(all. 1 - art. 1) (parte 2)
investimenti esteri (IAS 39, par. 102, lett. b).
   Nelle voci relative ai "derivati di copertura del fair value" sono
ricondotti  anche i derivati creditizi di copertura diversi da quelli
assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.


   Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 100.


   Sezione  7  -  Risultato  netto delle attivita' e delle passivita'
finanziarie valutate al fair value

   Formano  oggetto  di illustrazione nella presente sezione il conto
relativo alla voce 110.
   Nelle   "plusvalenze"  e  "minusvalenze"  sono  incluse  anche  le
differenze  di cambio, positive e negative, relative alle attivita' e
passivita' finanziarie valutate al fair value denominate in valuta.
   In calce alla tavola occorre indicare, ove rilevante, il dettaglio
delle  svalutazioni  e  delle  perdite  da  negoziazione su attivita'
riconducibili   al   deterioramento   creditizio  ("impairment")  del
debitore/emittente.


   Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 130.
   Nelle  "rettifiche  di  valore  specifiche:  cancellazioni" devono
figurare le cancellazioni dal bilancio (c.d. "write-offs") operate in
dipendenza di eventi estintivi delle attivita' finanziarie oggetto di
valutazione.
   Nelle "riprese di valore da interessi" vanno indicati i ripristini
di  valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli
interessi maturati nell'esercizio sulla base dell'originario tasso di
interesse  effettivo  precedentemente  utilizzato  per  calcolare  le
rettifiche di valore.

   8.4  Rettifiche  di  valore  nette  per  deterioramento  di  altre
operazioni finanziarie: composizione
   Nella  voce  "derivati  su  crediti" figurano i derivati creditizi
assimilati  alle  garanzie rilasciate secondo lo IAS 39, nei quali la
banca  o  la  societa'  finanziaria  assume la veste di venditrice di
protezione ("protection seller").


   Sezione 9 - Le spese amministrative.

   9.1 Spese per il personale: composizione
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 150.
   Nella  sottovoce  "altro personale" figurano i contratti di lavoro
atipici.  Se  l'importo  e'  rilevante, va fornito il dettaglio delle
diverse tipologie di contratti.
   L'accantonamento al trattamento di fine rapporto include anche gli
interessi  maturati  nel periodo per effetto del passaggio del tempo.
Medesima  impostazione  si  applica ai fondi di quiescenza a benefici
definiti e agli eventuali "altri benefici a lungo termine".

   9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
   Il  numero dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato
sia  con  altri  contratti)  include  i  dipendenti di altre societa'
distaccati  presso  l'azienda  ed  esclude  i dipendenti dell'azienda
distaccati presso altre societa'.
   Il  numero medio e' calcolato come media aritmetica del numero dei
dipendenti  alla  fine  dell'esercizio  e  di  quello  dell'esercizio
precedente.

   9.3  Fondi  di  quiescenza  aziendali  a benefici definiti: totale
costi
   Nella  presente  voce  va fornita l'informativa di cui allo IAS 19
paragrafo 120A, lettere g), h), i).

   9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
   Nella presente voce va fornita, se rilevante, l'informativa di cui
allo IAS 19, paragrafi 131, 141 e 142.


   Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 160.
   Nella    presente    voce   vanno   indicati   separatamente   gli
accantonamenti e le riattribuzioni.


   Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attivita' materiali

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 170.
   Laddove  rilevante,  occorre  indicare  l'importo  delle attivita'
concesse in leasing operativo.
   Se   nell'esercizio  si  procede  alla  valutazione  di  attivita'
materiali classificate come "singole attivita'" in via di dismissione
ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato in
un'apposita  voce denominata "B. Attivita' in via di dismissione", da
inserire nella tabella 12.1.
   In  calce  alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo
IAS 36, paragrafo 130 lettere a), c), d), f), g), 131.


   Sezione 12 - Rettifiche di valore nette su attivita' immateriali

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 180.
   Laddove  rilevante,  occorre  indicare  l'importo  delle attivita'
concesse in leasing operativo.
   Se   nell'esercizio  si  procede  alla  valutazione  di  attivita'
immateriali   classificate   come   "singole  attivita'"  in  via  di
dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va
indicato  in  un'apposita  voce  denominata  "B.  Attivita' in via di
dismissione", da inserire nella tabella 12.1.
   In  calce  alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo
IAS  36, paragrafi 130, lettere a), c), d), f), g), 131, 134, lettere
d), e), f), 135, lettere c), d), e).


   Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 190.

   13.1 Altri oneri di gestione: composizione
   Nella  presente  voce  vanno  anche fornite le informazioni di cui
allo IAS 17, paragrafi 31, lettera c), 35, lettera c), 65.

   13.2 Altri proventi di gestione: composizione
   Nella  presente  voce  vanno  anche fornite le informazioni di cui
allo  IAS  17,  paragrafi 47, lettera e), 56, lettera b), 65, nonche'
allo IAS 40, paragrafo 75, lettera f) (i), f) (ii).


   Sezione 14 - Utili (perdite) delle partecipazioni

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 210.
   In calce alla tabella vanno indicati i risultati delle valutazioni
delle  partecipazioni  classificate come "singole attivita'" ai sensi
dell'IFRS 5 nonche' va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista
dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.


   Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle
attivita' materiali ed immateriali

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 220.
   Laddove  rilevante,  occorre  indicare  l'importo  delle attivita'
concesse in leasing operativo.


   Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 230.
   In  calce  alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo
IAS 36, paragrafi 126 lettera a), 130 lettere a), c), d), e), f), g),
133, 134 lettere d), e), f), 135 lettere c), d), e).


   Sezione 17 - Utili (perdite) da cessione di investimenti

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 240.
   In  calce  alla  tabella  va fornita, ove rilevante, l'informativa
prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.


   Sezione  18 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita'
corrente

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 260.
   La  sottovoce  "variazioni  delle  imposte correnti dei precedenti
esercizi"  comprende  le  variazioni  apportate  ai  debiti tributari
rilevati  in  precedenti  esercizi  a  seguito  di  rettifiche  delle
dichiarazioni fiscali relative ai medesimi esercizi.
   Nella  sottovoce "riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio"
va  indicato  l'importo delle imposte anticipate, precedentemente non
iscritte in bilancio, che sono divenute deducibili nell'esercizio.
   La  sottovoce "variazione delle imposte anticipate" corrisponde al
saldo  fra  gli  "aumenti"  e  le  "diminuzioni"  delle attivita' per
imposte  anticipate  (rilevate  in contropartita del conto economico)
indicato  nella  Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.3 della nota
integrativa.
   La  sottovoce  "variazione delle imposte differite" corrisponde al
saldo  fra  gli  "aumenti"  e  le  "diminuzioni" delle passivita' per
imposte  differite  (rilevate  in  contropartita del conto economico)
indicato  nella  Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.4 della nota
integrativa.


   Sezione  19  -  Utile  (perdita) dei gruppi di attivita' in via di
dismissione al netto delle imposte

   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo  alla  voce 280. Le sottovoci, se d'importo rilevante, vanno
disaggregate.
   In  calce  alla  tabella 19.1 vanno fornite le informazioni di cui
all'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.


   Sezione 20 - Altre informazioni
   Nella   presente   sezione   vanno   fornite  eventuali  ulteriori
informazioni  che  la  banca  ritiene opportuno fornire in aggiunta a
quelle  stabilite dai principi contabili internazionali nonche' dalle
istruzioni del presente fascicolo.


   Sezione 21 - Utile per azione

   21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
   Nella  presente voce forma oggetto di rilevazione l'informativa di
cui allo IAS 33, paragrafo 70, lettera b).

   21.2 Altre informazioni
   Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste
dallo IAS 33, paragrafi 68, 70, lettere a), c), d), 73.


--------------------
          (1)    Gli    utili    (perdite)    realizzati    su   tali
          attivita/passivita'  vanno  indicati  nelle pertinenti voci
          del     conto     economico     (es.    utili/perdite    da
          cessione/riacquisto).


   Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE

   La  presente parte va compilata da tutti gli intermediari quotati,
ad eccezione delle capogruppo che redigono il bilancio consolidato ai
sensi  della  presente  disciplina. Per queste ultime e per le banche
non quotate la compilazione e' facoltativa.
   A  titolo  meramente  indicativo,  nelle presenti istruzioni viene
considerato  come  "schema  primario"  quello  che  fa riferimento ai
settori   di   attivita'   economica.   La   banca  puo'  considerare
alternativamente  come  "schema  primario"  quello che fa riferimento
alle aree geografiche.


   A. SCHEMA PRIMARIO

   Ai  fini  della  individuazione  dei settori di attivita' la banca
puo' fare riferimento a quanto previsto dalla nuova direttiva europea
in  materia  di  adeguatezza  patrimoniale degli enti creditizi (c.d.
"Capital  Requirements  Directive")  e dal nuovo Accordo sul Capitale
(Cfr.   Comitato   di   Basilea,  "Convergenza  internazionale  della
misurazione  del  capitale e dei coefficienti patrimoniali", allegato
6) per il calcolo dei rischi operativi in base al metodo standard.

   A.1 Distribuzione per settore di attivita': dati economici
   Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste
dallo IAS 14, paragrafi 50, 51, 52, 58, 61, 64, 67, 74, 75 e 76.

   A.2 Distribuzione per settore di attivita': dati patrimoniali
   Figurano  nella  presente voce le informazioni richieste dallo IAS
14, paragrafi 50, 55, 56, 66, 67 e 81.


   B. SCHEMA SECONDARIO

   B.1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici
   Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni
richieste dallo IAS 14, paragrafi 69, lettera a), 71 e 74.

   B.2 Distribuzione per aree geografiche: dati patrimoniali
   Figurano  nella  presente voce le informazioni di cui allo IAS 14,
paragrafi 69, lettera b) e) c),72 e 81.


   Parte  E  -  INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA

   Nella  presente  Parte  sono fornite le informazioni riguardanti i
profili  di  rischio  di  seguito  indicati, le relative politiche di
gestione  e  copertura  messe  in atto dalla banca, l'operativita' in
strumenti finanziari derivati.
    a) rischio di credito;
    b) rischi di mercato:
     - di tasso di interesse;
     - di prezzo;
     - di cambio;
    c) rischio di liquidita';
    d) rischi operativi.
   Relativamente  al  rischio  di  tasso di interesse e al rischio di
prezzo si distingue tra "portafoglio di negoziazione di vigilanza"(1)
e "portafoglio bancario"(2).
   Ai fini della compilazione della presente Parte, si intende:
    a)  per "portafoglio di negoziazione di vigilanza" il portafoglio
degli  strumenti  finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i
rischi  di  mercato,  come  definito  nella  disciplina relativa alle
segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991
"Istruzioni  per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di
vigilanza   e  sui  coefficienti  prudenziali"  emanata  dalla  Banca
d'Italia);
    b)   per   "portafoglio  bancario"  il  portafoglio  degli  altri
strumenti  finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi
di   credito  (coefficiente  di  solvibilita),  come  definito  nella
anzidetta disciplina di vigilanza.


   SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO


   Informazioni di natura qualitativa

   1. Aspetti generali
   Nella   presente  voce  occorre  descrivere  gli  obiettivi  e  le
strategie    sottostanti   all'attivita'   creditizia,   evidenziando
eventuali   modifiche   significative   intervenute   nell'esercizio.
L'informativa  deve riguardare, se rilevante, anche l'operativita' in
prodotti finanziari innovativi (ad esempio, derivati su crediti).
   Va  fornita,  ove  rilevante,  una  illustrazione  delle politiche
commerciali  perseguite  dalle  diverse unita' operative che generano
rischio di credito.


   2. Politiche di gestione del rischio di credito

   2.1 Aspetti organizzativi
   Occorre  descrivere  i  fattori che generano il rischio di credito
nonche'  la  struttura  organizzativa preposta alla sua gestione e le
relative modalita' di funzionamento.

   2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
   Nella  presente  voce  formano  oggetto  di  descrizione i sistemi
interni  di  identificazione,  misurazione,  gestione e controllo del
rischio  di  credito,  distinguendo  tra  livello  individuale  e  di
portafoglio.  In  particolare, sono fornite notizie circa l'esistenza
di limiti alle esposizioni e alla concentrazione nonche' di soglie di
attenzione   sull'andamento   della   qualita'   del  credito.  Vanno
descritte,   ove   rilevanti,  le  eventuali  variazioni  intervenute
rispetto al precedente esercizio.
   Se  nell'erogazione  e/o nell'attivita' di gestione e di controllo
del  rischio di credito sono utilizzati metodi di scoring e/o sistemi
basati  su rating esterni e/o interni occorre illustrarne le relative
caratteristiche    (portafogli   interessati,   agenzie   di   rating
utilizzate,  come  i  rating interni si rapportano ai rating esterni,
ecc.)  e  le  modalita'  d'impiego  nel  processo  di allocazione del
capitale.
   Nel  caso di utilizzo di modelli di portafoglio per la misurazione
del  rischio  di  credito,  occorre  descrivere  il  tipo  di modello
utilizzato, i relativi parametri e i portafogli interessati.
   Vanno illustrate le eventuali procedure di "stress test".

   2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
   Nella  presente voce formano oggetto di illustrazione le politiche
e  le strategie di copertura del rischio di credito. Tale informativa
include riferimenti sui seguenti argomenti:
    (a)  utilizzi  di accordi di compensazione relativi ad operazioni
in bilancio e "fuori bilancio";
    (b) principali tipologie di garanzie reali utilizzate e modalita'
di gestione;
    (c)  principali tipologie di controparti delle garanzie personali
richieste  e  dei derivati su crediti acquistati e il relativo merito
creditizio;
    (d)  grado  di concentrazione (in termini di rischio di credito o
di mercato) delle diverse forme di copertura.
   Inoltre,  occorre fornire informazioni sull'esistenza di eventuali
vincoli  contrattuali che possano minare la validita' giuridica delle
garanzie     ricevute     nonche'     descrivere     le     procedure
tecnico-organizzative utilizzate per verificare l'efficacia giuridica
ed operativa delle coperture.
   Vanno  descritti  gli  eventuali  cambiamenti intervenuti rispetto
all'esercizio precedente.

   2.4 Attivita' finanziarie deteriorate
   Nella    presente    voce    sono    illustrate    le    procedure
tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella gestione e nel
controllo  delle  attivita' finanziarie deteriorate. Tale informativa
include  le modalita' di classificazione delle attivita' per qualita'
dei  debitori,  i  fattori che consentono il passaggio da esposizioni
deteriorate  ad  esposizioni  in  bonis,  l'analisi delle esposizioni
deteriorate  per  anzianita'  di scaduto, le modalita' di valutazione
dell'adeguatezza delle rettifiche di valore.


   Informazioni di natura quantitativa


   A. Qualita' del credito

   A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di
valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

   A.1.1  Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di
appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)
   Il  totale  della  tabella  corrisponde  al totale delle attivita'
finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale.

   A.1.2  Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di
appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)
   Per   le   attivita'   finanziarie   deteriorare  appartenenti  al
portafoglio di negoziazione e per i derivati di copertura deteriorati
l'esposizione  lorda corrisponde convenzionalmente al valore di libro
delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio.
   Il  totale  della  tabella  corrisponde  al totale delle attivita'
finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale.

   A.1.3  Esposizioni  per  cassa  e  "fuori  bilancio" verso banche:
valori lordi e netti.

   A.1.6  Esposizioni  per  cassa e `fuori bilancio" verso clientela:
valori lordi e netti
   Le   esposizioni   per   cassa   comprendono  tutte  le  attivita'
finanziarie per cassa vantate verso banche o clientela, qualunque sia
il   loro   portafoglio   di   allocazione  contabile  (negoziazione,
disponibile  per  la  vendita,  detenuto  sino  a  scadenza, crediti,
attivita'  valutate  al  fair  value, attivita' finanziarie in via di
dismissione).
   Le  esposizioni  "fuori  bilancio"  includono  tutte le operazioni
finanziarie   diverse  da  quelle  per  cassa  (garanzie  rilasciate,
impegni,  derivati,  ecc.)  che comportano l'assunzione di un rischio
creditizio,   qualunque   sia   la   finalita'   di  tali  operazioni
(negoziazione, copertura, ecc.).
   L'esposizione   "lorda"  delle  attivita'  finanziarie  per  cassa
corrisponde:
    a)  per  quelle  appartenenti  al  portafoglio di negoziazione al
valore  di  libro  delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di
bilancio;
    b)   per   le  altre,  al  valore  di  bilancio  delle  attivita'
finanziarie al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche e
di portafoglio.
   Per  le operazioni "fuori bilancio", l'esposizione "netta" e' pari
alla  differenza  tra l'esposizione "lorda" e le rettifiche di valore
specifiche e di portafoglio.
   L'esposizione   "netta"  delle  attivita'  finanziarie  per  cassa
corrisponde all'importo indicato nell'attivo dello stato patrimoniale
del bilancio.
   Con  riferimento  alle  operazioni  "fuori bilancio" l'esposizione
lorda  va  riferita  sia  al  rischio  di  credito  nei confronti dei
debitori sottostanti ai prodotti finanziari sia al rischio di credito
nei confronti delle controparti contrattuali.
   In particolare, l'esposizione "lorda" corrisponde:
    - per le garanzie rilasciate, al valore nominale;
    - per  i derivati finanziari, al fair value positivo, al netto di
eventuali  accordi  di  compensazione  (relativamente  al  rischio di
controparte);  va  considerato  il  valore  di  libro delle rimanenze
finali prima delle valutazioni di bilancio;
    -  per  i  derivati  su  crediti  -  vendite  di  protezione:  a)
relativamente  alla  "reference  entity",  al  valore  nozionale  del
derivato  per i "total rate of return swap" (TROR), i "credit default
product"  e  i  derivati  impliciti  nelle  "credit  linked note"; b)
relativamente  alla  controparte contrattuale, al fair value positivo
per  i  TROR  (componenti  IRS e derivato creditizio) e per i "credit
spread  swap";  va  considerato  il  valore  di libro delle rimanenze
finali prima delle valutazioni di bilancio;
    -   per   i   derivati  su  crediti  -  acquisti  di  protezione:
relativamente al rischio di controparte, al fair value positivo per i
TROR e per gli altri derivati su crediti diversi da quelli assimilati
alle  garanzie  ai  sensi  dello  IAS 39; va considerato il valore di
libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
    -  per  gli  impegni  irrevocabili  ad  erogare fondi, al margine
disponibile;
    -  per  gli  acquisti di titoli connessi con le compravendite non
ancora  regolate  e  i  derivati  finanziari  con scambio di capitale
(relativamente  al rischio emittente), al valore nominale o prezzo di
regolamento,  a seconda dei casi. Sono esclusi gli acquisti (a pronti
non  regolati  e  a  termine)  c.d. "regular way" rilevati sulla base
della  data di contrattazione, in quanto gia' inclusi nelle attivita'
finanziarie per cassa.
   In  calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio
delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di
quelle  scadute  che  si  riferiscono  a  esposizioni  non  garantite
soggette al "rischio paese".

   A.1.4   Esposizione   per   cassa  verso  banche:  dinamica  delle
esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde

   A.1.7  Esposizione  per  cassa  verso  clientela:  dinamica  delle
esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde
   Nelle  presenti  tavole  occorre  rappresentare  le  variazioni in
aumento    e   in   diminuzione   intervenute   durante   l'esercizio
nell'ammontare   delle   esposizioni  lorde.  In  particolare,  nelle
sottovoci:
    i.  "cancellazioni"  si devono indicare gli storni ("write-offs")
operati  in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni, secondo
le  definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di
vigilanza;
    ii. "altre variazioni in aumento/diminuzione" si devono includere
tutte  le  variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a
fattori   diversi  da  quelli  indicati  nelle  sottovoci  precedenti
(eventuali  variazioni  del  valore  dei crediti in valuta dipendenti
dalle oscillazioni dei tassi di cambio ecc.). Quando l'importo di una
variazione  e'  significativo, occorre darne esplicita evidenza nella
tavola oppure in calce alla stessa.
   In  calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio
delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di
quelle  scadute  che  si  riferiscono  a  esposizioni  non  garantite
soggette  al  "rischio  paese" nonche' delle variazioni riferite alle
esposizioni cedute non cancellate.

   A.1.5   Esposizioni   per   cassa  verso  banche:  dinamica  delle
rettifiche di valore complessive.

   A.1.8  Esposizioni  per  cassa  verso  clientela:  dinamica  delle
rettifiche di valore complessive
   Nella   presente   tavola   occorre  rappresentare  le  variazioni
intervenute  nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche
complessive  sulle  esposizioni  per  cassa.  In  particolare,  nelle
sottovoci:
    a) "rettifiche  di valore" si deve indicare l'importo lordo delle
rettifiche  di  valore  che  in conto economico confluisce nella voce
"rettifiche/riprese  di  valore  nette per deterioramento" nonche' la
quota   parte   delle   riduzioni  di  fair  value  riconducibile  al
deterioramento  del  merito  creditizio  del  debitore  (emittente  o
controparte)  indicato nelle voci di conto economico "risultato netto
dell'attivita'  di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e
passivita' finanziarie valutate al fair value";
    b) "riprese  di valore da valutazione" si deve indicare l'importo
lordo delle riprese di valore che in conto economico confluisce nella
voce  "rettifiche/riprese  di  valore  per deterioramento" nonche' la
quota   parte   degli  incrementi  di  fair  value  riconducibile  al
miglioramento   del  merito  creditizio  del  debitore  (emittente  o
controparte)  indicato nelle voci di conto economico "risultato netto
dell'attivita'  di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e
passivita' finanziarie valutate al fair value";
    c) "cancellazioni" vanno indicati gli storni ("write-offs") delle
esposizioni  per  cassa. Quelli non effettuati a valere su precedenti
svalutazioni  (dirette  o  indirette) vanno rilevati, oltre che nella
presente sottovoce, anche nelle "variazioni in aumento: rettifiche di
valore".
   In  calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio
delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di
quelle  scadute  che  si  riferiscono  a  esposizioni  non  garantite
soggette  al  "rischio  paese" nonche' delle variazioni riferite alle
esposizioni cedute non cancellate.


