell'esecuzione delle  operazioni  di  cui  al  comma  1  e'  data
immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
servizi  antidroga  ed  all'Autorita'  giudiziaria,   indicando,   se
necessario o se richiesto,  anche  il  nominativo  dell'ufficiale  di
polizia  giudiziaria   responsabile   dell'operazione,   nonche'   il
nominativo delle eventuali interposte persone impiegate. 
4.  Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  avvalersi   di
ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di  non
punibilita' di cui  al  presente  articolo.  Per  l'esecuzione  delle
operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni
mobili ed immobili, nonche' di  documenti  di  copertura  secondo  le
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri  Ministri
interessati. 
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto  copertura  di  cui  al
comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e'
punito, salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  con  la
reclusione da due a sei anni". 
ART. 4-quaterdecies. - (Modifica dell'articolo 113 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 113. - (Competenze delle regioni e delle province autonome).  -
1. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione  delle
tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente  testo
unico, ed in particolare dei seguenti principi: 
a) le attivita' di  prevenzione  e  di  intervento  contro  l'uso  di
sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo  uniformi
condizioni di  parita'  dei  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai
tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal  Servizio
sanitario nazionale; 
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private
che esercitano attivita' di prevenzione, cura  e  riabilitazione  nel
settore,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti   strutturali,
tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116; 
c) la disciplina  dell'accreditamento  istituzionale  dei  servizi  e
delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi
ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici  e  dalle  strutture
private accreditate; 
d) ai servizi e alle  strutture  autorizzate,  pubbliche  e  private,
spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e  psicologiche
del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 
2) controlli clinici e di  laboratorio  necessari  per  accertare  lo
stato  di  tossicodipendenza  effettuati   da   strutture   pubbliche
accreditate per tali tipologie di accertamento; 
3) individuazione del programma  farmacologico  o  delle  terapie  di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate  allo  stato
di tossicodipendenza; 
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico  e
socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del  luogo
di trattamento di ogni singolo utente; 
5) progettazione ed  esecuzione  in  forma  diretta  o  indiretta  di
interventi di informazione e prevenzione". 
ART. 4-quinquiesdecies. - (Modifica dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). -
1.  L'articolo  116  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 116. - (Livelli essenziali relativi  alla  liberta'  di  scelta
dell'utente e  ai  requisiti  per  l'autorizzazione  delle  strutture
private). - 1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano assicurano, quale livello  essenziale  delle  prestazioni  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione,  la  liberta'  di  scelta  di   ogni   singolo   utente
relativamente  alla  prevenzione,   cura   e   riabilitazione   delle
tossicodipendenze. La realizzazione di  strutture  e  l'esercizio  di
attivita'  sanitaria  e  socio-sanitaria   a   favore   di   soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai
sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. 
2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e'  rilasciata
in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano  livelli
essenziali ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera  m),
della Costituzione: 
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o  natura  di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli  12
e seguenti del codice civile; 
b) disponibilita' di  locali  e  attrezzature  adeguate  al  tipo  di
attivita' prescelta; 
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita'
prescelto; 
d) presenza di  un'equipe  multidisciplinare  composta  dalle  figure
professionali  del  medico  con   specializzazioni   attinenti   alle
patologie correlate alla tossicodipendenza o  del  medico  formato  e
perfezionato in materia di' tossicodipendenza, dello  psichiatra  e/o
dello  psicologo  abilitato  all'esercizio   della   psicoterapia   e
dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia
quella di diagnosi della tossicodipendenza; 
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali  e  di
comunita', supportata dalle figure professionali  del  medico,  dello
psicologo  e  delle  ulteriori  figure  richieste  per  la  specifica
attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 
3. Il diniego di autorizzazione deve  essere  motivato  con  espresso
riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2. 
4. Le regioni e le province autonome  stabiliscono  le  modalita'  di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le
cause   che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla    revoca
dell'autorizzazione. 
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale  e
nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare   accordi   finalizzati   a
promuovere e	supportare le attivita' e il funzionamento  dei  servizi
istituiti  da  organizzazioni  italiane  in  paesi  esteri   per   il
trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 
6. L'autorizzazione con  indicazione  delle  attivita'  prescelte  e'
condizione necessaria oltre che per  l'ammissione  all'accreditamento
istituzionale e agli accordi contrattuali di  cui  all'articolo  117,
per: 
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; 
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; 
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle  convenzioni  di
cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per
la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. 
7. Fino al  rilascio  delle  autorizzazioni  ai  sensi  del  presente
articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli  albi
regionali e provinciali. 
