(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                            NOTA TECNICA
    Nelle  gestioni patrimoniali (individuali e collettive) l'impegno
verso  una  controparte  alla restituzione del capitale investito e/o
alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all'emissione di
un'opzione  put  a  favore della controparte, che ha come sottostante
gli  strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un
valore pari all'importo garantito.
    Pertanto,  a  fini prudenziali e segnaletici, l'intermediario che
assume   l'impegno  e'  tenuto  a  rilevare  un'opzione  put  emessa.
Quest'ultima  va  classificata  nel portafoglio non immobilizzato, in
quanto  -  sebbene  l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di
gestione   patrimoniale   cui   essa  e'  collegata  -  le  attivita'
sottostanti   sono  oggetto  di  gestione  dinamica  e  sottoposte  a
"turnover".
    Cio'   premesso,   ai   fini   dell'assolvimento   dei  requisiti
patrimoniali  sui  rischi  di  mercato,  si  precisa  che  le singole
attivita'  sottostanti  devono  essere  sottoposte, in funzione della
loro  natura,  ai  requisiti  relativi  a titoli di debito, titoli di
capitale  o quote di OICR. Tuttavia, qualora la banca o la SIM a fini
gestionali  interni  non procedano alla scomposizione analitica delle
attivita' che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un
unico  insieme,  anche  a  fini  prudenziali  la gestione puo' essere
trattata come un'attivita' sintetica (1)
    In  particolare,  per i titoli di debito e di capitale, il "delta
equivalent  value"  va  calcolato moltiplicando il valore corrente di
ciascun  titolo  sottostante,  ovvero della gestione patrimoniale nel
caso  in  cui  non  si  proceda  alla  scomposizione  analitica delle
attivita'   che   la   compongono (2),  per  il  "delta"  dell'intero
portafoglio  (comprensivo  degli  eventuali  investimenti in quote di
OICR).  Anche i requisiti patrimoniali per i fattori "gamma" e "vega"
devono  essere  determinati  con  riferimento  a ciascun sottostante,
ovvero   all'attivita'   sintetica   qualora   non  si  proceda  alla
scomposizione  analitica  delle  attivita' che compongono la gestione
patrimoniale (3)
    Quanto  alle  quote  di OICR presenti nella gestione, si rammenta
che  la  vigente  disciplina  di  vigilanza, coerentemente con quanto
previsto  dalla direttiva 93/6/CEE, impone alle "posizioni lunghe" su
tali  quote  un  requisito patrimoniale da determinarsi con modalita'
analoghe  a  quelle  previste  per  il  coefficiente di solvibilita'.
Pertanto, relativamente a tali posizioni:
      -  non  e'  ammessa  la  compensazione preventiva con eventuali
opzioni   di   segno   opposto,   tenuto  conto  che  sono  prese  in
considerazione unicamente le "posizioni lunghe";
      -  il  calcolo del requisito va effettuato applicando al valore
nazionale  un  fattore di conversione convenzionalmente pari al 50% e
ponderando tale valore per un fattore di controparte corrispondente a
quello   della  tipologia  di  titoli  piu'  rischiosa  prevista  dal
regolamento dell'OICR;
      -  non  si  applicano  i  requisiti patrimoniali per il rischio
generico e per i fattori "gamma" e "vega", in quanto non previsti dal
coefficiente di solvibilita'.
    Le  banche  e le SIM che utilizzano propri modelli interni per il
calcolo  dei  requisiti  patrimoniali  sui rischi di mercato potranno
considerare  la  gestione  analiticamente  oppure  come  un'attivita'
sintetica,  in  modo  analogo  a  quanto  previsto per la metodologia
standard.
    (1)  Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da
titoli  di  debito:  a) la durata residua dell'attivita' sintetica e'
convenzionalmente  pari  alla  duration  modificata del complesso dei
titoli  di  debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per
il   rischio  specifico  dell'attivita'  sintetica  e'  quella  della
tipologia  di  titoli di debito piu' rischiosa prevista dal contratto
di gestione patrimoniale.
    Qualora  la  gestione  patrimoniale  sia  composta interamente da
titoli  di capitale, essa puo' essere sinteticamente trattata come un
titolo   di  capitale  quotato  solo  se  il  contratto  di  gestione
patrimoniale  preveda  d'investire  unicamente  in titoli di capitale
quotati  in  mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici
di  Borsa  negoziati  su  mercati  ufficiali  e che riguardino indici
ampiamente   diversificati.   In   caso  contrario,  la  gestione  va
sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato.