   A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed
interni

   A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio"
per classi di rating esterni (valori di bilancio)
   Le  classi  di  rischio per rating esterni indicate nella presente
tavola  si  riferiscono, a titolo meramente esemplificativo, a quelle
utilizzate da Standard & Poor's (3).
   La  presente tavola puo' non essere compilata se l'ammontare delle
esposizioni con "rating esterni" e' modesto.
   Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di
cui  alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi"
figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o
incerto  (inclusi  le  opzioni  put  emesse  riguardanti  titoli, gli
impegni  derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla
tavola  occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni
cartolarizzate ma non cancellate.
   Qualora  per  una  singola  esposizione esista una valutazione del
merito creditizio operata da una sola agenzia di rating, questa e' la
valutazione  da  considerare.  Qualora  per  una  singola esposizione
esistano due valutazioni del merito creditizio operate da due agenzie
di  rating  occorre  fare  riferimento  a  quella  peggiore.  Qualora
esistano  tre  o  piu'  valutazioni  differenti si individuano le due
migliori e, fra queste, si sceglie quella peggiore. Qualora una banca
abbia  esposizioni  prive  di un rating specifico occorre applicare i
seguenti criteri convenzionali:
    - se  il  debitore ha emesso un titolo di debito avente un rating
"investment grade", tale rating puo' essere applicato all'esposizione
priva  di  valutazione  soltanto se quest'ultima ha una priorita' nel
rimborso  pari  o  superiore  a  quello del titolo anzidetto. In caso
contrario, l'esposizione va classificata come "senza rating";
    - se  un  debitore ha un rating generale "investment grade", tale
rating puo' essere attribuito alle esposizioni "senza rating" di tipo
"senior" verso il debitore. Le altre esposizioni prive di rating sono
classificate  come  tali.  Qualora,  invece, un debitore ha un rating
"speculative   grade",   quest'ultimo   rating  va  convenzionalmente
attribuito  a  tutte  le  esposizioni  prive  di  rating  verso  tale
debitore.
   Alle esposizioni prive di rating e' possibile attribuire il rating
specifico  di  un'altra  esposizione  verso  il  medesimo debitore, a
condizione  che  le  esposizioni  (con e senza rating) siano espresse
nella  medesima  valuta.  I  rating delle esposizioni a breve termine
possono   essere   attribuiti  unicamente  alle  esposizioni  cui  si
riferiscono.
   I  rating  attribuiti a una societa' appartenente ad un gruppo non
possono  essere  applicati  alle  esposizioni  verso  altri  soggetti
appartenenti al medesimo gruppo.

   A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio"
per classi di rating interni
   La  presente  tavola  va  redatta solo se i rating interni vengono
utilizzati nella gestione del rischio di credito. In tal caso essa va
compilata  tenendo conto del grado di sviluppo e di applicazione (per
portafogli e per unita' operative all'interno del gruppo) dei sistemi
di rating interni.
   Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di
cui  alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi"
figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o
incerto  (inclusi  le  opzioni  put  emesse  riguardanti  titoli, gli
impegni  derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla
tavola  occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni
cartolarizzate ma non cancellate.


   A.3  Distribuzione  delle  esposizioni  garantite per tipologia di
garanzia.

   A.3.1  Esposizioni  per  cassa  verso  banche  e  verso  clientela
garantite

   A.3.2  Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela
garantite
   I  comparti  economici  di  appartenenza  dei  garanti (crediti di
firma)  e  dei  venditori  di protezione (derivati su crediti) devono
essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione
previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e
gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
   La   classificazione  delle  esposizioni  fra  quelle  "totalmente
garantite"  e quelle "parzialmente garantite" va operata confrontando
l'esposizione   lorda   con   l'importo   della   garanzia  stabilito
contrattualmente.
   Nella   colonna   "valore   esposizione"   va  indicato  l'importo
dell'esposizione netta.
   Nella  colonna "garanzie reali" e "garanzie personali" va indicato
il  fair  value  delle  garanzie stimato alla data di riferimento del
bilancio.  Qualora  risulti difficile determinare il fair value della
garanzia,  si  puo'  fare  riferimento  al  valore contrattuale della
stessa.
   In  calce alle tabelle A.3.1 e A.3.2 vanno fornite le informazioni
di cui all'IFRS 7, paragrafo 15.

   A.3.3  Esposizioni  per  cassa  deteriorate  verso  banche e verso
clientela garantite

   A.3.4  Esposizioni  "fuori  bilancio"  deteriorate  verso banche e
verso clientela garantite
   I  comparti  economici  di  appartenenza  dei  garanti (crediti di
firma)  e  dei  venditori  di protezione (derivati su crediti) devono
essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione
previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e
gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
   La  percentuale  di  copertura delle garanzie ricevute, necessaria
per  classificare  le  esposizioni  nelle  diverse  voci,  va operata
rapportando  l'ammontare  contrattualmente garantito sull'esposizione
lorda  come  definita  nelle  tabelle  A.13  e  A.1.6. Nel caso delle
ipoteche,   pertanto,   l'importo  garantito  corrisponde  al  valore
dell'ipoteca.
   Nelle  colonne  "Garanzie  (fair  value)" occorre fare riferimento
alle  garanzie  ricevute.  Il  fair  value  delle garanzie va fornito
sempreche'  non  risulti difficile determinare tale valore. In questo
caso va indicato l'importo garantito.
   Nella  colonna  "Eccedenza  fair  value garanzia" figura l'importo
totale  delle  differenze positive tra il fair value della garanzia e
il relativo importo garantito.


   B. Distribuzione e concentrazione del credito

   B.1  Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori
bilancio" verso clientela
   La  distribuzione  delle  esposizioni per cassa e "fuori bilancio"
per comparto economico di appartenenza dei debitori e degli ordinanti
(per le garanzie rilasciate) deve essere effettuata secondo i criteri
di  classificazione  previsti  nel  fascicolo  "Classificazione della
clientela  per  settori  e gruppi di attivita' economica" edito dalla
Banca d'Italia.
   Per le definizioni di esposizione lorda e netta si veda la tabella
A.1.6.

   B.2  Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie
residenti
   La  distribuzione  dei  finanziamenti  per  comparto  economico di
appartenenza dei debitori deve essere effettuata secondo i criteri di
classificazione   previsti   nel   fascicolo  "Classificazione  della
clientela  per  settori  e gruppi di attivita' economica" edito dalla
Banca d' Italia.
   Nella  presente voce vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche"
(in  ordine  decrescente  di  ammontare complessivo dei finanziamenti
erogati)   cui  appartengono  le  "societa'  non  finanziarie"  e  le
"famiglie  produttrici"  residenti  in Italia finanziate dalla banca,
riportando    per    ciascuna   "branca"   l'importo   dei   relativi
finanziamenti;  per le altre "branche" deve essere indicato l'importo
complessivo dei finanziamenti.
   I finanziamenti figurano per l'importo indicato in bilancio.

   B.3  Distribuzione  territoriale  delle  esposizioni  per  cassa e
"fuori bilancio" verso banche

   B.4  Distribuzione  territoriale  delle  esposizioni  per  cassa e
"fuori bilancio" verso clientela
   Le  presenti  tabelle  vanno compilate esclusivamente dalle banche
che  abbiano  rapporti  in essere anche con soggetti non residenti in
Italia.
   Le  esposizioni devono essere distribuite territorialmente secondo
lo Stato di residenza della controparte.
   Per  le  definizioni  di  esposizione  lorda  e netta si vedano le
tabelle A.1.3 e A.1.6.

   B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)
   Formano  oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo e il
numero  delle  "posizioni  di  rischio"  che costituiscono un "grande
rischio"  secondo  la  vigente  disciplina  di  vigilanza su base non
consolidata  delle banche (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991
"Istruzioni  per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di
vigilanza   e  sui  coefficienti  prudenziali"  emanata  dalla  Banca
d'Italia).


   C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attivita'.

   C.1 Operazioni di cartolarizzazione.


   Informazioni di natura qualitativa

   Nella  presente  voce  occorre  fornire  le  seguenti informazioni
sull'operativita' in cartolarizzazioni condotta dalla banca:
    -  obiettivi,  strategie  e  processi  sottostanti  all'anzidetta
operativita',  inclusa  la  descrizione del ruolo svolto (originator,
investitore, ecc.) e del relativo livello di coinvolgimento;
    - descrizione  dei sistemi interni di misurazione e controllo dei
rischi  connessi  con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusa la
misura,  nel caso di operazioni originate dal gruppo, in cui i rischi
sono  stati  trasferiti  a  terzi.  Occorre  illustrare  la struttura
organizzativa  che  presiede  alle  operazioni  di cartolarizzazione,
incluso  il  sistema  di rendicontazione all'Alta Direzione od organo
equivalente;
    - descrizione  delle politiche di copertura adottate per mitigare
i rischi connessi con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusi le
strategie  e i processi adottati per controllare su base continuativa
l'efficacia di tali politiche;
    - informativa  sui  risultati economici connessi con le posizioni
(in    bilancio    e   "fuori   bilancio")   in   essere   verso   le
cartolarizzazioni;
    - indicazione delle agenzie di rating utilizzate nelle operazioni
di   cartolarizzazione   originate  dalla  banca,  distintamente  per
ciascuna  tipologia  di  attivita'  (in  bilancio e "fuori bilancio")
oggetto di cartolarizzazione.
   Le  banche  "originator"  (4)  devono  altresi'  illustrare  - nel
bilancio  relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione
di   cartolarizzazione  -  le  modalita'  organizzative  di  ciascuna
operazione,   indicando:   il  prezzo  di  cessione  delle  attivita'
cartolarizzate;  l'ammontare  (al lordo e al netto delle preesistenti
rettifiche  di  valore)  delle  medesime attivita' cartolarizzate e i
connessi  ricavi o perdite da cessione realizzati; la tipologia (5) e
la  "qualita'"  (6)  delle  attivita'  cartolarizzate; l'esistenza di
garanzie  e  linee  di  credito rilasciate dalla banca o da terzi; la
distribuzione  delle  attivita'  cartolarizzate per aree territoriali
(7)  e  per  principali  settori  di attivita' economica dei debitori
ceduti   (8).   Tali   informative  vanno  fornite  distinguendo  tra
operazioni di cartolarizzazione tradizionali e sintetiche.


   Informazioni di natura quantitativa

   C.1.1  Esposizioni  derivanti  da  operazioni di cartolarizzazione
distinte per qualita' delle attivita' sottostanti
   Nel  caso  di  operazioni  di  cartolarizzazione proprie in cui le
attivita'  cedute  sono  rimaste  integralmente  iscritte nell'attivo
dello  stato patrimoniale, le esposizioni, lorda e netta, da indicare
nella   presente   tavola   corrispondono  al  "rischio  trattenuto",
misurato,  rispettivamente,  come sbilancio fra le attivita' cedute e
le  corrispondenti passivita' alla data della cessione e alla data di
riferimento del bilancio.
   Nel  caso  di  operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing
involvement"  l'esposizione  lorda  e  netta  va quantificata secondo
quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52).
   Negli altri casi le esposizioni lorde e nette sono quelle definite
nelle tabelle A.1.3 e A.1.6.
   Nel  caso di operazioni di cartolarizzazione "multi-originator" le
esposizioni   vanno  imputate  nelle  voci  relative  alle  attivita'
sottostanti  proprie  e  di  terzi  in  proporzione  al  peso  che le
attivita'  proprie  e  quelle  di  terzi  hanno  sul  complesso delle
attivita' oggetto di cartolarizzazione (9). Nel caso di operazioni di
cartolarizzazione  aventi  come  sottostanti  attivita' deteriorate e
altre  attivita',  queste  ultime  vanno  convenzionalmente  imputate
(facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione
dei  titoli  da  parte della societa' veicolo) prima alle esposizioni
"senior",  poi  a  quelle  "mezzanine" e soltanto l'eventuale residuo
finale a quelle "junior" (10).

