(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                       MINISTERO DELL'INTERNO
                  Dipartimento dei Vigili del fuoco
             del soccorso pubblico e della difesa civile
              Consulta nazionale delle persone disabili
                        e delle loro famiglie
                   LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE
               DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI
           DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI.
1. Introduzione.
    1.1. Scopo.
    Queste  linee  guida sono state concepite nell'ambito dei criteri
generali  stabiliti  dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori
di  lavoro,  ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per
tenere  conto  nella valutazione del rischio della presenza (prevista
dal  decreto  stesso),  negli  ambienti  di  lavoro,  di  persone con
limitazioni  permanenti o temporanee alle capacita' fisiche, mentali,
sensoriali  o  motorie.  In particolare, le linee guida, in relazione
alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure,
sono ispirate ai seguenti principi generali:
      prevedere  ove possibile (ad esempio, quando sono gia' presenti
lavoratori  disabili),  il  coinvolgimento  degli  interessati  nelle
diverse fasi del processo;
      considerare  le  difficolta' specifiche presenti per le persone
estranee al luogo di lavoro;
      conseguire  adeguati  standard  di  sicurezza  per  tutti senza
determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
      progettare  la sicurezza per i lavoratori con disabilita' in un
piano   organico,  che  incrementi  la  sicurezza  di  tutti,  e  non
attraverso   piani   speciali   o  separati  da  quelli  degli  altri
lavoratori.
    1.2. Articolazione delle linee guida.
    Secondo  lo  schema  previsto  dal decreto legislativo n. 626 del
1994  e  dal  decreto  ministeriale  10  marzo  1998,  le linee guida
forniscono  le  indicazioni  necessarie  per  svolgere  una specifica
analisi   del   rischio   di   incendio,  indicando,  a  puro  titolo
esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico
che  possono  essere adottate per compensare i rischi individuati. In
tale  ambito  sono esposte alcune misure di carattere gestionale che,
integrando   e   sostituendo   quelle   edilizie  ed  impiantistiche,
concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi di sicurezza imposti
dalla legge.
    Con  un successivo documento redatto con le associazioni aderenti
alla  Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie
saranno  descritti  con  maggiore  dettaglio,  tra  le  altre cose, i
principi  da  tenere  presente  nella  valutazione, i requisiti delle
misure  individuate  in  queste linee guida ed alcuni suggerimenti di
intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata.
2. La valutazione del rischio.
    2.1. L'identificazione delle caratteristiche ambientali.
    Lo  scopo  della  valutazione  e  della  conseguente scelta delle
misure  di  sicurezza  si intende raggiunto se nei luoghi considerati
risultano  risolte,  anche  attraverso  i  sistemi di gestione, tutte
quelle  condizioni  che  rendono difficile o impossibile alle persone
con  limitazioni  alle  capacita'  fisiche,  cognitive,  sensoriali o
motorie  il  movimento,  l'orientamento, la percezione dei segnali di
allarme  e  la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di
una   condizione  di  emergenza.  Il  primo  passo  da  compiere  per
conseguire  tale obiettivo e' quello di individuare le difficolta' di
carattere   motorio,  sensoriale  o  cognitivo  che  l'ambiente  puo'
determinare,  verso  le  quali  dovra'  essere  prestata  la  massima
attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento
e abbattimento del rischio.
    Per  quanto  riguarda i criteri da seguire e' possibile elaborare
una classificazione che riguarda le caratteristiche relative:
      alla mobilita';
      all'orientamento;
      alla percezione del pericolo e/o dell'allarme;
      all'individuazione   delle   azioni  da  compiere  in  caso  di
emergenza.
    Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini
di   tali   caratteristiche:  la  relativa  elencazione  deve  essere
considerata   puramente  indicativa  e  non  esaustiva  dei  problemi
individuabili nell'ambito del processo valutativo.
