(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  20
                         GIUGNO 2012, N. 79 
 
  L'articolo 1 e' soppresso. 
  Al capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati).
- 1.  All'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
  "Per  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   presso   enti
collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita
o  il  consumo  siano  limitati  ai  soli  soci,  e'  necessaria   la
comunicazione al  questore  e  si  applicano  i  medesimi  poteri  di
controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per
le attivita' di cui al primo comma"». 
  Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti: 
  «Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per
allievo agente della Polizia di Stato). - 1.  Al  fine  di  garantire
adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena  operativita'  della
Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come
sostituito  dal  comma  2,  lettera  a),   del   presente   articolo,
concernente la disciplina organica a regime dei corsi  di  formazione
per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre  del  corso  di
cui all'articolo  48  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  puo'
includere anche un periodo di applicazione pratica, non  superiore  a
tre mesi,  presso  gli  uffici  dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato  che
abbiano superato gli esami teorico-pratici ed  ottenuto  la  conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia.  Al  termine  del  periodo  di
applicazione pratica gli agenti in  prova  conseguono  la  nomina  ad
agente di  polizia,  tenuto  conto  della  relazione  favorevole  del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso  cui  sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo  secondo
la graduatoria finale degli  esami.  Qualora  la  relazione  non  sia
favorevole, gli interessati sono ammessi a  ripetere,  per  una  sola
volta,  il  periodo  di  applicazione  pratica.   Le   modalita'   di
svolgimento e la durata del  periodo  di  applicazione  pratica  sono
definite con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). -  1.  Gli
allievi agenti di polizia frequentano un corso  di  formazione  della
durata di dodici mesi, di cui  il  primo  semestre  finalizzato  alla
nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del
periodo  di  formazione  presso  gli   istituti   di   istruzione   e
all'applicazione pratica presso reparti o  uffici  della  Polizia  di
Stato. 
    2. Durante il primo semestre del corso  di  cui  al  comma  1,  i
frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano  di  studio  e
non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i  servizi
di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di
corso il direttore della scuola esprime il giudizio di  idoneita'  al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  di
cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati  agenti
in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia  giudiziaria  e  sono  avviati  all'espletamento
delle attivita' del secondo semestre. 
    3. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  gli  allievi  agenti
destinati  ai  gruppi  sportivi  "Polizia   di   Stato-Fiamme   Oro",
conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre
di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo  sportivo  ove
sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 
    4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova
permangono presso gli  istituti  di  istruzione  per  attendere  alle
attivita'  previste  dal  piano  di   studio,   ferma   restando   la
possibilita' di impiego nei soli servizi  di  cui  al  comma  2.  Gli
stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove
d'esame stabilite dal decreto del  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7  ed  ottenuta  la
conferma del  giudizio  di  idoneita',  sono  assegnati  agli  uffici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo
di applicazione pratica. 
    5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti  in
prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto  conto  della
relazione favorevole  del  funzionario  responsabile  del  reparto  o
dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi  prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 
    6. Gli agenti in prova sono ammessi  a  ripetere,  per  una  sola
volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al
comma 5 non sia favorevole. 
    7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale  della
pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di  svolgimento  e  la
durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica,  comprese
le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi  di
idoneita'"; 
    b) all'articolo 6-ter, comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al  termine
del periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "le  prove
d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4"; 
  2) alla lettera e), le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 4"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 6"; 
    c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di
cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse. 
  3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole:  ",
durante  il  quale  e'  sottoposto  a  selezione   attitudinale   per
l'eventuale  assegnazione  ai  servizi  che  richiedano   particolare
qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole:  "sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "sono stabilite  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 6-bis, comma 7"; 
    b) all'articolo 60, settimo comma, le parole:  "da  emanarsi  con
decreto del Ministro dell'interno" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"da emanare con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6-bis, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335". 
  4. All'articolo 15, comma 6, del decreto  legislativo  28  febbraio
2001,  n.  53,  le  parole:  "dall'articolo  6-bis,  comma  6,"  sono
soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c)
e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti:  "nonche'  del
decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto  decreto  n.
335 del 1982,". 
  5. Dalle disposizioni previste dal  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Art. 2-quater. - (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della
Polizia di Stato). - 1. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche  apportate  dai
commi 2 e 3 del presente articolo al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334: 
    a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo degli  operatori  e  collaboratori,  con
esclusione della nomina ad operatore tecnico ai  sensi  dell'articolo
5, comma 4, del  medesimo  decreto  n.  337  del  1982,  nonche'  per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici,  dei
direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di  Stato,  si
applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al
concorso  pubblico  per  l'accesso  alle  qualifiche   iniziali   dei
corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia; 
    b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici  si  applicano  gli
stessi limiti di eta' previsti  per  la  partecipazione  al  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano  i  requisiti  generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle
carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono  inserite  le
seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127,"; 
  2) al comma 4, dopo le  parole:  "purche'  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ",  salvo
quello relativo ai limiti di eta'"; 
    b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera  b),  primo  periodo,
dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici  concorsi"
sono inserite le seguenti: ", salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127,"; 
    c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:
"possono partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le
seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127,". 
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le  parole:  "concorso  pubblico  per
esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per  titoli
ed esami"; 
    b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
    c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127". 
  Art. 2-quinquies. - (Introduzione dell'articolo 60-bis nella  legge
1º aprile 1981, n. 121). - 1.  Dopo  l'articolo  60  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente: 
  "Art. 60-bis. - (Equipollenza dei  titoli  conseguiti).  -  1.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,  e'  stabilita,
sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza  dei  titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli  di
aggiornamento  professionale  e  di  quelli  di   perfezionamento   e
specialistici,  frequentati   dagli   appartenenti   ai   ruoli   non
dirigenziali e non direttivi del personale della  Polizia  di  Stato,
con quelli rilasciati  dagli  istituti  professionali,  ivi  compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253,  anche
ai fini dell'ammissione agli esami  di  maturita'  professionale.  In
relazione al suddetto decreto  sono  rilasciati  agli  interessati  i
relativi titoli"». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis.  -  (Coordinamento  tecnico  della  flotta  aerea  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile). - 1.  Il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno
assicura  il  coordinamento  tecnico  e  l'efficacia  operativa   sul
territorio nazionale delle attivita' di  spegnimento  con  la  flotta
aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7  della  legge
21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le  disposizioni
di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di  un'apposita
sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali
che partecipano con effettivo concorso  di  personale  o  mezzi  alle
attivita'  aeree  di  spegnimento  e  diretta,  secondo  criteri   di
rotazione,  da  un  dirigente  delle  amministrazioni  medesime.   Le
funzioni di cui al presente comma sono esercitate  nel  quadro  delle
direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ovvero
dal  Ministro  o  Sottosegretario   da   lui   delegato,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1º gennaio 2013». 
  All'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  si  applicano,
nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella,  qualora  unici
superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
deceduto o divenuto permanentemente  inabile  a  qualsiasi  attivita'
lavorativa   per   effetto   di   ferite    o    lesioni    riportate
nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali.   Le   assunzioni
avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis. - (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive). -
1. Sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate ai pertinenti programmi dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno le somme derivanti: 
    a) dal  versamento  di  un  corrispettivo  da  parte  degli  enti
interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA -  SAIA  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo  e
le modalita' di versamento; 
    b)  dalla  stipulazione  di   convenzioni,   a   fronte   di   un
corrispettivo  determinato  in   misura   corrispondente   al   costo
sopportato,  per  l'utilizzazione  delle   strutture   della   Scuola
superiore dell'amministrazione  dell'interno  e  per  l'utilizzazione
degli spazi di rappresentanza  delle  prefetture-uffici  territoriali
del Governo. 
  2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco  dei
revisori dei conti degli enti locali di cui  all'articolo  16,  comma
25, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  tenuti  a
versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal
Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la  raccolta,
elaborazione e gestione dei dati richiesti  agli  interessati  e  per
iniziative  di  formazione  a  distanza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  natura  non  regolamentare,  sono   stabilite   le
modalita' di versamento dei  contributi  e  la  riassegnazione  degli
stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno. 
  3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli
aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
e, ove previsto, nelle aviosuperfici,  ai  fini  del  rilascio  della
prescritta abilitazione, sono a titolo  oneroso.  Gli  introiti  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al  programma  "Prevenzione  dal  rischio   e   soccorso   pubblico",
nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile"   dello   stato   di
previsione  del  Ministero  dell'interno,  per  essere  destinati  al
finanziamento delle spese  di  formazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  Art. 4-ter. - (Proroga di termini di validita' di  graduatorie  per
il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Ai  fini  delle
assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'  prorogato  al
31 dicembre 2014 sia il termine  della  validita'  della  graduatoria
relativa alla procedura selettiva, per titoli ed  accertamento  della
idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale n.  3747  del  27
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale,
n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine  della  validita'  della
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di  vigile  del
fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del  18
novembre 2008». 
    Nella rubrica del capo II, dopo le parole: «per la funzionalita'»
sono inserite le seguenti: «e l'autofinanziamento». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente capo: 
 