   C.1.2   Esposizioni   derivanti  dalle  principali  operazioni  di
cartolarizzazione  "proprie"  ripartite  per  tipologia  di attivita'
cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

   C.1.3   Esposizioni   derivanti  dalle  principali  operazioni  di
cartolarizzazione  di  "terzi"  ripartite  per tipologia di attivita'
cartolarizzate e per tipologia di esposizioni
   Nel  caso  di  operazioni  di  cartolarizzazione proprie in cui le
attivita'  cedute  sono  rimaste  integralmente  iscritte nell'attivo
dello  stato  patrimoniale,  il  valore di bilancio da indicare nella
presente  tavola  corrisponde  al "rischio trattenuto", misurato come
sbilancio fra le attivita' cedute e le corrispondenti passivita' alla
data di riferimento del bilancio.
   Nel  caso  di  operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing
involvement"  l'esposizione  lorda  e  netta  va quantificata secondo
quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52).
   Negli  altri  casi  l'esposizione  netta  e' quella definita nelle
tabelle A.1.3 e A.1.6.
   Nelle  colonne  "rettifiche/riprese  di  valore"  figura il flusso
annuo  delle  rettifiche  e  delle  riprese  di  valore nonche' delle
svalutazioni e delle rivalutazioni iscritte in conto economico oppure
a riserva.
   Le  sottovoci  "tipologia  di  attivita'"  vanno dettagliate nelle
forme tecniche contrattuali (mutui ipotecari su immobili residenziali
e non residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.).

   C.1.4  Esposizioni  derivanti  da  operazioni di cartolarizzazione
ripartite per portafoglio e per tipologia
   Formano   oggetto   di   rilevazione   nella  presente  tavola  le
esposizioni  derivanti  da  operazioni  di cartolarizzazione di terzi
nonche'  da  quelle  proprie  in  cui  le attivita' cedute sono state
integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale.
   Le  esposizioni  eventualmente  incluse nei gruppi di attivita' in
via  di dismissione vanno convenzionalmente allocate nelle colonne in
base alla loro originaria classificazione.

   C.1.5   Ammontare   complessivo   delle  attivita'  cartolarizzate
sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio
   Forma oggetto di rilevazione nella presente tavola, in proporzione
dei  titoli  junior  e  delle  altre  forme  di  sostegno  creditizio
detenuti,   l'importo   del   portafoglio  di  attivita'  oggetto  di
cartolarizzazione  esistente  alla  data  del  bilancio, suddiviso in
funzione  della  qualita' delle attivita' cartolarizzate (sofferenze,
incagli ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso
di  operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso
delle  attivita' cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante,
in  qualita'  di  "originator",  rispetto  al portafoglio complessivo
della cartolarizzazione (11).

   C.1.6 Interessenze in societa' veicolo
   Figurano  nella presente tavola le eventuali interessenze detenute
in  societa' veicolo insieme alla denominazione e alla sede legale di
queste ultime.

   C.1.7.  Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati
e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo
   La  presente tavola va redatta dalle banche che svolgono attivita'
di  servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di terzi),
indicando per ciascuna operazione la societa' veicolo.
   Nel  caso  di  titoli  rimborsati  anticipatamente  rispetto  alla
scadenza  prefissata  in  calce  alla  tabella  occorre  fornire,  se
rilevanti, l'importo e la relativa percentuale di rimborso.


   C.2 Operazioni di cessione

   C.2.1. Attivita' finanziarie cedute non cancellate
   Nelle  colonne  A e B figura il valore di bilancio delle attivita'
finanziarie   cedute  (attraverso  operazioni  di  cartolarizzazione,
pronti   contro   termine   passivi   ecc.)   ma   ancora   rilevate,
rispettivamente,  per  intero  o parzialmente nell'attivo dello stato
patrimoniale.  Nella colonna C va indicato il valore integrale (cioe'
inclusa la parte ceduta) delle attivita' riportate nella colonna B.
   In  calce  alla  tavola  occorre  indicare gli eventuali strumenti
derivati  di  copertura  ceduti  e  non  cancellati. Se rilevante, va
fornito  il  dettaglio delle principali operazioni (es. pronti contro
termine passivi).

   C.2.2.  Passivita'  finanziarie  a  fronte di attivita' cedute non
cancellate
   Figura   nella   presente  tavola  il  valore  di  bilancio  delle
passivita'  finanziarie  iscritte  a seguito di cessioni di attivita'
finanziarie  non  cancellate (interamente o parzialmente) dall'attivo
dello stato patrimoniale.


   D. Modelli per la misurazione del rischio di credito

   Nel  caso  di  utilizzo  di  modelli interni di portafoglio per la
misurazione  dell'esposizione  al  rischio  di  credito  occorre, fra
l'altro,  indicare il confronto tra le perdite risultanti dal modello
e le perdite effettive ed illustrare i risultati degli eventuali test
di stress.


   SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO

   2.1  - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione
di vigilanza
   Ai  fini  della compilazione della presente sezione si considerano
esclusivamente gli strumenti finanziari (attivi e passivi) rientranti
nel  "portafoglio  di negoziazione di vigilanza", come definito nella
disciplina  relativa  alle  segnalazioni  di  vigilanza sui rischi di
mercato  (cfr.  Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per
la  compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui
coefficienti   prudenziali"   emanata   dalla   Banca  d'Italia).  Di
conseguenza,  sono  escluse eventuali operazioni allocate in bilancio
nel  portafoglio  di  negoziazione  (ad  esempio,  crediti o derivati
scorporati  da attivita' o passivita' valutate al costo ammortizzato,
titoli  emessi),  ma  non  rientranti  nell'anzidetta  definizione di
vigilanza.  Queste operazioni sono comprese nell'informativa relativa
al "portafoglio bancario".


   Informazioni di natura qualitativa

   A. Aspetti generali
   Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
    -  descrizione  delle  principali  fonti  del rischio di tasso di
interesse  nonche'  degli  eventuali cambiamenti intervenuti rispetto
all'esercizio precedente, se rilevanti;
      - sintetica  illustrazione  degli  obiettivi  e delle strategie
sottostanti   all'attivita'   di   negoziazione   e   di   come  essi
interagiscono   con  gli  obiettivi  e  le  strategie  riferiti  alla
complessiva   operativita'   della  banca.  Tale  illustrazione  deve
includere  il ruolo svolto dalla banca nell'attivita' di negoziazione
("market  maker",  arbitraggista,  attivita'  in  proprio,  ecc.), le
principali  caratteristiche,  se  di  importo rilevante, dei prodotti
finanziari innovativi o complessi negoziati, le politiche sottostanti
all'attivita'  in  derivati  finanziari  specificando  se  si ricorre
maggiormente a derivati quotati o non quotati;
    - nel    caso   di   modifiche   significative   nella   condotta
dell'attivita'  di  negoziazione  occorre  descrivere  i  cambiamenti
intervenuti e le relative motivazioni.

   B.  Processi  di  gestione  e metodi di misurazione del rischio di
tasso di interesse.
   Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
    1)  sintetica  descrizione  dei  processi  interni di controllo e
gestione  del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa,
esistenza  di  limiti  all'assunzione dei rischi, ecc.) nonche' degli
eventuali   cambiamenti   significativi   intervenuti   rispetto   al
precedente esercizio;
    2)  illustrazione  delle  metodologie utilizzate per l'analisi di
sensitivita'   al   rischio   di   tasso   di  interesse  (principali
caratteristiche),  dei metodi di valutazione dei risultati conseguiti
nonche'  dei  cambiamenti, se rilevanti, intervenuti nell'esposizione
al rischio rispetto al precedente esercizio. In particolare, nel caso
di utilizzo di modelli interni occorre illustrare:
     -  le  principali  assunzioni e i parametri sottostanti (modello
utilizzato,  attivita'  coperte dal modello, modalita' di trattamento
delle  opzioni,  periodo  di  detenzione,  periodo  di  osservazione,
intervallo di confidenza);
     -  le  metodologie  utilizzate  per  aggregare i vari profili di
rischio;
     -  le  assunzioni  sottostanti  alle correlazioni tra fattori di
rischio;
     -  le  politiche e le procedure interne di verifica a posteriori
dei risultati del modello con quelli reali (c.d. "back testing");
     -  le  politiche  e  le procedure interne di analisi di scenario
(c.d. "stress testing").
   Va  dichiarato  se  i  modelli  interni sono utilizzati o meno nel
calcolo  dei  requisiti  patrimoniali  sui  rischi  di  mercato,  con
indicazione dei portafogli interessati.