8. Presso il Ministero  della  giustizia  e'  tenuto  l'elenco  delle
strutture  private  autorizzate  e  convenzionate,  con   indicazione
dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco
e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e  le  province
autonome di cui al comma  1  sono  abilitate  a  ricevere  erogazioni
liberali fatte ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  del  suddetto
articolo. Le regioni e le province  autonome  ripartiscono  le  somme
percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo  i  programmi
da questi presentati ed i  criteri  predeterminati  dalle  rispettive
assemblee". 
ART. 4-sexiesdecies. - (Modifica dell'articolo 117 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. 
L'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 117. - (Accreditamento istituzionale e  accordi  contrattuali).
-1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici
requisiti  strutturali,  tecnologici  e  funzionali,  necessari   per
l'accesso degli  enti  autorizzati  all'istituto  dell'accreditamento
istituzionale per lo svolgimento di attivita' di  prevenzione,  cura,
certificazione  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza   o   di
alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei  soggetti  dipendenti
da  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  ai  sensi   dell'articolo
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
2. L'esercizio delle  attivita'  di  prevenzione,  cura,  recupero  e
riabilitazione dei soggetti dipendenti  da  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, con oneri a carico del Servizio  sanitario  nazionale  e'
subordinato  alla  stipula  degli   accordi   contrattuali   di   cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni". 
ART. 4-septiesdecies. - (Inserimento dell'articolo 122-bis nel  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  309  del
1990). - 1. Dopo l'articolo  122  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente: 
"ART. 122-bis. - (Verifiche e controlli).  -  1.  Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato  in  materia  di
politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni
ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  4,  presenta  annualmente   al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio  pubblico
per  le  tossicodipendenze  e  dalle  comunita'   terapeutiche,   con
particolare  riferimento  ai  programmi   terapeutici   definiti   ed
effettivamente eseguiti dai  tossicodipendenti  e  all'efficacia  dei
programmi medesimi". 
ART. 4-duodevicies. - (Modificazioni all'articolo 123 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). -
1. All'articolo 123  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Verifica del trattamento in  regime  di  sospensione  di  esecuzione
della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari"; 
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli  90
e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente
o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116,  su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita'
definite con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con  la  quale
e'  stato  accertato  l'uso  abituale  di  sostanze  stupefacenti   o
psicotrope,  all'andamento  del  programma,  al   comportamento   del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma  stesso  e
della  sua  eventuale  ultimazione,  in  termini  di  cessazione   di
assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle  tabelle  I  e
II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14"; 
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Deve, altresi', essere comunicata  all'autorita'  giudiziaria
ogni nuova  circostanza  suscettibile  di  rilievo  in  relazione  al
provvedimento adottato". 
ART. 4-undevicies. - (Modificazioni all'articolo 656  del  codice  di
procedura penale). - 1. All'articolo  656  del  codice  di  procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 5, primo periodo, le  parole:  "ovvero  a  quattro"  sono
sostituite dalle seguenti: "o sei";  al  terzo  periodo,  le  parole:
"nonche' la certificazione da allegare ai sensi  degli  articoli  91,
comma 2, e 94, comma 1, del testo unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309," sono  sostituite
dalle seguenti:  "o  la  stessa  sia  inammissibile  ai  sensi  degli
articoli 90 e seguenti del citato testo unico"; 
b) al comma 6, le parole:  "prescritta  o  necessaria,  questa"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "utile,  questa,  salvi   i   casi   di
inammissibilita',"; 
c) al comma  8,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Il  pubblico
ministero  provvede  analogamente  quando  l'istanza  presentata   e'
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
309, e successive modificazioni, nonche', nelle more della  decisione
del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui
all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta  iniziato  entro
cinque giorni dalla data di presentazione della  relativa  istanza  o
risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere
l'istanza  al  tribunale  di  sorveglianza,  dispone  gli   opportuni
accertamenti"; 
d) al comma 9, lettera a), dopo le parole: "successive modificazioni"
sono aggiunte le seguenti: ",  fatta  eccezione  per  coloro  che  si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi  dell'articolo  89
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni". 
ART. 4-vicies.  -  (Modificazione  all'articolo  671  del  codice  di
procedura penale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 671  del  codice  di
procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra gli
elementi che incidono sull'applicazione della  disciplina  del  reato
continuato vi e' la consumazione di  piu'  reati  in  relazione  allo
stato di tossicodipendenza". 
ART. 4-vicies semel. - (Modificazione all'articolo 47 della legge  n.
354 del 1975). - 1. Al comma  12  dell'articolo  47  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, le parole: "e ogni altro  effetto  penale"  sono
sostituite dalle seguenti: "detentiva ed ogni altro  effetto  penale.