                            «Capo II-bis. 
 
 
                         ALTRE DISPOSIZIONI 
 
  Art. 6-bis. -  (Esclusione  dall'election  day  del  rinnovo  degli
organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento  di
tipo mafioso o similare). - 1. All'articolo  7  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  "2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali  ivi
previste". 
  Art.  6-ter.   -   (Disposizioni   concernenti   gli   effetti   di
deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilita'). -
1. Restano fermi gli effetti della deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della
mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta  Quarto  d'Altino  -  Trieste  e  nel  raccordo   autostradale
Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31
luglio 2009, in relazione al settore del traffico e  della  mobilita'
nel territorio delle province  di  Treviso  e  Vicenza,  ivi  inclusi
quelli, rispettivamente: 
    a) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2008,  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 12 dicembre 2009, 17  dicembre  2010  e  13  dicembre  2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del
5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre  2011,  e  delle  conseguenti
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008,
n. 3702, e  22  luglio  2011,  n.  3954,  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011; 
    b) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto
2009,  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9  luglio  2010,  17  dicembre  2010  e  13  dicembre  2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010,  n.  3
del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011,  della  conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15  agosto  2009,
n.  3802,  e  dell'articolo  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011,  n.  3920,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10  febbraio
2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
31 dicembre 2011. 
  2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100,
all'articolo 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  non  sono
applicabili alle gestioni commissariali  che  operano  in  forza  dei
provvedimenti di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Inoltre,  a
tali  gestioni  non  si  applica  quanto   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni  interessate  devono  svolgere  le  attivita'  ivi
previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente».