(Allegato)
                                                             ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2 
 
  All'articolo 1: 
  al comma 1: 
  le parole: «il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti:  «il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti»; 
  le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2011» e le parole: «nel corso  dell'anno»
sono soppresse; 
  dopo le parole: «dei rispettivi consigli» sono inseriti i  seguenti
periodi: «. Per l'anno 2012 la  riduzione  del  contributo  ordinario
viene applicata, in proporzione alla popolazione residente,  a  tutti
gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo  nel
medesimo anno e a  quelli  per  i  quali  ha  avuto  luogo  nell'anno
precedente. Con legge dello Stato e'  determinato  l'ammontare  della
riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015.  Per  ciascuno  di  tali  anni  la  riduzione  del
contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a
tutti gli enti per i quali il rinnovo  del  consiglio  ha  luogo  nel
medesimo anno e a quelli per  i  quali  ha  avuto  luogo  negli  anni
precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e  le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto
dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto  disposto
dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione  del  numero  dei
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di  cui  al  primo
periodo  non  sono  computati  il  sindaco  e  il  presidente   della
provincia"»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "pari  a  un  quinto"  sono
sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto"; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini  di  cui  al
presente  comma,  nel  numero  dei  consiglieri  del  comune  e   dei
consiglieri  della  provincia  sono  computati,  rispettivamente,  il
sindaco e il presidente della provincia". 
  1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: 
  "185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  b) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  'Revisione  delle
circoscrizioni provinciali". 
  1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'alinea,  le  parole:  "In  relazione  alle  riduzioni   del
contributo ordinario di cui al comma 183, i  comuni  devono  altresi'
adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del  coordinamento
della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica,  i
comuni devono adottare"; 
  b) alla lettera a): 
  1) dopo le parole: "difensore  civico"  e'  inserita  la  seguente:
"comunale"; 
  2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le  funzioni  del
difensore  civico  comunale  possono  essere   attribuite,   mediante
apposita convenzione, al difensore civico  della  provincia  nel  cui
territorio rientra il relativo comune.  In  tale  caso  il  difensore
civico provinciale  assume  la  denominazione  di  'difensore  civico
territoriale' ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  segnalando,  anche   di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini"; 
  c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti,
che  hanno   facolta'   di   articolare   il   loro   territorio   in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore  a
30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 
  d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti"; 
  e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi"  fino  alla  fine
della lettera sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ad  eccezione  dei
bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da  parte  dei
comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e  delle
relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto". 
  1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
dopo il comma 186 e' inserito il seguente: 
  "186-bis. Decorso un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale  di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito  territoriale  e'  da  considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle  Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli
148 e 201 del  citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  sono
efficaci in ciascuna regione fino alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge regionale  di  cui  al  periodo  precedente.  I  medesimi
articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge". 
  1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo: 
  1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite  dalle  seguenti:
"ai comuni appartenenti alle comunita' montane"; 
  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; 
  b) il terzo periodo e' soppresso»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere  b),  c)  ed
e), dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  2011,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha  luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia  dalla  data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma
185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente
articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli  anni  a
seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il  primo  rinnovo  del
rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo  rinnovo.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere  a)  e  d),
della medesima legge n. 191 del 2009, come  modificato  dal  presente
articolo, si applicano, in ogni comune  interessato,  dalla  data  di
scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e  dei  direttori
generali in essere alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  All'articolo 2: 
  al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all'articolo  14,
secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo  deve
comprendere un numero di candidati non inferiore ad un  terzo  e  non
superiore al numero dei collegi della provincia»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "su proposta  del  Ministro  dell'interno"  sono
inserite  le  seguenti:   ",   sentita   previamente   la   provincia
interessata,"; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in  cui  la
provincia non esprima il proprio avviso  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato"». 
  All'articolo 3, al comma 1: 
  dopo la parola: «definisce» sono inserite  le  seguenti:  «,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; 
  dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite  le  seguenti:  «,
ove siano maggiori,»; 
  dopo le parole:  «in  alcun  caso,  l'indennita'»  e'  inserita  la
seguente: «massima». 