Il tribunale di  sorveglianza,  qualora  l'interessato  si  trovi  in
disagiate condizioni economiche, puo'  dichiarare  estinta  anche  la
pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa". 
ART. 4-vicies bis. - (Modificazione all'articolo 56  della  legge  n.
689 del 1981). - 1. Dopo il  secondo  comma  dell'articolo  56  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e'
inserito il seguente: 
"Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un
programma terapeutico  residenziale  o  semiresidenziale  presso  una
delle strutture di cui all'articolo 94 del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui
al  numero  2)  del  primo  comma  puo'   essere   sostituito   dalla
attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura". 
ART. 4-vicies ter. - (Ulteriori modificazioni al testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del  1990).  -  1.
All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, alla lettera  e),  il  numero  2)  e'  sostituito  dal
seguente: 
"2)  il  completamento  e  l'aggiornamento  delle  tabelle   di   cui
all'articolo 13, sentiti il  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  la
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale  per  le
politiche antidroga;". 
2. All'articolo  13  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte  alla  vigilanza
ed al controllo del  Ministero  della  salute  sono  raggruppate,  in
conformita' ai criteri  di  cui  all'articolo  14,  in  due  tabelle,
allegate  al  presente  testo  unico.  Il  Ministero   della   salute
stabilisce con proprio decreto  il  completamento  e  l'aggiornamento
delle tabelle con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e), numero 2)"; 
b) il comma 3 e' abrogato; 
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Il Ministero della salute,  sentiti  il  Consiglio  superiore  di
sanita' e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri-Dipartimento
nazionale  per  le  politiche,  ed  in  accordo  con  le  convenzioni
internazionali in materia  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
dispone con apposito decreto l'esclusione da una  o  piu'  misure  di
controllo di quei medicinali e dispositivi  diagnostici  che  per  la
loro composizione qualitativa e quantitativa non possono  trovare  un
uso diverso da quello cui sono destinati". 
3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 14. - (Criteri per  la  formazione  delle  tabelle).  -  1.  La
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle  di
cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: 
a) nella tabella I sono indicati: 
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute  le  sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero;  gli  alcaloidi
ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;  le  sostanze
ottenute per trasformazione chimica  di  quelle  prima  indicate;  le
sostanze  ottenibili  per  sintesi  che  siano   riconducibili,   per
struttura chimica o per effetti, a  quelle  oppiacee  precedentemente
indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul  sistema
nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione  analoga
ottenute per trasformazione chimica degli  alcaloidi  sopra  indicati
oppure per sintesi; 
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante  sul  sistema
nervoso centrale; 
4) ogni altra  sostanza  che  produca  effetti  sul  sistema  nervoso
centrale ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica  o
psichica  dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a   quelle
precedentemente indicate; 
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e  i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti  allucinogeni  o  che
possano provocare distorsioni sensoriali; 
6)  la  cannabis   indica,   i   prodotti   da   essa   ottenuti;   i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze  ottenute
per sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili  per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico; 
7)  ogni  altra  pianta  i  cui  principi  attivi  possono  provocare
allucinazioni o gravi distorsioni  sensoriali  e  tutte  le  sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 
b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali,
di semisintesi e di sintesi; 
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico; 
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente  impiego  terapeutico
per le quali sono stati accertati concreti pericoli di  induzione  di
grave dipendenza fisica o psichica; 
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di  indurre  dipendenza
fisica o psichica o  entrambe,  nonche'  altre  sostanze  ad  effetto
ipnotico-sedativo  ad  essi  assimilabili  ed  i  medicinali  che  li
contengono; 
e) nella sezione B della tabella II sono indicati: 
1)  i  medicinali  che  contengono  sostanze  di   corrente   impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di dipendenza fisica o psichica di  intensita'  e  gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici  con  breve
durata d'azione; 
3) le benzodiazepine,  i  derivati  pirazolopirimidinici  ed  i  loro
analoghi ad azione ansiolitica  o  psicostimolante  che  possono  dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; 
d) nella sezione C della tabella II sono indicati: 
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze  elencate  nella
tabella II, sezione B, da sole o in associazione con  altri  principi
attivi, per  i  quali  sono  stati  accertati  concreti  pericoli  di
induzione di dipendenza fisica o psichica; 
e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze  elencate  nella
tabella II, sezioni A o B,  da  sole  o  in  associazione  con  altri
principi  attivi  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa e per le modalita' del loro uso,  presentano  rischi  di
abuso  o  farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a   quello   delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e  C,  e
pertanto non sono assoggettate alla  disciplina  delle  sostanze  che
entrano a far parte della loro composizione; 
2)  le  composizioni  medicinali  ad  uso  parenterale  a   base   di
benzodiazepine; 
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello  iniettabile,
le quali, in associazione con altri principi attivi non  stupefacenti
contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente  ponderale  in
morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come  base
anidra; le suddette composizioni medicinali  devono  essere  tali  da
impedire praticamente il recupero dello stupefacente  con  facili  ed
estemporanei procedimenti estrattivi; 
f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze  elencate  nella
tabella II, sezioni A o B,  da  sole  o  in  associazione  con  altri
principi attivi,  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa o per le modalita' del loro uso,  possono  dar  luogo  a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado  inferiore  a
quello delle  composizioni  medicinali  elencate  nella  tabella  II,
sezioni A, C o D. 