      2.1.1. La mobilita' in caso di emergenza.
    Gli  elementi  che  rendono  difficile  la  mobilita'  in caso di
emergenza  possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio
presenti   nell'ambiente.   In   particolare,   una   prima  sommaria
elencazione puo' comprendere:
      la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
      la non linearita' dei percorsi;
      la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi
sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
      la lunghezza eccessiva dei percorsi;
      la   presenza  di  rampe  delle  scale  aventi  caratteristiche
inadeguate,  nel  caso  di  ambienti posti al piano diverso da quello
dell'uscita.
    Insieme  agli  elementi puramente architettonici, possono esserne
considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
      presenza  di  porte  che  richiedono  uno  sforzo  di  apertura
eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di
consentire  un  loro impiego e utilizzo, senza che cio' determini dei
rischi  nei confronti di persone che necessitano di tempi piu' lunghi
per l'attraversamento;
      organizzazione/disposizione  degli  arredi,  macchinari o altri
elementi  in  modo  da  non  determinare  impedimenti  ad  un agevole
movimento degli utenti;
      mancanza  di  misure  alternative  (di  tipo  sia  edilizio che
gestionale)  all'esodo  autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti
posti al piano diverso da quello dell'uscita.
      2.1.2. L'Orientamento in caso di emergenza.
    Al  verificarsi  di  una  situazione di emergenza la capacita' di
orientamento  puo'  essere  resa  difficile  dall'inadeguatezza della
segnaletica  presente  in  rapporto all'ambiente o alla conoscenza di
questo  da  parte  delle persone. La relativa valutazione deve essere
svolta   anche   tenendo   conto   della   capacita'  individuale  di
identificare  i  percorsi  (e  le  porte)  che conducono verso luoghi
sicuri e del fatto che questi devono essere ficilmente fruibili anche
da parte di persone estranee al luogo.
    In tale ambito e' necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative  (edilizie,  impiantistiche  o  gestionali) rispetto alla
cartellonistica,  che  e'  basata  esclusivamente sui segnali visivi.
Questa,  infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di
orientamento,  ma  costituisce  solo  una  parte della segnaletica di
sicurezza,   cosi'   come   definita   nell'art.  1.2.a  del  decreto
legislativo  n.  493/1996,  che  considera la necessita' di elaborare
modalita'  di  segnalazione  che  utilizzino  piu' canali sensoriali.
Infine,  i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l'esigenza
di  orientamento  dei  soggetti  (es.: quelli non udenti) che possono
avvalersi solo di questo canale sensoriale.
      2.1.3. La percezione dell'allarme e del pericolo.
    La  percezione  dell'allarme  o  del  pericolo  puo'  essere resa
difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In
particolare,  e'  frequente  il  caso  in  cui  deve  rientrare nella
valutazione  la  mancanza  di misure alternative ai segnali acustici.
Inoltre,  anche  per  quanto riguarda i segnali acustici, deve essere
valutato  il  segnale  in  rapporto  al  messaggio da trasmettere: in
relazione all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da
parte  delle  persone,  anche  il messaggio trasmesso con dispositivi
sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese
le persone estranee al luogo.
    E'  necessario,  altresi',  che  l'allarme  e  il  pericolo siano
segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione
ai soggetti che utilizzano solo tale modalita' percettiva.
      2.1.4.  L'individuazione  delle  azioni  da compiere in caso di
emergenza.
    L'individuazione  delle  azioni  da compiere in caso di emergenza
puo'   essere   resa  difficile  dall'inadeguatezza  del  sistema  di
comunicazione.
    Tale  condizione  puo'  spesso  essere  ricondotta  all'eccessiva
complessita' del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad
esempio solo acustico o solo visivo).
    Anche  in  questo  caso  deve  essere tenuta in considerazione la
necessita'  che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con
la  cartellonistica,  quindi  deve  essere  oggetto di valutazione da
parte  del  responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di
sistemi  alternativi,  che  permettano la comunicazione in simultanea
del  messaggio  anche  attraverso canali sensoriali diversi da quello
visivo.
