(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
DIRETTIVE  ALLA SOCIETA' GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
SPA  PER L'ADOZIONE DEL CODICE DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO DI
CUI  AL  DECRETO  DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MAGGIO
                                2004

                              SOMMARIO


PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI                                     62
Titolo 1 Generalita'                                              62
   Articolo 1 Definizioni                                         62
   Articolo 2 Finalita'                                           64
   Articolo 3 Oggetto                                             64
   Articolo 4 Ambito di applicazione del Codice di rete           64

Titolo 1 Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete        64
   Articolo 5 Utenti della rete                                   64
   Articolo 6 Gestori di rete diversi dal Gestore della rete      65
   e dalle imprese distributrici

PARTE II SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE        66
NAZIONALE

Titolo 2 Utenti della connessione                                 66
   Articolo 7 Utenti della connessione                            66

Titolo 3 Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione   66
         alla rete di trasmissione nazionale
   Articolo 8 Modalita' procedurali per la connessione alla       66
   rete di trasmissione nazionale
   Articolo 9 Disposizioni tecniche per la connessione alla       67
   rete di trasmissione nazionale
   Articolo 10 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle     67
   unita' di produzione
   Articolo 11 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle     68
   unita'  di consumo
   Articolo 12 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le    69
   reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete
   di trasmissione nazionale
   Articolo 13 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le    70
   reti interne di utenza
   Articolo 14 Separazione funzionale dell'attivita' di           71
   trasmissione dalle altre attivita' elettriche nei siti di
   connessione alla rete di trasmissione nazionale
   Articolo 15 Piccole reti isolate                               72
   Articolo 16 Linee dirette                                      72

Titolo 4 Erogazione del servizio di connessione alle rete di      72
         trasmissione nazionale
   Articolo 17 Regolazione economica del servizio di connes-      72
               sione alla rete di trasmissione nazionale

PARTE III SERVIZIO DI TRASMISSIONE                                73

Titolo 5 Utenti della trasmissione                                73
   Articolo 18 Utenti della trasmissione                          73

Titolo 6 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione       73
nazionale ai fini della trasmissione
   Articolo 19 Gestione della rete di trasmissione nazionale      73
   Articolo 20 Esercizio della rete di trasmissione nazionale     73
   Articolo 21 Caratteristiche e prestazioni funzionali della     75
   rete di trasmissione nazionale
   Articolo 22 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico  75
   nazionale
   Articolo 23 Interoperabilita' tra le reti elettriche           76
   Articolo 24 Interconnessioni con altre reti elettriche         76
   Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di      76
   trasmissione nazionale
   Articolo 26 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo   77
   di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
   nazionale

Titolo 7 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale            78
   Articolo 27 Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione 78
   nazionale
   Articolo 28 Piano di sviluppo della rete di trasmissione       78
   nazionale

Titolo 8 Qualita' del servizio di trasmissione                    78
   Articolo 29 Ambito di applicazione                             78
   Articolo 30 Classificazione e registrazione degli eventi di    78
   interruzione
   Articolo 31 Rilevazione della qualita' della tensione          80
   Articolo 32 Indici di qualita' del servizio                    81
   Articolo 33 Livelli attesi di qualita' del servizio di         81
   trasmissione
   Articolo 34 Potenza di corto circuito                          83
   Articolo 35 Incidenti rilevanti                                83
   Articolo 36 Contratti per la qualita' per gli utenti della     83
   rete
   Articolo 37 Servizio di interrompibilita'                      84

Titolo 9 Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico         84
nazionale
   Articolo 38 Piano di difesa del sistema elettrico              84

Titolo 10 Erogazione del servizio di trasmissione                 85
   Articolo 39 Regolazione tariffaria del servizio di             85
   trasmissione

PARTE IV SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA        85

Titolo 11 Utenti del dispacciamento                               85
   Articolo 40 Utenti del dispacciamento                          85

Titolo 12 Disposizioni tecniche per il dispacciamento             86
   Articolo 41 Obblighi degli utenti del dispacciamento           86
   Articolo 42 Punti di dispacciamento                            86
   Articolo 43 Indisponibilita' di capacita' produttiva           87

Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di   87
dispacciamento
   Articolo 44 Approvvigionamento e gestione delle risorse per    87
   il servizio di dispacciamento
   Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di 88
   consumo rilevanti

Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di     88
funzionamento del sistema elettrico nazionale
   Articolo 46 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza   88
   del sistema elettrico
   Articolo 47 Registrazione, archiviazione e comunicazione di    89
   dati e informazioni relative alle unita' di produzione essen-
   ziali per la sicurezza del sistema elettrico

Titolo 15 Zone della rete rilevante                               89
   Articolo 48 Suddivisione della rete rilevante in zone          89

Titolo 16 Erogazione del servizio di dispacciamento               90
   Articolo 49 Regolazione economica del servizio di dispaccia-   90
   mento

PARTE V SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA                 90

Titolo 17 Utenti della misura                                     90
   Articolo 50 Utenti del servizio di misura dell'energia         90
   elettrica

Titolo 18 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia        90
elettrica
   Articolo 51 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia   90
   elettrica

Titolo 19 Erogazione del servizio di misura dell'energia          92
elettrica
   Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura      92
   dell'energia elettrica

PARTE VI SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA       93
ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Titolo 20 Utenti del servizio di aggregazione delle misure        93
dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
   Articolo 53 Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini      93
   della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

Titolo 21 Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure   93
dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
   Articolo 54 Responsabile del servizio di aggregazione delle    93
   misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di
   dispacciamento
   Articolo 55 Avvalimento dell'opera di terzi                    94

Titolo 22 Erogazione del servizio di aggregazione delle misure    94
dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
   Articolo 56 Regolazione economica del servizio di aggregazione 94
   delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento

PARTE VII OBBLIGHI INFORMATIVI                                    94

   Articolo 57 Obblighi generali                                  94
   Articolo 58 Obblighi informativi degli Utenti della rete       94
   Articolo 59 Dati e informazioni riguardanti la rete di         95
   trasmissione nazionale
   Articolo 60 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno       96
   del sistema elettrico
   Articolo 61 Gestione in tempo reale del sistema elettrico      96
   nazionale
   Articolo 62 Statistiche e bilancio energetico del sistema      96
   elettrico nazionale

Titolo 23 Adozione ed applicazione del Codice di rete             97
   Articolo 63 Adozione del Codice di rete                        97
   Articolo 64 Deroghe all'applicazione del Codice di rete        97
   Articolo 65 Violazioni delle disposizioni contenute nel        98
   Codice di rete e soluzione delle controversie

Titolo 24 Disposizioni finali                                     98
   Articolo 66 Rapporti in merito all'applicazione del Codice     98
   di rete
   Articolo 67 Prima attuazione del Codice di rete                98
   Articolo 68 Disposizioni finali                                99

                               PARTE I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                              Titolo 1
                             Generalita'

                             Articolo 1
                             Definizioni

1.1 Ai    fini   dell'interpretazione   e   dell'applicazione   delle
    disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
    definizioni   di   cui   all'articolo   1  dell'Allegato  A  alla
    deliberazione  dell'Autorita'  30  dicembre 2003, n. 168/03, come
    successivamente    integrata   e   modificata,   all'articolo   1
    dell'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio
    2004,  n.  5/04,  come  successivamente modificata e integrata, e
    all'articolo  1 della deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002,
    n. 50/02, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:

- altre reti elettriche sono le reti elettriche connesse alla rete di
  trasmissione  nazionale  attraverso  circuiti  di  interconnessione
  corrispondenti a:

a) porzioni  limitate  della  rete  di trasmissione nazionale, di cui
   all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
b) reti  elettriche  situate  in  territorio  estero,  in particolare
   quelle di trasmissione;
c) reti  interne  di utenza della societa' Ferrovie dello Stato Spa o
   sue  aventi  causa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
   del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

- approvvigionamento delle risorse del dispacciamento e' l'attivita',
  effettuata  dal  Gestore della rete, di selezione e di acquisizione
  delle risorse ai fini del dispacciamento di merito economico;
- buco  di tensione e' la diminuzione improvvisa della tensione delle
  tre  fasi  per un utente della rete direttamente connesso alla rete
  di  trasmissione  nazionale ad un valore compreso tra il 90% e l'1%
  della  tensione nominale per un periodo superiore a 10 millisecondi
  e non superiore a 1 minuto;
- buco di tensione unipolare e' un buco di tensione che interessa una
  sola fase;
- CEI e' il Comitato elettrotecnico italiano;
- Codice  di  rete  e'  il  Codice  di  trasmissione, dispacciamento,
  sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del
  DPCM 11 maggio 2004;
- Comitato  di  consultazione  e'  il  comitato  istituito  ai  sensi
  dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
- condizioni    per    il    dispacciamento    sono   le   condizioni
  tecnico-economiche   per  l'erogazione  del  pubblico  servizio  di
  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio nazionale e
  per  l'approvvigionamento  delle relative risorse su base di merito
  economico, fissate dall'Autorita' ai sensi degli articoli 3 e 5 del
  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- condizioni per la connessione sono le condizioni tecnico-economiche
  del   servizio   di   connessione,   relativamente   alla  rete  di
  trasmissione    nazionale,    fissate   dall'Autorita'   ai   sensi
  dell'articolo  2,  comma  12,  lettera  d), della legge 14 novembre
  1995, n. 481;
- disalimentazione e' una interruzione breve o lunga;
- disposizioni   tariffarie   sono,   ai   soli   fini  del  presente
  provvedimento,  le  disposizioni  per  l'erogazione  dei servizi di
  trasmissione   e   di   misura   dell'energia   elettrica   fissate
  dall'Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- ETSO e' Association of European Transmission System Operators,
- il  Gestore  della  rete e', ai fini del presente provvedimento, il
  soggetto  a  cui  e'  conferita  la  gestione  della rete elettrica
  nazionale  in  esito al processo di unificazione della proprieta' e
  della  gestione  della  medesima  rete ai sensi dell'articolo 1 del
  DPCM 11 maggio 2004;
- interoperabilita' di reti elettriche designa le modalita' operative
  per   l'espletamento   delle   attivita'  di  gestione,  esercizio,
  manutenzione  e  sviluppo di due o piu' reti interconnesse, al fine
  di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse;
- interruzione  e'  la  condizione  nella quale la tensione delle tre
  fasi in un punto di prelievo o di immissione dell'energia elettrica
  corrispondente  ad  un utente della rete direttamente connesso alla
  rete  di  trasmissione  nazionale  einferiore all'1% della tensione
  nominale;
- interruzione  lunga  e'  una  interruzione  di durata superiore a 3
  minuti;
- interruzione  breve e' una interruzione di durata non superiore a 3
  minuti e superiore a 1 secondo;
- interruzione   transitoria   e'  una  interruzione  di  durata  non
  superiore  a  1  secondo,  riconosciuta  tramite  l'attivazione  di
  interventi automatici di richiusura degli interruttori;
- sito  di  connessione  e'  l'area  nella  quale sono installati gli
  impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la
  rete  con  obbligo  di  connessione  di terzi a cui gli stessi sono
  connessi e gli impianti dell'utente della rete;
- rete  rilevante  e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale,
  ivi  inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti
  di  distribuzione  in alta tensione direttamente connesse alla rete
  di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- servizio  di  interrompibilita'  del  carico e' il servizio fornito
  dalle  unita' di consumo connesse a reti con obbligo di connessione
  di   terzi   dotate,   in   ogni  singolo  punto  di  prelievo,  di
  apparecchiature  di  distacco  del  carico conformi alle specifiche
  tecniche  definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi
  di  carico  con  le  modalita'  definite dal medesimo Gestore della
  rete;
- UCTE e' Union pour la Coordination du Transport de l'Electricite';
- decreto  17  luglio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione
  alla  societa'  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale Spa
  delle  attivita'  di  trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia
  elettrica nel territorio nazionale;
- DPCM  11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 11 maggio 2004;
- legge n. 239/04 e' la legge 23 Agosto 2004, n. 239.

                             Articolo 2
                              Finalita'

2.1 Con  il  presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita'
    di assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni alla
    rete di trasmissione nazionale, l'imparzialita', la neutralita' e
    la  trasparenza  dei  servizi di trasmissione e di dispacciamento
    erogati agli utenti della rete di cui all'articolo 5 promuovendo,
    altresi',  lo  sviluppo della rete di trasmissione nazionale e la
    sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

                             Articolo 3
                               Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento sono impartite direttive al Gestore
    della  rete  ai fini della predisposizione, da parte dello stesso
    Gestore,  del  Codice  di  rete  con  riferimento  ai servizi dal
    medesimo erogati e relativi a:

a) connessione alla rete di trasmissione nazionale;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) misura dell'energia elettrica;
e) aggregazione  delle  misure  dell'energia  elettrica  ai  fini del
   dispacciamento.