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del
presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed  i
sali anche relativi  agli  isomeri,  esteri  ed  eteri,  nonche'  gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi  alle
sostanze ed ai preparati  inclusi  nelle  tabelle,  salvo  sia  fatta
espressa eccezione. 
3.  Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono   indicate   con   la
denominazione   comune   internazionale,   il   nome   chimico,    la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',  tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del  presente  testo
unico, che nelle tabelle la sostanza  sia  indicata  con  almeno  una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 
4. Le sostanze e le piante di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono
soggette alla disciplina del presente testo  unico  anche  quando  si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela". 
4. All'articolo  26  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma i e' sostituito dal seguente: 
"1. Salvo quanto stabilito nel comma 2,  e'  vietata  nel  territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I  di
cui all'articolo 14". 
5. All'articolo  31  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: "I, II,  III,  IV  e  V"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I e II, sezioni A e B". 
6. All'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle  I  e  II,
sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu'
militari della Guardia di finanza per  il  controllo  dell'entrata  e
dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per  la
sorveglianza  a   carattere   continuativo   durante   i   cicli   di
lavorazione". 
7. All'articolo  35  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: "I, II, III,  IV  e  VI"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I e II, sezioni A e B". 
8. All'articolo  36  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite  dalle
seguenti: "I e II"; 
b)  al  comma  3,  le  parole:  "delle  preparazioni  ottenute"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei prodotti ottenuti". 
9. All'articolo  38  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,  delle
sostanze e dei medicinali compresi  nelle  tabelle  I  e  II  di  cui
all'articolo 14 deve essere fatta alle persone  autorizzate  a  norma
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi  da
apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto
e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e'
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico  o  ospedaliere  per  quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella  II,  sezioni  D  ed  E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico  o  ospedaliere
possono  utilizzare  il  bollettario  'buoni  acquisto'   anche   per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali  compresi  nella  tabella
II, sezioni A, B  e  C,  ad  altre  farmacie  aperte  al  pubblico  o
ospedaliere,  qualora  si   configuri   il   carattere   di   urgenza
terapeutica"; 
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Il Ministero della salute dispone, con  proprio  decreto,  il
modello  di  bollettario  `buoni  acquisto'  adatto  alle   richieste
cumulative". 
10. Il comma 1 dell'articolo  40  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
"1.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rispetto   delle   normative
comunitarie,  al  momento   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia,  le  confezioni  dei  medicinali  contenenti
sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  possono  essere  messe  in
commercio  ed  individua,  in  applicazione  dei   criteri   di   cui
all'articolo 14, la sezione della tabella  II  in  cui  collocare  il
medicinale stesso". 
11. All'articolo 41  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, lettera d), le  parole:  "previste  dall'articolo  14"
sono sostituite dalle seguenti: ", sezione  A,  di  cui  all'articolo
14"; 
b) al comma 1-bis, la parola: "farmaci" e' sostituita dalla seguente: 
"medicinali". 
12. All'articolo 42  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Acquisto di medicinali a
base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope  da  parte  di
medici chirurghi"; 
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o
responsabili di ospedali, case di cura in genere,  prive  dell'unita'
operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio  delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze  terapeutiche,
si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali  a  base
di sostanze stupefacenti o  psicotrope  compresi  nella  tabella  II,
sezioni A, B e C, di cui  all'articolo  14,  devono  farne  richiesta
scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. 
La  prima  delle  predette  copie  rimane   per   documentazione   al
richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o  alla
ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per  il  proprio
discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria  locale  a  cui
fanno riferimento"; 
e)  al  comma  2,  le  parole:  "delle  predette  preparazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei predetti  medicinali"  e  le  parole:
"lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: 
"euro 100 ad euro 500"; 
d) al comma  3,  le  parole:  "delle  preparazioni  acquistate"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei medicinali acquistati" e  le  parole:
"delle preparazioni stesse"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei
medicinali stessi". 