    Nel  caso  di  gestioni  di  tipo misto, l'attivita' sintetica va
ripartita  per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di
OICR)  proporzionalmente  al peso che ciascuna categoria di attivita'
ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli
di   debito   e   di  capitale  si  applicano  le  menzionate  regole
convenzionali.
    (2)  Nel  caso  di gestioni miste il valore corrente va ripartito
per natura porzionalmente al peso che ciascuna categoria di attivita'
ha all'interno della gestione.
    (3) Nel caso di gestioni miste, il gamma e il vega dell'attivita'
sintetica  vanno  applicati, al fine di tenere conto della natura del
sottostanti,  a  ciascuna  categoria  di attivita' (titoli di debito,
titoli di capitale) che che compongono la gestione.
    Si  fa  inoltre presente che nelle segnalazioni di vigilanza e in
bilancio le opzioni in esame vanno rilevate come segue:
      1) Banche:
        - i premi incassati in anticipo vanno segnalati nella matrice
dei conti nella sottovoce 1921.69 "creditori diversi - premi ricevuti
per  contratti  derivati  di  natura  opzionale  - contratti derivati
finanziari",  nelle  segnalazioni su base consolidata nella sottovoce
32230.10 "altre passivita' - altre", in bilancio nella voce 50 "altre
passivita'";
        -  le attivita' da ricevere, sottostanti alle opzioni, devono
figurare  negli  "impegni  e  rischi"  (matrice dei conti voce 1543 -
sottovoci da 42 a 46 "titoli da ricevere per operazioni da regolare -
altre   operazioni";   segnalazioni  su  base  consolidata  sottovoce
32310.18 "impegni - altri impegni"; bilancio voce 20 "impegni");
        -   il   rischio  finanziario  connesso  con  le  opzioni  va
segnalato (4)  nella  matrice  dei  conti  nella voce 1599 "contratti
derivati  finanziari",  nelle  segnalazioni su base consolidata nella
voce   33253   "contratti   derivati  finanziari:  valori  intrinseci
negativi";
        -  il prezzo d'esercizio delle opzioni va riportato (5) nella
matrice  dei  conti  nella voce 3041 "opzioni", nelle segnalazioni su
base  consolidata  nella voce 33243 "opzioni", in bilancio nella nota
integrativa, tabella 10.5 "operazioni a termine";
        -   nella   nota   integrativa,   sezione   12   "gestione  e
intermediazione    per   conto   terzi",   va   fornita   un'adeguata
illustrazione dell'operativita' in gestioni patrimoniali garantite.
      2) SIM:
        -   nel  bilancio  di  esercizio  le  attivita'  da  ricevere
sottostanti  alle  opzioni  devono  essere  indicate  nella voce 20 -
"Impegni",  i  premi  connessi  con  le  opzioni emesse devono essere
indicati nella voce del passivo 50 - "Opzioni e altri valori emessi".
Ulteriori  e  dettagliate  informazioni  sulle  opzioni  e,  piu'  in
generale,  sull'operativita'  in  questione  devono essere fornite in
nota integrativa;
        -   nelle   segnalazioni   di   vigilanza  relative  ai  dati
patrimoniali  (Sez.  I) i premi delle opzioni devono essere segnalati
nella voce 44030 - "Opzioni e altri valori assimilati emessi".
    Nella  sezione  "Portafoglio  e posizioni in contratti derivati e
pronti  contro termine" (Sez. III) devono essere indicate: nella voce
44150  - "Titoli in portafoglio", sottovoci 3 e 05, le opzioni emesse
per  le  quali  il  premio  sia  stato  regolato;  nella voce 44151 -
"Vendita  di contratti derivati con scambio di capitale", sottovoci 2
e  04,  le  opzioni  emesse  per  le  quali  il  premio sia ancora da
regolare.
    Nei  dati di bilancio (Sez. VIII) devono essere indicati: i premi
delle  opzioni  (voce  43054  -  "Opzioni  e  altri valori assimilati
emessi");  le attivita' da ricevere (voce 43101 - "Impegni: titoli da
ricevere  per operazioni da regolare"); le opzioni emesse (voce 43104
-  "Operazioni  fuori bilancio con altre finalita': opzioni emesse");
il  valore  di  mercato  delle opzioni (voce 43308 - "Opzioni e altri
valori assimilati: valore di mercato").
    (4)  Nel  caso  di  gestioni  miste  il  rischio  finanziario  va
ripartito  in  base  al  peso  che ciascuna categoria di attivita' ha
all'interno della gestione.
    (5)  Nel  caso  di  gestioni  miste  Il  prezzo  di  esercizio va
ripartito  per  "categoria  valore  mobiliare"  in  base  al peso che
ciascuna categoria di attivita' ha all'interno della gestione.