  All'articolo 4: 
  i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, e' sostituito dal seguente: 
  "23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul  fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  sono  disposti  dal  Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio,  i  seguenti
interventi: 
  a) fino ad un  importo  complessivo  di  45  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,  nei  quali  il  rapporto  tra  la  popolazione   residente
ultrasessantacinquenne e  la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 25  per  cento,  secondo  gli  ultimi  dati  disponibili
dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per  cento  della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura  sociale
e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto  importo
complessivo,   il   contributo   spettante   al   singolo   ente   e'
proporzionalmente ridotto; 
  b) fino ad un  importo  complessivo  di  81  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
inferiore a cinque anni e la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 4,5 per  cento,  secondo  gli  ultimi  dati  disponibili
dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per  cento  della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale.
In  caso  di  insufficienza  del  predetto  importo  complessivo,  il
contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto; 
  c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni
di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere sul  fondo
nazionale ordinario per gli investimenti; 
  d) in favore dell'amministrazione  provinciale  dell'Aquila  e  dei
comuni della regione Abruzzo individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  attribuita  una
maggiorazione del 50 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e'  attribuita
nella misura dell'80 per cento; 
  e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non  rientranti
nella  fattispecie  di  cui  alla  lettera  d)  e'   attribuita   una
maggiorazione del 20 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009". 
  4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
360, e  successive  modificazioni,  senza  l'indicazione  del  codice
catastale del comune  beneficiario  sono  riversate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al  capitolo  1320  dello
stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno.  Le
disposizioni di cui al precedente periodo  si  applicano  anche  alle
somme che  non  possono  essere  attribuite  al  comune  beneficiario
indicato in fase di versamento, una volta decorsi i  termini  per  la
richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente. 
  4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con
le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 20
febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5  marzo
2008. A decorrere dal 1°  aprile  2010,  e'  chiusa  la  contabilita'
speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca  d'Italia,
intestata al Ministero dell'interno,  per  la  gestione  delle  somme
introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche.  Le  risorse  eventualmente  esistenti  sulla
contabilita' speciale n. 1903 alla  data  del  1°  aprile  2010  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del  Ministero
dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni. 
  4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 24: 
  1) le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo  2010  e  a
pena di decadenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
del 31 maggio 2010,"; 
  2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "I  comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono  la  certificazione  del
predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009,  evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o alla provincia  autonoma  nel  cui  ambito  territoriale  ricadono,
secondo  modalita'  stabilite  dalla  stessa  regione   o   provincia
autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le  maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007,  al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite  alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di  rimborso  del  minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali"; 
  b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti: 
  "24-bis. La mancata presentazione della certificazione  di  cui  al
comma 24 comporta la  sospensione  dell'ultima  rata  del  contributo
ordinario dell'anno 2010  fino  al  perdurare  dell'inadempienza.  La
stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora  provveduto
alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  17  marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  la  mancata  presentazione  della
certificazione comporta  la  sospensione  delle  somme  trasferite  a
titolo di rimborso del  minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo  fine  le
predette  regioni  e  province  autonome  comunicano   al   Ministero
dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei  comuni  che  non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. 
  24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso". 
  4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater  del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che  abbiano
operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla
anche per gli anni 2010 e 2011. 
  4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e  al
comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,
si applicano anche per l'anno 2010 alle  province  e  ai  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali: 
  a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2008; 
  b) presentano un rapporto tra  numero  dei  dipendenti  e  abitanti
inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica; 
  c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa  corrente,  al
netto  delle  spese  per  adeguamenti  contrattuali   del   personale
dipendente,  compreso  il  segretario  comunale  o  provinciale,   di
ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato  nel
triennio 2006-2008. 
  4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti: 
  "7-quater. Nel saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5  non  sono
considerate le  risorse  provenienti  direttamente  o  indirettamente
dall'Unione europea ne' le relative spese  di  parte  corrente  e  in
conto capitale sostenute dalle province e  dai  comuni.  L'esclusione
delle spese opera anche se  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei
limiti complessivi delle medesime risorse. 
