(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207 
 
  All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e' sostituito dal seguente: 
   "48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20  e  21,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti  locali
in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno
conseguente alle spese relative a nuovi  interventi  infrastrutturali
appositamente autorizzati con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Il
decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che  possono
essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito
degli  stanziamenti  di  pertinenza  per  interventi  di  sviluppo  a
carattere  infrastrutturale,  e  le  necessarie  compensazioni  degli
effetti finanziari in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
delle pubbliche amministrazioni. Gli  enti  locali  interessati  sono
quelli che hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato,  in  ciascuno  degli  anni
2009-2011, impegni per spesa  corrente,  al  netto  delle  spese  per
adeguamenti  contrattuali  del  personale  dipendente,  compreso   il
segretario comunale, per un ammontare non superiore  a  quello  medio
corrispondente del triennio 2005-2007.  Le  Commissioni  parlamentari
competenti per  i  profili  di  carattere  finanziario  esprimono  il
proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni  dalla
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere  adottato.  Con
decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da  adottare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabiliti i  criteri  di  selezione  delle  istanze  degli  enti
territoriali, nonche' i termini e  le  modalita'  per  l'invio  delle
stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili  ai  fini  del
patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  degli  enti  locali
interessati dall'applicazione del presente comma"". 
 
  All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali  si  applica  l'articolo  6,  secondo
comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,  recante
norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. 
Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in  contrasto
con le disposizioni di cui al primo periodo. 
  1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, al primo periodo, dopo le parole: "e' consentita  l'adesione  ad
un'unica forma associativa" sono inserite le seguenti:  "per  gestire
il medesimo servizio" e, al secondo periodo, le  parole:  "A  partire
dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A  partire  dal
1° gennaio 2010". 
  1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per  l'anno  2008
nel Fondo di finanziamento per  i  progetti  strategici  nel  settore
informatico, ai sensi dell'articolo  27,  comma  2,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, relative all'unita' previsionale di  base  12.1.6
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  non  utilizzate  al  termine  dell'esercizio  stesso,  sono
mantenute  in   bilancio   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo. 
  1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui  saldi
di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del  comma  1-quater
si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa,  del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008,  n.  189,  come  incrementato  dall'articolo  1,  comma  11,  e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. 
  1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater". 
 
  All'articolo 4, al  comma  1,  le  parole:  "31  marzo  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009". 
 
  All'articolo 5, al comma 1,  le  parole:  "1°  gennaio  2001"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1999". 
 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 7. - (Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT).  -  1.
All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni,
enti  locali,  autonomie  funzionali  e  loro   associazioni,"   sono
soppresse; 
   b) al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla societa'"  sono
soppresse e le parole: "in questa" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nella societa'"; 
   c)  al  quinto  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2008"   sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"". 
 
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
   "Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di  misurabilita'  dell'azione
amministrativa). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare entro  il  31  luglio  2009,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,   vengono
definiti  criteri  e  parametri  di   misurabilita'   dei   risultati
dell'azione amministrativa da applicare ai  fini  dell'erogazione  di
trattamento economico accessorio al personale delle  amministrazioni,
di cui all'articolo 67, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi: 
   a)  correlazione  diretta  e  significativa  con  l'impegno  e  la
rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano  qualitativo  e
quantitativo; 
   b) correlazione  con  i  livelli  di  innovazione,  snellimento  e
semplificazione dell'azione amministrativa; 
   c) correlazione con i carichi di lavoro  dell'ufficio  o  sede  di
appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive  rilevazioni
e con il miglioramento dei servizi resi; 
   d) dimensione individuale  del  contributo  o  apporto  dato  alla
realizzazione degli obiettivi dell'ufficio". 
 
  All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000,  n.
85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1° gennaio 1999  al  31  dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal  1°  gennaio  1999  al  31
dicembre 2007". 
  2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le  parole:  "di  cui  al  comma  1313"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al comma 1312". 
  2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
   "c-bis) spese di funzionamento"". 
 
  All'articolo 12: 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis.  Le  somme   iscritte   in   bilancio,   in   applicazione
dell'articolo 1, comma 562, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dell'articolo 16, comma  1,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,
dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
non impegnate al 31 dicembre 2008, sono  mantenute  in  bilancio  nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo."; 
  nella rubrica, dopo le parole: "nelle nuove province" sono inserite
le seguenti: "e l'erogazione di benefici alle vittime  del  dovere  e
della criminalita' organizzata". 
  Nel capo VI, dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente: 
   "Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.  354).  -
1. Alla legge 26 luglio 1975, n.  354,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
   "I detenuti e gli internati  sono  ammessi  ad  avere  colloqui  e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone,  nonche'  con  il
garante dei diritti dei detenuti, anche  al  fine  di  compiere  atti
giuridici"; 
   b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera b),  e'  aggiunta
la seguente: 
   "1-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati"". 
 
  All'articolo 14: 
   dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Dopo il  comma  1-bis  dell'articolo  60-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente: 
   "1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma  3,
a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga
a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9,  il  numero
delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del
Corpo  degli  ingegneri  dell'Esercito  e'  pari  al  3   per   cento
dell'organico del grado di tenente  colonnello  del  medesimo  ruolo,
ridotto all'unita'""; 
  dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo  1,  comma  1,  della
legge 20 febbraio  2006,  n.  92,  il  contributo  alle  associazioni
combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' prorogato per
l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e
2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo  scopo
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero". 
 
  All'articolo 16 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  iniziative
intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine
previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno  2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.
125, e' prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello
sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in
materia di ricerca e sviluppo di sistema  previste  dall'articolo  3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto
del Ministro delle attivita'  produttive  8  marzo  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006,  e  rientranti  tra
gli oneri generali afferenti al  sistema  elettrico  coperti  con  il
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula  di  specifici
accordi di programma". 
 
  All'articolo 20 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "trenta  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarantadue mesi"". 
 
  All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio
elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il  Governo,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  adotta  gli  opportuni  atti  di  indirizzo   nei
confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, necessari
ad introdurre un regime tariffario semplificato nei  confronti  delle
imprese elettriche con meno di 5.000 utenze". 
 