13.  L'articolo  43  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n, 309, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici  veterinari).
-  1.  I  medici  chirurghi  e  i  medici  veterinari  prescrivono  i
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui  all'articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero  della
salute. 
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II,  sezione
A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una
cura di durata non superiore a  trenta  giorni,  ad  eccezione  della
prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per  i  quali
la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro  o
uno stesso medicinale con due dosaggi  differenti  per  una  cura  di
durata non superiore a trenta giorni. 
3. Nella ricetta devono essere indicati: 
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale
ammalato; 
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; 
c) l'indirizzo  e  il  numero  telefonico  professionali  del  medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da
cui la ricetta e' rilasciata; 
e) il timbro personale del medico chirurgo o del  medico  veterinario
da cui la ricetta e' rilasciata. 
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate  in  duplice  copia  a
ricalco  per  i  medicinali  non  forniti  dal   Servizio   sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per  i  medicinali  forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata dall'assistito o dal proprietario  dell'animale  ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma  ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,  sezione
A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il  trattamento  di
disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza  da  oppiacei  o  di
alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di  cui  al
comma 1  nel  rispetto  del  piano  terapeutico  predisposto  da  una
struttura sanitaria pubblica o da una struttura  privata  autorizzata
ai sensi  dell'articolo  116  e  specificamente  per  l'attivita'  di
diagnosi di cui al comma 2, lettera d),  del  medesimo  articolo.  La
persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui
al presente comma e' tenuta ad esibire a  richiesta  la  prescrizione
medica o il piano terapeutico in suo possesso. 
6. I medici chirurghi e  i  medici  veterinari  sono  autorizzati  ad
approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a
detenere  i  medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis   per   uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al  comma  1.
Una copia della ricetta e'  conservata  dal  medico  chirurgo  o  dal
medico  veterinario  che  tiene   un   registro   delle   prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita,  dei
medicinali di cui si e'  approvvigionato  e  che  successivamente  ha
somministrato. Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di  modello
ufficiale  e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far   data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come  giustificativo  dell'entrata,  per  lo  stesso
periodo del registro. 
7. Il personale che opera  nei  distretti  sanitari  di  base  o  nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici  o  accreditati  delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio  di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare  degli  stati
di tossicodipendenza  da  oppiacei,  le  quantita'  terapeutiche  dei
medicinali  compresi   nell'allegato   III-bis   accompagnate   dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione
nell'assistenza domiciliare. 
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di  assistenza
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei  servizi
territoriali  delle  aziende  sanitarie  locali  e  i  familiari  dei
pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che
ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le  quantita'
terapeutiche   dei   medicinali   compresi   nell'allegato    III-bis
accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne   prescrive   la
posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore
severo  in  corso  di  patologia  neoplastica  o   degenerativa,   ad
esclusione   del   trattamento    domiciliare    degli    stati    di
tossicodipendenza da oppiacei. 
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,  sezioni
B, C e D, di  cui  all'articolo  14  e'  effettuata  con  ricetta  da
rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione
E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica". 
14.  L'articolo  45  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 45. - (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui  all'articolo
14  e'  effettuata  dal  farmacista  che  si  accerta  dell'identita'
dell'acquirente e prende  nota  degli  estremi  di  un  documento  di
riconoscimento da trascrivere sulla ricetta. 
2. Il farmacista dispensa i medicinali  di  cui  al  comma  1  dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dal  comma  1  dell'articolo  43  nella  quantita'  e   nella   forma
farmaceutica prescritta. 
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta  sia  stata
redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60. 
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni  B
e C, e' effettuata dal farmacista  dietro  presentazione  di  ricetta
medica da rinnovarsi volta per  volta.  Il  farmacista  appone  sulla
ricetta la data di  spedizione  e  il  timbro  della  farmacia  e  la
conserva tenendone conto ai fini del  discarico  dei  medicinali  sul
registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1. 
5. Il  farmacista  conserva  per  due  anni,  a  partire  dal  giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60,  comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella  tabella  II,
sezioni A, H e C. Nel caso di fornitura di medicinali  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, il farmacista e'  tenuto  a  conservare
una  copia  della  ricetta  originale  o  fotocopia   della   ricetta
originale, recante la data di spedizione. 
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D,
e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di  ricetta  medica
da rinnovarsi volta per volta. 
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E,
e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica. 
8. Decorsi trenta giorni dalla data  del  rilascio,  la  prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita. 
9. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  contravventore  alle
disposizioni  del  presente  articolo  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  100  ad
euro 600. 
