(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2010, N. 105 
 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. - (Misure urgenti in materia di energia). - 1.  A  seguito
ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17  giugno
2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti: 
  "l. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei  Ministri
individua,  d'intesa  con  le  regioni   e   le   province   autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche  in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni  di
emergenza, ovvero  per  i  quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e  che  devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati  in  regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari  straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni  e  province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono  definiti
i  criteri  per  l'esercizio   della   cooperazione   funzionale   ed
organizzativa  tra  commissari  straordinari,  regioni   e   province
autonome per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di  soggetti
privati   nell'attuazione   degli   interventi   e    nel    relativo
finanziamento,  purche'  ne   siano   assicurate   l'effettivita'   e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie. 
  3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2,  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sono  nominati  uno  o  piu'  commissari  straordinari  del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e  i
poteri  di  controllo  e   di   vigilanza   del   Ministro   per   la
semplificazione normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, individua  altresi'  le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo  incontro  tra  il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi   di   cui   al   comma   1,   dichiararne   l'urgenza   e
l'indifferibilita' nonche' definire  i  criteri  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  2,  anche   a   prescindere   dall'intesa,   con
deliberazione motivata del  Consiglio  dei  Ministri  cui  sia  stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della  provincia
autonoma  interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
nominato con le procedure  di  cui  al  comma  3,  da'  impulso  agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
    a) poteri  straordinari  di  sostituzione  e  di  deroga  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    b)  mezzi  e  risorse  finanziarie  pubbliche  gia'  previste   a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate". 
  2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali  in  corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di  cui
al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
come  ridefiniti  dall'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge   25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17  giugno  2010,
n. 215, salvo che entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni  e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche  ai  fini
di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal  comma
1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti  si  considerano
prorogati, senza soluzione di continuita',  fino  alla  data  fissata
nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini  della  cessazione  della
materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali
relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti. 
  3. All'articolo 185, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,  nel  primo  capoverso,  le
parole:  "materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da   attivita'
agricole utilizzati nelle attivita' agricole o" sono sostituite dalle
seguenti: "materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da  sfalci  e
potature di manutenzione del verde  pubblico  e  privato,  oppure  da
attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al  di
fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"». 
  Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1-bis. - (Sistema informatico integrato per la  gestione  dei
flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica  e  del
gas). - 1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la
migliore funzionalita' delle attivita'  delle  imprese  operanti  nel
settore dell'energia elettrica  e  del  gas  naturale,  e'  istituito
presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per
la gestione dei flussi informativi relativi ai  mercati  dell'energia
elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei  clienti  finali.  Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i
criteri generali per il funzionamento del Sistema. 
  2. Le modalita' di gestione dei flussi  informativi  attraverso  il
Sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni  concernenti
eventuali inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
sulla  base  di  indirizzi  generali  definiti   dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. 
  3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione
dei dati personali, l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas
adotta specifici criteri e modalita'  per  il  trattamento  dei  dati
personali e sensibili. 
  4.  Le  informazioni  scambiate   nell'ambito   del   Sistema,   in
conformita'  ai   requisiti   tecnici   e   di   sicurezza   previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a  tutti
gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione  di  misure
volte alla sospensione della  fornitura  nei  confronti  dei  clienti
finali  inadempienti,  nel  rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'
medesima in materia e fatto salvo  quanto  dalla  stessa  disposto  a
tutela dei clienti finali per  i  quali,  ai  sensi  della  normativa
vigente, non possa essere prevista la  sospensione  della  fornitura.
Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema,  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  in  via  transitoria  le
modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni  relative  ai
clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a
remunerazione   dei   costi   relativi    alle    attivita'    svolte
dall'Acquirente  unico  S.p.A.  e'  determinata  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, a carico degli  operatori  dei  settori
dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi  possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori. 