                             Articolo 4
              Ambito di applicazione del Codice di rete

4.1 Le  disposizioni di cui al Codice di rete si applicano al Gestore
    della  rete  e  agli  utenti della rete di cui all'articolo 5 con
    riferimento  a ciascun servizio di cui all'articolo 3, comma 3.1,
    e secondo quanto stabilito nel presente provvedimento.
4.2 Il  Codice  di  rete  reca,  inoltre,  disposizioni  relative  ai
    rapporti   fra  il  Gestore  della  rete  ed  eventuali  soggetti
    proprietari  di  porzioni  della  rete  di trasmissione nazionale
    diversi  dal Gestore della rete, ai fini della gestione unificata
    della medesima rete di trasmissione nazionale.

                              Titolo 1
          Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete

                             Articolo 5
                          Utenti della rete

5.1 Gli  utenti  dei  servizi  erogati  dal  Gestore  della rete sono
    denominati utenti della rete e sono i soggetti titolari di:

a) unita'  di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale
   direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
   di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
   nazionale,  ovvero  connesse  alle  reti  elettriche  di  cui alla
   seguente lettera f);
b) unita'  di  consumo  connesse  alla rete di trasmissione nazionale
   direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
   di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
   nazionale,  ovvero  connesse  alle  reti  elettriche  di  cui alla
   seguente lettera f);
c) reti  con  obbligo  di  connessione di terzi diverse dalla rete di
   trasmissione  nazionale connesse alla medesima rete direttamente o
   indirettamente  per  il tramite di reti con obbligo di connessione
   di   terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione  nazionale,  ad
   esclusione  delle  reti  elettriche  con obbligo di connessione di
   terzi  gestite  da  soggetti  gestori  di rete diversi dal Gestore
   della rete e diversi dalle imprese distributrici;
d) reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale
   direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
   di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
   nazionale,  ovvero  connesse a reti di cui alla successiva lettera
   f);
e) linee   dirette  connesse  alla  rete  di  trasmissione  nazionale
   direttamente  o  indirettamente per il tramite di reti con obbligo
   di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
   nazionale,  ovvero  connesse a reti di cui alla successiva lettera
   f);
f) reti  con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la
   rete  di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso
   reti  con  obbligo  di  connessione di terzi diverse dalla rete di
   trasmissione nazionale o collegamenti in corrente continua.

                             Articolo 6
   Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese
                            distributrici

6.1 I  soggetti  gestori  di reti con obbligo di connessione di terzi
    diversi  dal  Gestore  della  rete  e dalle imprese distributrici
    adempiono   alle   disposizioni   di   cui  al  Codice  di  rete,
    relativamente   alle   proprie   reti,   sotto  il  coordinamento
    dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
6.2 Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 6.1, i gestori di reti con
    obbligo  di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e
    dalle   imprese  distributrici  concludono  una  convenzione  con
    l'impresa   distributrice  competente  nell'ambito  territoriale.
    Detta   convenzione   e'   trasmessa  al  Gestore  della  rete  e
    all'Autorita'   per   approvazione,   da   parte  della  medesima
    Autorita',  entro  30  giorni  dalla  data  del  suo ricevimento.
    Trascorso  inutilmente  tale  termine, la medesima convenzione si
    intende approvata.
6.3 La convenzione di cui al comma 6.2 deve essere conclusa entro sei
    mesi  dall'adozione  del  Codice di rete. Nel caso in cui le reti
    elettriche   di   cui   al  comma  6.1  interessino  piu'  ambiti
    territoriali,   l'impresa  distributrice  competente  e'  assunta
    essere  quella  a  cui  corrisponde il maggior numero di punti di
    prelievo.

                              PARTE II
     SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

                              Titolo 2
                      Utenti della connessione

                             Articolo 7
                      Utenti della connessione

7.1 Sono  utenti  della  connessione  gli  utenti  della  rete di cui
    all'articolo  5,  comma  5.1,  i cui impianti elettrici risultino
    essere  connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale
    o che richiedono la connessione a detta rete.

                              Titolo 3
Disposizioni  procedurali  e tecniche per la connessione alla rete di
                       trasmissione nazionale

                             Articolo 8
Modalita'  procedurali  per  la connessione alla rete di trasmissione
                              nazionale

8.1 Il  Codice  di  rete  reca,  nel rispetto delle condizioni per la
    connessione,  le  modalita'  procedurali  per la connessione alla
    rete  di  trasmissione  nazionale degli impianti elettrici di cui
    all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi a tale rete, ivi
    inclusa la modifica delle connessioni esistenti.
8.2 Le modalita' procedurali di cui al comma 8.1 prevedono, almeno:

a) le  modalita' per la presentazione della richiesta di accesso alla
   rete,   ivi   inclusa   la   specificazione  della  documentazione
   richiesta;
b) le modalita' e i tempi di risposta del Gestore della rete;
c) criteri e schemi di principio della connessione;
d) le  soluzioni  di  massima per la connessione nonche' i termini di
   validita' della soluzione proposta dal Gestore della rete, decorsi
   i  quali,  in assenza di accettazione da parte del richiedente, la
   richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
e) le  modalita'  per la scelta della soluzione per la connessione da
   parte del soggetto richiedente;
f) le  modalita'  e i tempi in base ai quali il Gestore della rete si
   impegna,  per  le  azioni  di propria competenza, a realizzare gli
   impianti per la connessione di propria competenza;
g) le  soluzioni  tecniche  convenzionali  adottate dal Gestore della
   rete  per  la  realizzazione  della  connessione  alla  rete degli
   impianti elettrici;
h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la
   realizzazione   degli  impianti  per  la  connessione  di  propria
   competenza, per il loro esercizio e per la loro manutenzione;
i) le  modalita'  in  base  alle  quali  il  Gestore  della rete puo'
   consentire   la   realizzazione   dell'impianto  di  rete  per  la
   connessione al richiedente la connessione stessa.

                             Articolo 9
 Disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione
                              nazionale

9.1 Il   Codice   di  rete  contiene  disposizioni  tecniche  per  la
    connessione  alla  rete  di trasmissione nazionale degli impianti
    elettrici,   di  cui  all'articolo  5,  comma  5.1,  direttamente
    connessi  alla  rete  di  trasmissione  nazionale,  indicanti  le
    caratteristiche,  nonche'  le prestazioni funzionali dei medesimi
    impianti  elettrici  secondo le disposizioni di cui agli articoli
    10, 11, 12 e 13.

                             Articolo 10
 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di produzione

10.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
     comma  5.1,  lettera  a),  direttamente  connessi  alla  rete di
     trasmissione nazionale, il Codice di rete:

a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:


  i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
     tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
     tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
     za  dell'utente  della rete, limitatamente  alle parti di  esse
     funzionali al servizio di trasmissione;
iii. le caratteristiche  dei dispositivi di interruzione e di sezio-
     namento, nonche' dei sistemi di protezione;
 iv. lo stato del neutro;
  v. le funzioni  di distacco automatico e manuale  delle utenze  ai
     fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet-
     trico attuato dal Gestore della rete;
 vi. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1,
     lettera c), ivi  incluse le caratteristiche funzionali  dei si-
     stemi per il controllo dell'energia elettrica attiva e reattiva
     immessa in rete;
b) indica  i criteri per l'individuazione, nonche' i valori caratte-
   ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
  i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della  rete
     il cui funzionamento debba  essere coordinato con le protezioni
     della rete di trasmissione nazionale;
 ii. le  prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
     trasmissione dei dati installati nel sito di connessione al fi-
     ne dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
     ti di guasto nel sito di connessione;
 iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
     mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
  v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
     tiva  dell'impianto elettrico  connesso nelle varie  condizioni
     ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
     ma 21.1, lettera d), punto i.;
 vi. requisiti di flessibilita', ivi incluse le condizioni di avvia-
     mento, di presa di carico, di modulabilita' della potenza atti-
     va  e reattiva durante le  fasi di avviamento e durante il fun-
     zionamento  in parallelo, di funzionamento  in seguito a guasti
     esterni,  di funzionamento su  porzioni isolate della  rete  di
     trasmissione nazionale;
vii. limiti  di variazione della frequenza  e della tensione di rete
     entro cui l'impianto deve rimanere connesso;
viii. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lette-
      ra a), punto v.;
c) reca  gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi-
   zioni tecniche  stabilite dal Gestore  della rete, ivi incluse le
   modalita' di  messa a disposizione delle risorse e di svolgimento
   delle prove, concernenti:
  i. le  funzioni automatiche di distacco  degli impianti di genera-
     zione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete;
 ii. l'attuazione delle azioni di rifiuto di carico;
iii. l'attuazione delle azioni previste durante le fasi di ripristi-
     no del  servizio elettrico in seguito ad interruzioni del mede-
     simo servizio.

10.2 Le disposizioni di cui al comma 10.1, lettera b), punti ii., vi.
     e vii., e lettera c), si applicano anche agli impianti elettrici
     di  cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), corrispondenti ad
     unita'  di  produzione  rilevanti non direttamente connesse alla
     rete di trasmissione nazionale.

                             Articolo 11
  Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di consumo

11.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
     comma  5.1,  lettera  b),  direttamente  connessi  alla  rete di
     trasmissione nazionale, il Codice di rete:

a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:


  i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
     tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
     tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
     za  dell'utente della  rete, limitatamente  alle parti di  esse
     funzionali al servizio di trasmissione;
iii. le caratteristiche  dei dispositivi di interruzione e di sezio-
     namento, nonché dei sistemi di protezione;
 iv. lo stato del neutro;
  v. le  funzioni di distacco  automatico e manuale delle  utenze ai
     fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet-
     trico;
 vi. le funzioni  di distacco del carico nell'ambito del servizio di
     interrompibilita';
vii. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1,
     lettera c),  ivi incluse le caratteristiche  funzionali dei si-
     stemi per il controllo dell'energia elettrica reattiva preleva-
     ta dalla rete;
b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteri-
   stici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
  i. le  protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
     il cui funzionamento debba essere coordinato con le  protezioni
     della rete di trasmissione nazionale;
 ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura,  di
     trasmissione  dei dati, installati  nel sito di  connessione al
     fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
     ti di guasto nel sito di connessione;
 iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
     mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
  v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
     tiva  dell'impianto elettrico  connesso nelle varie  condizioni
     ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
     ma 21.1, lettera d), punto i.;
 vi. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera
     a), punto v..
c) reca  gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi-
   zioni tecniche  stabilite dal Gestore  della rete, riguardanti le
   modalita' di messa  a disposizione delle risorse e di svolgimento
   delle prove relative al servizio di interrompibilita' del carico.

11.2 Le  disposizioni di cui al comma 11.1, lettera b), punto ii., si
     riferiscono anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
     comma  5.1,  lettera  b),  corrispondenti  ad  unita' di consumo
     rilevanti  non  direttamente  connesse alla rete di trasmissione
     nazionale.

                             Articolo 12
 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti con obbligo di
  connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

12.1 Per  le  reti  con obbligo di connessione di terzi diverse dalla
     rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1,
     lettera  c),  direttamente  connesse  alla  rete di trasmissione
     nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:

a) alle  caratteristiche  di dette reti nei punti di interconnessione
   con la rete di trasmissione nazionale almeno per quanto riguarda:


  i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
     tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
     tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
     za  dell'utente della  rete, limitatamente alle  parti di  esse
     funzionali al servizio di trasmissione;
iii. le caratteristiche dei dispositivi  di interruzione e di sezio-
     namento, nonche' dei sistemi di protezione;
 iv. lo stato del neutro;
b) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni  funzionali per
   quanto riguarda, almeno:
  i. le  protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
     e  il relativo coordinamento  con le protezioni della  rete  di
     trasmissione nazionale;
 ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di  telemisura, di
     trasmissione  dei  dati, installati nel  sito di connessione al
     fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
     mento  dell'isolamento  adottati per  detti impianti elettrici;

c) alle  funzioni  di  distacco  automatico e manuale delle utenze ai
   fini   del  controllo  in  situazioni  di  emergenza  del  sistema
   elettrico   attuato   dal   Gestore  della  rete,  anche  mediante
   dispositivi   localizzati   in   impianti  interni  alle  reti  di
   distribuzione;
d) alla  definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in
   situazioni  di  emergenza  coordinato  con  quello  della  rete di
   trasmissione nazionale;
e) alla    definizione    e   all'attuazione   delle   procedure   di
   rialimentazione  di parti della rete di distribuzione a seguito di
   disservizi;
f) alla   definizione   e  all'attuazione  delle  procedure  atte  al
   mantenimento   dei  profili  di  tensione  sulle  reti  elettriche
   interconnesse.