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza: distribuzione per
durata  residua  (data  di  riprezzamento)  delle  attivita'  e delle
passivita' finanziarie per cassa e dei derivati finanziari
   La   presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se  nella  nota
integrativa  viene  fornita  un'analisi di sensitivita' al rischio di
tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie.
Qualora  quest'ultima  analisi  non copra una quota significativa del
portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta
con  riferimento  alla  porzione  del portafoglio di negoziazione non
inclusa nell'analisi basata sui modelli interni.
   La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei
derivati  finanziari  deve essere effettuata in base alla loro durata
residua  per data di riprezzamento. Questa corrisponde all'intervallo
temporale mancante tra la data di riferimento del bilancio e la prima
successiva  data  di  revisione  del  rendimento  dell'operazione. In
particolare,  per  i  rapporti  a  tasso  fisso  tale  durata residua
corrisponde   all'intervallo   temporale  compreso  tra  la  data  di
riferimento  del  bilancio  e  il termine contrattuale di scadenza di
ciascuna  operazione  (occorre  a  tal  fine  tenere  conto  anche di
eventuali accordi modificativi dei patti iniziali).
   La   classificazione   per   vita   residua  deve  essere  operata
separatamente   per  le  principali  valute  di  denominazione  delle
attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono
aggregate in un'unica tavola.
   Le  attivita'  e  le  passivita'  per cassa vanno indicate al fair
value  determinato  in  base  al  "corso  secco".  Per i titoli "zero
coupon"   ovvero   "one   coupon"  occorre  indicare  anche  i  ratei
d'interesse  maturati  sino alla data di rilevazione. Per i contratti
derivati  senza titolo sottostante si puo' fare riferimento al valore
nozionale.  Le  opzioni  vanno  rilevate in base al "delta equivalent
value".
   Gli  scoperti  tecnici  vanno  classificati  in  base  alla durata
residua dei titoli cui si riferiscono.
   Nella sottovoce "derivati finanziari" non devono essere rilevati i
contratti  derivati interni. Vanno invece inclusi anche i derivati su
tassi   d'interesse  e  su  valute  incorporati  in  altri  strumenti
finanziari (es. "IRS" incluso nel "TROR", "cap", "floor").
   Le  operazioni  di  pronti  contro  termine (attive e passive) e i
riporti  (attivi  e  passivi) sono rilevati in base alla vita residua
delle operazioni stesse.
   Nello  scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e
le  passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale nonche'
le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24
ore.
   I  contratti  di  "interest  rate  swap" che prevedono un capitale
nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno
convenzionalmente  rilevati  come  combinazione dei contratti IRS del
tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti (12).
   I   derivati   finanziari   sono  rilevati  come  combinazione  di
un'attivita'  e  di una passivita' a pronti di uguale importo (metodo
della doppia entrata). Le corrispondenti posizioni vanno classificate
per vita residua in base ai seguenti criteri:
    -  i  derivati  finanziari  in  cui  vengano  scambiati flussi di
interesse  a  tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato
(come,  ad  esempio,  gli  "interest  rate swaps") corrispondono alla
combinazione  di  un'attivita'  (o  passivita) a tasso fisso e di una
passivita'   (o  attivita)  a  tasso  indicizzato;  conseguentemente,
occorre   rilevare  una  posizione  lunga  (o  corta)  corrispondente
all'attivita'  (o  passivita)  a  tasso  fisso nella fascia temporale
relativa alla durata residua del contratto (13) e una posizione corta
(o  lunga)  corrispondente  alla  passivita'  (o  attivita)  a  tasso
indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il
primo  successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi
di  uno swap riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella
distribuzione per vita residua della pertinente valuta;
    - per  gli altri derivati finanziari (ad esempio, compravendite a
termine,  "forward  rate  agreements")  occorre  rilevare (secondo la
posizione  contrattuale  assunta)  una  posizione  lunga (o corta) in
corrispondenza   della   fascia   temporale  relativa  alla  data  di
regolamento  e  una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della
fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (14);
    - i   derivati   finanziari   su   valute  sono  equiparati  alla
combinazione  di  una  posizione lunga sulla valuta da ricevere e una
posizione  corta  sulla  valuta  da  consegnare;  tali posizioni sono
attribuite  alla  fascia  temporale  nella  quale  cade  la  data  di
regolamento.
   I rapporti che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse
a  tasso  fisso  (indicizzato) e la facolta' di trasformarlo, dopo un
determinato  intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno
trattati   come   una   combinazione   di   rapporti  a  tasso  fisso
(indicizzato)  e  di  opzioni su tassi di interesse che consentono la
vendita  (l'acquisto)  del  tasso  di  interesse  fisso contro quello
indicizzato.
   In  calce  alla tabella occorre descrivere l'effetto di variazioni
dei  tassi  di  interesse  pari  a  +/- 100 punti base sul margine di
intermediazione,  sul  risultato  di esercizio e sul patrimonio netto
nonche' i risultati delle analisi di scenario.

   2.  Portafoglio  di  negoziazione di vigilanza - modelli interni e
altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
   Nel  caso  di  utilizzo  di  modelli  interni  basati sul valore a
rischio (VaR) occorre fornire, fra l'altro, le seguenti informazioni:
    - VaR di fine periodo, medio, minimo, massimo;
    - distribuzione del VaR nell'esercizio;
    - numero  di giorni nei quali le perdite (effettive e/o teoriche)
hanno  superato  il  VaR,  con  relativo  commento;  va possibilmente
fornito  un  grafico  che metta a confronto VaR e risultati economici
giornalieri.
   Nel  caso  di  utilizzo di modelli interni non basati sul VaR o di
altre   metodologie   occorre   fornire,  fra  l'altro,  le  seguenti
informazioni:
    - esposizione al rischio di fine periodo, media, minima, massima;
    - risultati di "back testing".
   Devono   formare   oggetto  di  descrizione  gli  effetti  di  una
variazione  dei  tassi di interesse di +/- 100 punti base sul margine
di intermediazione, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto
nonche' i risultati delle analisi di scenario.

   2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
   Il  portafoglio  bancario  e'  costituito  da  tutti gli strumenti
finanziari   attivi   e  passivi  non  compresi  nel  portafoglio  di
negoziazione di cui alla sezione 2.1.


   Informazioni di natura qualitativa

   A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di tasso di interesse
   Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
    - descrizione  delle  principali  fonti  del  rischio di tasso di
interesse,  distinguendo  tra  rischio di tasso di interesse da "fair
value" e da "flussi finanziari" ("cash flow hedge");
    - sintetica  descrizione  dei  processi  interni  di  gestione  e
controllo del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa,
limiti  all'assunzione  dei  rischi, frequenza dei controlli, ecc.) e
degli  eventuali  cambiamenti  rispetto  al  precedente esercizio, se
rilevanti;
    - sintetica  illustrazione  dei metodi di misurazione e controllo
del   rischio  di  tasso  di  interesse  e  delle  procedure  per  la
valutazione dei risultati conseguiti. Nel caso di utilizzo di modelli
interni   occorre  fornire  le  medesime  informazioni  previste  per
l'attivita'  di  negoziazione.  Va  illustrato  il  trattamento delle
opzioni di rimborso anticipato acquistate ed emesse.


   B. Attivita' di copertura del fair value
   Nella presente voce occorre descrivere:
    -  gli  obiettivi  e  strategie  sottostanti  alle  operazioni di
copertura  del  fair  value,  distinguendo tra coperture specifiche e
generiche;
    -  le tipologie di contratti derivati utilizzati per la copertura
(incluso se quotati o non quotati) e natura del rischio coperto (solo
rischio   di  tasso  o  anche  spread),  distinguendo  tra  coperture
specifiche e generiche.


   C. Attivita' di copertura dei flussi finanziari
   Nella presente voce occorre descrivere:
    -  gli  obiettivi  e  le strategie sottostanti alle operazioni di
copertura  dei  flussi  finanziari  (incluse  le  transazioni  future
attese), distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
    - le  tipologie  di  contratti  derivati  utilizzati  (incluso se
quotati  o non quotati) e la natura del rischio coperto, distinguendo
tra coperture specifiche e generiche;
    - i  periodi  nei  quali  ci  si attende che i flussi di cassa si
manifestino e influenzino il conto economico;
    - le   transazioni   future   oggetto   di   copertura   la   cui
manifestazione non e' piu' attesa.


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Portafoglio  bancario:  distribuzione  per durata residua (per
data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie
   La   presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se  nella  nota
integrativa  viene  fornita  un'analisi di sensitivita' al rischio di
tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie.
Qualora  quest'ultima  analisi  non copra una quota significativa del
portafoglio  bancario  della  banca,  allora  la  presente  tavola va
prodotta  con  riferimento alla porzione del portafoglio bancario non
inclusa nell'analisi basata sui modelli interni.
   La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei
derivati  finanziari  deve essere effettuata in base alla loro durata
residua  per  data di riprezzamento, per la cui definizione si rinvia
alla tavola 1 del portafoglio di negoziazione.
   La   classificazione   per   vita   residua  deve  essere  operata
separatamente   per  le  principali  valute  di  denominazione  delle
attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono
aggregate in un'unica tavola.
   Le  operazioni  per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad
eccezione  di  quelle oggetto di copertura del "fair value" che vanno
depurate  delle  relative  plus/minusvalenze.  Per  le operazioni con
piano  di  ammortamento  occorre  far riferimento alla durata residua
delle singole rate.
   La  ripartizione  delle  attivita'  finanziarie  valutate al costo
ammortizzato  nelle  fasce  di vita residua va operata attribuendo ai
fondi   svalutazione   collettive   una  vita  residua  convenzionale
determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attivita'
nelle singole fasce di vita residua (15).
   Il  valore da attribuire ai derivati finanziari collegati a titoli
di  debito,  a  tassi  di  interesse o a valute e' il seguente: a) ai
contratti  di deposito e di finanziamento stipulati e da erogare o da
ricevere  a  una data futura predeterminata l'importo da erogare o da
ricevere;  b) alle opzioni il "delta equivalent value"; c) agli altri
contratti  derivati  con  titolo sottostante il prezzo di regolamento
delle  operazioni stesse (16); d) agli altri contratti derivati senza
titolo sottostante il valore nozionale.
   I  contratti  di  "interest  rate  swap" che prevedono un capitale
nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno
convenzionalmente  rilevati  come  combinazione dei contratti IRS del
tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti.
   I  derivati  finanziari  vanno  rilevati  in  base al metodo della
"doppia entrata" indicato nella sezione 2.1.
   I  rapporti  (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di
un  tasso  d'interesse  indicizzato con una soglia minima e/o massima
vanno  trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato
e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap".
   I  rapporti attivi e passivi che prevedono la corresponsione di un
tasso  d'interesse  a  tasso  fisso  (indicizzato)  e  la facolta' di
trasformarlo,  dopo  un  determinato  intervallo  temporale, in tasso
indicizzato  (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti
a  tasso  fisso  (indicizzato) e di opzioni su tassi di interesse che
consentono  la  vendita  (l'acquisto)  del  tasso  di interesse fisso
contro quello indicizzato.
   Nello  scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e
le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche'
le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24
ore (17). Il deposito di riserva obbligatoria nonche' i finanziamenti
e  titoli  insoluti  o  in  sofferenza  sono  attribuiti  alla fascia
temporale "durata indeterminata".
   Nella sottovoce "derivati finanziari" figurano anche i derivati di
copertura del rischio di tasso di interesse ("cash flow hedge", "fair
value  hedge")  delle  operazioni  del portafoglio bancario nonche' i
derivati esposti al rischio di tasso d'interesse incorporati in altri
strumenti  finanziari.  Non  devono  formare oggetto di rilevazione i
contratti derivati interni.
   In   calce   alla  tavola  occorre  descrivere  l'effetto  di  una
variazione  dei  tassi  di  interesse  pari  a +/- 100 punti base sul
margine  di  interesse,  sul  risultato  di esercizio, sul patrimonio
netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario.

   2.  Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per
l'analisi di sensitivita'
   Nel  caso  di  utilizzo  di modelli o di altre metodologie interni
vanno  fornite  le medesime informazioni richieste per il portafoglio
di negoziazione.


   2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
   Ai  fini  della compilazione della presente sezione si considerano
esclusivamente   gli   strumenti   finanziari  (titoli  di  capitale,
O.I.C.R.,  contratti  derivati su O.I.C.R., su titoli di capitale, su
indici azionari, su metalli preziosi (diversi dall'oro), su merci, su
altre  attivita)  rientranti  nel  "portafoglio  di  negoziazione  di
vigilanza"  come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni
di  vigilanza  sui  rischi  di  mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18
dicembre  1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul
patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla
Banca   d'Italia).   Sono  fornite  le  informazioni  riguardanti  le
variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di
mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti.


   Informazioni di natura qualitativa

   A. Aspetti generali
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio  di  tasso  di  interesse  -  portafoglio di negoziazione di
vigilanza" (sezione 2.1).

   B.  Processi  di  gestione  e metodi di misurazione del rischio di
prezzo
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio  di  tasso  di  interesse  -  portafoglio di negoziazione di
vigilanza" (sezione 2.1).


   Informazioni di natura quantitativa

   1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa
in titoli di capitale e O.I.C.R.
   In  calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli
O.I.C.R.   in  funzione  della  natura  delle  attivita'  sottostanti
(obbligazionario, azionario, altri).

