(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134 
 
 
All'articolo 1: 
   al comma 1, capoverso 14-bis, le parole  da:  "non  possono"  fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti:  "possono  trasformarsi  in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di  immissione
in ruolo, ai sensi delle disposizioni  vigenti  e  sulla  base  delle
graduatorie previste dalla presente legge e  dall'articolo  1,  comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive
modificazioni"; 
 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  gli  atti  di
convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze,
avvengono  anche  attraverso  la   casella   di   posta   elettronica
certificata"; 
   al comma 2, dopo le parole: "nell'anno scolastico 2008-2009"  sono
inserite le seguenti: "o  che  abbia  conseguito  nel  medesimo  anno
scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una  supplenza  di
almeno centottanta giorni"; 
 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001,  n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  agosto  2001,  n.
333, e' prorogato al 31 agosto 2010. 
   4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta  nel
senso che nelle operazioni di integrazione e di  aggiornamento  delle
graduatorie permanenti di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne fanno  esplicita
richiesta, oltre che  la  permanenza  nella  provincia  prescelta  in
occasione  dell'aggiornamento  delle  suddette  graduatorie  per   il
biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di  essere  inseriti  anche
nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima  posizione  di  III
fascia nelle  graduatorie  medesime.  Il  decreto  con  il  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dispone
l'integrazione e l'aggiornamento delle predette  graduatorie  per  il
biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in  ottemperanza  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004,  e'
improntato al principio del riconoscimento  del  diritto  di  ciascun
candidato al trasferimento dalla  provincia  prescelta  in  occasione
dell'integrazione e  dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di  sua  scelta,  con  il
riconoscimento del punteggio  e  della  conseguente  posizione  nella
graduatoria. 
   4-quater. Nelle operazioni  di  integrazione  e  di  aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie  ad  esaurimento  dal
citato articolo 1, comma 605, lettera c),  della  legge  n.  296  del
2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza  dal  1°
settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e  2010-2011,  non
e' consentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in
merito all'attribuzione del  punteggio  per  i  servizi  prestati  in
relazione ad una o piu' specifiche graduatorie. 
   4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico  2010-2011,  non  e'
consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
che  hanno  gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per
qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
   4-sexies.  Restano   validi,   secondo   quanto   gia'   stabilito
dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
207, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di  specializzazione
per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva  ai  corsi
speciali  indetti   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno  2004,  n.  143,  purche'  in
possesso dei prescritti requisiti di servizio alla  data  di  cui  al
citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207  del  2008,
convertito, 'con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti
di cui al periodo precedente  sono  inseriti  a  pieno  titolo  nelle
graduatorie ad esaurimento. 
   4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'abilitazione  all'insegnamento
conseguita dai  docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  in
servizio presso la scuola pubblica,  ammessi  con  riserva  ai  corsi
speciali  indetti  con  i  decreti  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005  e  n.  85
del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e' titolo valido per la partecipazione  a  tutte
le procedure di  mobilita'  professionale  previste  dalla  normativa
vigente. 
   4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti  e
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono  o
chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  all'atto  della
richiesta di inserimento nella graduatoria di una  provincia  diversa
da quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche  della
provincia nella  cui  graduatoria  chiedono  di  essere  inseriti  la
certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o
familiari che danno diritto a fruire dei benefici  medesimi.  Per  il
personale gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, la certificazione e' trasmessa  nei
termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 
   4-novies. A decorrere dallo stesso  anno  scolastico  indicato  al
comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono  la  nomina  in
regione diversa da quella di residenza trasmettono la  documentazione
di cui al medesimo comma 4-octies  all'ufficio  scolastico  regionale
competente. 
   4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies
e 4-novies, le autorita'  scolastiche,  qualora  sussistano  motivate
ragioni ovvero anche con  metodi  a  campione,  richiedono  ulteriori
accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari
che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate  norme;
questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria  locale  diversa
da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo  criteri  di
competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 
   4-undecies. Con  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  sono
adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle  norme  di
cui ai commi da 4-octies a 4-decies. 
   4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' aggiunto, in fine,  il
seguente  periodo:  "Fermo   restando   che   il   beneficiario   del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  deve  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato  il
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   ai   soli   fini
dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua  tedesca
della provincia di Bolzano". 