  All'articolo 22: 
   dopo il, comma 2, e' aggiunto il seguente: 
   "2-bis. All'articolo 126 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Resta salvo il diritto  dello  Stato  di  ripetere  quanto
corrisposto a seguito dell'intervento, nei  confronti  dei  soci  che
abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o  che
in ogni  caso  non  abbiano  titolo  a  beneficiare  dell'intervento,
subentrando nelle relative garanzie""; 
  nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e  di
garanzie a favore di cooperative agricole". 
 
  All'articolo 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  deve  intendersi  nel
senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari,  anche
iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono
i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. 
  1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio  2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2009". 
  1-quater.  Gli  stanziamenti  di  parte  corrente   relativi   alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009". 
 
  All'articolo 24 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. Al codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la  condotta  o  la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di  ubriachezza  o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti  o  stupefacenti,  salva
l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica
di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  29
luglio 2008, n. 146, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263  euro;  la  sanzione  e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto"; 
   b) all'articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis"; 
   c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
   "6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento  dello  stato
di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del  tasso  alcolemico
sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali"; 
   d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: 
   "Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande  alcoliche.
Inquinamento acustico). - 1. Le  regioni  disciplinano,  con  proprio
provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande  alcoliche
in  mare  durante  la  stagione   balneare,   tenendo   in   maggiore
considerazione le aree interessate da intenso traffico  diportistico,
allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso
di tali bevande. 
  2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma  1  e'  disciplinato
l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui  mezzi  nautici  durante  la
stagione  balneare,   allo   scopo   di   contrastare   il   fenomeno
dell'inquinamento acustico"". 
 
  All'articolo 26, comma 1, dopo il secondo periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "Entro il termine di cui al primo periodo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  ed  al  fine  di
proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  in  modo  da
renderlo  conforme  alle  nuove  esigenze  derivanti  dalla  completa
liberalizzazione del settore  del  cabotaggio  marittimo  nonche'  al
mutato   quadro   ordinamentale    e    conseguire    obiettivi    di
razionalizzazione e maggiore efficienza operativa,  su  proposta  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  sentito  il  Ministro  della  difesa  per  quanto  di
competenza, si provvede: a) alla redazione di un  testo  unico  delle
disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al  Corpo
dalle disposizioni  normative  vigenti  al  fine  di  realizzare  una
semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b)  ad
adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica  del  Corpo
al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto
rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia  di  sicurezza
marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a
tal fine, ripartire le funzioni  di  coordinamento,  ispettive  e  di
controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del  Corpo
da quelle  operative  di  vigilanza  e  controllo  e  amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c)  ad
adeguare l'assetto ordinativo ai  vari  livelli  gerarchici  e  degli
organici per accrescere l'efficacia  dell'organizzazione  centrale  e
periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo
scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la  sicurezza  in
mare e nei porti anche mediante flessibilita'  organizzativa  sottesa
ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi". 
 
  All'articolo 27 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono  inserite  le
seguenti: "da emanare  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e
dopo  le  parole:  "si   provvede"   sono   inserite   le   seguenti:
"all'individuazione della quota parte da  destinare  all'acquisto  di
nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale
e"; 
   b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   e'
individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti"". 
 