12.2 Per  le  reti  con obbligo di connessione di terzi diverse dalla
     rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1,
     lettera  c),  indirettamente  connesse alla rete di trasmissione
     nazionale   per   il  tramite  di  altre  reti  con  obbligo  di
     connessione   di   terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
     nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:

a) alle  funzioni  di  distacco  automatico e manuale delle utenze ai
   fini   del  controllo  in  situazioni  di  emergenza  del  sistema
   elettrico   attuato   dal   Gestore  della  rete,  anche  mediante
   dispositivi   localizzati   in   impianti  interni  alle  reti  di
   distribuzione;
b) alla  definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in
   situazioni  di  emergenza  coordinato  con  quello  della  rete di
   trasmissione nazionale;
c) alla    definizione    e   all'attuazione   delle   procedure   di
   rialimentazione  di parti della rete di distribuzione a seguito di
   disservizi.

                             Articolo 13
   Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti interne di
                               utenza

13.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
     comma 5.1, lettera d), relativamente alle reti interne di utenza
     direttamente  connesse  alla  rete di trasmissione nazionale, il
     Codice di rete:

a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:

  i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
     tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
     tenza dell'utente della rete;
 ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
     za  dell'utente della  rete, limitatamente alle parti  di  esse
     funzionali al servizio di trasmissione;
b) indica i criteri per l'individuazione, nonche'  i valori caratte-
   ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
  i. le protezioni installate  negli impianti dell'utente della rete
     il cui  funzionamento debba essere coordinato con le protezioni
     della rete di trasmissione nazionale;
 ii. le  prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
     trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione e al-
     l'interno della rete interna di utenza ai soli fini dei servizi
     di trasmissione e di dispacciamento;
iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
     ti di guasto nel sito di connessione;
 iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
     tiva  dell'impianto elettrico  connesso nelle varie  condizioni
     ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
     ma 21.1, lettera d), punto i.;
c) reca  le modalita' di  coordinamento tra il  Gestore della rete e
   l'utente  della rete ai fini  dell'interoperabilita'  delle  reti
   elettriche con riferimento, almeno:
  i. ai livelli  di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordi-
     namento dell'isolamento  adottati per detti impianti elettrici;
 ii. alle  caratteristiche dei dispositivi  di interruzione e di se-
     zionamento;
iii. allo stato del neutro.

                             Articolo 14
Separazione  funzionale  dell'attivita'  di  trasmissione dalle altre
attivita'   elettriche   nei   siti   di  connessione  alla  rete  di
                       trasmissione nazionale

14.1 Con  riferimento  agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
     comma  5.1,  direttamente  connessi  alla  rete  di trasmissione
     nazionale,   il   Codice   di   rete   reca   le   modalita'  di
     individuazione,  da parte del Gestore della rete, delle parti di
     impianto    interessate   dalla   separazione   funzionale   tra
     l'attivita'  di  trasmissione  e  le  attivita'  poste  in  capo
     all'utente  nei  siti  di  connessione alla rete di trasmissione
     nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:

a) garanzia  della  continuita'  circuitale  e  della magliatura, ove
   possibile,  della  rete  di trasmissione nazionale, anche mediante
   impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi
   nella  rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attivita'
   di trasmissione;
b) flessibilita'  di  gestione  della rete di trasmissione nazionale,
   anche  attraverso  l'utilizzo  d'impianti  installati  nel sito di
   connessione  non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma
   comunque funzionali al servizio di trasmissione;
c) mantenimento della connessione operativa tra le reti;
d) garanzia  dei  flussi  informativi  tra  il  Gestore  della rete e
   l'utente  della  rete necessari ad assicurare il corretto e sicuro
   funzionamento  del  sistema  elettrico  nazionale,  ivi  inclusi i
   flussi  informativi  relativi  a  monitoraggi,  misure,  conteggi,
   taratura  e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione
   delle grandezze elettriche;
e) tutela ambientale;
f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel
   sito di connessione;
g) requisiti di interoperabilita' delle reti elettriche.

14.2 Sulla  base di quanto definito al precedente comma, il Codice di
     rete  contiene  le  regole  tecniche  necessarie  a  definire  i
     rapporti  tra  il  Gestore  della  rete  e  l'utente  della rete
     relativamente  alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e
     allo  sviluppo  delle  parti di impianto all'interno del sito di
     connessione  funzionali  all'attivita'  di  trasmissione  e  non
     comprese  nella  rete  di  trasmissione nazionale, unitamente ai
     criteri  ed  alle  modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, del
     decreto  del  Ministro  dell'industria  25  giugno  1999  e  sue
     successive modificazioni.

                             Articolo 15
                        Piccole reti isolate

15.1 Il   Codice  di  rete  contiene  disposizioni  tecniche  per  la
     connessione  alla  rete  di trasmissione nazionale delle piccole
     reti  isolate, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi
     dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 239/04.

                             Articolo 16
                            Linee dirette

16.1 Il  Codice  di  rete  reca  regole  tecniche relative alle linee
     dirette.  Tali  regole  sono  definite  compatibilmente  con  la
     normativa  tecnica  vigente per gli stessi impianti e riguardano
     unicamente  le  condizioni  necessarie  per  la  sicurezza  e la
     connessione operativa tra le reti.
16.2 Le   regole   di  cui  al  comma  16.1  riguardano,  almeno,  il
     coordinamento   fra   le  procedure  di  gestione,  esercizio  e
     manutenzione  adottate dal Gestore della rete e dai soggetti che
     gestiscono linee dirette.

                              Titolo 4
Erogazione  del  servizio  di  connessione  alle rete di trasmissione
                              nazionale

                             Articolo 17
Regolazione  economica  del  servizio  di  connessione  alla  rete di
                       trasmissione nazionale

17.1 La  regolazione  economica del servizio di connessione alla rete
     di trasmissione nazionale avviene secondo le disposizioni di cui
     alle condizioni per la connessione.

                              PARTE III
                      SERVIZIO DI TRASMISSIONE

                              Titolo 5
                      Utenti della trasmissione

                             Articolo 18
                      Utenti della trasmissione

18.1 Sono  utenti  della  trasmissione  gli  utenti della rete di cui
     all'articolo 5.

                              Titolo 6
Gestione  ed esercizio e della rete di trasmissione nazionale ai fini
                         della trasmissione

                             Articolo 19
            Gestione dalla rete di trasmissione nazionale

19.1 Per  gestione  della  rete  di trasmissione nazionale si intende
     l'insieme  delle  attivita' e delle procedure che determinano il
     funzionamento   e  la  previsione  del  funzionamento,  in  ogni
     condizione  di  funzionamento  di  cui  all'articolo  22,  della
     medesima  rete.  Tali attivita' comprendono, almeno, la gestione
     dei   flussi   di   energia   elettrica,   dei   dispositivi  di
     interconnessione e dei servizi ausiliari necessari.
19.2 Il  Codice di rete disciplina le modalita' e le procedure per la
     gestione  della  rete  di  trasmissione nazionale in conformita'
     agli  indirizzi  strategici  e  operativi definiti dal Ministero
     delle  attivita'  produttive ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e
     4,  del  decreto  legislativo n. 79/99, nonche' nel rispetto dei
     principi  di  cui  al  decreto  17  luglio 2000 come integrato e
     modificato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPCM 11 maggio
     2004,   nonche'   nel   rispetto   delle   condizioni   definite
     dall'Autorita'  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  3  e 6, del
     decreto legislativo n. 79/99.
19.3 Il  Codice  di  rete  stabilisce,  altresi',  i  criteri  per la
     gestione  delle  parti  delle  stazioni  elettriche non comprese
     nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di
     trasmissione nazionale medesima.

                             Articolo 20
           Esercizio della rete di trasmissione nazionale

20.1 L'esercizio    della   rete   di   trasmissione   nazionale   e'
     l'utilizzazione  secondo  procedure  codificate  degli  impianti
     elettrici   costituenti   le  porzioni  di  rete  elettrica  che
     compongono  la  rete  di  trasmissione  nazionale  ai fini della
     gestione della medesima rete.
20.2 L'esercizio  della  rete  di  trasmissione  nazionale comprende,
     almeno:

a) la  conduzione  degli impianti costituenti la rete di trasmissione
   nazionale   medesima,   nonche'   le   azioni   adottate  ai  fini
   dell'interoperabilita' delle reti elettriche;
b) le azioni di pronto intervento;
c) le  azioni  di messa fuori servizio ed in sicurezza degli elementi
   della rete di trasmissione nazionale;
d) le attivita' di ispezione e di monitoraggio degli impianti;
e) le attivita' concernenti la taratura dei dispositivi di protezione
   e  degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonche'
   dei  dispositivi  atti  alla  gestione  del  sistema  elettrico in
   condizioni di emergenza;
f) la  verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi e degli
   automatismi di cui alla precedente lettera e).

20.3 Il  Codice di rete stabilisce le procedure per l'esercizio della
     rete  di  trasmissione  nazionale  con  riferimento alle diverse
     condizioni  di  funzionamento del sistema elettrico nazionale al
     fine  di  garantire  la  sicurezza e l'economicita' del servizio
     elettrico,   nonche'  secondo  principi  di  trasparenza  e  non
     discriminazione prevedendo, almeno:

a) che   le  manovre  per  l'esercizio  della  rete  di  trasmissione
   nazionale  siano  eseguite mediante il sistema di teleconduzione o
   in   manuale   in   caso   di   guasti   al  medesimo  sistema  di
   teleconduzione;
b) le  modalita'  di  comunicazione degli ordini di manovra derivanti
   dall'attivita'  di  gestione della rete di trasmissione nazionale,
   nonche'   le  modalita'  di  comunicazione  tra  i  vari  soggetti
   interessati;
c) la   registrazione   degli  ordini  di  manovra  che  deve  essere
   effettuata   specificando  le  manovre  richieste  e  la  sequenza
   temporale delle disposizioni stabilite;
d) la  comunicazione,  unitamente  alla registrazione della medesima,
   dell'avvenuta  effettuazione  o meno delle disposizioni di manovra
   impartite. Nel caso di mancata effettuazione delle disposizioni di
   manovra   impartite,   detta   comunicazione   dovra'   recare  le
   motivazioni di tale mancata effettuazione;
e) le  modalita'  di intervento in caso di guasti che interessino gli
   elementi della rete di trasmissione nazionale.

20.4 Il  Gestore della rete, ai fini dell'esercizio delle porzioni di
     rete  di  trasmissione  nazionale  di  cui  non  risulta  essere
     titolare,  stipula  con  i soggetti che hanno la proprieta' o la
     disponibilita'  di  dette  reti una convenzione per disciplinare
     l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo delle
     medesime  reti  e  dei dispositivi di interconnessione con altre
     reti.
20.5 I soggetti di cui al comma 20.4 sono responsabili dell'esercizio
     degli  impianti  di  cui  risultano titolari in attuazione delle
     decisioni assunte dal Gestore della rete.
20.6 Il  Codice  di  rete  stabilisce le modalita' e le procedure per
     l'esercizio  delle  parti delle stazioni elettriche non comprese
     nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di
     trasmissione   nazionale   medesima  ai  fini  del  servizio  di
     trasmissione.
20.7 Il   Gestore   della   rete  conclude  una  convenzione  per  la
     manutenzione, lo sviluppo, la gestione e l'esercizio delle parti
     delle   stazioni   elettriche   non   comprese   nella  rete  di
     trasmissione  nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione
     nazionale  medesima,  con  i soggetti titolari di dette stazioni
     elettriche.  La  predetta  convenzione e' conclusa sulla base di
     una  convenzione-tipo  predisposta  dal  Gestore  della  rete ed
     approvata dall'Autorita'.

                             Articolo 21
 Caratteristiche e prestazioni funzionali della rete di trasmissione
                              nazionale

21.1 Con  riferimento  alla rete di trasmissione nazionale, il Codice
     di rete reca le disposizioni relative:

a) alle   caratteristiche  nei  punti  di  connessione  con  impianti
   elettrici  nella disponibilita' degli utenti della rete almeno per
   quanto riguarda:


  i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
     tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
     tenza dell'utente della rete;
 ii. le caratteristiche  dei dispositivi di interruzione e di sezio-
     namento, nonche' dei sistemi di protezione;
iii. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di  trasmissione dei
     dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di
     trasmissione e di dispacciamento;

b) ai  sistemi  di  telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
   dati,  installati in ciascuna delle stazioni elettriche della rete
   di  trasmissione  nazionale ai fini del servizio di trasmissione e
   di dispacciamento;
c) allo stato del neutro della rete di trasmissione nazionale;
d) ai  criteri  per l'individuazione delle prestazioni funzionali per
   quanto riguarda, almeno:


  i. per ciascuna delle condizioni di funzionamento di cui all'arti-
     colo 22, i  limiti di variazione della frequenza di rete e, al-
     l'interno di tale intervallo, i limiti di variazione della ten-
     sione di rete in termini di valore efficace;
 ii. il coordinamento dell'isolamento;
iii. i valori  massimo e minimo della corrente di corto circuito per
     le  differenti tipologie  di guasto e i corrispondenti tempi di
     rimozione  garantiti dalle protezioni  e dai dispositivi di in-
     terruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale;
 iv. i sistemi di  protezione installati sulla rete di  trasmissione
     nazionale;
  v. i sistemi  di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
     dati di cui alla  precedente lettera a),  punto iii., e lettera
     b);
 vi. i  valori massimi e minimi del  prelievo e  dell'immissione  di
     potenza  attiva e reattiva nel sito di connessione, con indica-
     zione del fattore o del  fenomeno limitante di rete  che li de-
     termina.

21.2 Il  Codice  di  rete  reca  le  modalita' di aggiornamento delle
     caratteristiche  e  delle prestazioni funzionali di cui al comma
     21.1, lettera d). Tale aggiornamento e' effettuato, di norma, in
     seguito  a  modifiche  significative  della rete di trasmissione
     nazionale  tali  da  comportare il cambiamento di almeno uno dei
     predetti elementi.

                             Articolo 22
     Condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale

22.1 Il  Codice  di rete individua le condizioni di funzionamento del
     sistema  elettrico  nazionale  contemplando, almeno, le seguenti
     condizioni di funzionamento:

a) condizioni normali;
b) condizioni di allarme;
c) condizioni di emergenza;
d) condizioni   di   interruzione,   anche   parziale,  del  servizio
   elettrico;
e) condizioni di ripristino del servizio elettrico.

22.2 Il   Codice   di   rete  reca  le  procedure  per  la  eventuale
     comunicazione  delle condizioni di funzionamento di cui al comma
     22.1.

                             Articolo 23
              Interoperabilita' tra le reti elettriche

23.1 Il  Codice di rete reca i criteri e le procedure per la gestione
     coordinata  della  rete  di  trasmissione nazionale con le altre
     reti  elettriche  al  fine  di  garantire  adeguati  livelli  di
     interoperabilita' tra dette reti, nonche' al fine della garanzia
     della   sicurezza   di   funzionamento   del  sistema  elettrico
     nazionale.
23.2 Le procedure di cui al comma 23.1:

a) recano   disposizioni,  almeno,  circa  il  coordinamento  per  la
   gestione,  l'esercizio,  la  manutenzione e lo sviluppo delle reti
   elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
b) sono adottate dal Gestore della rete, sentiti i gestori delle reti
   con  obbligo  di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di
   trasmissione nazionale.

23.3 Il  gestore di ciascuna rete con obbligo di connessione di terzi
     diversa dalla rete di trasmissione nazionale e' tenuto a fornire
     al  Gestore  della  rete ogni informazione sugli impianti, anche
     interni  alla rete, rilevante per l'interoperabilita' delle reti
     secondo  criteri e modalita' definiti dal medesimo Gestore della
     rete.

                             Articolo 24
             Interconnessioni con altre reti elettriche

24.1 Il   Codice   di   rete   disciplina   le   regole  tecniche  di
     interconnessione  tra  la  rete  di  trasmissione nazionale e le
     altre  reti  elettriche  secondo  le disposizioni delle presenti
     direttive,  in quanto applicabili. Tale disciplina e' adottata e
     aggiornata  dal  Gestore  della rete, sentiti i gestori di dette
     reti.
24.2 Per   quanto   concerne   l'interconnessione   della   rete   di
     trasmissione   nazionale  con  le  reti  elettriche  estere,  la
     disciplina  di  cui  al comma 24.1 deve essere formulata tenendo
     conto, almeno, delle raccomandazioni e regole adottate dall'UCTE
     ed, eventualmente, dall'ETSO.

                             Articolo 25
Indisponibilita' e manutenzioni della rete di trasmissione nazionale

25.1 Il  Codice  di  rete  indica  i  criteri  e  le modalita' per la
     gestione  e  per  la  manutenzione degli elementi costituenti la
     rete  di  trasmissione  nazionale  con riferimento, almeno, alla
     definizione  e  alla  pubblicazione,  da parte del Gestore della
     rete,  dei  piani  di  manutenzione  della  rete di trasmissione
     nazionale,  vale  a  dire  delle  indisponibilita'  di  rete per
     manutenzione programmata.
25.2 La  definizione e la pubblicazione dei piani manutenzione di cui
     al  comma  25.1,  deve  essere  effettuata,  almeno, con cadenza
     annuale   e   deve   poter  consentire  il  coordinamento  degli
     interventi  di manutenzione della rete di trasmissione nazionale
     con  quelli  degli  impianti  elettrici  degli utenti della rete
     direttamente connessi alla medesima rete.
25.3 Il Codice di rete reca le modalita' di revisione in corso d'anno
     dei  piani  di  manutenzione di cui al comma 25.1 che comportino
     una   limitazione   all'immissione  o  al  prelievo  di  energia
     elettrica  dalla  rete  di  trasmissione  nazionale,  indicando,
     almeno:

a) il limite temporale di preavviso;
b) il  numero massimo di ore per anno in cui tali limitazioni possono
   avere luogo;
c) le  modalita'  di  comunicazione  agli  utenti della rete di dette
   limitazioni.

25.4 Il  Gestore  della  rete  istituisce  un  registro ai fini della
     registrazione  dei  dati  di  disponibilita',  valutata  su base
     annua,  degli  elementi  costituenti  la  rete  di  trasmissione
     nazionale.

                             Articolo 26
Piani  di  indisponibilita'  delle reti con obbligo di connessione di
         terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

26.1  Il  Codice di rete indica le modalita' di gestione dei piani di
indisponibilita'  delle  reti  con obbligo di connessione di terzi di
cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), direttamente connesse alla
rete   di   trasmissione  nazionale  con  riferimento,  almeno,  alle
                             modalita':

a) di  elaborazione  e di invio al Gestore della rete, da parte degli
   utenti della rete di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera c), di
   detti  piani di indisponibilita' riferiti agli elementi delle reti
   di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante;
b) di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilita'
   dei  suddetti  piani  di  indisponibilita'  con  la  sicurezza  di
   funzionamento del sistema elettrico nazionale;
c) di  aggiornamento,  in corso d'anno, dei piani di indisponibilita'
   di cui alla precedente lettera a).

26.2 L'elaborazione  e  l'invio  dei  piani di indisponibilita' delle
     reti  con  obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
     trasmissione  nazionale di cui al comma 26.1, lettera a), devono
     essere effettuati, almeno, con cadenza annuale.
26.3 Qualora,  nella  verifica  di  cui al comma 26.1, lettera b), il
     Gestore  della  rete  riscontri  incompatibilita' con i piani di
     manutenzione  delle  rete  di  trasmissione  nazionale  o con la
     sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  elettrico nazionale,
     modifica detti piani con l'obiettivo di minimizzare le modifiche
     apportate ai medesimi.

                              Titolo 7
            Sviluppo della rete di trasmissione nazionale

                             Articolo 27
    Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale

27.1 Il  Gestore  della  rete  definisce nel Codice di rete i criteri
     adottati  per  lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
     nel   rispetto   dei   principi   di  sicurezza,  affidabilita',
     efficienza e minor costo per il sistema elettrico nazionale.
27.2 L'Autorita'  verifica  la  compatibilita'  della  pianificazione
     dello   sviluppo   della   rete  di  trasmissione  nazionale,  e
     l'effettivo livello di realizzazione dello sviluppo pianificato,
     con le esigenze di:

a) efficienza del servizio di trasmissione;
b) libero accesso alle reti elettriche;
c) promozione della concorrenza;
d) minimizzazione  degli  oneri connessi all'approvvigionamento delle
   risorse per il dispacciamento.

                             Articolo 28
       Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

28.1 Con  riferimento al piano di sviluppo della rete di trasmissione
     nazionale, il Codice di rete reca, almeno:

a) le  modalita'  per  la  realizzazione degli interventi di sviluppo
   della rete di trasmissione nazionale;
b) le   modalita'   per  l'esercizio  e  la  gestione  contestuale  e
   coordinata  degli elementi di rete oggetto di sviluppo con la rete
   di trasmissione nazionale esistente;
c) le  modalita'  di comunicazione agli utenti della rete interessati
   delle  eventuali variazioni delle caratteristiche di funzionamento
   della   rete   di  trasmissione  nazionale  nei  singoli  siti  di
   connessione   in  seguito  alla  realizzazione  di  interventi  di
   sviluppo;
d) gli  obblighi degli utenti della rete interessati dalle variazioni
   di cui alla precedente lettera d).

                              Titolo 8
                Qualita' del servizio di trasmissione

                             Articolo 29
                       Ambito di applicazione

29.1 Le  disposizioni  del  presente  titolo si applicano agli utenti
     della  rete  di  cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere da a) ad
     e), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

                             Articolo 30
    Classificazione e registrazione degli eventi di interruzione

30.1 Il Gestore della rete disciplina nel Codice di rete le modalita'
     di  registrazione  e  di classificazione delle interruzioni, con
     riferimento almeno a:


a) tipo di interruzione, relativamente a:
     i. interruzioni lunghe;
    ii. interruzioni brevi;
   iii. interruzioni  transitorie, limitatamente alle linee  su  cui
        sono installate protezioni automatiche  tripolari con  cicli
        di apertura e chiusura di durata non superiore a 1  secondo;
b) origine della interruzione, relativamente a:
     i. rete AAT a 380 kV, con disaggregazione per i principali ele-
        menti di rete;
    ii. rete AAT a 220 kV, con disaggregazione per i principali ele-
        menti di rete;
   iii. rete  AT a 132-150 kV, con  disaggregazione per i principali
        elementi di rete;
    iv. reti estere interconnesse, con disaggregazione per i princi-
        pali elementi di interconnessione;
     v. impianti elettrici nella disponibilita' di utenti della rete
        direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale;
c) causa della interruzione, relativamente a:
     i. cause di insufficienza di risorse, con disaggregazione alme-
        no per:
         - insufficienza dei gruppi di generazione e di capacita' di
           trasporto sulla rete di trasmissione, ivi inclusa la rete
           di interconnessione;
         - interventi degli equilibratori automatici di  carico o di
           teledistacchi;
    ii. cause di forza maggiore, per eventi naturali eccezionali che
        superano i limiti di progetto degli elementi della rete;
   iii. cause  esterne, per  perturbazioni  provocate dagli  utenti,
        nonche' per eventi generati da terzi quali a titolo esempli-
        ficativo danni, attentati, attacchi intenzionali, o interru-
        zioni su ordine di pubblica autorita';
    iv. altre cause, non indicate ai punti precedenti, con disaggre-
        gazione  per le cause piu' frequenti, inclusi gli interventi
        non selettivi dei rele' di protezione;
d) numero  ed elenco degli  utenti che hanno subito  l'interruzione;
e) per le disalimentazioni, stato  di configurazione della  rete al-
   l'istante  immediatamente precedente l'inizio della interruzione,
   relativamente a:
     i. rete magliata;
    ii. alimentazioni radiali, comprese derivazioni rigide a "T";
   iii. alimentazioni  radiali per indisponibilità di altri collega-
        menti;
    iv. alimentazioni radiali per ragioni contingenti di esercizio;
     v. rete isolata (isola di carico).
f) per le disalimentazioni, istante di inizio e istante di fine del-
   la disalimentazione per ciascun utente disalimentato;
g) per le  disalimentazioni, potenza interrotta al momento della di-
   salimentazione per ciascun utente disalimentato.

30.2 Il  Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
     di  documentazione delle registrazioni, indicando in particolare
     la  documentazione  da  conservare  per  la  dimostrazione degli
     elementi  di  cui  al comma precedente non documentabili tramite
     sistemi automatici di rilevazione e telecontrollo.
30.3 Il  Gestore  della rete adotta le misure necessarie a coordinare
     il  proprio  sistema  di  registrazione  delle  interruzioni con
     quelli  degli  esercenti  delle  reti  di  distribuzione in alta
     tensione  direttamente  connesse alla RTN, ove possibile in base
     all'estensione  e  all'integrazione  funzionale  dei  sistemi di
     telecontrollo  o,  ove  cio' non sia possibile, anche attraverso
     procedure non automatiche, con particolare riferimento a:

a) la  registrazione  completa  degli scatti degli interruttori anche
   laddove  non  diano  luogo  a  disalimentazione  o  a interruzione
   transitoria  e  la  comunicazione  periodica, di norma settimanale
   salvo  diverso  accordo  tra  le  parti, di tali eventi ai gestori
   delle  reti le cui linee si attestano su siti di connessione della
   rete di trasmissione nazionale;
b) la  rilevazione  dell'istante  di  inizio e dell'istante di fine e
   l'attribuzione   delle  responsabilita'  per  le  disalimentazioni
   provocate  da  scatti  contemporanei  sulla rete di trasmissione e
   sulle  reti  di  distribuzione  in  alta  tensione, nonche' per le
   disalimentazioni  di  utenti  delle  reti di distribuzione in alta
   tensione  provvisoriamente  alimentati  in  antenna  dalla rete di
   trasmissione o viceversa;
c) la  rilevazione della potenza interrotta per i siti di connessione
   non direttamente telecontrollati.

                             Articolo 31
              Rilevazione della qualita' della tensione

31.1 Il   Gestore   della  rete  definisce  nel  Codice  di  rete  le
     caratteristiche  della  tensione  e  le  relative  modalita'  di
     rilevazione con riferimento almeno a:

a) variazioni lente e rapide della tensione;
b) buchi   di   tensione,  separatamente  per  fasce  di  durata,  di
   abbassamento di tensione e fasi interessate;
c) sovratensioni;
d) fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker);
e) distorsione armonica;
f) grado di asimmetria della tensione trifase;
g) variazioni della frequenza.

31.2 Le grandezze di cui al comma precedente sono rilevate a campione
     dal   Gestore   della   rete  mediante  campagne  specifiche  di
     misurazione, anche su richiesta degli utenti.
31.3 Il  Gestore  della  rete  predispone,  entro  centottanta giorni
     dall'approvazione  del Codice rete, specifiche tecniche relative
     agli   apparati   di  rilevazione  in  grado  di  registrare  le
     caratteristiche  di  cui  alle  lettere precedenti conformemente
     alle norme tecniche vigenti. In particolare, sono predisposte le
     specifiche   tecniche   almeno   di   un  apparato  di  maggiore
     semplicita'   tecnica   in   grado   di   registrare   le   sole
     caratteristiche   di   cui  al  comma  31.1,  lettere  a)  e  b)
     utilizzabile anche sulle reti di distribuzione e teleleggibile.
31.4 Gli  utenti  della  rete  hanno  la  facolta'  di  richiedere di
     partecipare  alle  campagne  di  misura  di  cui  al comma 31.2,
     contribuendo   ai   costi  di  installazione  e  gestione  degli
     apparecchi  di  registrazione,  cosi'  come definiti dal Gestore
     della  rete.  Le  registrazioni  ottenute  con tali strumenti di
     registrazione  possono  essere  utilizzate  ai  fini  di  cui al
     successivo articolo 37.

                             Articolo 32
                   Indici di qualita' del servizio

32.1 Il  Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
     di  determinazione  almeno  dei  seguenti indici di continuita',
     riferibili  all'intero sistema e a singole aree, con distinzione
     tra  gli  incidenti rilevanti di cui al successivo articolo 35 e
     le altre disalimentazioni:

a) numero medio di disalimentazioni per utente;
b) energia  non fornita per le disalimentazioni, assumendo la potenza
   interrotta  costante  nei  primi  15  minuti e utilizzando, per le
   interruzioni  di  durata  superiore  a 15 minuti, stime in base al
   diagramma   di   potenza   previsto,   secondo  criteri  di  stima
   trasparenti;
c) energia  non  ritirata dalle unita' di produzione per interruzione
   del punto di immissione;
d) tempo  medio  di  disalimentazione di sistema pari all'energia non
   fornita per le disalimentazioni x 60 / potenza nel periodo).

32.2 Gli  indici  di  continuita'  di  cui  al  comma precedente sono
     calcolati  di  norma  su  base  mensile  e  annuale  per le aree
     definite dal Gestore e separatamente:

a) per origine delle interruzione;
b) per causa delle interruzioni;
c) per stato della configurazione di rete;
d) solo  per  il  numero  medio  di  interruzioni,  anche per tipo di
   interruzione.

32.3 Entro  180  giorni dall'entrata in vigore del Codice di rete, il
     Gestore della rete definisce, in conformita' alle norme tecniche
     nazionali  e  internazionali,  le modalita' di determinazione di
     indici   di   qualita'   della   tensione   per  ciascuna  delle
     caratteristiche indicate al comma 31.1.
32.4 Il  Gestore  della  rete  mette  a  disposizione  un  sistema di
     interrogazione on-line sul proprio sito internet degli indici di
     continuita'  e di qualita' della tensione per l'intero sistema e
     per  aree e pubblica un rapporto annuale nel quale evidenzia gli
     interventi  attuati  e  previsti  per  il  miglioramento di tali
     indici.
32.5 Il   Gestore   della   rete   prevede  nel  Codice  di  rete  la
     comunicazione  individuale a ciascun utente dell'elenco completo
     delle  interruzioni da cui e' stato interessato, con indicazione
     per ciascuna interruzione degli elementi di cui al comma 30.1.

                             Articolo 33
       Livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione

33.1 Sulla  base  dei  risultati disponibili negli ultimi anni, entro
     180  giorni  dall'approvazione  del  Codice  di rete, il Gestore
     della  rete  definisce i livelli attesi di qualita' del servizio
     di  trasmissione  per  l'intero  sistema, per singole aree e per
     singolo utente, anche differenziandoli per livelli di tensione.
33.2 I  livelli  attesi  di  qualita'  di  cui al comma precedente si
     intendono rispettati se:

a) per   l'intero  sistema,  il  livello  effettivo  al  netto  degli
   incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta compreso in una
   fascia del +/- 5% intorno al livello atteso;
b) per  ciascuna  area, il livello effettivo al netto degli incidenti
   rilevanti  di  cui  all'articolo 36 risulta compreso in una fascia
   del +/- 10% intorno al livello atteso;
c) per  i  singoli  utenti,  il  livello  effettivo  al  netto  degli
   incidenti  rilevanti  di  cui all'articolo 36 risulta migliore del
   livello atteso per il 95% dei casi.

33.3 I  livelli  attesi  di qualita' del servizio di trasmissione per
     l'intero  sistema  e  per  aree sono relativi agli indici di cui
     all'articolo  32,  comma  32.1. I livelli attesi di qualita' del
     servizio di trasmissione per singolo utente sono relativi a:

a) numero   massimo  annuo  di  disalimentazioni,  separatamente  per
   disalimentazioni brevi e lunghe;
b) durata massima annua delle disalimentazioni lunghe.

33.4 I  livelli  attesi  di  qualita'  del  servizio  di trasmissione
     definiti  dal  Gestore  della  rete per gli utenti della rete di
     trasmissione nazionale non possono essere peggiori, a parita' di
     livello   di  tensione,  degli  standard  di  qualita'  definiti
     dall'Autorita' per i clienti finali e le altre utenze delle reti
     di distribuzione alimentate in alta tensione.
33.5 Sulla  base  dei  risultati di campagne di misura a campione, il
     Gestore  della rete definisce i livelli attesi di qualita' della
     tensione,   anche  differenziandoli  per  livelli  di  tensione,
     relativamente a:

a) valore   massimo,   per   singolo  utente,  del  numero  annuo  di
   interruzioni transitorie;
b) valore  massimo,  per  singolo  utente,  del  numero  di  buchi di
   tensione, separatamente per fasce di durata e fasi coinvolte;
c) valore massimo del livello di distorsione armonica totale;
d) valore massimo del grado di asimmetria della tensione trifase;
e) valore  massimo degli indici di severita' della fluttuazione della
   tensione  a breve e lungo termine, riferiti alla potenza minima di
   corto circuito.

33.6 I  livelli  attesi  di  qualita'  del  servizio  di cui ai commi
     precedenti  proposti  dal  Gestore  della  rete  e corredati dai
     criteri  utilizzati  per  la  loro determinazione sono approvati
     dall'Autorita',  che puo' richiedere modifiche ai livelli attesi
     proposti dal Gestore.
33.7 Il  Gestore della rete aggiorna i livelli attesi di qualita' del
     servizio  di trasmissione almeno in occasione di ogni periodo di
     regolazione   della   tariffa   di  trasmissione,  comunicandoli
     all'Autorita'  con  un anticipo di almeno 6 mesi sull'inizio del
     periodo  di regolazione; si applica la procedura di approvazione
     di cui al comma precedente.
33.8 Nel  rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete
     confronta  i  livelli  effettivi  degli  indici  di qualita' del
     servizio di trasmissione per l'intero sistema e per singola area
     con  i  corrispondenti livelli attesi; nello stesso rapporto, il
     Gestore della rete indica il numero degli utenti per i quali non
     sono rispettati i livelli attesi di qualita' per singolo utente,
     nonche'  gli interventi mirati alla risoluzione delle situazioni
     piu'  critiche  e  i  tempi  previsti  di  realizzazione di tali
     interventi.
33.9 Il  Gestore  della  rete  entro 180 giorni dall'approvazione del
     Codice di rete definisce, almeno, i livelli massimo e minimo del
     valore  efficace  della  tensione  per  il  100%  del  tempo  in
     condizione  di  esercizio  e  di  allarme,  per  ciascun sito di
     connessione  alla  rete  di  trasmissione  nazionale. Il Gestore
     della  rete  puo'  definire  i  livelli  massimo  e minimo della
     tensione  in  relazione  alla  tensione nominale o alla tensione
     contrattuale.

33.10 Sono  fatte  salve le prerogative dell'Autorita' di determinare
      con  successivi  provvedimenti  livelli specifici e generali di
      qualita' e indennizzi automatici in caso di mancato rispetto di
      tali  livelli, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e
      h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

                             Articolo 34
                      Potenza di corto circuito

34.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri per
     la  determinazione  dei  valori  minimo  e massimo di potenza di
     corto  circuito  convenzionali,  in  conformita'  con  le  norme
     tecniche vigenti, per le differenti tipologie di guasto, tenendo
     conto  dei possibili scenari di produzione e di stato della rete
     di  trasmissione,  inclusi  i  tempi  di  indisponibilita' degli
     elementi di rete per manutenzione ordinaria e straordinaria
34.2 Il  valore  della  potenza di corto circuito per ciascun sito di
     connessione deve essere superiore per il 95% delle ore dell'anno
     al valore minimo convenzionale.
34.3 Entro 180 giorni dall'approvazione del Codice di rete il Gestore
     della  rete rende disponibili sul proprio sito internet i valori
     minimi  e  massimi della potenza di corto circuito convenzionali
     di cui al comma 34.1 per ciascun sito di connessione.
34.4 Nel  rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete
     indica  i livelli previsionali a cinque anni di potenza di corto
     circuito  massima  e  minima  ai  diversi livelli di tensione, i
     programmi   mirati   all'innalzamento  della  potenza  di  corto
     circuito   nelle   situazioni   piu'   critiche  e  i  tempi  di
     realizzazione di detti programmi.

                             Articolo 35
                         Incidenti rilevanti

35.1 Una  disalimentazione  costituisce  un  incidente  rilevante  se
     comporta un livello di energia non servita superiore a 150 MWh e
     ha una durata superiore a 30 minuti.
35.2 Il  Gestore  della rete invia all'Autorita' un rapporto per ogni
     incidente  rilevante  sulla  rete  di trasmissione nazionale. La
     struttura  e  i  contenuti  di  tali  rapporti sono indicati nel
     Codice di rete.
35.3 Con  cadenza  annuale il Gestore della rete indica gli incidenti
     rilevanti  sulla  rete di trasmissione nazionale, gli effetti di
     tali incidenti, le misure adottate per la loro gestione e quelle
     previste per evitare il ripetersi degli stessi.

                             Articolo 36
         Contratti per la qualita' per gli utenti della rete

36.1 Il  Gestore della rete e gli utenti della rete possono stabilire
     contratti  per  la  qualita'  aventi le caratteristiche indicate
     agli  articoli  37  e  38 del Testo integrato della qualita' del
     servizio  elettrico,  approvato con deliberazione dell'Autorita'
     30 gennaio 2004, n. 4/04.

                             Articolo 37
                    Servizio di interrompibilita'

37.1 Il  Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
     di gestione dei clienti interrompibili.
37.2 Le    interruzioni   gestite   nell'ambito   del   servizio   di
     interrompibilita' sono computate come interruzioni solo nel caso
     accidentale in cui provochino interruzione ad altri utenti della
     rete  diversi  da  quelli  che hanno sottoscritto i contratti di
     interrompibilita'.
37.3 Con  cadenza  annuale  il  Gestore  della rete indica il ricorso
     effettuato  ai servizi di interrompibilita' nel corso dell'anno,
     con  evidenza  del numero di utenti interessati, della tipologia
     di   servizi   e  della  loro  frequenza  e  durata,  anche  con
     disaggregazione su base regionale.

                              Titolo 9
     Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale

                             Articolo 38
                Piano di difesa del sistema elettrico

38.1 Il  Codice di rete reca il piano di difesa del sistema elettrico
     adottato dal Gestore della rete con riferimento, almeno:

a) alla  predisposizione  di  procedure manuali ed automatiche per il
   riconoscimento  di condizioni di funzionamento che possano indurre
   ad  un  degrado dello stato di funzionamento del sistema elettrico
   nazionale;
b) alle  modalita'  di gestione, da parte del Gestore della rete, del
   sistema  elettrico  in  condizioni  di  allarme,  di emergenza, di
   interruzione e di ripristino del sistema elettrico nazionale;
c) alle  procedure che gli utenti della rete sono tenuti ad osservare
   o  ad  attuare  nelle  condizioni  di  funzionamento  del  sistema
   elettrico specificate nella precedente lettera b);
d) alle  prestazioni  dei sistemi di controllo e di telecomunicazione
   nelle   condizioni   di   funzionamento   del   sistema  elettrico
   specificate nella precedente lettera b).