    Oltretutto,   il   messaggio   visivo   deve  essere  completo  e
semplificato,  in  modo  da  non  vanificare il suo obiettivo, tenuto
conto delle limitate capacita' di comprensione del linguaggio scritto
da  parte  di  taluni  soggetti  (ad  es.,  se  sordi  segnanti) che,
tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo.
3. Misure edilizie ed impiantistiche.
    Le   misure  di  tipo  edilizio  o  impiantistico  devono  essere
necessariamente   coordinate  con  quelle  di  carattere  gestionale,
tenendo  conto  che  queste  ultime  possono,  in caso di necessita',
integrare o sostituire le altre.
    Le   indicazioni   fornite   nella  successiva  descrizione  sono
puramente  indicative  e  non  esaustive  delle soluzioni possibili e
vanno  sommate  a  quelle  prescritte  sia  dalle specifiche norme in
materia  di prevenzione incendi che quelle finalizzate al superamento
delle barriere architettoniche.
    3.1 Le misure per facilitare la mobilita'.
    Le  misure  finalizzate a rendere piu' agevole l'esodo in caso di
emergenza  possono  riguardare,  anche  in  questo caso a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:
      adeguamento  dei  percorsi  ai requisiti di complanarita' della
pavimentazione;
      adeguamento delle scale ai requisiti di comodita' d'uso;
      eliminazione  di  gradini  o  soglie  di difficile superamento,
anche attraverso la realizzazione di rampe;
      riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
      ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;
      installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;
      realizzazione    di    spazi    calmi,   ovvero   di   adeguata
compartimentazione  degli  ambienti,  con  l'obiettivo di risolvere i
problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;
      realizzazione  di  ascensori  di  evacuazione quando l'esodo e'
possibile solo attraverso le scale;
      adeguamento  degli  spazi  antistanti e retrostanti le porte ai
requisiti di complanarita' della/e pavimentazione/i;
      verifica  della  complessita'  nell'utilizzo dei dispositivi di
apertura  delle  uscite  di  sicurezza  sia  in  relazione  alla loro
ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare
(ovvero della capacita' fisica degli utenti) per aprirle.
    3.2 Le misure per facilitare l'orientamento.
    Tale  obiettivo  si puo' essenzialmente raggiungere integrando la
cartellonistica  di  sicurezza  con  l'adozione  di  sistemi  ad essa
complementari  e/o  alternativi,  secondo il criterio stabilito anche
dal decreto legislativo n. 493 del 1996.
    In  particolare,  dovra'  essere  verificato  che  la  condizione
elaborata  sia  adeguata alle necessita' di lettura ed alle capacita'
di  comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese
le persone estranee al luogo stesso.
    Per  quanto  i  sistemi  di  comunicazione  alternativi ma non in
sostituzione   alla   cartellonistica,   le   misure  possono  essere
individuate, ad esempio, tra le seguenti:
      realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
      realizzazione  di  superfici  in  cui sono presenti riferimenti
tattili;
      verifica della presenza di altri particolari indicatori;
      verifica  che  la  segnaletica  sul piano di calpestio abbia un
buon  contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto
alla  pavimentazione  ordinaria. La percezione di tale contrasto deve
essere garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani
di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
      segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
    Ove  possibile  (ad esempio, quando sono gia' presenti lavoratori
disabili),  i  piani  di  emergenza,  devono essere concordati con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
      3.2.1.  Le  misure  per facilitare la percezione dell'allarme e
del pericolo.
    La  percezione  dell'allarme  puo'  avvenire  attraverso  segnali
acustici,  segnali  luminosi  o  vibrazioni.  Sovente,  peraltro, nei
luoghi  di  lavoro l'allarme e' trasmesso attraverso segnali acustici
privi   di   specifiche  informazioni  relative  all'evento  che  sta
accadendo  o  al  tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le
misure  atte  a  facilitare  la  percezione  dell'allarme  si possono
includere:
      adozione  di  segnali acustici contenenti informazioni complete
sull'oggetto della comunicazione;
      installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
      installazione   di   impianti  di  segnalazione  di  allarme  a
vibrazione  (nel  caso  di  persone  che  dormono  o  che possono non
percepire i segnali ottici o acustici).