  Art. 1-ter. - (Interpretazione  autentica  in  materia  di  tariffa
onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore
a 1 MW). - 1. L'articolo 42 della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  si
interpreta nel senso che: 
  a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6,  lettera  a),
si applica agli impianti entrati in esercizio  dopo  il  31  dicembre
2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli  impianti  di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione  con  aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento  e  forestali,  entrati  in
esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007; 
  b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6,  lettera  c),
si applica agli impianti  entrati  in  esercizio  dopo  l'entrata  in
vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  Art. 1-quater. - (Denunce di inizio attivita' per la  realizzazione
di impianti di energia elettrica da fonti  rinnovabili).  -  1.  Sono
fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio
attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili che  risultino  avviate  in  conformita'  a  disposizioni
regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui  alla  tabella  A
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  a  condizione  che
gli impianti siano entrati in esercizio entro  centocinquanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  Art.    1-quinquies.    -    (Garanzie    finanziarie    ai    fini
dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti  rinnovabili).  -  1.  Al  fine  di  contrastare  le  attivita'
speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti  di
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi  da
parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti,
il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,   opportune   misure   affinche'   l'istanza   per
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  sia  accompagnata  da  congrue
garanzie finanziarie poste a carico  del  soggetto  che  richiede  il
rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti. 
  Art. 1-sexies. - (Rafforzamento degli strumenti  per  garantire  la
sicurezza del sistema elettrico). - 1. Per far fronte alle criticita'
di sicurezza del sistema elettrico  derivanti  dall'incremento  della
produzione  di   energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili   non
programmabili, il Ministro dello sviluppo  economico,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, puo' disporre un rafforzamento, fino ad una potenza
di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del
sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella  prevista
per equivalenti servizi per la sicurezza e  privilegiando  i  servizi
che comportano minor impatto ambientale. 
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 1-septies. - (Ulteriori disposizioni in  materia  di  impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Il  comma  1
dell'articolo 2-sexies del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  e'
sostituito dai seguenti: 
  "1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e
modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione  foto-voltaica  della  fonte  solare,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,  sono  riconosciute  a
tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5
del medesimo decreto ministeriale,  abbiano  concluso,  entro  il  31
dicembre 2010, l'installazione  dell'impianto  fotovoltaico,  abbiano
comunicato     all'amministrazione     competente     al     rilascio
dell'autorizzazione, al gestore di rete  e  al  Gestore  dei  servizi
elettrici-GSE S.p.a., entro la  medesima  data,  la  fine  lavori  ed
entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. 
  1-bis. La comunicazione di  cui  al  comma  1  e'  accompagnata  da
asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione
dei lavori di cui al  comma  1  e  di  esecuzione  degli  stessi  nel
rispetto delle pertinenti normative. Il gestore  di  rete  e  il  GSE
S.p.a.,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  competenze,   possono
effettuare controlli a campione per la verifica  delle  comunicazioni
di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per  le
amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione". 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  sulla  base  di
indirizzi  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  connessi  alla
politica di promozione delle  energie  rinnovabili  e  all'attuazione
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  regole  finalizzate  a
evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di  rete  per  impianti
alimentati da fonti rinnovabili per  i  quali  non  siano  verificate
entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita'  delle
iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione  gia'
assegnate. 
  Art. 1-octies. - (Opere connesse agli  impianti  di  produzione  di
energia  da  fonti  rinnovabili).  -  1.  Le  opere  connesse  e   le
infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12,  comma  1,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di
connessione alla rete elettrica  di  distribuzione  e  alla  rete  di
trasmissione   nazionale   necessarie   all'immissione   dell'energia
prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione
rilasciata dal gestore di rete. 
  Art. 1-novies. - (Competenze in materia di attivita' sulla rete  di
trasmissione elettrica oggetto di DIA). - 1.  All'articolo  1-sexies,
comma  4-  undecies,  del  decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, le parole:  "e  notifica"  sono  sostituite
dalle seguenti: "che puo' notificare"». 
  All'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita' e  in
posizione di terzieta', secondo i principi  del  diritto  dell'Unione
europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il
Ministero  dello  sviluppo  economico   puo'   attribuire,   mediante
convenzione,  le  relative  funzioni  di  assistenza  tecnica  e   di
accompagnamento  all'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. 
  1-ter. Alla  convenzione  di  cui  al  comma  1-bis  si  fa  fronte
nell'ambito   delle   risorse   destinate   ai   programmi   europei,
relativamente   alle   funzioni   di   assistenza   tecnica   e    di
accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello
Stato». 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. - (Modifica  del  termine  per  la  concessione  della
miniera di carbone del Sulcis). - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo  38,
comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "entro  il  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31  dicembre
2011"».