(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
                    Consiglio di amministrazione 
    1. Il consiglio di  amministrazione  e'  organo  di  indirizzo  e
programmazione, e' convocato dal presidente di  norma  una  volta  al
mese. Il Consiglio di amministrazione delibera: 
      a) il piano triennale di attivita' e i relativi  aggiornamenti,
i bilanci di previsione e le relative note  di  variazione,  i  conti
consuntivi e le relazioni sulle attivita' di cui all'art. 12; 
      b) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti
all'art. 3 a maggioranza semplice. 
    2. Il consiglio, su proposta del presidente: 
      a) nomina il direttore generale e i responsabili di macro  area
di cui all'art. 10; 
      b) definisce, nel rispetto dei  criteri  indicati  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  dal  decreto  legislativo  29
ottobre 1999,  n.  419,  le  linee  fondamentali  di  organizzazione;
determina le competenze della direzione generale e delle macro aree. 
    3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed  e'  composto  dal
presidente e da otto membri di comprovata  esperienza  scientifica  e
professionale, nominati dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di cui quattro su  indicazione  dello  stesso  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, tre della Conferenza dei presidenti
delle regioni e uno del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca. Il voto  del  presidente  nel  caso  di  parita'  vale
doppio.