  All'articolo 29 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. In  funzione  dell'andamento  infortunistico  del  settore
dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i' tassi di
premio  INAIL,  per  le  imprese   con   dipendenti,   sono   ridotti
dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. 
Al fine di garantire il  rispetto  degli  equilibri  programmati  dei
saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 45, comma 1, lettera b),  della  legge  23  dicembre
1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine
di conseguire elementi di valutazione per gli  aggiornamenti  di  cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 
38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel  limite  massimo
di 80 milioni di euro,  a  seguito  del  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008,  n.  201,  che  per  il  corrispondente
importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione
sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo
e' altresi' stabilito, per  l'anno  2009,  il  differimento,  per  il
settore dell' autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine  del
16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi. 
  1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. L'accertamento di cui  al  comma  1  puo'  riguardare  singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso  tipo  di  veicolo  ed  ha
luogo mediante visita e prova da parte dei  competenti  uffici  delle
direzioni generali territoriali  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e  del   trasporto   intermodale   del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite  con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata
la documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della
domanda di accertamento"; 
   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti
stabilisce con propri decreti  norme  specifiche  per  l'approvazione
nazionale dei sistemi, componenti ed  entita'  tecniche,  nonche'  le
idonee  procedure  per  la  loro  installazione  quali  elementi   di
sostituzione o di integrazione di  parti  dei  veicoli,  su  tipi  di
autovetture  e  motocicli  nuovi  o  in  circolazione.   I   sistemi,
componenti ed entita' tecniche, per i quali  siano  stati  emanati  i
suddetti decreti contenenti le norme  specifiche  per  l'approvazione
nazionale degli stessi, sono esentati dalla  necessita'  di  ottenere
l'eventuale nulla osta della casa costruttrice  del  veicolo  di  cui
all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.495,  salvo  che
sia diversamente disposto nei decreti medesimi. 
  3-ter. Qualora le norme di cui al  comma  3-bis  si  riferiscano  a
sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche  oggetto   di   direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio  europeo  per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  le  prescrizioni   di   approvazione   nazionale   e   di
installazione  sono  conformi  a  quanto  previsto   dalle   predette
direttive o regolamenti. 
  3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione  nazionale  di
cui al comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti  uffici  delle
direzioni generali territoriali  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti". 
  1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio
di noleggio  con  conducente  si  rivolge  all'utenza  specifica  che
avanza, presso la rimessa, apposita  richiesta  per  una  determinata
prestazione a tempo e/o viaggio. 
  2. Lo stazionamento  dei  mezzi  deve  avvenire  all'interno  delle
rimesse o presso i pontili di attracco. 
  3. La  sede  del  vettore  e  la  rimessa  devono  essere  situate,
esclusivamente,  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione"; 
   b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
   "Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1.  Per
il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere  la
regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o,  specificamente,
all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei
titolari di autorizzazioni rilasciate da altri  comuni,  mediante  la
preventiva   comunicazione   contenente,   con    autocertificazione,
l'osservanza e la titolarita' dei  requisiti  di  operativita'  della
presente legge e dei dati relativi al singolo  servizio  per  cui  si
inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"; 
   c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Per poter  conseguire  e  mantenere  l'autorizzazione  per  il
servizio   di   noleggio   con   conducente   e'   obbligatoria    la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di  una  sede,  di
una rimessa o di' un pontile di attracco situati nel  territorio  del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; 
   d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
   "3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di
autovetture, e' vietata la sosta in  posteggio  di  stazionamento  su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio  di  taxi.  In
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con  conducente
possono   sostare,   a   disposizione   dell'utenza,   esclusivamente
all'interno della rimessa.  I  comuni  in  cui  non  e'  esercito  il
servizio taxi possono autorizzare  i  veicoli  immatricolati  per  il
servizio di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su  aree
pubbliche destinate  al  servizio  di  taxi.  Ai  veicoli  adibiti  a
servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle  corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione  previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici. 
  4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio  con
conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato  l'autorizzazione,
con  ritorno  alla  stessa,  mentre  il  prelevamento  e  l'arrivo  a
destinazione dell'utente possono avvenire  anche  nel  territorio  di
altri comuni. Nel servizio di noleggio  con  conducente  e'  previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati  e
con  progressione  numerica;  b)  timbro  dell'azienda  e/o  societa'
titolare della licenza. La compilazione  dovra'  essere  singola  per
ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa  veicolo;  2)
nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza  e  arrivo;  4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5)
dati del corrunittente. Tale documentazione dovra'  essere  tenuta  a
bordo del veicolo per un periodo di due settimane''; 
   e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: 
   "Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto  dagli
articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e
dalle  rispettive  leggi  regionali,  l'inosservanza  da  parte   dei
conducenti di taxi e degli esercenti  il  servizio  di  noleggio  con
conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e  11  della  presente
legge e' punita: 
   a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla
prima inosservanza; 
   b) con due mesi di sospensione dal ruolo  di  cui  all'articolo  6
alla seconda inosservanza; 
   c) con tre mesi di sospensione dal ruolo  di  cui  all'articolo  6
alla terza inosservanza; 
   d) con la cancellazione dal  ruolo  di  cui  all'articolo  6  alla
quarta inosservanza". 
  1-quinquies. All'articolo 11, comma  5,  della  legge  23  dicembre
1992,  n.  498,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c)  provvedere,  nel  caso  di   concessionari   che   non   sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a  terzi  di  lavori
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4,  e
253, comma 25, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163;". 
  1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
   "25. In relazione alla disciplina recata dalla  parte  II,  tilolo
III, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data  del
30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o  prorogate  ai  sensi
della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare  a  terzi  una
percentuale  minima  del   40   per   cento   dei   lavori,   agendo,
esclusivamente  per  detta  quota,   a   tutti   gli   effetti   come
amministrazioni aggiudicatrici". 
  1-septies.  Al  comma  1  dell'articolo  20  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31, le parole: "30  giugno  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010". 
  1-octies. La scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall'articolo 4,
comma  1-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' differita  al  1°  gennaio
2010. 
  1-novies. Le risorse  rivenienti  nell'esercizio  finanziario  2008
dall'autorizzazione di spesa prevista  dall'articolo  2,  comma  232,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti
sul capitolo 7306 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio nel  conto
dei residui per essere versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008
nell'ambito   della   prosecuzione    del    servizio    sperimentale
italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA)  sulla  direttrice
Orbassano-Aiton. 
  1-decie.s. Per la salvaguardia dei livelli  occupazionali  e  della
competitivita' delle navi italiane, i  benefici  per  le  imprese  di
cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite  del  45
per cento dei contributi ordinariamente previsti. 
  1-undecies.  All'onere  derivante   dall'applicazione   del   comma
1-decies, valutato in 20 milioni  di  euro,  si  fa  fronte  mediante
utilizzo delle risorse  rivenienti  nell'esercizio  finanziario  2008
dalle autorizzazioni di spesa di cui:  all'articolo  145,  comma  40,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  successive  modificazioni,
pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo  1962  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti;
all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari  ad
euro 9.450.000, iscritti,  in  conto  residui  di  stanziamento,  sul
capitolo  7612  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;  all'articolo  2,  comma  232,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti  sul
capitolo  7306  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in  bilancio  nel
conto dei residui per essere versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009. 
  1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile
2005, n. 161, le parole: "entro  quarantotto  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta mesi". 
  1-terdecies.  Le  quote  dei   limiti   di   impegno,   autorizzati
dall'articolo 13, comma 1, della legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  e
successivi  rifinanziamenti,  decorrenti   dall'anno   2006   e   non
utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio  e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi  a  quelli
terminali dei rispettivi limiti. 
  1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo
1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1,
comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno
2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008,  sono  mantenuti  in
bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati  nell'esercizio
finanziario 2009. 
  1-quinquiesdecies.  Nelle  more  del  procedimento  volto  a   dare
attuazione  alle  norme  contenute  nella  direttiva  2007/66/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007: 
   a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, 
  n. 162, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2008, n. 201, le  parole:  "30  marzo  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2009"; 
   b) all'articolo 241 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel  comma  12,  dopo  il  primo  periodo,  sono
inseriti i seguenti: "I compensi minimi  e  massimi  stabiliti  dalla
tariffa allegata al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici  2  dicembre  2000,  n.  398,  sono  dimezzati.  Sono
comunque  vietati  incrementi  dei  compensi  massimi   legati   alla
particolare complessita' delle questioni  trattate,  alle  specifiche
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto"". 
 
  All'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti
da sindrome da talidomide  nelle  forme  dell'amelia,  dell'emimelia,
della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 
  1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali sono individuate  le  modalita'  di  corresponsione
dell'indennizzo di cui al comma 1-bis". 
 
  All'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. All'articolo  3,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  le  parole:  "entro  e  non  oltre
dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  e  non  oltre
ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
  2-ter. All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  le  parole:  "Con  i  successivi
decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3"  sono
sostituite  dalle  seguenti:   "Con   decreti,   da   emanare   entro
ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2"". 
 