38.2 Con  riferimento  al  comma  38.1, lettera a), il Codice di rete
     reca, almeno:

a) le specifiche funzionali e le logiche di controllo poste alla base
   delle   procedure   per   il   riconoscimento   di  situazioni  di
   funzionamento  del  sistema  elettrico  suscettibili di evoluzioni
   degenerative  nel  rispetto  della  sicurezza, con riferimento, in
   particolare:


  i. al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi;
 ii. alla regolazione della tensione sulle reti elettriche intercon-
     nesse;
iii. allo stato di funzionamento della rete di interconnessione con
    l'estero;

b) le  relative  procedure  di  coordinamento  a livello nazionale ed
   internazionale  unitamente  ai  compiti,  ovvero agli obblighi dei
   diversi soggetti interessati.

38.3 Con riferimento al comma 38.1, lettere b), c) e d), il Codice di
     rete reca, almeno:

a) le procedure a cui il Gestore della rete e' tenuto ad attenersi ai
   fini  della  gestione  del  sistema  elettrico nelle condizioni di
   funzionamento  di  cui all'articolo 22, indicando, in particolare,
   l'articolazione delle varie azioni disponibili ivi incluse, tra le
   altre,  gli  interventi  di  controllo  sui regolatori di tensione
   sotto   carico  dei  trasformatori,  l'attivazione  del  piano  di
   emergenza  per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  (PESSE)  e
   l'utilizzo  del  servizio  di  interrompibilita'  del carico con e
   senza preavviso;
b) gli obblighi dei soggetti titolari di unita' di produzione e per i
   soggetti  gestori  di  reti  con  obbligo  di connessione di terzi
   relativamente all'attuazione delle azioni di emergenza ivi incluse
   le   azioni   relative   alla   regolazione   della  tensione,  al
   mantenimento  della connessione con le reti elettriche, al rifiuto
   di  carico  per  i  produttori,  e  al  ripristino del servizio in
   seguito ad interruzioni del medesimo;
c) le   modalita'   di  applicazione  delle  procedure  di  cui  alla
   precedente   lettera   a),   ivi   incluse  le  modalita'  per  la
   registrazione  delle comunicazioni utilizzate ai fini della citata
   applicazione.

                              Titolo 10
               Erogazione del servizio di trasmissione

                             Articolo 39
         Regolazione tariffaria del servizio di trasmissione

39.1 La  regolazione  tariffaria del servizio di trasmissione avviene
     secondo le disposizioni tariffarie.

                              PARTE IV
          SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

                              Titolo 11
                      Utenti del dispacciamento

                             Articolo 40
                      Utenti del dispacciamento

40.1 Gli  utenti del dispacciamento sono gli utenti della rete di cui
     all'articolo  5,  comma  5.1,  lettere  a),  e b) per i punti di
     prelievo  non compresi nel mercato vincolato, nonche' gli utenti
     della rete di cui al medesimo comma, lettere d) ed e).
40.2 Gli  utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere
     d)   ed   e),   risultano   essere   utenti  del  dispacciamento
     relativamente al complesso degli impianti dai medesimi gestiti e
     degli  impianti  elettrici per la produzione e per il consumo di
     energia elettrica connessi a detti impianti.
40.3 L'Acquirente  unico  e' utente del dispacciamento per i punti di
     prelievo  nella  disponibilita'  di  utenti  della  rete  di cui
     all'articolo  5,  comma  5.1, lettera b), ricompresi nel mercato
     vincolato.

                              Titolo 12
             Disposizioni tecniche per il dispacciamento

                             Articolo 41
              Obblighi degli utenti del dispacciamento

41.1 Gli  utenti  del  dispacciamento  sono  tenuti al rispetto delle
     disposizioni  di  cui  alle condizioni per il dispacciamento e a
     concludere  con  il  Gestore  della  rete  un  contratto  per il
     servizio  di  dispacciamento secondo le modalita' indicate nelle
     medesime condizioni.
41.2 Gli  utenti  del dispacciamento sono tenuti all'iscrizione degli
     impianti  elettrici,  delle unita' di produzione e di consumo di
     cui risultano essere titolari in appositi registri istituiti dal
     Gestore  della rete secondo le disposizioni contenute nel Codice
     di rete.

                             Articolo 42
                       Punti di dispacciamento

42.1 Un  punto  di dispacciamento e' l'insieme di uno o piu' punti di
     immissione  o  di  prelievo in relazione al quale ciascun utente
     del   dispacciamento   acquisisce  il  diritto  e  l'obbligo  ad
     immettere o a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo
     di connessione di terzi.
42.2 Il  Codice  di  rete  reca, conformemente alle condizioni per il
     dispacciamento, i criteri per:

a) l'inclusione in un punto di dispacciamento dei punti di immissione
   relativi  ad unita' di produzione o dei punti di prelievo relativi
   ad unita' di consumo.
b) le   disposizioni   tecniche   per   la   gestione,  ai  fini  del
   dispacciamento,  dei punti di dispacciamento corrispondenti a reti
   interne di utenza o a linee dirette.

                             Articolo 43
              Indisponibilita' di capacita' produttiva

43.1 Il  Codice  di  rete  indica  le  modalita'  di  gestione  delle
     indisponibilita'   di   capacita'  produttiva  con  riferimento,
     almeno, a:

a) la  definizione e la pubblicazione da parte del Gestore della rete
   dei  livelli  di  disponibilita' di capacita' produttiva richiesti
   per  ciascun  periodo  rilevante  dell'anno seguente sulla base di
   proprie  previsioni  dell'andamento  della  richiesta  di  energia
   elettrica  nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento
   della rete rilevante;
b) le  modalita'  di  presentazione  al  Gestore della rete, da parte
   degli  utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera
   a), dei piani di manutenzione delle unita' di produzione;
c) le  modalita'  di verifica, da parte del Gestore della rete, della
   compatibilita'   dei   piani   di  manutenzione  delle  unita'  di
   produzione con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva
   di  cui  alla  precedente  lettera  a) con i piani di manutenzione
   della  rete di trasmissione nazionale, nonche' con la sicurezza di
   funzionamento del sistema elettrico nazionale;
d) le  modalita'  di  aggiornamento,  in  corso  d'anno, dei piani di
   manutenzione di cui alla precedente lettera b).

43.2 La  definizione e la pubblicazione dei livelli di disponibilita'
     di  capacita'  produttiva  di  cui  al  comma  43.1, lettera a),
     nonche'  le modalita' di presentazione dei piani di manutenzione
     delle unita' di produzione di cui al medesimo comma, lettera b),
     devono essere effettuate, almeno, con cadenza annuale.
43.3 Qualora,  nella  verifica  di  cui al comma 43.1, lettera c), il
     Gestore  della  rete  riscontri  incompatibilita' tra i piani di
     manutenzione  delle  unita'  di  produzione  con  i  livelli  di
     disponibilita'   di   capacita'   produttiva,  con  i  piani  di
     manutenzione  delle  rete di trasmissione nazionale, nonche' con
     la  sicurezza  di funzionamento del sistema elettrico nazionale,
     il  Gestore  delle rete modifica detti piani di manutenzione con
     l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
43.4 Il  Gestore  della rete pone in essere procedure per la verifica
     ed  il  controllo  dell'effettiva  indisponibilita' delle unita'
     abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

                              Titolo 13
Disposizioni relative alla produzione del servizio di dispacciamento

                             Articolo 44
Approvvigionamento  e  gestione  delle  risorse  per  il  servizio di
                           dispacciamento

44.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
     dispacciamento,  il  Gestore  della rete definisce nel Codice di
     rete,  in  maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e
     conformemente   ai   criteri  di  cui  alle  condizioni  per  il
     dispacciamento:

a) le  tipologie  di  risorse  di  cui  deve  approvvigionarsi per il
   servizio di dispacciamento;
b) le  modalita'  di  determinazione del fabbisogno di ciascuna delle
   risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie
   previsioni di domanda;
c) le  caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature
   e  dei  dispositivi  delle  unita'  di  produzione  e  di  consumo
   rilevanti  per  l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui
   alla lettera a);
d) le  modalita'  di verifica e di controllo della costituzione e del
   mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente
   lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
e) le  modalita'  tecniche,  economiche  e procedurali che il Gestore
   della   rete   e'   tenuto  a  seguire  nell'approvvigionamento  e
   nell'utilizzo   delle   risorse   di   cui  alla  lettera  a),  in
   applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle condizioni per il
   dispacciamento.

44.2 Nell'ambito  degli  algoritmi  di  selezione  delle  offerte nel
     mercato  per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete
     definisce,  nel  Codice  di  rete,  i modelli relativi alle rete
     medesima  e  le procedure che consentano una rappresentazione il
     piu'  possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i
     prelievi  di  energia  elettrica  ed i flussi di potenza ad essi
     corrispondenti  sulla  rete  rilevante,  nonche'  dei  parametri
     tecnici  di  funzionamento  delle unita' di produzione abilitate
     alla fornitura delle risorse di cui al comma 44.1, lettera a).
44.3 Gli  algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 44.2
     prevedono  la  rappresentazione  esplicita delle interdipendenze
     tra  le  immissioni  e  i  prelievi  in  ciascun nodo della rete
     rilevante  e  i  flussi  di  potenza su tutti gli elementi della
     medesima  rete,  ed  utilizzano  le  migliori  tecniche e i piu'
     adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

                             Articolo 45
Disposizioni relative ad unita' di produzione o di consumo rilevanti

45.1 Gli  utenti  del  dispacciamento  nella  cui  disponibilita'  si
     trovano  unita' di produzione o di consumo rilevanti sono tenuti
     alla  predisposizione  dei  dispositivi  necessari  a  garantire
     l'integrazione  delle  predette  unita' nei sistemi di controllo
     del  Gestore della rete secondo quanto specificato nel Codice di
     rete.
45.2 Gli  utenti  del  dispacciamento  nella  cui  disponibilita'  si
     trovano  unita'  di  produzione  rilevanti  sono  tenuti rendere
     disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di
     dispacciamento  tutta  la  potenza  disponibile  dell'unita'  di
     produzione secondo quanto specificato nel Codice di rete.
45.3 Il  Codice  di  rete  reca, conformemente alle condizioni per il
     dispacciamento,  le  modalita'  di  determinazione della potenza
     disponibile di cui al comma 45.2.

                              Titolo 14
Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di funzionamento del
                     sistema elettrico nazionale

                             Articolo 46
Unita'   di  produzione  essenziali  per  la  sicurezza  del  sistema
                              elettrico

46.1 Con  riferimento  alle  unita'  di  produzione essenziali per la
     sicurezza   del  sistema  elettrico,  il  Codice  di  rete  deve
     indicare, almeno:

a) i  criteri,  compatibilmente  ai  relativi criteri stabiliti nelle
   condizioni   per  il  dispacciamento,  per  la  definizione  delle
   predette unita';
b) le  modalita'  di  determinazione  e  di comunicazione dei vincoli
   afferenti  le  predette  unita' potendo distinguere le medesime in
   raggruppamenti omogenei sulla base del trattamento economico delle
   stesse definito nelle condizioni per il dispacciamento.

Articolo  47  Registrazione,  archiviazione e comunicazione di dati e
informazioni  relative  alle  unita'  di produzione essenziali per la
                   sicurezza del sistema elettrico

47.1 Il  Codice di rete deve indicare, in conformita' alle condizioni
     per   il   dispacciamento,   le   modalita'   di  registrazione,
     archiviazione  e  comunicazione  di dati e informazioni relative
     alle  unita'  di  produzione  essenziali per la sicurezza che il
     Gestore della rete e' tenuto a seguire con riferimento, almeno:

a) ai  periodi rilevanti dell'anno in cui dette unita' sono risultate
   essenziali per la sicurezza, ivi incluse le relative motivazioni;
b) alla  produzione  netta immessa in rete dalle unita' di produzione
   essenziali  per  la  sicurezza  in  ciascuno dei periodi rilevanti
   dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita'
   e' risultata essenziale per la sicurezza;
c) ai  programmi finali relativi alle unita' di produzione essenziali
   per  la  sicurezza  in ciascuno dei periodi rilevanti dell'anno di
   cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita' e' risultata
   essenziale per la sicurezza;
d) ai   periodi   di   indisponibilita'  programmata  ed  accidentale
   nell'anno di ciascuna unita' di produzione e' risultata essenziale
   per la sicurezza.