      3.2.2.  Le misure per facilitare la determinazione delle azioni
da compiere in caso di emergenza.
    L'individuazione   delle  misure  per  facilitare  le  azioni  da
intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede
una  valutazione  sulla  capacita' di comprendere i messaggi da parte
delle  persone  presenti  ivi  comprese  le persone estranee al luogo
stesso.
    Risulta  difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali,
poiche'   i   comportamenti   da  adottare  dipendono  dalle  singole
situazioni  ambientali  e  individuali,  che possono richiedere gradi
diversi di complessita' della risposta umana.
    A  questo  proposito,  quindi, nella valutazione del rischio deve
essere  evidenziata  la congruenza tra il livello di complessita' del
comportamento  richiesto  alle  persone  e la capacita' delle persone
stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con
il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
    Ove  possibile  (ad esempio, quando sono gia' presenti lavoratori
disabili),   ogni   intervento   deve   essere   concordato   con  il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
    Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni
siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte
di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4. Misure organizzative e gestionali.
    Il decreto 10 marzo 1998 prevede che, all'esito della valutazione
dei  rischi d'incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli,
ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza
del  luogo  adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare  in  caso  d'incendio,  riportandole in un piano di emergenza
elaborato  in  conformita'  ai  criteri  di  cui all'allegato VIII al
decreto   stesso.  In  tale  piano  dovranno  essere  considerate  le
specifiche misure da porre in atto, a cura di personale appositamente
formato   a   tale   scopo,  per  assistere  le  persone  disabili  o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato
al  punto  8.3  del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo   e   gestionale,  quindi,  dipende  dalla  valutazione
compiuta  e  dalle  misure  edilizie  e  impiantistiche presenti. Per
questo motivo, fermo restando che alcune procedure specifiche saranno
oggetto  di  trattazione  nel  documento  indicato nel punto 1.2., e'
possibile fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:
      ai  fini  dell'adozione  di procedure gestionali e di emergenza
che  siano praticabili ed idonee agli scopi, e' opportuna che la loro
definizione  avvenga,  ove  possibile  (ad  esempio, quando sono gia'
presenti  lavoratori  disabili),  a  seguito di una consultazione dei
diretti interessati abitualmente ivi presenti;
      la  persona  o  le  persone  incaricate di porgere aiuto devono
essere  adeguatamente  addestrate  ad  accompagnare  una  persona con
difficolta'  sensorali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e
sintetico, le informazioni utili su cio' che sta accadendo e sul modo
di comportarsi per facilitare la fuga;
      la  persona  o  le  persone  incaricate di porgere aiuto devono
essere  adeguatamente  addestrate  per agevolare i soccorritori e per
dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.
5. Appendice informativa.
    5.1.  Le  norme  vigenti  in  materia di abbattimento di barriere
architettoniche.
    Legge  9  gennaio  1989,  n.  13  (Disposizioni  per  favorire il
superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere architettoniche negli
edifici pivati).
    Decreto   ministeriale  16  giugno  1989,  n.  236  (Prescrizioni
tecniche  necessarie  a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e
la  visitabilita'  degli  edifici  privati e di edilizia residenziale
pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
    "Art.  4.6  (Raccordi  con la normativa antincendio). - Qualsiasi
soluzione  progettuale  finalizzata a garantire l'accessibilita' o la
visitabilita'   deve   prevedere  una  adeguata  distribuzione  degli
ambienti  e  specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di
incendio  anche  nei  confronti  di  persone  con  ridotta o impedita
capacita'  motoria  o sensoriale. A tal fine dovro' essere preferita,
ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione   dell'insieme  edilizio  in  compartimenti  antincendio
piuttosto  che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti
da  scale  di  sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o
impedita  capacita'  motoria.  La  suddivisione in compartimenti, che
costituiscono  "luogo  sicuro statico" cosi come definito dal decreto
ministeriale  30 novembre 1983, recante "termini definizioni generali
e  simboli grafici di prevenzione incendi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo
da  prevedere  ambienti  protetti  opportunamente  distribuiti  ed in
numero  adeguato,  resistenti  al fuoco e facilmente raggiungibili in
modo  autonomo  da  parte  delle  persone  disabili,  ove attendere i
soccorsi".