  Dopo l'articolo 34, e' inserito il seguente: 
   "Art.  34-bis.  -  (Personale  medico,  veterinario,   chimico   e
farmacista del Ministero del lavoro, della, salute e delle  politiche
sociali). - 1. Al fine di  garantire  la  continuita'  dei  controlli
obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del
lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  puo'  conferire  al
personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in  servizio  al
30 settembre 2008  con  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31  gennaio  1969,
n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi
contratti, esclusivamente incarichi di durata  massima.  quinquennale
rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120,
fermo restando quanto disposto  dall'articolo  1,  comma  401,  della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  nei  limiti   della   dotazione
finanziaria di cui al comma 2. 
  2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel  limite
massimo di euro 2.709.709 per l'anno  2009  e  di  euro  3.918.252  a
decorrere dall'anno 2010, si provvede  quanto  ad  euro  1.246.000  a
decorrere dall'anno 2009 mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000  a
decorrere dall'anno 2010 mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno  2009  e  ad
euro  1.072.252  a  decorrere  dall'anno  2010   mediante   riduzione
dell'autorizzazione   di   spesa   iscritta   all'articolo   1    del
decreto-legge   21   novembre   2000,   n.   335,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Nell'ambito  del  processo  di  riorganizzazione  della  Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al  fine  di  consentire  il  necessario
adeguamento   strutturale   per   l'ottimizzazione    dei    processi
registrativi,  ispettivi  e   di   farmaco-vigilanza,   nonche'   per
l'armonizzazione  delle  procedure  di   competenza   agli   standard
quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie  regolatorie  europee,
la pianta organica dell'AIFA e'  fissata  dal  1°  gennaio  2009  nel
numero di 450 unita'. 
  5. A decorrere dal 1°  luglio  2009,  alla  data  di  scadenza  dei
relativi contratti, l'AIFA  non  puo'  in  alcun  caso  proseguire  i
rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa  e  quelli  di
lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina
di cui agli articoli 7, comma 6, e  36  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  6.   Nel   triennio   2009-2011,   l'AIFA,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno e previo  espletamento  della
procedura di cui' all'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  puo'  bandire
concorsi pubblici per titoli ed  esami  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta  organica,
con una riserva di posti  non  superiore  al  50  per  cento  per  il
personale non di ruolo gia' in servizio presso  l'AIFA  in  forza  di
contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma   7,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
valorizzare  l'esperienza   professionale   maturata   dal   predetto
personale. 
  7. L'onere derivante dall'attuazione delle  previsioni  di  cui  ai
commi  da  4  a  6  del  presente  articolo,  quantificato  in   euro
10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e' finanziato con
le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8,  lettera  b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".' 
 
  L'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 35. - (Personale degli enti di ricerca e altre  disposizioni
in materia di lavoro e di biobanche). - 1. Limitatamente agli enti di
ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo
3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
si applicano fino al 30 giugno 2009. 
  2.  Il  secondo  periodo  del  comma  14   dell'articolo   66   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al  comma
14 dell'articolo  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a  chiarire
che, al fine di garantire omogeneita' di computo  delle  retribuzioni
del personale cessato e di  quello  neo  assunto,  nella  definizione
delle economie delle cessazioni  non  si  tiene  conto  del  maturato
economico. 
  4. Il personale ex CONI,  transitato  alle  dipendenze  della  CONI
Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  in
servizio  presso  le  federazioni  sportive  nazionali,  permane   in
servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento. 
  5.  Nelle  parole  ''esercizio  diretto   di   attivita'   sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma  1,  lettera  m),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  sono  ricomprese  la  formazione,  la  didattica,  la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. 
  6. Alle federazioni sportive nazionali, alle  discipline  associate
ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si  applica
quanto previsto  dall'articolo  67,  comma  1,  lettera  m),  secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma  3,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno  2010
e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si  provvede  per  l'anno
2009 mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto
nel Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di'  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere  sul  fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126, come rideterminato ai  sensi  dell'articolo  60,  comma  8,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a  1,2  milioni  di  euro
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero,  e  quanto  a  1,2
milioni di' euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale di parte corrente, allo scopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  8.  Ai  fini  della  liquidazione  o  della  ricostituzione   delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al  reddito,  il
reddito di riferimento e' quello conseguito dal  beneficiario  e  dal
coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun  anno  ed
ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino  al  30
giugno dell'anno successivo. 
  9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il  reddito  di
riferimento  e'  quello  dell'anno  in  corso,  dichiarato   in   via
presuntiva. 
  10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi  da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in
Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al  netto
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  conseguiti  nello
stesso anno di riferimento della prestazione. 
  11. Per consentire agli enti previdenziali  erogatori  di  rilevare
annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate
al reddito sono  tenuti  ad  effettuare  la  comunicazione  dei  dati
reddituali entro il 30 giugno di' ciascun anno. 
  12. Ai soggetti che omettono la presentazione  della  comunicazione
dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11,  previo  avviso
da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di
trenta  giorni  dal   ricevimento   dello   stesso,   viene   sospesa
l'erogazione della prestazione collegata al  reddito  a  partire  dal
rateo del mese di ottobre. 
  13.  In  caso  di  presentazione  della  comunicazione   dei   dati
reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva
comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a  partire  dal
mese  successivo  con  erogazione   degli   arretrati.   Qualora   la
presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui
al periodo precedente non si da' luogo alla corresponsione  di  alcun
arretrato. 
  14. Il termine di cui all'articolo 10,  comma  3,  della  legge  21
ottobre 2005,  n.  219,  per  la  predisposizione,  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  di  una  rete
nazionale di banche per la conservazione di  cordoni  ombelicali,  e'
differito al 31  dicembre  2009.  A  tal  fine  sono  autorizzati  la
raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale  da
parte di  strutture  pubbliche  e  di  quelle  individuate  ai  sensi
dell'articolo 23 della predetta legge n.  219  del  2005  e  in  base
all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 227 del 30 settembre  2003,  autorizzate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue. 
  15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  al
comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "In  tal  caso,
entro  trenta  giorni  dal  rientro,  il  militare  ha  diritto  alla
ricostruzione  di  carriera,  anche  con  eventuale  collocamento  in
posizione di  soprannumero.  La  ricostruzione  di  carriera  avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei militari promossi che lo seguiva nel  ruolo  di  provenienza.  Ai
fini del posizionamento in  ruolo,  il  dipendente  e'  collocato  in
posizione immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
grado promosso  che  ha  ottenuto  il  miglior  posizionamento  nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il conseguimento del grado  vertice  il  militare  e'  sottoposto  al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento"". 
 
  All'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "l-bis. Resta valida  l'abilitazione  all'insegnamento  conseguita
dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali  per
il  conseguimento  dell'abilitazione  o  idoneita'   all'insegnamento
indetti  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  con  decreto  18  novembre  2005,  n.  85,  ai  sensi   del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il  requisito
di servizio di 360 giorni,  reso  in  qualunque  ordine  e  grado  di
scuola,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   domande   di
partecipazione ai suddetti corsi  speciali  e  che  abbiano  superato
l'esame di Stato". 
 
  All'articolo 37 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno  2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2008,  n.
129,  le  parole:  ''2009-2010"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"2010-2011". 
  2-ter.  Al  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
   a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "105" e'  sostituita  dalla
seguente: "100"; 
   b)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  "80"  e:  "25"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10"; 
   c) all'articolo 4,  comma  3,  nell'alinea,  la  parola:  "25"  e'
sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) e' abrogata; 
   d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Con  lo  stesso  decreto  possono  essere  stabilite  anche
ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi
in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi
di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli  atenei,  per  quanto  di
competenza,  provvedono  alla  adeguata  valorizzazione  della   lode
ottenuta  dagli  studenti  nella  valutazione  finale  dell'esame  di
Stato"; 
   e) all'articolo 5, comma  1,  le  parole:  "scolastica  statale  o
paritaria" sono soppresse. 
  2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita'
degli interventi in favore della ricerca  industriale,  ivi  compresi
quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le  convenzioni  stipulate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  con
gli istituti bancari per la  gestione  degli  interventi  di  cui  al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere  prorogate
fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di
una nuova procedura di gara e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre
2009". 
 
  All'articolo 41: 
   dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
   "6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) ovunque ricorrano, le parole: "4 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2012 al  2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015"; 
   b) dopo le parole: "si provvede" sono inserite le  seguenti:  "per
l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di 
cui al comma 4-bis". • 
  6-ter.  All'articolo  79,   comma   1-sexies,   lettera   a),   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al  secondo  periodo,  le  parole:
"l'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione  del   SSN"   sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ogni anno  l'Agenzia
delle  entrate,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN". 
  6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle  risorse
comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 -
Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  su  richiesta   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  quote  dei
contributi comunitari e statali previste per  il  biennio  2007-2008.
Per  le  annualita'  successive,  il  Fondo  procede  alle   relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi. 
  6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo,  ai
sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria,  con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a  titolo  di
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore  dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste  dalla  legge
16 aprile 1987, n. 183"; 
  al comma 16, primo periodo, le parole: "di cui  al  predetto  comma
251"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui   al   comma   251
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le  parole:  "e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre
il 30 giugno 2009". 
  16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio 2009 sono  trasferiti,
con esclusione degli enti di  cui  al  comma  16-octies,  nonche'  di
quelli  posti  in  liquidazione  coatta   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112,  alla  societa'  Fintecna  o  societa'   da   essa   interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il  patrimonio
immobiliare degli enti disciolti in essere alla data  del  30  giugno
2009. Detti patrimoni costituiscono tra  loro  un  unico  patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della  societa'  trasferitaria.  Alla
data del trasferimento i  predetti  enti  disciolti  sono  dichiarati
estinti. 
  16-quater. La definizione delle questioni riguardanti  i  pregressi
rapporti di' lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo
contenzioso configurano attivita' escluse dal trasferimento. 
  16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per
il trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  16-sexies.' La societa' trasferitaria procede alla liquidazione del
patrimonio trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1,
comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e puo' continuare ad avvalersi  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato, nei processi nei  quali  essa  e'  costituita  alla  data  del
trasferimento. 
  16-septies.  Al   termine   della   liquidazione   del   patrimonio
trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma  16-sexies,
e'  determinato  l'eventuale  maggiore   importo   risultante   dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della  liquidazione  e  il  corrispettivo  provvisorio  pagato.  Tale
importo e' ripartito nella misura stabilita  dall'articolo  1,  comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  16-octies.  Allo  scopo   di   accelerare   e   razionalizzare   la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la  Cellulosa
e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio  del
Canale Milano Cremona Po, la societa' Fintecna  o  societa'  da  essa
interamente controllata ne assume le  funzioni  di  liquidatore.  Per
queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma  1-ter,
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,  n.  112,  risponde  delle
passivita' nei limiti  dell'attivo  della  singola  liquidazione.  Al
termine  delle  operazioni  di  liquidazione,  il  saldo  finale,  se
positivo,  viene  versato  al  bilancio  dello  Stato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, con  apposito  decreto,  determina  il
compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle risorse
della liquidazione. 
  16-novies.  Tutte  le  operazioni  compiute  in  attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 16-ter a  16-octies  sono  esenti  da
qualunque imposta,  diretta  o  indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere
tributario comunque inteso o denominato. 
  16-decies.  A  decorrere  dal  1°  febbraio  2009,  nel   comma   2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma  1,  della
legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle  residue
funzioni statali in materia di sostegno  alle  attivita'  produttive,
nonche'   alle   imprese   colpite   dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali del  novembre  1994,  possono
essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre  il  31
dicembre 2010 con una riduzione di  almeno  il  10  per  cento  delle
relative commissioni. 
  16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al secondo comma, dopo le parole:  "aumento  del  canone"  sono
inserite le seguenti: ", per i contratti  stipulati  per  durata  non
superiore a quella di cui all'articolo 27,"; 
   b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
a quelli in corso al momento dell'entrata in  vigore  del  limite  di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo". 
  16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro  tre  mesi
delle  procedure  afferenti  la  stipula  di   convenzioni   per   lo
svolgimento  di  attivita'  socialmente  utili  (ASU)   nonche'   per
l'attuazione  di  politiche  attive  del  lavoro   finalizzate   alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle
disponibilita' dei  comuni  della  Regione  siciliana  da  almeno  un
triennio, e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro  a  decorrere
dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la  spesa  fa  carico  alle
risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e l° agosto 2008,  con
utilizzazione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  126,  e  successive
modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo  11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive
modificazioni. 
  16-quaterdecies. Al fine di' potenziare l'efficienza e  l'efficacia
dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  a
tutela  del  gioco  legale  e  responsabile  nelle  more  della   sua
trasformazione  in  Agenzia   fiscale,   possono   essere   conferiti
nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma,  con  esclusione
dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino  a  due  incarichi  di  livello
dirigenziale  generale  a  persone  di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale, anche in deroga ai  limiti  percentuali
previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   da   considerare
aggiuntivi rispetto a  quelli  risultanti  dalla  dotazione  organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad avvalersi, d'intesa  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, di  personale  dei  ruoli
del predetto Ministero gia' in servizio  nei  soppressi  Dipartimenti
provinciali  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  1
milione  di  euro  a  decorrere  dal  2009,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento  di  tutte
le attivita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  277
del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo  1,  comma  3,
nonche' di tutte le attivita' comunque utili  od  opportune  ai  fini
della  realizzazione  dell'evento  EXPO  Milano  2015,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento   del   tesoro   e'
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo  di  apporto  al
capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4  milioni  di
euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16-sexiesdecies.  In  favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario
confinanti con l'Austria e' istituito un fondo  per  l'erogazione  di
contributi alle persone fisiche per  la  riduzione  del  prezzo  alla
pompa della benzina e del  gasolio  per  autotrazione.  Il  fondo  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con una  dotazione  di  3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri  di
ripartizione del  predetto  fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  per
i rapporti con le regioni. 
  16-septiesdecies. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma
16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di  euro  per  le  spese  di  primo
impianto per l'anno 2009 e  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."; 
  nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ".Proroga
di termini in materia di istruzione e misure relative  all'attuazione
della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il  periodo
2007-2013". 
 
  Dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente: 
   "Art. 41-bis. - (Editoria). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
   "3-ter. Il requisito della  rappresentanza  parlamentare  indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e' richiesto per  le  imprese  e  per  le  testate  di  quotidiani  o
periodici che risultano  essere  giornali  od  organi  di  partiti  o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo  3,  comma  10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni". 
  2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a  responsabilita'
limitata, purche' la partecipazione di controllo  di  dette  societa'
sia  intestata  a  persone  fisiche  o  a  societa'  direttamente   o
indirettamente controllate da persone fisiche"; 
   b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
   "Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata a  societa'  fiduciarie,  il  requisito  ivi  previsto  del
controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si  intende
riferito ai fiducianti, in quanto  soggetti  effettivamente  titolari
delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria  e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi  dei
fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai  fini
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera  a),  numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249". 
  3. All'articolo 44  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis.  Fermi  restando   gli   stanziamenti   complessivi,   che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono
destinate prioritariamente ai contributi diretti e,  per  le  residue
disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni,  da  ricondurre
nel limite delle stesse disponibilita'. 
  1-ter. Lo schema del regolamento di cui al  comma  1  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario". 
  4. All'attuazione dei commi da 1 a 3  si  provvede  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981,  n.
416, e successive modificazioni, le parole: ", con  l'esclusione  dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,"
sono soppresse. 
  6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, dopo  le  parole:  "giornali  quotidiani"  sono  inserite  le
seguenti: ", di giornali periodici". 
  7. Per il sostegno  degli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di
vecchiaia anticipate per  i  giornalisti  dipendenti  da  aziende  in
ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di  cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  in  aggiunta  a
quanto previsto dall'articolo  19,  commi  18-ter  e  18-quater,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  in   maniera   lineare,   degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di  spesa
come determinate dalla tabella C della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere  dal  2009.
Qualora  i   datori   di   lavoro   interessati   dai   processi   di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza  di  crisi  aziendali
presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita'  da
ammettere  al  beneficio  con  effetti  finanziari   complessivamente
superiori all'importo massimo  di  20  milioni  di  euro  annui,  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e' introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali  datoriali,
a carico dei datori di lavoro del settore  uno  specifico  contributo
aggiuntivo  da  versare  all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti  italiani  (INPGI)  per   il   finanziamento   dell'onere
eccedentario. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
  All'articolo 42 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al
30 novembre 2009. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
comma, valutato in  1.500.000  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  7-ter. Al regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre"; 
   b) all'articolo 2, comma 2, la  parola:  "settimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "nono"; 
   c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ",  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive" sono soppresse; 
   d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986,  n.
917,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dai   soggetti   tenuti   alla
presentazione della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive," e le parole: "anche in forma unificata,"
sono soppresse; 
   e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo"  e'  sostituita
dalla seguente: "luglio"; 
   f) all'articolo 5, comma 1, la  parola;  "settimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "nono" e  la  parola:  "sette"  e'  sostituita  dalla
seguente: "nove"; 
   g) all'articolo 5, comma 4, la  parola:  "settimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "nono"; 
   h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono"; 
   i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono''; 
   l) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre" e le parole:  "La  trasmissione  della
dichiarazione in via  telematica  e'  effettuata  entro  il  mese  di
novembre da parte dei soggetti indicati nel  comma  11  del  medesimo
articolo 3." sono soppresse. 
  7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare  di  cui
al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  delle
finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) agli articoli 16 e 17, la parola:  "25",  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: "30"; 
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole:  "corrisposta  nel"  e  le
parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle
seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo  stesso  mese"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni"; 
   e) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio"  sono
sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese
di luglio". 
  7-sexies.  Per  l'anno  2009,  i'  dipendenti  dei  CAF  ovvero   i
professionisti abilitati nonche' i sostituti  d'imposta,  nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui agli articoli 34,  comma
4, e 37, comma 2, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
possono effettuare entro il 15 luglio 2009  la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi
i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle  ipotesi
di  comunicazione  in  via  telematica  del  risultato  finale  delle
dichiarazioni. 
  7-septies. All'articolo  32,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo e' soppresso. 
  7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181,  come  modificato  dal  comma  21-ter   dell'articolo   27   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,"; 
   b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente" e' soppressa e  le
parole da: "fino a una  percentuale"  fino  a:  "da  destinare"  sono
sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse  intestate  'Fondo
unico  giustizia',  anche  frutto  di  utili  della   loro   gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al  30  per  cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e
con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione"; 
   c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente: 
   "7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  coni  Ministri  dell'interno  e  della  giustizia,   la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al
50 per cento in funzione  del  progressivo  consolidamento  dei  dati
statistici". 
  7-novies.  Non  sono  soggette  ad  esecuzione  forzata  le   somme
incassate dagli  agenti  della  riscossione  e  destinate  ad  essere
riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  e  degli  articoli  8  e  9  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
  7-decies. Le disposizioni di cui al  comma  7-novies  si  applicano
anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle
altre attivita' intestati "Fondo  unico  giustizia"  ai  sensi  degli
articoli  3  e  4  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181". 
 
  Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 42-bis. - (Disposizioni per la definizione di violazioni  in
materia di affissioni e pubblicita'). - 1. Le violazioni  ripetute  e
continuate  delle  norme  in  materia  di  affissioni  e  pubblicita'
commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
mediante affissioni di manifesti  politici  ovvero  di  striscioni  e
mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine  e  grado
di giudizio, nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del
committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle
violazioni  commesse  e  ripetute,  a  1.000  euro  per  anno  e  per
provincia. 
  2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della  tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le  violazioni  siano
state compiute in piu' di un comune della stessa  provincia.  In  tal
caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore  delle
violazioni  accertate,  ai  comuni  interessati,  ai  quali   compete
l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro  il
30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei  comuni,
la  provincia  destinera'  le  entrate  al   settore   ecologia.   La
definizione di cui al  presente  articolo  non  da'  luogo  ad  alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo  di
sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento  e'
fissato, a pena  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui  al  presente
articolo,  al  31  marzo  2009.  Non  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
  Art. 42-ter.  -  (Interpretazione  autentica  dell'articolo  16-bis
della legge 4 febbraio 2005, n. 11). -  1.  L'articolo  16-bis  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la  rivalsa
si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato  per
le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti
dell'uomo  che  si  siano  concluse  con  sentenza  di  radiazione  o
cancellazione dal ruolo  ai  sensi  degli  articoli  37  e  39  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848". 
 
  Dopo l'articolo 43, e' inserito seguente: 
   "Art. 43-bis. - (Interventi nelle operazioni di  cartolarizzazione
di immobili pubblici). - 1. In considerazione dell'eccezionale  crisi
economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e
dei mercati finanziari, il patrimonio separato  relativo  alla  prima
operazione di  cartolarizzazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  18  dicembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  29  del  4  febbraio  2002,  effettuata  dalla
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici  S.r.l.  (SCIP),  ed  il
patrimonio   separato   relativo   alla   seconda    operazione    di
cartolarizzazione di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 281 del 30 novembre 2002,  effettuata  dalla  medesima  SCIP  sono
posti in liquidazione. 
  2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono  di  proprieta'  della  SCIP
sono  trasferiti   in   proprieta'   ai'   soggetti   originariamente
proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano e senza garanzia per vizi ed evizione. 
  3. Il trasferimento degli immobili di cui al  comma  2  ha  effetto
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  la  cui  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644  del  codice  civile.
Dalla medesima  data  i  soggetti  originariamente  proprietari  sono
immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti. 
  4. Il valore degli immobili  di  cui  al  comma  2  e'  determinato
dall'Agenzia del territorio, secondo  quanto  previsto  dal  comma  7
dell'articolo  3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti
gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP. 
  5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma  2  appartenenti
al  patrimonio   separato   relativo   alla   prima   operazione   di
cartolarizzazione e' effettuato senza versamento di corrispettivo. 
  6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma  2  appartenenti
al  patrimonio  separato  relativo   alla   seconda   operazione   di
cartolarizzazione e' effettuato per un corrispettivo pari  al  valore
degli  immobili  stessi  determinato  ai  sensi  del  comma  4.  Tale
corrispettivo e' versato alla SCIP, al netto dell'eventuale  maggiore
valore individuato ai sensi del  comma  4  rispetto  alle  passivita'
della  societa'  stessa   relative   alla   seconda   operazione   di
cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi  ed  i  finanziamenti
assunti, al netto degli incassi disponibili. 
  7. Al fine del pagamento del corrispettivo da  versare  di  cui  al
comma 6 la SCIP, in nome e per  conto  dei  soggetti  originariamente
proprietari, versa tutte le  somme  presenti  sul  conto  riscossione
intestato alla stessa societa' presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30  novembre  2001
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali  somme
sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate,  in
nome  e  per   conto   degli   enti   previdenziali   originariamente
proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile  2009  quale  corrispettivo
del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere  destinate  ad
estinguere le passivita' di cui al comma 6. L'eventuale eccedenza tra
le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la  consistenza  del
capitolo  di  spesa  e'   assegnata   ai   soggetti   originariamente
proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la
prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per rispettare il termine previsto  per  il  pagamento
del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle  somme
da acquisire al bilancio dello  Stato,  e'  autorizzato  a  concedere
un'anticipazione di tesoreria che e' estinta entro  l'anno  a  valere
sul suddetto capitolo di  spesa.  L'acquisizione  degli  immobili  da
parte dei predetti enti previdenziali e' operata anche in  deroga  al
comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al
comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al  comma  7
e'  interamente  versata   alla   SCIP   dagli   enti   previdenziali
originariamente proprietari in proporzione al valore  degli  immobili
ad   essi   trasferiti   relativi   alla   seconda   operazione    di
cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la
residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno  o  piu'
tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della
cassa necessaria a corrispondere  tale  differenza,  gli  altri  enti
previdenziali aventi disponibilita' di cassa provvedono ad anticipare
la  suddetta  differenza.  Gli  enti  previdenziali   provvedono   al
versamento della differenza in deroga al comma  488  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del  7
per  cento  ivi  previsto.  I  soggetti  originariamente  proprietari
regolano in via convenzionale tra di loro  i  rapporti  di  debito  e
credito derivanti dall'applicazione del presente comma. 
  9. Qualora le disponibilita' degli enti  non  siano  sufficienti  a
provvedere al versamento della differenza  di  cui  al  comma  8,  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  corrisponde  la  differenza
alla  SCIP  entro  e  non  oltre  il  15  aprile  2009  mediante  una
anticipazione di tesoreria, da estinguere con  l'utilizzo  dei  primi
proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui  al  presente
articolo  e  fino  a  concorrenza  della  differenza  tra  il  valore
accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato
dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di
amicipazione, si provvede mediante la vendita di  ulteriori  immobili
dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto  della
situazione del mercato immobiliare. 
  10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma
4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore
a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e  8,
si  provvede  a  restituire  agli  enti  tale   differenza   mediante
l'utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalla   vendita   di
ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio. 
  11. La  seconda  operazione  di  cartolarizzazione  e'  conclusa  a
seguito dell'avvenuto rimborso delle passivita' di cui al comma 6. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo gli  enti  possono
procedere alla vendita diretta degli immobili  di  cui  al  comma  2,
fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto.  Si
applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4,  5,  6,  7,
7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due  periodi,  e
20 dell'articolo 3 del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e  dal  decreto-legge  23  febbraio  2004,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2004,  n.  104.  I  soggetti
originariamente proprietari degli immobili assolvono  la  vendita  di
tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure
regolanti l'alienazione degli stessi  da  parte  della  SCIP  per  la
seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto  compatibili,  in
modo da massimizzare gli incassi in  relazione  alla  situazione  del
mercato immobiliare. I soggetti originariamente  proprietari  possono
modificare le suddette procedure al fine di rendere  piu'  efficiente
il processo di vendita. Qualora gli immobili trasferiti ai sensi  del
comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato  decreto-legge  n.
351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  410  del
2001, gli enti provvedono all'individuazione  di  unita'  immobiliari
aventi le caratteristiche  previste  dal  predetto  decreto-legge  ed
analogo valore. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   i   soggetti   originariamente
proprietari degli immobili sono sostituiti  alla  SCIP,  in  tutti  i
rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in
corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP. 
Al  fine  di  favorire  la  tutela  del  diritto   all'abitazione   e
all'esercizio  di  attivita'  di  impresa  nella  attuale   fase   di
eccezionale crisi economica, i soggetti  originariamente  proprietari
promuovono la definizione  del  contenzioso  in  materia  immobiliare
privilegiando soluzioni transattive o  di  bonario  componimento  che
comportino l'immediato conseguimento  di  un  apprezzabile  risultato
economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo  stato
ed al  presumibile  costo  di  esso,  nonche'  alla  possibilita'  di
effettiva riscossione del credito. 
  13.  L'Agenzia  del  territorio,  a  seguito   del   trasferimento,
individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. 
Restano salvi i  criteri  di  individuazione  dei  suddetti  immobili
previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
190 del 14 agosto 2002. 
  14. Esperite le attivita' di cui al comma 8 ed estinti i costi e le
passivita' relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP
trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo  possesso  relativi
agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed e' posta  in
liquidazione. L'Agenzia del  territorio,  nell'ambito  delle  proprie
attivita' istituzionali, effettua  entro  dodici  mesi  una  puntuale
ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprieta'  degli
enti previdenziali pubblici". 
 
  All'articolo 44, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. I dati personali presenti  nelle  banche  dati  costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del l° agosto
2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino  al  31
dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento
che hanno provveduto a costituire dette  banche  dati  prima  del  1°
agosto 2005". 
 
  Dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente: 
   "Art.  44-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di   infrastrutture
carcerarie).  -  1.  Per  far  fronte  alla   grave   situazione   di
sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010,
al capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  sono
attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2,  al  fine  di  procedere  al  compimento  degli
investimenti necessari  per  conseguire  la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture  carcerarie  o  l'aumento  della  capienza  di  quelle
esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. 
  2. Nello svolgimento dei compiti di cui al  comma  1  il  capo  del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno
o piu' ausiliari nominati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della  giustizia  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture  e
dei trasporti e dello sviluppo economico, tra  i  dirigenti  generali
dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. 
  3. Il capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  redige   un   programma   degli
interventi necessari,  specificandone  i  tempi  e  le  modalita'  di
realizzazione  ed  indicando  le  risorse  economiche  a   tal   fine
occorrenti. 
  4. Con successivi decreti, adottati dal  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e  dei
trasporti e dello  sviluppo  economico,  sono  determinate  le  opere
necessarie per l'attuazione  del  programma,  con  l'indicazione  dei
tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e. del quadro
finanziario dello  stesso.  Con  i  medesimi  decreti,  nei  casi  di
particolare urgenza, puo' essere disposta l'abbreviazione  fino  alla
meta' dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei
provvedimenti   amministrativi   necessari   per   la   realizzazione
dell'intervento. 
  5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui
all'articolo 1, comma 1,  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,
nonche', se di  importo  superiore  a  100.000  euro,  nel  programma
triennale previsto dall'articolo 128 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la  loro  realizzazione  si
applica quanto specificamente previsto dal capo  IV  del  titolo  III
della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per  la  parte
da realizzare a valere sulle  risorse  finanziarie  rese  disponibili
dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9  maggio
1932, n. 547, e successive modificazioni. 
  6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente  normativa,
nella  misura  eventualmente  abbreviata  ai  sensi  del   comma   4,
costituisce  presupposto  per  l'esercizio  dei  poteri   sostitutivi
previsti dall'articolo 20, comma 4,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente  articolo
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.  547,  e'  sostituito
dal seguente: 
   "Art.  4.  -  1.  Presso  il   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia  e'  istituita  la  cassa
delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica. 
  2. La cassa delle ammende finanzia programmi  di  reinserimento  in
favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai  medesimi
ed  alle  loro  famiglie  e  progetti   di   edilizia   penitenziaria
finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. 
  3. Organi  della  cassa  delle  ammende  sono:  il  presidente,  il
consiglio  di  amministrazione,  il  segretario  e  il  collegio  dei
revisori dei conti. Al presidente, al  segretario  ed  ai  componenti
degli altri organi sono  corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui
ammontare  e'  stabilito  con  decreto  emanato  dal  Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' adottato lo statuto della cassa  delle  ammende  per
specificare le finalita' dell'ente  indicate  nel  comma  2,  nonche'
disciplinare  l'amministrazione,  la  contabilita',  la  composizione
degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data  di
entrata in vigore  dello  statuto  cessano  di  avere  efficacia  gli
articoli da  121  a  130  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
  5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo'
utilizzare    personale,     locali,     attrezzature     e     mezzi
dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali   disponibili   a   tale   scopo   presso   la   medesima
amministrazione. 
  6. Il bilancio di previsione ed il conto  consuntivo  sono  redatti
secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile  1997,  n.  94,  ed
approvati dal Ministro della giustizia di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze"". 
  E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
   "ALLEGATO A 
  (articolo 35, comma 10) 
   a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti  di  soggetti
con  eta'  inferiore  a  quella  di  vecchiaia,  della  pensione   di
invalidita' con decorrenza  anteriore  al  l°  agosto  1984,  di  cui
all'articolo 10 del regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,  e
successive modificazioni; 
   b) riduzione dell'assegno di invalidita' per reddito da lavoro  di
cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
   c) revisione straordinaria dell'assegno  di  invalidita',  di  cui
all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
   d) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno  di
invalidita' con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 
   e) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno  di
invalidita' con i redditi da lavoro autonomo ai  sensi  dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".