   4-terdecies. Al fine di favorire l'occupazione  e  la  formazione,
nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di  cui
al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti  di  cui
al comma 2 del presente  articolo,  all'articolo  19,  comma  4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole:
"banca dati" sono inserite le  seguenti:  "nella  quale  confluiscono
tutti i dati disponibili relativi ai  percettori  di  trattamenti  di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la  gestione
dei  relativi  trattamenti  e";  dopo  le   parole:   "e   successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "le regioni, il  Ministero
del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  la  societa'
Italia lavoro Spa e  l'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
professionale  dei  lavoratori"  e  le  parole:  ",  e  provvede   al
monitoraggio" sono sostituite  dalle  seguenti:  ".  L'INPS  provvede
altresi' al monitoraggio". 
   4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati; 
   b)  all'articolo  15,  comma  4,  lettera  a),  il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente: 
   "3) alla definizione, alla raccolta,  alla  comunicazione  e  alla
diffusione  dei  dati  che  permettono  la   massima   efficienza   e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro". 
   4-quinquiesdecies.  L'annullamento   di   atti   delle   procedure
concorsuali ordinarie e riservate a  posti  di  dirigente  scolastico
indette antecedentemente all'emanazione del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.  140,  non
incide  sulle  posizioni  giuridiche  acquisite  dai  candidati   dei
predetti concorsi che  in  quanto  vincitori  o  idonei  siano  stati
assunti in servizio. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   4-sexiesdecies. Dall'attuazione del presente  decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
 
   Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
   "Art.  1-bis.  -  (Razionalizzazione  e  utilizzo  delle   risorse
finanziarie). - 1. Al  fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento
dell'anno    scolastico    attraverso    la    razionalizzazione    e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse  finanziarie,  le  somme
trasferite alle scuole statali per la  realizzazione  di  progetti  a
carattere nazionale e regionale in materia di formazione  e  sviluppo
dell'autonomia scolastica,  rimaste  inutilizzate  per  tre  esercizi
finanziari consecutivi,  vengono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del  bilancio
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Il
disposto del presente  comma  si  applica  anche  a  tutte  le  somme
riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009. 
   2. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono annualmente individuati  gli  istituti  scolastici
interessati all'applicazione del comma 1, l'entita'  delle  somme  da
trasferire  al  bilancio  del  Ministero   e   la   loro   successiva
assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento. 
   3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   4. A decorrere dall'esercizio finanziario  2010,  l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' finalizzata anche ad interventi per il  sostegno  al
processo  di  riforma  degli  ordinamenti  della  scuola   secondaria
superiore,  alla  valorizzazione  del  merito  e  del  talento  degli
studenti, nonche' alle  innovazioni  tecnologiche  presso  le  scuole
statali. 
   5. A decorrere dall'anno  2010,  le  risorse  disponibili  di  cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.  1,  possono
essere utilizzate anche  per  la  valorizzazione  del  merito  e  del
talento  degli  studenti.  A  tal  fine,  con  il  decreto   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 
262, sono  annualmente  definiti  anche  il  programma  nazionale  di
valorizzazione del merito e del talento degli  studenti,  nonche'  il
riparto delle risorse complessivamente disponibili  tra  la  suddetta
finalita' e quella  della  valorizzazione  delle  eccellenze  di  cui
all'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 1 del 2007.  Le  somme
disponibili nel  bilancio  dell'Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo
dell'autonomia scolastica  (ANSAS)  finalizzate  alla  valorizzazione
delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalita' di cui
al presente comma. 
   6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'articolo  1,  comma
602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   Art. 1-ter. - (Libri di testo: contenimento  delle  spese  per  le
famiglie). -  1.  All'articolo  5,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo  le  parole:
"Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" sono inserite
le seguenti: ", connesse con la modifica  di  ordinamenti  scolastici
ovvero con la scelta di testi  in  formato  misto  o  scaricabili  da
internet". 
   Art. 1-quater. - (Anagrafe degli studenti). - 1.  All'articolo  3,
comma 1, del decreto legislativo 15  aprile  2005,  n.  76,  dopo  le
parole: "dei singoli studenti" sono inserite le seguenti: "e dei dati
relativi alla valutazione degli studenti,". 
   2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  76
del 2005 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  acquisisce  dalle
istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie  i  dati   personali,
sensibili e  giudiziari  degli  studenti  e  altri  dati  utili  alla
prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica". 
   Art. 1-quinquies. - (Disposizioni  sugli  esami  preliminari  agli
esami di Stato). -  1.  All'articolo  2,  comma  3,  della  legge  10
dicembre 1997, n. 425, e  successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Sostengono  altresi'   l'esame
preliminare, sulle materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo
anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo
anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  hanno
comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame"".