  7-quinquies. Nei casi in cui  l'Unione  europea  riconosca  importi
inferiori a quelli considerati ai fini  dell'applicazione  di  quanto
previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove
la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo"; 
  b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  "9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3,
lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi  determinati
da operazioni straordinarie poste in essere da  societa'  quotate  in
mercati regolamentati  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
locali, le percentuali indicate nel  medesimo  comma  sono  applicate
alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in  termini
di competenza mista ai sensi del comma 5". 
  4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
  "5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa,  possono
ride-finire  il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,
alla spesa di personale, alla produzione di  servizi  in  economia  e
all'acquisizione di servizi e forniture,  calcolata  con  riferimento
agli impegni correnti dell'ultimo esercizio  in  cui  la  regione  ha
rispettato il patto. Entro il 30  giugno  le  regioni  comunicano  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo  programmatico  di  cassa
rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo  alle
spese compensate e l'obiettivo programmatico di  competenza  relativo
alle spese  non  compensate,  unitamente  agli  elementi  informativi
necessari a verificare le modalita' di calcolo degli  obiettivi.  Con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13". 
  4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti  locali
in relazione allo svolgimento delle iniziative  di  cui  all'articolo
5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli
interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2,  comma  195,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del
presente articolo, il Ministero della difesa,  quale  amministrazione
procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e
le regioni interessate secondo le modalita' di cui agli  articoli  da
14 a 14-quater della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi  e
le approvazioni, comunque denominati, necessari per la  realizzazione
di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con
i comuni, da conferire ai fondi di investimento  immobiliare  di  cui
all'articolo 2, comma 189, della citata legge n.  191  del  2009.  La
determinazione finale della conferenza di servizi, dopo  la  ratifica
del  consiglio   comunale,   costituisce   provvedimento   unico   di
autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale. 
  5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,  alla
rubrica:  "Altri  interventi  finalizzati  a  misure  di  particolare
valenza  sociale  e  di  riequilibrio  socio-economico,  nonche'   di
garanzia della  stabilita'  dell'equilibrio  finanziario  degli  enti
locali danneggiati  dagli  eventi  del  6  aprile  2009,  adempimenti
comunitari per enti locali,  funzionalita'  del  sistema  giustizia",
dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;" e' inserita la seguente: "articolo 1, comma 1279,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296;"»; 
  dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui
all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A  partire
dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune  di
Roma cessa dalle funzioni di Commissario  straordinario  del  Governo
per la  gestione  dello  stesso  piano  di  rientro.  Il  Commissario
straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione  della
massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto  piano  di
rientro. Per il comune  di  Roma,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  sono  fissati  i  nuovi  termini  per   la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2010,  per
l'approvazione  del  rendiconto  relativo  all'esercizio  2009,   per
l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento  del
bilancio  relativi  all'esercizio  2010.  Ai  fini  di  una  corretta
imputazione al piano di rientro, con riguardo  ai  commi  2,  3  e  4
dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo
del comma 3 dell'articolo 78  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  2008,  si
interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume,
con bilancio separato rispetto a  quello  della  gestione  ordinaria,
tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere  fino
alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate
e  i  relativi  crediti  siano  liquidati  con  sentenze   pubblicate
successivamente alla medesima data»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. Ai fini della  determinazione  dei  trasferimenti  erariali
alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010  e  seguenti,  nel
caso di modificazioni delle circoscrizioni  territoriali  degli  enti
locali dovute a distacchi intervenuti  ai  sensi  dell'articolo  132,
secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti
avviene in proporzione al territorio e  alla  popolazione  trasferita
tra i diversi enti nonche' ad altri parametri determinati in base  ad
una certificazione compensativa e  condivisa  a  livello  comunale  e
provinciale.  In  mancanza  di  comunicazione  da  parte  degli  enti
interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione
dei fondi erogati dal Ministero dell'interno e' disposta  per  il  50
per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in
base  al  territorio,  secondo  i  dati  dell'Istituto  nazionale  di
statistica».