   2.  Portafoglio  di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle
esposizioni  in titoli di capitale e indici azionari per i principali
Paesi del mercato di quotazione
   La   presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se  nella  nota
integrativa  viene  fornita  un'analisi di sensitivita' al rischio di
prezzo  basata  sui  modelli  interni  o  altre  metodologie. Qualora
quest'ultima   analisi   non   copra   una  quota  significativa  del
portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta
con  riferimento  alla  porzione  del portafoglio di negoziazione non
inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o altre metodologie.
   Occorre  indicare  separatamente  i  Paesi  dei primi 5 principali
mercati  di  quotazione  dei titoli di capitale ed indici azionari in
portafoglio.  I  "restanti  paesi" formano convenzionalmente un unico
mercato di quotazione.
   I  titoli di capitale nonche' le compravendite non ancora regolate
e  i  contratti derivati su titoli di capitale devono essere rilevati
al  fair  value  dei  titoli  stessi.  I contratti derivati su indici
azionari devono essere rilevati al valore nozionale. Le opzioni vanno
rilevate  in  base  al  "delta  equivalent value". Non devono formare
oggetto di rilevazione i contratti derivati interni.
   Per  i  derivati  finanziari  su  titoli di capitale si deve tener
conto  soltanto  delle  posizioni  lunghe  o corte riferite al titolo
sottostante.  Ad esempio, nel caso di acquisto a termine di un'azione
occorre   rilevare   unicamente   la   posizione   lunga  nell'azione
sottostante  ed  escludere  quella  corta con scadenza corrispondente
alla data di regolamento del contratto.
   La  negoziazione  di  un  "equity  swap"  in cui un ente riceve un
ammontare  basato sulla variazione di una azione (o indice azionario)
"X"  e  paga  un  ammontare  basato sulla variazione di una azione (o
indice  azionario)  "Y"  equivale  alla combinazione di una posizione
lunga  nell'azione  (o  nell'indice azionario) "X" e di una posizione
corta nell'azione (o nell'indice azionario) "Y".
   L'acquisto  di  un'opzione  "call"  e  la  vendita  (emissione) di
un'opzione  "put"  sono  equiparati a posizioni lunghe sul titolo cui
fanno  riferimento.  La  vendita  (emissione)  di un'opzione "call" e
l'acquisto  di un'opzione "put" sono equiparati a posizioni corte sul
titolo cui fanno riferimento. I warrants in portafoglio sono trattati
alla stessa stregua delle opzioni "call".
   In   calce   alla  tavola  occorre  descrivere  l'effetto  di  una
variazione  dei prezzi dei titoli di capitale e degli indici azionari
sul  margine  di  intermediazione,  sul  risultato  d'esercizio e sul
patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario.

   3.  Portafoglio  di  negoziazione di vigilanza - modelli interni e
altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio  di  tasso  d'interesse  -  portafoglio  di  negoziazione di
vigilanza"  (sezione  2.1),  ad  eccezione  degli effetti sul margine
d'interesse che vanno invece riferiti al margine di intermediazione.


   2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario

   Ai  fini  della presente sezione si considerano esclusivamente gli
strumenti   finanziari   (titoli  di  capitale,  O.I.C.R.,  contratti
derivati  su  O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su
metalli  preziosi  (diversi  dall'oro),  su merci, su altre attivita)
diversi  dai quelli inclusi nella corrispondente informativa relativa
al  portafoglio  di  negoziazione  (sezione  2.3).  Sono  fornite  le
informazioni  riguardanti  le  variazioni  di prezzo dipendenti dalle
fluttuazioni  delle variabili di mercato e da fattori specifici degli
emittenti o delle controparti.


   Informazioni di natura qualitativa

   A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di prezzo
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2).

   B. Attivita' di copertura del rischio di prezzo
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2).


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Portafoglio  bancario:  esposizioni  per  cassa  in  titoli di
capitale e O.I. C.R.
   In  calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli
O.I.C.R.   in  funzione  della  natura  delle  attivita'  sottostanti
(obbligazionario, azionario, altri).

   2.  Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per
l'analisi di sensitivita'
   Occorre  fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "
rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2).


   2.5 - Rischio di cambio

   Rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  presente profilo di
rischio  tutte  le  attivita'  e  le passivita' (in bilancio e "fuori
bilancio")  in  valuta, ivi incluse le operazioni in curo indicizzate
all'andamento  dei  tassi  di  cambio  di  valute. Sono assimilate ai
rapporti in valuta anche le operazioni sull'oro.


   Informazioni di natura qualitativa

   A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di cambio
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio  di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2), nonche'
la  descrizione  del  ruolo  svolto  dal  gruppo nell'operativita' in
valuta. Occorre anche dichiarare se il modello interno basato sul VaR
e'  utilizzato  nel  calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di
mercato.

   B. Attivita' di copertura del rischio di cambio
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio   di   tasso  d'interesse  -  portafoglio  bancario"  (2.2),
distinguendo  tra copertura del patrimonio netto di un'entita' estera
e copertura di altre attivita' e passivita'.


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Distribuzione  per  valuta  di  denominazione delle attivita',
delle passivita' e dei derivati
   Le   valute  indicate  nelle  colonne  hanno  carattere  meramente
indicativo;  la tabella va prodotta fornendo il dettaglio delle prime
5 principali valute.
   Le  attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un
paniere    di   valute   vanno   scomposte   nelle   diverse   valute
proporzionalmente   al   peso  di  ciascuna  valuta  nel  paniere  di
riferimento.
   Nella  voce "attivita' finanziarie" le attivita' che costituiscono
elementi  negativi  del  patrimonio di vigilanza figurano soltanto se
coperte dal rischio di cambio.
   Nella  voce "altre attivita'" vanno incluse le attivita' materiali
valutate  al  fair value nonche' quelle valutate al costo coperte dal
rischio di cambio.
   I  derivati  finanziari su merci vanno rilevati limitatamente alle
posizioni  (lunghe  o  corte) in valuta relative al regolamento delle
operazioni.
   Sono escluse dalla rilevazione le operazioni a termine di acquisto
o  vendita  di  titoli  in  valuta  con  regolamento  nella valuta di
denominazione del titolo.
   In  calce  alla  tavola occorre descrivere l'effetto di variazioni
dei  tassi  di  cambio  sul margine di intermediazione, sul risultato
d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi
di  scenario.  Tali effetti non vanno descritti qualora siano forniti
nel  successivo  paragrafo 2 "Modelli interni e altre metodologie per
l'analisi di sensitivita'".

   2.   Modelli   interni   e  altre  metodologie  per  l'analisi  di
sensitivita'
   Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il
"rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2).


   2.6 - Gli strumenti finanziari derivati.

   A. Derivati finanziari

   A.1  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di
fine periodo e medi
   Formano  oggetto  di rilevazione nella presente tabella i derivati
finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
   Per  i  derivati che comportano o possano comportare lo scambio di
capitali   (titoli  o  altre  attivita)  va  indicato  il  prezzo  di
regolamento  dei  contratti  stessi  (18).  I  derivati con attivita'
sottostanti  denominate  in  valuta e quelli su tassi di cambio vanno
valorizzati al cambio corrente a pronti. Dalla sottovoce "contratti a
termine"  sono  esclusi  gli acquisti e le vendite c.d. "regular way"
rilevati in bilancio sulla base della data di contrattazione.
   Il  valore  nozionale  medio  va calcolato come media semplice dei
valori nozionali giornalieri.
   I  contratti  di  "interest  rate  swap" che prevedono un capitale
nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno
convenzionalmente  rilevati  come  combinazione dei contratti IRS del
tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti.
   Con  riferimento  alla  colonna  "altri  valori"  va  indicata, se
rilevante, la tipologia dei sottostanti.
   Relativamente alla sottovoce "altri contratti derivati" va fornito
il dettaglio, se rilevante, dei contratti derivati che la compongono.
   In  calce  alla tabella va fornito, se rilevante, il dettaglio dei
contratti   derivati   incorporati   in   strumenti   finanziari   di
negoziazione.

   A.2  Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi
A.2.1 Di copertura
   Formano  oggetto  di rilevazione nella presente tabella i derivati
finanziari  di copertura inclusi nel portafoglio bancario. Le opzioni
emesse  dalla  banca  formano  oggetto  di  rilevazione soltanto se a
copertura di opzioni acquistate.
   Si  applicano  i  criteri  di  rilevazione indicati per i derivati
finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

   A.2.2 Altri derivati
   Formano  oggetto  di rilevazione nella presente tabella i derivati
finanziari  rilevati  in bilancio nel portafoglio di negoziazione, ma
non rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
   Si  applicano  i  criteri  di  rilevazione indicati per i derivati
finanziari inclusi nei rischi del portafoglio di negoziazione.

   A.3 Derivati finanziari: acquisti e vendite dei sottostanti
   Ai  fini  della  compilazione  della  presente  tavola i contratti
derivati  su  tassi  di interesse sono classificati convenzionalmente
come  "acquisti"  o  come  "vendite"  a seconda che comportino per la
banca, rispettivamente, l'acquisto o la vendita del tasso fisso (19).
   I  contratti  che  prevedono  lo  scambio  di  due  valute  (o del
differenziale  di  cambio  tra due valute) devono essere indicati una
sola  volta,  facendo  convenzionalmente  riferimento  alla valuta da
acquistare.  I  contratti  che  prevedono  sia lo scambio di tassi di
interesse  sia  lo  scambio  di valute vanno riportati soltanto tra i
contratti su "tassi di cambio e oro".
   Si  applicano  i  criteri  di  rilevazione indicati per i derivati
finanziari  inclusi  nei  rischi  del  portafoglio di negoziazione di
vigilanza.
   Le opzioni "cap" acquistate e quelle "floor" emesse vanno rilevate
tra  le  "vendite";  viceversa,  le  opzioni  "cap" emesse e quelle `
floor" acquistate vanno rilevate tra gli "acquisti".
   Sono  esclusi dalla rilevazione i contratti derivati che prevedono
lo  scambio  di  due  tassi  di interesse indicizzati ("basir swap"),
indici azionari e indici reali.

   A.4  Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo -
rischio di controparte

   A.5 Derivati finanziari "over the counter ": fair value negativo -
rischio di finanziario
   Formano  oggetto  di rilevazione nella presenti tabelle i derivati
finanziari  segnalati  nelle  precedenti sezioni A.1 e A.2 esposti al
rischio di controparte o al rischio finanziario.
   I  comparti  economici  di  appartenenza  delle controparti devono
essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione
previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e
gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
   Il   "fair   value  compensato"  e  1"`esposizione  futura"  vanno
calcolati  secondo  le  regole  valide  a  fini  di  vigilanza  (cfr.
Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione
delle  segnalazioni  sul  patrimonio  di vigilanza e sui coefficienti
prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
   Nella colonna "lordo non compensato" figura il fair value positivo
o  negativo dei contratti derivati che non formano oggetto di accordi
di compensazione.
   Nella  colonna  "lordo compensato" figura il fair value positivo o
negativo  dei  contratti  derivati  che formano oggetto di accordi di
compensazione  "mista", cioe' tra derivati con sottostanti differenti
(es. tasso di interesse e tasso di cambio).
   Nella  colonna  "Sottostanti  differenti  -  compensato" figura il
valore  netto  positivo o negativo dei contratti derivati che formano
oggetto di accordi di compensazione mista.
   Ove  gli  accordi  di  compensazione riguardino soltanto contratti
derivati aventi il medesimo sottostante (es. titoli di debito e tassi
di interesse), il relativo valore netto va rilevato convenzionalmente
nella  colonna  "lordo  non  compensato".  In  calce  alla tabella va
indicato il valore lordo di tali operazioni.
   L"'esposizione  futura"  dei  contratti  derivati  che  non  hanno
formato  oggetto  di  accordi  di  compensazione ovvero hanno formato
oggetto  di  accordi di compensazione omogenea (cioe' con il medesimo
sottostante)   va   rilevata   in   corrispondenza   dei   pertinenti
sottostanti.  Viceversa  l'esposizione  futura dei contratti derivati
che  hanno formato oggetto di compensazione "mista" va rilevata nella
tabella  A.4  oppure  A.5,  a  seconda  che il valore compensato sia,
rispettivamente, positivo o negativo.

