Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e programmazione, e' convocato dal presidente di norma una volta al mese. Il Consiglio di amministrazione delibera: a) il piano triennale di attivita' e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attivita' di cui all'art. 12; b) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice. 2. Il consiglio, su proposta del presidente: a) nomina il direttore generale e i responsabili di macro area di cui all'art. 10; b) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione; determina le competenze della direzione generale e delle macro aree. 3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed e' composto dal presidente e da otto membri di comprovata esperienza scientifica e professionale, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui quattro su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tre della Conferenza dei presidenti delle regioni e uno del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parita' vale doppio.