                              Titolo 15
                      Zone della rete rilevante

                             Articolo 48
              Suddivisione della rete rilevante in zone

48.1 Il  Gestore  della rete, in conformita' alle disposizioni di cui
     alle condizioni per il dispacciamento, e' tenuto ad indicare nel
     Codice di rete la suddivisione della rete rilevante in zone.
48.2 Le  zone  della  rete  rilevante sono definite dal Gestore della
     rete  secondo  le  modalita'  di  cui  alle  condizioni  per  il
     dispacciamento e in maniera tale che:

a) la   capacita'   di  trasporto  tra  le  zone  risulti  inadeguata
   all'esecuzione   dei   programmi   di  immissione  e  di  prelievo
   corrispondenti  alle  situazioni  di  funzionamento  ritenute piu'
   frequenti,  sulla  base  delle  previsioni degli esiti del mercato
   elettrico formulate dal Gestore della rete;
b) l'esecuzione  dei  programmi  di  immissione e di prelievo non dia
   luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili
   situazioni di funzionamento;
c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali,
   all'interno  di  ciascuna  zona  non abbia significativa influenza
   sulla capacita' di trasporto tra le zone.

48.3 Con  riferimento  alla suddivisione della rete rilevante in zone
     il  Codice  di  rete  reca le informazioni circa le ipotesi ed i
     criteri  utilizzati  per la suddivisione della rete rilevante in
     zone  e  per  la  determinazione  dei limiti di trasporto. Dette
     informazioni comprendono almeno:

a) la  descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del
   sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in
   relazione  ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi
   di rete;
b) la    valutazione    quantitativa   dell'impatto   di   variazioni
   incrementali,  anche  potenziali,  nelle immissioni o nei prelievi
   all'interno  della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto
   tra  le  zone  nelle  situazioni  di  funzionamento  di  cui  alla
   precedente lettera a);
c) il  modello  e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la
   previsione  dell'esito  del  mercato  e  dei corrispondenti flussi
   sulla rete rilevante.

                              Titolo 16
              Erogazione del servizio di dispacciamento

                             Articolo 49
        Regolazione economica del servizio di dispacciamento

49.1 La  regolazione economica del servizio di dispacciamento avviene
     secondo   le   disposizioni   di  cui  alle  condizioni  per  il
     dispacciamento.

                               PARTE V
              SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

                              Titolo 17
                         Utenti della misura

                             Articolo 50
        Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica

50.1 Gli utenti del servizio di misura dell'energia elettrica erogato
     dal  Gestore  della  rete  sono  gli  utenti  della  rete di cui
     all'articolo  5,  comma  5.1,  lettere  a),  per  le  unita'  di
     produzione  direttamente  connesse  alla  rete  di  trasmissione
     nazionale.

                              Titolo 18
     Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica

                             Articolo 51
     Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica

51.1 Il  Codice  di  rete  contiene le disposizioni tecniche relative
     alle  apparecchiature  di  misura dell'energia elettrica ai fini
     del  computo  dei  quantitativi  di energia elettrica per quanto
     attiene  ai  servizi  di  trasmissione  e  di  dispacciamento in
     corrispondenza di:

a) unita'   di   produzione  e  di  consumo  connesse  alla  rete  di
   trasmissione nazionale e, comunque, in corrispondenza di unita' di
   produzione e di consumo rilevanti connesse a alle reti con obbligo
   di  connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di  trasmissione
   nazionale, ovvero connesse a reti interne di utenza;
b) punti  di interconnessione tra le rete di trasmissione nazionale e
   le reti di distribuzione direttamente connesse alla medesima rete;
c) circuiti  di interconnessione della rete di trasmissione nazionale
   con  altre  reti  elettriche o reti elettriche gestite da soggetti
   diversi dal Gestore della rete.

51.2 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura
     devono  indicare i requisiti funzionali minimi cui devono essere
     conformate  le  apparecchiature di misura e sono predisposte con
     l'obiettivo di consentire l'impiego di apparecchiature di misura
     realizzate  da  costruttori diversi. Non e' consentito l'impiego
     di  standard  tecnici, tali da creare condizioni di esclusivita'
     nella fornitura delle apparecchiature di misura. Detti requisiti
     funzionali devono riguardare, almeno:

a) la classe di precisione dei complessi di misura;
b) il periodo di integrazione delle misure;
c) la possibilita' di modificare la programmazione delle fasce orarie
   secondo  quanto definito dall'Autorita' anche mediante funzioni di
   programmazione a distanza.

51.3 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura
     devono, inoltre, contenere indicazioni al fine di:

a) assicurare  il funzionamento delle funzioni di registrazione delle
   misure,   nonche'   la   adeguata   capacita'   di   memoria   per
   l'immagazzinamento dei dati tale da permettere il recupero di dati
   relativi,  almeno,  al  bimestre  precedente  al  mese  a  cui  la
   rilevazione delle misure si riferisce;
b) garantire  la  riservatezza e l'integrita' delle misure rilevate e
   registrate  nelle  apparecchiature  di  misura,  anche  attraverso
   procedure di accesso protetto ai dati;
c) prevenire  le  frodi  di  natura  meccanica,  anche  attraverso la
   sigillatura delle apparecchiature di misura;
d) garantire  la sincronizzazione delle apparecchiature di misura con
   un unico riferimento;
e) individuare  le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per
   la  lettura  dei dati in loco da parte dell'utente della rete e in
   remoto, ivi inclusi i protocolli di comunicazione;
f) prevedere  la  localizzazione  di  punti  di  misura  dell'energia
   elettrica  interni  a  reti  con  obbligo  di connessione di terzi
   diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero, ai soli fini
   del dispacciamento, punti di misura dell'energia elettrica interni
   a reti interne d'utenza;
g) disciplinare  le  modalita'  di  accesso  alle misure da parte del
   Gestore  della  rete, degli utenti della rete e, nel caso di punti
   di  misura  localizzati su reti diverse dalla rete di trasmissione
   nazionale,  da parte dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo
   l'adozione di caratteristiche tecniche e di politiche di sicurezza
   volte  a  garantire  l'integrita'  e  la riservatezza delle misure
   medesime;
h) poter  essere  elaborate, applicate e aggiornate dal Gestore della
   rete   nel   rispetto   dei  principi  di  trasparenza  e  di  non
   discriminazione   fra  gli  utenti  della  rete  e  devono  essere
   compatibili  con  la  possibilita' di conferire a soggetti diversi
   dai  gestori  delle  reti  le  responsabilita'  delle attivita' di
   installazione   e   manutenzione  delle  apparecchiature  e  delle
   attivita' di rilevazione e registrazione dei dati;
i) prevedere  la  conformita'  delle  apparecchiature  di misura alla
   vigente  normativa  tecnica,  in  particolare a quella emanata dal
   CEI,  qualora cio' sia possibile e non osti all'applicazione delle
   presenti direttive.

                              Titolo 19
      Erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

                             Articolo 52
Regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica

52.1  La  regolazione  tariffaria del servizio di misura dell'energia
   elettrica  erogato dal Gestore della rete e' effettuata secondo le
   disposizioni tariffarie.

                              PARTE VI
SERVIZIO  DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI
                         DEL DISPACCIAMENTO

                              Titolo 20
Utenti   del  servizio  di  aggregazione  delle  misure  dell'energia
                elettrica ai fini del dispacciamento

                             Articolo 53
Utenti  dell'aggregazione  delle misure ai fini della quantificazione
                 dei corrispettivi di dispacciamento

53.1 Gli  utenti del servizio di aggregazione e di elaborazione delle
     misure  dell'energia  elettrica  ai fini del dispacciamento sono
     gli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 40.

                              Titolo 21
Disposizioni  tecniche  per  l'aggregazione delle misure dell'energia
                elettrica ai fini del dispacciamento

                             Articolo 54
Responsabile  del servizio di aggregazione delle misure ai fini della
         quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

54.1 Il   Gestore   della   rete  e'  responsabile  del  servizio  di
     aggregazione   e   di  elaborazione  delle  misure  dell'energia
     elettrica  ai  fini  della  quantificazione dei corrispettivi di
     dispacciamento   come   stabilito   nelle   condizioni   per  il
     dispacciamento  e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di
     terzi.
54.2 Il  Codice  di  rete  reca  le  modalita'  di  svolgimento  e di
     erogazione del servizio secondo quanto definito nelle condizioni
     per   il   dispacciamento,   ivi   incluse  le  modalita'  e  le
     tempistiche:

a) per  l'acquisizione  da  parte del Gestore della rete delle misure
   dell'energia elettrica dai soggetti responsabili della rilevazione
   e  della  registrazione  delle  misure  ai  sensi dell'articolo 35
   dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
   n. 5/04;
b) di  elaborazione delle misure dell'energia elettrica relativamente
   alla conformazione dei punti di dispacciamento;
c) relative   all'aggregazione,   delle   misure   e  della  messa  a
   disposizione dei dati aggregati.

54.3 Il Codice di rete reca:

a) i   requisiti   minimi   di  precisione  dei  dati  comunicati  al
   responsabile   dell'aggregazione   delle   misure   da  parte  dei
   responsabili  delle  attivita'  di  rilevazione e di registrazione
   delle misure;
b) i  criteri  di  ricostruzione  dei  dati  di misura da adottare in
   occasione  di  indisponibilita'  dei  dati  di  misura  registrati
   nell'apparecchiatura  di  misura  per guasti tecnici al misuratore
   stesso o al sistema di rilevazione;
c) le  modalita'  di  comunicazione all'utente della Rete interessato
   dalla  avvenuta  ricostruzione  dei dati di misura in sostituzione
   del dato reale indisponibile.

54.4 Il  Codice  di  rete reca le modalita' che il Gestore della rete
     utilizza  per  l'avvalimento  di  cui  al comma 54.1, nonche' la
     disciplina  dei rapporti intercorrenti tra il Gestore della rete
     e i soggetti terzi di cui al medesimo comma.

                             Articolo 55
                   Avvalimento dell'opera di terzi

55.1 Le  modalita'  di selezione dei soggetti terzi di cui il Gestore
     della   rete   si   avvale  per  l'erogazione  del  servizio  di
     aggregazione   e   di  elaborazione  delle  misure  dell'energia
     elettrica sono stabilite nelle condizioni per il dispacciamento.

                              Titolo 22
Erogazione  del  servizio  di  aggregazione delle misure dell'energia
                elettrica ai fini del dispacciamento

                             Articolo 56
Regolazione  economica  del  servizio  di  aggregazione  delle misure
          dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento

56.1 La  regolazione  economica  del  servizio  di aggregazione delle
     misure  dell'energia  elettrica  ai  fini  del dispacciamento e'
     effettuata secondo le condizioni per il dispacciamento.

                              PARTE VII
                        OBBLIGHI INFORMATIVI

                             Articolo 57
                          Obblighi generali

57.1 Il  Codice  di rete disciplina gli obblighi informativi posti in
     capo  al  Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai
     titolari  di  porzione  di rete di trasmissione nazionale, sulla
     base   delle   condizioni   stabilite  dall'Autorita'  ai  sensi
     dell'articolo  3  del decreto legislativo n. 79/99, ed individua
     altresi'  i  dati  e  le  relative  modalita'  e  tempistiche di
     comunicazione  dei medesimi dati che devono essere scambiati tra
     i predetti soggetti.

                             Articolo 58
            Obblighi informativi degli Utenti della rete

58.1 Il  Codice  di  rete  reca  gli  elementi  caratteristici  e  le
     modalita' di comunicazione al Gestore della rete:

a) della  documentazione  tecnica  riguardante gli impianti elettrici
   connessi alla rete di trasmissione nazionale;
b) delle  informazioni  necessarie  alla predisposizione di specifici
   regolamenti di esercizio relativi ai siti di connessione.

                             Articolo 59
  Dati e informazioni riguardanti la rete di trasmissione nazionale

59.1 Il  Gestore  della  rete  e'  tenuto  a rendere disponibile agli
     utenti  della rete, nel rispetto dei limiti posti da esigenze di
     sicurezza  nazionale e di riservatezza delle informazioni di cui
     all'art.  3,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  79/99, le
     informazioni necessarie all'individuazione della topologia della
     rete  di  trasmissione  nazionale e degli stati di funzionamento
     piu' comuni della medesima rete. Tali dati e informazioni devono
     indicare, almeno:

a) rappresentazione  geografica  completa  della rete di trasmissione
   nazionale  secondo  l'ambito  definito  dal decreto 25 giugno 1999
   come modificato e integrato, unitamente alla informazioni relative
   all'ubicazione degli impianti elettrici e alle stazioni principali
   in modalita' topografica;
b) l'elenco  delle stazioni elettriche, unitamente all'indicazione di
   produzioni e carichi equivalenti connessi alle medesime stazioni;
c) l'elenco  delle  linee  elettriche unitamente alle caratteristiche
   elettriche delle medesime;
d) la  configurazione  della  rete  elettrica di interconnessione con
   l'estero;
e) la  configurazione  di  funzionamento  della  rete di trasmissione
   nazionale  unitamente alle immissioni e ai prelievi equivalenti di
   energia  elettrica  afferenti alle stazioni elettriche di cui alla
   lettera  a),  e  agli  schemi  di  esercizio  delle  linee e delle
   stazioni elettriche.