    Decreto  del  Presidete  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento   recante   norme   per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
    "Art.  18  (Raccordi  con  la  normativa  antincendio).  -  Per i
raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni
vigenti  in  materia  di  sistemi  di  via d'uscita, valgono le norme
stabilite  al  punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236".
    5.2. Termini e definizioni di prevenzione incendi.
    I  contenuti  del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini,
definizioni  generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno
integrati  con  specifiche  definizioni  successivameme introdotte da
altrettanto  specifiche  norme  di prevenzione incendi. Di seguito si
richiama  la  definizione  di  "spazio  calmo"  fornita  dal  decreto
ministeriale  9  aprile  1994  (Approvazione  della regola tecnica di
prevenzione  incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita'
ricettive  turistico-alberghiere)  nel  decreto ministeriale 18 marzo
1996  (Norme  di  sicurezza  per  la  costruzione e l'esercizio degli
impianti   sportivi)  e  nel  decreto  ministeriale  19  agosto  1996
(Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo).
    "Spazio  calmo:  luogo  sicuro statico contiguo e comunicante con
una  via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche  tali  da  garantire  la  permanenza  di  persone con
ridotte o impedite capacita' motorie in attesa di soccorsi".
    5.3 Decreto ministeriale 10 marzo 1998.
    Ai  fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto
8.3 del decreto, rimandondolo ad una sua lettura integrale per quanto
concerne altri aspetti qui considerati.
    "8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.
      8.3.1. Generalita'.
    Il  datore  di  lavoro deve individuare le necessita' particolari
dei  lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di
sicurezza  antincendio  e delle procedure di evacuazione del luogo di
lavoro.
    Occorre  altresi'  considerare  le  altre  persone  disabili  che
possono  avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche
tenere  presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza,
le persone con arti fratturati ed i bambini.
    Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza
deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidita'.
      8.3.2.  Assistenza  alle persone che utilizzano sedie a rotelle
ed a quelle con mobilita' ridotta.
    Nel  predisporre  il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere   una   adeguata   assistenza  alle  persone  disabili  che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilita' limitata.
    Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che
siano  stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono
installate   idonee   misure   per   il   superamento   di   barriere
architettoniche    eventualmente    presenti    oppure   qualora   il
funzionamento  di  tali  misure  non  sia assicurato anche in caso di
incendio,  occorre  che  alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
      8.3.3. Assistenza alle persone con visibilita' o udito menomato
o limitato.
    Il  datore  di  lavoro  deve  assicurare  che  i  lavoratori  con
visibilita'  limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In  caso  di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori,
fisicamente  idonei  ed  appositamente incaricati, guidino le persone
con viasibilita' menomata o limitata.
    Durante   tutto   il   periodo   dell'emergenza  occorre  che  un
lavoratore,   appositamente   incaricato,   assista  le  persone  con
visibilita' menomata o limitata.
    Nel  caso  di  persone  con  udito  limitato o menomato esiste la
possibilita'  che  non  sia  percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze  occorre che una persona appositamente incaricata allerti
l'individuo menomato.
      8.3.4 Utilizzo di ascensori.
    Persone  disabili  possono  utilizare  un ascensore solo se e' un
ascensore   predisposto   per   l'evacuazione   o   e'  un  ascensore
antincendio,  ed  inoltre  tale  impiego  deve avvenire solo sotto il
controllo  di  personale  pienamente  a conoscenza delle procedure di
evacuazione".