   A.6  Vita  residua  dei  derivati  finanziari  "over the counter":
valori nozionali
   Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  tabella  la vita
residua  degli  strumenti  derivati  finanziari  determinata  facendo
riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi.
   Nel  caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile
la  vita  residua va calcolata con riferimento a ciascuno dei singoli
IRS nei quali possono essere scomposti.
   Sono inclusi gli "interest rate swap" impliciti nei "TROR".


   B. Derivati creditizi
   Ai  fini  della  compilazione  delle presenti tabelle nei derivati
creditizi  rientranti  nel portafoglio di "negoziazione di vigilanza"
figurano  quelli  rientranti  a  fini  di  vigilanza  nel calcolo dei
requisiti  patrimoniali  sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155
del   18   dicembre   1991  "Istruzioni  per  la  compilazione  delle
segnalazioni   sul   patrimonio   di  vigilanza  e  sui  coefficienti
prudenziali"   emanata  dalla  Banca  d'Italia),  mentre  i  restanti
derivati creditizi vanno inclusi nelle "altre operazioni".

   B.1 Derivati creditizi: valori nozionali
   Il  valore  nozionale  medio  va calcolato come media semplice dei
valori nozionali giornalieri.
   Nelle voci 1.1 e 2.1 "con scambio di capitali" figurano i derivati
su  crediti  che  prevedono  la consegna della "reference obligation"
("phisical delivery").

   B.2   Derivati   creditizi:  fair  value  positivo  -  rischio  di
controparte

   B.3 Derivati creditizi.fair value negativo - rischio finanziario
   I  comparti  economici  di  appartenenza  delle controparti devono
essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione
previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e
gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
   Nella  colonna  "esposizione  futura"  figurano i valori calcolati
secondo  le  regole valide a fini di vigilanza (cfr. Circolare n. 155
del   18   dicembre   1991  "Istruzioni  per  la  compilazione  delle
segnalazioni   sul   patrimonio   di  vigilanza  e  sui  coefficienti
prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
   Nella  voce  "altre  operazioni  -  acquisti  di protezione" vanno
inclusi  i  derivati creditizi di copertura rinetranti nell'ambito di
applicazione dello IAS 39.
   Non  e'  richiesto  il  fair  value  negativo  relativo a derivati
creditizi  nei  quali  la  banca assume la posizione di venditrice di
protezione  ("protection seller"), in quanto l'esposizione massima di
tali derivati e' rilevata nella sezione rischio di credito.

   B.4  Vita  residua  dei  contratti  derivati  su  crediti:  valori
nozionali
   Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  tabella  la vita
residua  degli  strumenti  derivati  su  crediti  determinata facendo
riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi.
   La  "reference  obligation" e' "qualificata" o "non qualificata" a
seconda che sia o meno uno strumento qualificato, come definito dalla
normativa  di  vigilanza  sui  rischi  di mercato relativa al rischio
specifico.  Questo  criterio  si  applica  a  prescindere dalla forma
tecnica della "reference obligation".


   SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITA'


   Informazioni di natura qualitativa

   A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di liquidita'
   Nella  presente  voce  occorre  descrivere  le principali fonti di
manifestazione  del rischio di liquidita', le politiche di gestione e
la  struttura  organizzativa  preposta  al controllo di tale rischio,
nonche'  i  sistemi interni di misurazione e controllo del rischio di
liquidita'.


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Distribuzione  temporale per durata residua contrattuale delle
attivita' e passivita' finanziarie
   La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei
derivati  finanziari  con scambio di capitale deve essere effettuata,
sia  per  le  operazioni  a  tasso  fisso  sia  per  quelle  a  tasso
indicizzato,   in  base  alla  durata  residua  contrattuale.  Questa
corrisponde   all'intervallo   temporale  compreso  tra  la  data  di
riferimento  del  bilancio  e  il termine contrattuale di scadenza di
ciascuna  operazione  (occorre  a  tal  fine  tenere  conto  anche di
eventuali accordi modificativi dei patti iniziali).
   La   classificazione   per   vita   residua  deve  essere  operata
separatamente   per  le  principali  valute  di  denominazione  delle
attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono
aggregate in un'unica tavola.
   Le colonne "da oltre 1 anno fino a 5 anni" e "oltre 5 anni" mirano
ad  avere  un  quadro  completo  della distribuzione delle attivita',
passivita' e derivati finanziari per durata residua contrattuale.
   Per   le   operazioni   con  piano  di  ammortamento  occorre  far
riferimento  alla  durata  residua  delle singole rate e il valore da
considerare   e'   quello   risultante   dal  piano  di  ammortamento
contrattuale.  Le altre operazioni per cassa vanno indicate al valore
di  bilancio,  ad  eccezione di quelle valutate al costo ammortizzato
oggetto  di  copertura  dal  "fair  value"  che  vanno depurate delle
relative plus/minusvalenze.
   Gli  scoperti  tecnici  vanno  classificati  in  base  alla durata
residua dei titoli cui si riferiscono.
   Nello  scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e
le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche'
le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24
ore (20).
   Le  operazioni  "fuori  bilancio" vanno rilevate in base al metodo
della  "doppia  entrata" indicato nella sezione 2.1 "rischio di tasso
di interesse portafoglio di negoziazione".
   Le opzioni figurano in base al "delta equivalent value".
   Nella voce impegni irrevocabile a erogare fondi figurano anche gli
impegni  sottostanti  a  derivanti  su  crediti  in  cui  la  banca e
venditrice  di  protezione (protection seller) nonche' i depositi e i
finanziamenti da effettuare.

   2. Distribuzione settoriale delle passivita' da effetuare.
   La   distribuzione   delle  passivita'  finanziarie  per  comparto
economico  di  appartenenza  dei  creditori  deve  essere  effettuata
secondo   i   criteri   di  classificazione  previsti  nel  fascicolo
classificazione  della  clientela  per  settori e gruppi di attivita'
economica edito dalla banca d'Italia.

   3. Distribuzione territoriale delle passivita' finanziarie.
   Se  la  componente  estera  non e' rilevante la tavola deve essere
modificata  aprendo la colonna Italia nelle quattro sottocolonne Nord
Ovest, Nord Est, Centro Suid, Isole; la componente estera invece deve
essere aggregata nell'unica colonna Resto del mondo.


   Sezione 4 - Rischio operativo


   Informazioni di natura qualitativa.

   A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio operativo
   Nella  presente  voce  occorre  descrivere  le principali fonti di
manifestazione   e  la  natura  del  rischio  operativo,  nonche'  la
struttura  organizzativa  proposta  al  controllo di tale rischio. Va
anche  fornita  una  descrizione  delle pendenze legali rilevanti con
indicazione  delle  possibili  perdite.  Occorre inoltre descrivere i
sistemi  interni  di  misurazione,  gestione  e controllo del rischio
operativo, nonche' le valutazioni della performance di gestione.


   Informazioni di natura quantitativa

   Formano   oggetto   di   rilevazione  le  informazioni  di  natura
quantitativa  concernenti  il  rischio operativo. Occorre distinguere
tra le principali fonti di manifestazioni del rischio operativo.