59.2 Il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponile, con cadenza
     giornaliera,  lo  stato  operativo  della  rete  di trasmissione
     nazionale.
59.3 Il  Codice  di  rete  reca  le modalita' di messa a disposizione
     degli  utenti della rete dei dati e delle informazioni di cui ai
     commi 12.1 e 12.2.
59.4 Gli   stati   di   funzionamento   piu'  comuni  degli  elementi
     costituenti   la  rete  di  cui  al  comma  12.1  devono  essere
     determinati su base stagionale e con riferimento alle condizioni
     di carico piu' comuni del sistema elettrico nazionale. Tali dati
     e le informazioni devono essere aggiornati in seguito variazioni
     significative   della   consistenza   e   delle   condizioni  di
     funzionamento della rete di trasmissione nazionale.
59.5 Il   Gestore   della   rete   comunica,   altresi',  annualmente
     all'Autorita':

a) l'elenco  completo delle disalimentazioni registrate, corredate di
   tutti gli elementi di cui all'articolo 30, comma 301;
b) i  risultati  delle campagne di misura delle caratteristiche della
   tensione di cui all'articolo 31, comma 31.1;
c) i livelli minimo e massimo della potenza di corto circuito trifase
   per ogni sito di connessione;
d) i  livelli minimo e massimo del valore efficace della tensione per
   ogni sito di connessione;
e) le caratteristiche dei contratti per la qualita' stipulati.

                             Articolo 60
 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno del sistema elettrico

60.1 Il  Codice  di rete reca le ipotesi e le metodologie utilizzate,
     nonche'  le  modalita'  che  il  Gestore  della rete e' tenuto a
     seguire  per  l'elaborazione  e  la  pubblicazione,  entro il 30
     settembre di ogni anno, della previsione:

a) riferita  all'anno  solare successivo, dei limiti di trasporto tra
   le   zone,  eventualmente  differenziati  per  i  diversi  periodi
   dell'anno;
b) del  fabbisogno  del  sistema  elettrico nazionale a valere per un
   periodo non inferiore ai sei anni successivi;
c) della  capacita'  di  produzione  complessivamente necessaria alla
   copertura  della  domanda  prevista  a garanzia della sicurezza di
   funzionamento  del  sistema  elettrico e degli approvvigionamenti,
   nel   rispetto   degli  indirizzi  formulati  dal  Ministro  delle
   attivita'  produttive  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
   legislativo n. 79/99.

60.2 Il   Gestore   della  rete  definisce  e  pubblica  con  cadenza
     giornaliera,  a  valere  per  il giorno successivo, i valori dei
     limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei
     diversi periodi rilevanti.
60.3 Il  Codice  di  rete  reca  le  modalita' di pubblicazione delle
     informazioni  stabilite  nelle  condizioni per il dispacciamento
     relativamente  all'utilizzo della rete rilevante nel corso dello
     svolgimento del dispacciamento di merito economico.

                             Articolo 61
       Gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale

61.1 Il  Codice  di rete disciplina gli obblighi informativi posti in
     capo  al  Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai
     titolari  di porzione di rete di trasmissione nazionale, al fine
     della  definizione e della gestione dati e delle informazioni di
     carattere  tecnico  ed  operativo  necessari  alla  gestione del
     sistema elettrico nazionale in tempo reale.

                             Articolo 62
  Statistiche e bilancio energetico del sistema elettrico nazionale

62.1 Il  Gestore  della  rete  e'  tenuto  ad effettuare, con cadenza
     annuale,  la  compilazione  del  bilancio energetico del sistema
     elettrico nazionale.
62.2 Il  Codice  di  rete indica le ipotesi, i criteri e le modalita'
     adottate dal Gestore della rete per la compilazione del bilancio
     energetico  del  sistema  elettrico  nazionale,  ivi inclusi gli
     obblighi intestati agli utenti della rete ai fini della predetta
     compilazione.
62.3 Il  Gestore  della rete e' tenuto, altresi', alla compilazione e
     alla  pubblicazione,  con cadenza mensile, di bilanci energetici
     del sistema elettrico nazionale riferito a due mesi precedenti a
     quello  di pubblicazione. Tali stime potranno essere riviste dal
     Gestore   della  rete  in  sede  di  compilazione  del  bilancio
     energetico annuale di cui al comma 62.1.

                              Titolo 23
             Adozione ed applicazione del Codice di rete

                             Articolo 63
                     Adozione del Codice di rete

63.1 Il  Gestore della rete sottopone all'Autorita' il Codice di rete
     per  la  verifica  dell'aderenza dei contenuti del medesimo alle
     disposizioni  di  cui  alle  presenti  direttive,  nonche'  alle
     finalita'  di  garanzia  per  tutti  gli utenti della rete della
     liberta'  di accesso a parita' di condizioni, dell'imparzialita'
     e   della   neutralita'   dei   servizi  di  trasmissione  e  di
     dispacciamento,  nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza,
     economicita' e utilizzazione efficiente delle risorse.
63.2 Ai  fini  della  verifica di cui al comma 63.1, il Gestore della
     rete  trasmette  all'Autorita'  il  Codice  di  rete,  ovvero  i
     successivi aggiornamenti, unitamente a:

a) relazioni  tecniche  che illustrino le motivazioni poste alla base
   delle soluzioni previste;
b) la  documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento
   per  la  predisposizione  del  Codice  di  rete  o degli eventuali
   aggiornamenti;
c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

63.3 L'Autorita'   si   pronuncia   entro  novanta  (90)  giorni  dal
     ricevimento della documentazione di cui al comma 63.2. Trascorso
     inutilmente   tale   termine,  il  Codice  di  rete  si  intende
     positivamente verificato da parte dell'Autorita'.
63.4 Il Codice di rete verificato ai sensi dei commi precedenti entra
     in  vigore  con  decorrenza  dalla  pubblicazione che il Gestore
     della  rete effettua nel proprio sito Internet entro e non oltre
     cinque  (5)  giorni  successivi  a quello di comunicazione degli
     esiti  delle  verifiche  da  parte dell'Autorita' e da parte del
     Ministero  delle  attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1,
     comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
63.5 Il  Gestore  della  rete  rivede, periodicamente o in seguito al
     verificarsi    di   eventi   rilevanti,   anche   su   richiesta
     dell'Autorita',  ovvero del Comitato di consultazione, il Codice
     di  rete  al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche,
     di mercato e di modifiche normative.
63.6 Le  proposte  di  modifica  ed  integrazione  al  Codice di rete
     formulate   dal   Comitato   di   consultazione  sono  trasmesse
     all'Autorita' per le valutazioni di propria competenza.

                             Articolo 64
             Deroghe all'applicazione del Codice di rete

64.1 Il  Gestore  della rete istituisce ed aggiorna il registro delle
     deroghe  al  Codice  di rete contenente gli atti e i riferimenti
     documentali  relativi  al riconoscimento delle deroghe di cui ai
     seguenti commi.
64.2 Il  Gestore della rete, anche a seguito di motivata richiesta di
     un  utente  della  rete,  puo' accordare, con riferimento ad uno
     specifico  sito  di  connessione, deroghe all'applicazione delle
     disposizioni  tecniche  per la connessione di cui all'articolo 6
     che  comportino  esclusivamente  una variazione quantitativa dei
     parametri  indicati nella singola disposizione senza modificarne
     la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'Autorita' e agli
     utenti  della  rete  interessati e registrate a cura del Gestore
     della rete nel Registro delle deroghe al Codice di rete.
64.3 Le  deroghe  al  Codice  rete relative alle prescrizioni in esso
     contenute devono essere approvate dall'Autorita' su proposta del
     Gestore  della  rete.  Tali  deroghe  si intendono approvate una
     volta  trascorsi  30  giorni  dal ricevimento della proposta del
     Gestore della rete.
64.4 Il  Gestore  della  rete  ha  la  facolta'  di  disporre deroghe
     temporanee ad alcune disposizioni del Codice di rete nei casi in
     cui   la   sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  elettrico
     nazionale  possa  risultare  compromessa dall'applicazione delle
     medesime  disposizioni.  Il  Gestore  della  rete da' motivata e
     tempestiva  comunicazione all'Autorita' e agli utenti della rete
     interessati  delle citate deroghe, della loro presumibile durata
     massima.  Il  Gestore  della  rete e' tenuto al ripristino delle
     disposizioni oggetto di deroga nel minor tempo possibile.

                             Articolo 65
Violazioni   delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  di  rete  e
                    soluzione delle controversie

65.1  Il Codice di rete deve contenere procedure da applicare in caso
di  mancato  rispetto da parte dell'utente di rete dei limiti posti a
base  del  medesimo  codice  sino a prevedere il diniego dell'accesso
                             alle reti.
65.2 Il  Gestore vigila sul rispetto del Codice di rete, individua le
     eventuali  violazioni unitamente alle relative responsabilita' e
     ne informa tempestivamente l'Autorita'.
65.3 Qualora   nell'applicazione   del   Codice   di  rete  insorgano
     controversie  tra  i  soggetti  interessati,  l'Autorita', fermo
     restando  quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
     della   legge  14  novembre  1995,  n.  481,  procede  ai  sensi
     dell'articolo  2,  comma  20,  lettera d), della medesima legge,
     avvalendosi   delle   informazioni   fornite   dal   Gestore  in
     conformita' al precedente comma 7.2.

                              Titolo 24
                         Disposizioni finali

                             Articolo 66
       Rapporti in merito all'applicazione del Codice di rete

66.1 Il Gestore della rete, con cadenza almeno semestrale, predispone
     e   trasmette  all'Autorita'  e  al  Ministero  delle  attivita'
     produttive    un    rapporto    recante    l'analisi    relativa
     all'applicazione del Codice di rete.

                             Articolo 67
                 Prima attuazione del Codice di rete

67.1 Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il
     periodo di prima attuazione del Codice di rete.
67.2 Limitatamente all'anno 2005:

a) non   sono   soggetti   alle   disposizioni  di  cui  al  presente
   provvedimento  gli  utenti della rete di cui all'articolo 5, comma
   5.1,   lettere   d)  ed  e),  ed,  inoltre  non  si  applicano  le
   disposizioni di cui:


  i. all'articolo 13;
 ii. all'articolo 40, comma 40.2;
iii. all'articolo 42, comma 42.2, lettera b);

b) ai  fini del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, le
   unita' di produzione e di consumo si intendono connesse a reti con
   obbligo  di  connessione  di  terzi  anche per il tramite di linee
   dirette o di reti interne d'utenza.

67.3 Il  Gestore  della  rete, in occasione della prima redazione del
     Codice  di rete, ha facolta' di proporre che la disciplina della
     registrazione  delle  disalimentazioni  di  cui all'articolo 30,
     comma   30.1,  si  applichi  con  limitazioni  geografiche,  non
     superiori   al   5%   del   numero   dei  siti  di  connessione,
     provvisoriamente fino al 31 dicembre 2006.
67.4 Il  Gestore  della  rete,  entro 90 giorni dall'approvazione del
     Codice   di  rete,  in  seguito  ad  opportuno  procedimento  di
     consultazione    con    i    soggetti   interessati,   trasmette
     all'Autorita'  un  piano  per la realizzazione delle campagne di
     rilevazione  della  qualita'  della tensione di cui all'articolo
     31, comma 31.1. Tale piano deve prevedere almeno che le campagne
     siano  avviate  al  massimo  entro un anno dall'approvazione del
     Codice  di rete. Il Gestore della rete pubblica sul proprio sito
     internet  il piano proposto; qualora l'Autorita' non si pronunci
     entro  30  giorni  dalla  pubblicazione,  il  piano  si  intende
     approvato.
67.5 Le  disposizioni  relative  ai  livelli  attesi  di qualita' del
     servizio  di trasmissione di cui all'articolo 33, commi dal 33.1
     al  33.4,  decorrono  dall'1  gennaio  2006. I livelli attesi di
     qualita'  della  tensione  cui all'articolo 33, comma 33.5, sono
     presentati   al   piu'  tardi  in  occasione  dell'aggiornamento
     relativo  al periodo di regolazione 1 gennaio 2008 - 31 dicembre
     2011, con l'anticipo di cui al comma 33.6.
67.6 L'obbligo  di registrazione delle interruzioni transitorie sulle
     linee  su  cui  sono installate protezioni automatiche tripolari
     con  cicli di apertura e chiusura di durata inferiore o uguale a
     1  secondo, di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a) punto
     iii), decorre dall'1 gennaio 2007.
67.7 Per  gli  anni  2005  e  2006,  la  soglia  di  ore annue di cui
     all'articolo 34, comma 34.2, e' posta pari a 90%.

                             Articolo 68
                         Disposizioni finali

68.1 Il  Codice  di  rete  dovra' prevedere che l'utilizzazione della
     rete  di  trasmissione  nazionale per scopi estranei al servizio
     elettrico   non   puo'   in  alcun  modo  comportare  vincoli  o
     restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle
     infrastrutture,  all'utilizzo  della  rete  stessa  nei  siti di
     connessione  per  le  finalita' di cui al decreto legislativo n.
     79/99.