10. Il Ministro  della  salute  provvede  a  stabilire,  con  proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale  15
luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la  forma  ed
il contenuto  dei  moduli  idonei  al  controllo  del  movimento  dei
medicinali a base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  tra  le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti". 
15. All'articolo 46  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "delle preparazioni indicate nelle  tabelle
I, II, III, IV e V previste" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista"; 
b) al comma 4, le parole: "delle preparazioni" sono sostituite  dalle
seguenti: "dei medicinali". 
16. All'articolo 47  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura E riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "delle preparazioni indicate nelle  tabelle
I, II, III, IV e V previste" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista"; 
b) al comma 4, le parole: "delle preparazioni" sono sostituite  dalle
seguenti: "dei medicinali". 
17. All'articolo 54  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite  dalle
seguenti: "I e II, sezioni A e B,"; 
b) al comma 2, le parole:  "I,  II,  e  III"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I e II, sezione A,". 
18.  L'articolo  60  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 60. - (Registro di entrata e uscita).  -  1.  Ogni  acquisto  o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto  in  un  registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna,  abrasione  o  aggiunta,  in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per  ogni
sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di  entrata
e di uscita delle stesse sostanze  o  medicinali.  Tale  registro  e'
numerato e firmato  in  ogni  pagina  dal  responsabile  dell'azienda
unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella  prima
pagina gli  estremi  della  autorizzazione  ministeriale  e  dichiara
nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e'  costituito.
Il registro e'  conservato  da  parte  degli  enti  e  delle  imprese
autorizzati alla fabbricazione, per  la  durata  di  dieci  anni  dal
giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto  a  cinque
anni per  le  officine  autorizzate  all'impiego  e  per  le  imprese
autorizzate al commercio all'ingrosso. 
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle  farmacie
ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui
alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le  modalita'  indicate  al
comma precedente. 
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private,
nonche' le unita' operative dei servizi  territoriali  delle  aziende
sanitarie locali sono dotate di registro  di  carico  e  scarico  dei
medicinali di cui alla  tabella  II,  sezioni  A,  B  e  C,  prevista
dall'articolo 14. 
4. I registri di cui  ai  commi  1  e  3  sono  conformi  ai  modelli
predisposti dal Ministero della salute. 
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1  e  3,  il  Ministero
della  salute  stabilisce  con  proprio  decreto  le   modalita'   di
registrazione su  supporto  informatico  della  movimentazione  delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall'articolo
14. 
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario,
o da un  suo  delegato,  che  provvede  alla  sua  distribuzione.  Il
registro  e'  conservato,   in   ciascuna   unita'   operativa,   dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla  data
dell'ultima registrazione. 
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'  responsabile
della effettiva corrispondenza tra la  giacenza  contabile  e  quella
reale dei medicinali di cui alla  tabella  II,  sezioni  A,  B  e  C,
prevista dall'articolo 14. 
8.  Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico   compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito  verbale  da  trasmettere
alla direzione sanitaria". 
19. All'articolo 61  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto  da  enti  e
imprese autorizzati alla fabbricazione  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope nonche' dei medicinali,  compresi  nelle  tabelle  di  cui
all'articolo 14, e' annotata ciascuna  operazione  di  entrata  e  di
uscita o di passaggio in lavorazione". 
20. All'articolo 62  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti  e
imprese  autorizzati  all'impiego  ed  al   commercio   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle  tabelle
previste dall'articolo 14 ed il registro delle  farmacie  per  quanto
concerne i medicinali  di  cui  alla  tabella  II,  sezioni  A  e  C,
dell'articolo 14, sono  chiusi  al  31  dicembre  di  ogni  anno.  La
chiusura si compie mediante scritturazione  riassuntiva  di  tutti  i
dati comprovanti i totali delle qualita'  e  quantita'  dei  prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni  eventuale
differenza o residuo". 
21. All'articolo 63  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di  sostanze
stupefacenti o  psicotrope  nonche'  dei  medicinali  compresi  nelle
tabelle  di  cui  all'articolo  14  tengono  anche  un  registro   di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario  del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte  le
quantita' di materie prime  poste  in  lavorazione,  con  indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata  nel  reparto
di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione". 
22. Il comma 1 dell'articolo  65  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
"1.  Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione,   alla
fabbricazione e all'impiego di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle  di  cui  all'articolo
14, trasmettono al Ministero della salute,  alla  Direzione  centrale
per i servizi antidroga e alla  competente  unita'  sanitaria  locale
annualmente, non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  i  dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: 
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
b)  la  quantita'  e  qualita'  delle  sostanze  utilizzate  per   la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; 
c) la quantita' e  la  qualita'  dei  medicinali  venduti  nel  corso
dell'anno; 
d) la  quantita'  e  la  qualita'  delle  giacenze  esistenti  al  31
dicembre". 
23. All'articolo 66  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo  17  che
abbiano  effettuato   importazioni   o   esportazioni   di   sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle
tabelle di  cui  all'articolo  14,  trasmettono  al  Ministero  della
salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni  trimestre,  i  dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel
corso del trimestre precedente. Gli enti  e  le  imprese  autorizzati
alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura  e
quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per  la
lavorazione degli stupefacenti  o  sostanze  psicotrope  nonche'  dei
medicinali ricavati, e di quelli  venduti  nel  corso  del  trimestre
precedente. In tale rapporto, per  l'oppio  grezzo,  nonche'  per  le
foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in  principi  attivi  ad
azione stupefacente". 
24, Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono abrogati. 
25. All'articolo 79  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"I. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o
un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone
che ivi si danno all'uso di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e'
punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci  anni
e con la multa da euro 3.000 ad euro  10.000  se  l'uso  riguarda  le
sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I  e  II,  sezione  A,
previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro  anni
e con la multa da euro 3.000 ad  euro  26.000  se  l'uso  riguarda  i
medicinali compresi nella  tabella  II,  sezione  B,  prevista  dallo
stesso articolo 14". 
26. All'articolo 82  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 4, le parole:  "le  sostanze  di  cui  alle  tabelle  II  e  IV
previste" sono sostituite dalle seguenti: "i medicinali di  cui  alla
tabella II, sezione B, prevista". 
27. All'articolo 114 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere
affidato  dai  comuni  e  dalle  comunita'  montane  o   dalle   loro
associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali  o  alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116". 
28. All'articolo 115 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1 la parola: "ausiliari" e' soppressa. 
29. All'articolo 120 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad  una
struttura  privata  autorizzata  ai   sensi   dell'articolo   116   e
specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al  comma  2,
lettera  d),  del  medesimo  articolo   di   essere   sottoposto   ad
accertamenti diagnostici e di eseguire  un  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo"; 
b) al  comma  3,  le  parole:  "dell'unita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle aziende unita'" e dopo le parole: "unita'  sanitarie
locali," sono inserite le  seguenti:  "e  con  le  strutture  private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116"; 
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone  dedite
all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in
ogni tempo, avvalersi  dell'ausilio  del  servizio  pubblico  per  le
tossicodipendenze e delle  strutture  private  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo 116"; 
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
"7. Gli operatori del servizio pubblico per  le  tossicodipendenze  e
delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo
l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte  le  violazioni
commesse  dalla   persona   sottoposta   al   programma   terapeutico
alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene
detentive, non possono essere obbligati a  deporre  su  quanto  hanno
conosciuto  per  ragione  della  propria  professione,  ne'   davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  200  del  codice   di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di  procedura  penale
in quanto applicabili". 
30. All'articolo 122 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Il servizio pubblico per  le  tossicodipendenze  e  le  strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i  necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da  un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche  agli  accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con  i  centri  di
cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di  solidarieta'
sociale e delle associazioni  di  cui  all'articolo  115,  iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e  la
formazione  professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o   di
solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi  terapeutici  che  lo
prevedono, possono adottare metodologie di  disassuefazione,  nonche'
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il  servizio  per
le tossicodipendenze controlla l'attuazione del  programma  da  parte
del tossicodipendente"; 
b) al comma  2,  le  parole:  "deve  essere"  sono  sostituite  dalla
seguente: "viene" e dopo la parola: "studio" e' inserita la seguente: 
"e"; 
c) al  comma  3,  le  parole:  "riabilitative  iscritte  in  un  albo
regionale o provinciale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116"; 
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Quando l'interessato  ritenga  di  attuare  il  programma  presso
strutture  private  autorizzate  ai   sensi   dell'articolo   116   e
specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al  comma  2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di  essere
in condizioni di accoglierlo". 
31. All'articolo 127 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
"8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma  7  non  possono
prevedere  la  somministrazione   delle   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope incluse nella tabella I di cui  all'articolo  14  e  delle
sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto  salvo  l'uso
dei   medicinali   oppioidi   prescrivibili,   purche'   i    dosaggi
somministrati  e  la  durata  del  trattamento  abbiano   l'esclusiva
finalita' clinico-terapeutica di  avviare  gli  utenti  a  successivi
programmi riabilitativi". 
32. Al testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
aggiunte le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1,  e
14 del citato testo unico, come  modificati  dai  commi  2  e  3  del
presente articolo: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                 Tabella II Sezione C 
 
Ricetta da rinnovarsi volta per volta 
Composizioni medicinali contenenti: 
BARBEXACLONE 
DESTROPROPOSSIFENE 
FENOBARBITAL 
PENTAZOCINA 
 
                        TABELLA II SEZIONE D 
 
Ricetta da rinnovarsi volta per volta 
Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il  trattamento
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa 
(allegato III-bis): Ricetta a ricalco 
COMPOSIZIONI ad uso  diverso  da  quello  parenterale,  le  quali  in
associazione con altri principi attivi  o  in  quantita'  totale  per
confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU  Tabella  n.
8)  contengono   acetildiidrocodeina,   codeina**,   diidrocodeina**,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina  e  loro
sali  per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette   sostanze,
espresso come base anidra, compreso tra 1'1 per cento e  il  2,5  per
cento inclusi o per le composizioni monodose una quantita'  superiore
a 0,010 g per unita' di somministrazione per via orale o  a  0,020  g
per unita' di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di
0,100 g per  unita'  di  somministrazione  e  comunque  in  quantita'
totale, per ciascuna  confezione,  non  superiore  a  0,500  g  delle
suddette sostanze; le suddette composizioni debbono  essere  tali  da
impedire praticamente il recupero dello stupefacente  con  facili  ed
estemporanei procedimenti estrattivi. 
COMPOSIZIONI ad uso  diverso  da  quello  parenterale,  le  quali  in
associazione con altri principi attivi non  stupefacenti,  contengono
alcaloidi totali dell'oppio con  equivalente  ponderale  in  morfina,
espresso come base anidra, non superiore  allo  0,05  per  cento;  le
suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed  estemporanei  procedimenti
estrattivi. 
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti,  per  unita'  di  dosaggio,
come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato  come  base  anidra  e
come minimo una quantita' di solfato di atropina pari all'1 per cento
della quantita' di difenossilato. 
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unita' di dosaggio,  come
massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantita' di atropina
pari al 5 per cento della quantita' di difenossina. 
COMPOSIZIONI che contengono, per unita' di somministrazione, non  piu
di 0,1 g di propiram mescolati ad  una  quantita'  almeno  uguale  di
metilcellulosa. 
COMPOSIZIONI  per  uso  diverso  da  quello  iniettabile,  le   quali
contengono destropropossifene in associazione con altri principi 
attivi 
COMPOSIZIONI contenenti tramadolo 
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: 
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) 
DIAZEPAM 
LORAZEPAM 
MIDAZOLAM 
 
                        TABELLA II SEZIONE E 
 
Ricetta medica 
COMPOSIZIONI ad uso  diverso  da  quello  parenterale,  le  quali  in
associazione con altri principi attivi  o  in  quantita'  totale  per
confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella  n.
8)   contengono    acetildiidrocodeina,    codeina,    diidrocodeina,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina  e  loro
sali  per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette   sostanze,
espresso come base anidra, non superiore all' 1 per  le  composizioni
multidose, o per le composizioni monodose una quantita' non superiore
a 0,010 g per unita' di somministrazione per via orale o  a  0,020  g
per unita'  di  somministrazione  per  via  rettale,  e  comunque  in
quantita' totale, per ciascuna confezione, non superiore  a  0,250  g
delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi. 
COMPOSIZIONI le quali, in associazione  con  altri  principi  attivi,
contengono  i  barbiturici  od  altre  sostanze  ad  azione  ipnotico
sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B. 
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: 
ALAZEPAM 
ALPRAZOLAM 
BROMAZEPAM 
BROTIZOLAM 
CLOBAZAM 
CLONAZEPAM 
CLORAZEPATO 
CLORDIAZEPOSSIDO 
CLOTIAZEPAM 
DELORAZEPAM 
DIAZEPAM 
ESTAZOLAM 
ETIZOLAM 
FLURAZEPAM 
KETAZOLAM 
LORAZEPAM 
LORMETAZEPAM 
MEDAZEPAM 
MEPROBAMATO 
MIDAZOLAM 
NIMETAZEPAM 
NITRAZEPAM 
NORDAZEPAM 
OSSAZEPAM 
OSSAZOLAM 
PINAZEPAM 
PRAZEPAM 
QUAZEPAM 
TEMAZEPAM 
TETRAZEPAM 
TRIAZOLAM 
ZALEPLON 
ZOLPIDEM 
ZOPICLONE"". 
All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole:  "articolo  5,  comma  4,
del", sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al". 
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
"ART.5-bis. - (Lotta alla contraffazione) - 1. All'articolo 1,  comma
7,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  come  modificato
dall'articolo 2,  comma  4-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le  parole:  "da  100  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"". 
Nel titolo del decreto-legge sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".