--------------------
          (1)  Comprese  le  attivita' e le passivita' finanziarie di
          negoziazione  eventualmente  incluse, ai fini del bilancio,
          in  un  gruppo  di  attivita'  e  passivita'  in  corso  di
          dismissione.
          (2)  Comprese  le  attivita'  e  le passivita' finanziarie,
          diverse  da  quelle di negoziazione, eventualmente incluse,
          ai  fini  del  bilancio,  nelle  "singole  attivita'" e nei
          gruppi di attivita' e passivita' in corso di dismissione.
          (3)  Tale  utilizzo,  pertanto, non e' espressione da parte
          della   Banca  d'Italia  di  alcun  giudizio  di  merito  o
          preferenza sulle agenzie di rating.
          (4)  Tali  banche  devono fornire le informazioni richieste
          indipendentemente  dal  fatto  che esse detengano posizioni
          (in  bilancio  e  "fuori  bilancio")  nei  confronti  delle
          cartolarizzazioni.
          (5)   Mutui   ipotecari  su  immobili  residenziali  e  non
          residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.
          (6)   Sofferenze,   incagli,   esposizioni   ristrutturate,
          esposizioni scadute, esposizioni in bonis.
          (7)  Italia  (Nord-Ovest;  Nord-Est;  Centro; Sud e Isole),
          altri  Paesi europei (Paesi U.E.; Paesi non U.E.), America,
          Resto del mondo.
          (8)   Stati,   altri   enti   pubblici,   banche,  societa'
          finanziarie,  assicurazioni, imprese non finanziarie, altri
          soggetti.
          (9)  Ad  esempio,  qualora  la  cartolarizzazione  riguardi
          attivita'  per  1000 di cui 600 proprie e 400 di terzi e la
          banca  abbia  in  portafoglio titoli "junior" per 100, esso
          indica  60 nella voce A relativa alle attivita' sottostanti
          proprie   e   40  nella  voce  B  relativa  alle  attivita'
          sottostanti di terzi.
          (10)  A  titolo  di  esempio,  si  ipotizzi che a fronte di
          un'operazione  di  cartolarizzazione  di attivita' di terzi
          pari  a 1000, di cui 500 sofferenze e 500 crediti in bonis,
          vengano emessi titoli "senior" per 400, "mezzanine" per 500
          e  "junior"  per  100  e  che la banca abbia in portafoglio
          titoli  "senior" per 200 e "mezzanine" per 100. In tal caso
          i   crediti   in  bonis  sono  imputati  fino  a  400  alle
          esposizioni "senior" e, per il residuo 100, ai "mezzanine";
          le differenze sono imputate per 400 ai "mezzanine" e per il
          residuo 100 ai "junior". Partendo da questa allocazione, la
          banca  deve  indicare 200, in corrispondenza della voce B.2
          "attivita'  sottostanti di terzi - altre attivita'" e della
          colonna  "esposizioni  per  cassa - senior", 20 (0,2 * 100,
          dove  0,2  e'  pari  al  rapporto tra il residuo credito in
          bonis  di  100  e  il totale dei titoli "mezzanine" 500) in
          corrispondenza  della  voce  B.2  "attivita' sottostanti di
          terzi  -  altre attivita'" e della colonna "esposizioni per
          cassa  -  mezzanine"  e 80 in corrispondenza della voce B.1
          "attivita' sottostanti di terzi - attivita' deteriorate " e
          della colonna "esposizioni per cassa - mezzanine".
          (11)   Si   ipotizzi   un'operazione  di  cartolarizzazione
          tradizionale  "multi-originator", realizzata dalle banche X
          e Y nella quale:
           1.  sia  stato ceduto ad una societa' veicolo al prezzo di
          200  un  portafoglio  di attivita' finanziarie - costituito
          per  l'80%  da  attivita'  della  banca  X  e per il 20% da
          attivita'  della  banca Y - composto da sofferenze per 100,
          incagli per 80, altre attivita' per 20;
           2.  la  societa'  veicolo abbia emesso titoli "senior" per
          130, "mezzanine" per 50 e "junior" per 20;
           3. i titoli "junior" siano stati sottoscritti per 10 dalla
          banca  X  e per 10 dalla banca Y, corrispondenti ciascuno a
          una  quota  pari  al  50%  (10/20)  del  totale  dei titoli
          "junior" riferiti alla medesima cartolarizzazione; la quota
          dei titoli "junior" detenuti dalle banche resta sempre pari
          a quella iniziale (nell'esempio, 50%);
           4.  le  attivita' cedute sono state cancellate dai bilanci
          della banca X e Y.
          In  questo  caso,  la  banca  X  nel  redigere il bilancio,
          rileva:   40   (100*80%*50%)   nella  sottovoce  A.1.1,  10
          (100*20%*50%)  nella  sottovoce  B.1, 32 (80*80%*50%) nella
          sottovoce  A.1.2,  8  (80*20%*50%)  nella  sottovoce B.2, 8
          (20*80%*50%)  nella  sottovoce A.1.5 e 2 (20*20%*50%) nella
          sottovoce B.5.
          (12)  Si  ipotizzi  un "amortizing swap" avente le seguenti
          caratteristiche  contrattuali:  a)  data  di negoziazione 2
          gennaio  anno  T;  b)  prima  data  di  revisione del tasso
          indicizzato  4  gennaio  anno  T; successive revisioni ogni
          anno  il 2 gennaio; c) liquidazione differenziale ogni anno
          alla  data  del  31 dicembre; d) data di scadenza 2 gennaio
          anno T+4; e) valore nozionale 1° anno 500 Euro, 2° anno 440
          Euro,  3°  anno  360  Euro,  4° anno 260 Euro. Detto IRS va
          convenzionalmente  scomposto  e segnalato come combinazione
          dei  seguenti  4 contratti IRS del tipo "plain vanilla": 1)
          il  primo  IRS  ha  un  capitale nozionale di 260 Euro e le
          altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto
          IRS  originario; 2) il secondo IRS ha un capitale nozionale
          di  100  Euro  (360-260),  scadenza 2 gennaio anno T+3 e le
          altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto
          IRS originario; 3) il terzo IRS ha un capitale nozionale di
          80  Euro  (440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre
          condizioni  contrattuali  uguali a quelle del contratto IRS
          originario; 3) il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60
          Euro  (500-440),  scadenza  2  gennaio  anno T+1 e le altre
          condizioni  contrattuali  uguali a quelle del contratto IRS
          originario.
          (13)   Scadenza  dell'intero  periodo  di  riferimento  del
          contratto.
          (14) Durata residua dello strumento finanziario sottostante
          per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di
          regolamento   piu'   tempo   di   durata   dello  strumento
          finanziario  sottostante  o  del periodo di riferimento del
          contratto  per  i  F.R.A.  e  per  i contratti derivati con
          titolo   sottostante   fittizio   (ad  esempio,  i  futures
          negoziati  sul  MIF).  Ad  esempio, nel caso di vendita a 3
          mesi  di  un titolo a tasso fisso che abbia vita residua 12
          mesi,  occorre  procedere  nel seguente modo: a) nella voce
          3.1 "derivati finanziari - con titolo sottostante - altri -
          posizioni  lunghe"  va  registrato, in corrispondenza della
          fascia  "fino  a  3  mesi",  l'impegno a cedere il titolo a
          termine  (attivita'  con  durata  residua 3 mesi); b) nella
          voce  3.1  "derivati  finanziari - con titolo sottostante -
          altri  -  posizioni corte" va registrato, in corrispondenza
          della  fascia  "da  oltre  6 mesi fino a 1 anno", il titolo
          oggetto  della  cessione  a  termine (passivita' con durata
          residua 12 mesi).
          (15)  Si  ipotizzi,  a  titolo  di  esempio, che la banca A
          abbia:  1)  attivita'  per  10.000  di  cui  1.000 con vita
          residua  "fino  a  3 mesi", 3.000 "da oltre 6 mesi fino a 1
          anno",  4.000  "da  oltre  1 anno fino a 5 anni", 2.000 "da
          oltre  5  anni  fino  a  10  anni";  2)  fondo svalutazioni
          collettive  per 200. In tale situazione la banca A segnala:
          a)  980 [1.000 - (1.000/10.000*200)] nella fascia "fino a 3
          mesi";  b)  2.940 [3.000 - (3.000/10.000*200)] nella fascia
          "da  oltre  6  mesi  fino  a  1  anno";  3)  3.920 [4.000 -
          (4.000/10.000*200)]  nella fascia "da oltre 1 anno fino a 5
          anni";  4)  1.960 [2.000 - (2.000/10.000*200)] nella fascia
          "da oltre 5 anni fino a 10 anni".
          (16)  La  posizione  relativa  al tasso fisso ha una durata
          pari   a   quella  dell'operazione  principale,  mentre  la
          posizione  relativa al tasso indicizzato ha una durata pari
          a  quella  di  scadenza dell'opzione piu' il tempo mancante
          alla piu' vicina data di revisione del rendimento.
          (17)  Nello  scaglione  "a  vista"  della  voce  "titoli in
          circolazione" vanno ricompresi anche i titoli che alla data
          di  riferimento  del  bilancio  risultano  scaduti,  ma non
          ancora rimborsati.
          (18)   Per   i   contratti  derivati  trattati  in  mercati
          organizzati  che  prevedono la liquidazione giornaliera dei
          margini  di  variazione,  il  valore  da attribuire e' pari
          convenzionalmente   al  valore  nominale  del  capitale  di
          riferimento.
          (19)   In   conformita'  di  tale  criterio,  nel  caso  di
          negoziazione di un forward rate agreement" e' acquirente la
          parte che alla data di liquidazione del contratto ricevera'
          il  differenziale  quando  il  tasso  fisso e' superiore al
          tasso  corrente,  mentre  paghera' quando il tasso fisso e'
          inferiore  al  tasso corrente. Viceversa, si qualifica come
          venditrice  la  parte  che  alla  data  di liquidazione del
          contratto  ricevera' il differenziale quando il tasso fisso
          e'  inferiore  al tasso corrente, mentre paghera' quando il
          tasso fisso e' superiore al tasso corrente.
          (20) Nello scaglione "a vista" della voce "titoli di debito
          in  circolazione"  vanno ricompresi anche i titoli che alla
          data  di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non
          ancora rimborsati.


   Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO


   SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL'IMPRESA


   Informazioni di natura qualitativa
   Nella  presente  voce  occorre illustrare gli obiettivi perseguiti
nonche'  le  politiche  e  i  processi  adottati  nella  gestione del
patrimonio.  Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione
di  patrimonio  utilizzata  dalla  banca;  b) la natura dei requisiti
patrimoniali  esterni  minimi obbligatori e come del loro rispetto si
tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio; c) le
modalita'  con  cui  la banca persegue i propri obiettivi di gestione
del patrimonio.

   Informazioni di natura quantitativa


   SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

   2.1 - Patrimonio di vigilanza


   Informazioni di natura qualitativa

   1. Patrimonio di base
   In   questa  voce  va  fornita  una  sintetica  descrizione  delle
principali  caratteristiche  contrattuali degli strumenti che entrano
nel calcolo del patrimonio di base.
   Inoltre,   per   ciascuno   strumento   innovativo   di   capitale
classificato  nel  patrimonio  di  base  occorre  fornire le seguenti
informazioni:
    a)  l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse,
la durata o se trattasi di uno strumento perpetuo;
    b)  l'esistenza di eventuali clausole di rimborso anticipato e la
relativa data di esercizio;
    c) le condizioni di subordinazione, l'esistenza di condizioni che
consentano  la  conversione  dello  strumento  innovativo in capitale
della banca e le condizioni previste per tale conversione;
    d) l'esistenza di clausole di "step up" e il loro contenuto;
    e) le caratteristiche di non cumulabilita' degli interessi;
    f) la possibilita' di non corresponsione degli interessi;
    g) l'esistenza e il contenuto di eventuali "frigger events";
    h) l'utilizzo di una societa' veicolo controllata per la raccolta
di  fondi nonche' una sintesi delle principali clausole contenute nei
contratti che determinano il trasferimento delle somme raccolte dalla
societa' emittente alla banca a condizioni analoghe a quelle previste
per l'emissione (cd. contratti di "on lending").


   2. Patrimonio supplementare


   3. Patrimonio di terzo livello

   In   questa  voce  va  fornita  una  sintetica  descrizione  delle
principali  caratteristiche  contrattuali degli strumenti che entrano
nel  calcolo  del  patrimonio  supplementare  e  di  quello  di terzo
livello.
   Inoltre,   con   riferimento   a   ciascun   strumento  ibrido  di
patrimonializzazione  e  a  ciascuna  passivita' subordinata - il cui
importo  a  fine  esercizio  eccede  il 10% dell'importo complessivo,
rispettivamente,   degli   strumenti   ibridi   e   delle  passivita'
subordinate - devono essere fornite le seguenti informazioni:
    a)  l'importo e la valuta di denominazione, il tasso d'interesse,
la data di scadenza o se trattasi di un prestito perpetuo;
    b)  l'esistenza  di clausole di rimborso anticipato e la relativa
data di esercizio;
    c)  le  condizioni di subordinazione, l'esistenza di disposizioni
che consentano la conversione delle passivita' in esame in capitale o
in  altro  tipo  di  passivita'  e  le  condizioni  previste per tale
conversione;
    d) l'esistenza di clausole di "step up" ed il loro contenuto;
    e) l'esistenza di clausole di "lock in" ed il loro contenuto;
    f)  l'esistenza  di  clausole  di  sospensione  del  diritto alla
remunerazione;
    g) l'esistenza ed il contenuto di eventuali "trigger events".
   Per  tutti  gli  altri  strumenti ibridi di patrimonializzazione e
passivita'   subordinate   occorre   illustrare   sinteticamente   le
principali condizioni contrattuali.


   Informazioni di natura quantitativa

   Figura nella presente voce l'ammontare del patrimonio di vigilanza
e  delle  sue  fondamentali  componenti  che  corrispondono  a quanto
indicato  nelle  segnalazioni  di  vigilanza,  salvo  differenze  non
rilevanti  connesse  con la diversita' tra la tempistica dell'iter di
approvazione   del   bilancio   e   la  data  di  trasmissione  delle
segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre.


   2.2 - Adeguatezza patrimoniale


   Informazioni di natura qualitativa

   Occorre  fornire  una  sintetica descrizione dell'approccio che la
banca  adotta  per  valutare  l'adeguatezza del proprio patrimonio di
vigilanza a sostegno delle attivita' correnti e prospettiche.


   Informazioni di natura quantitativa

   Figura  nella presente voce l'ammontare delle attivita' di rischio
e  dei  requisiti prudenziali che corrisponde a quanto indicato nelle
segnalazioni  di  vigilanza,  salvo differenze non rilevanti connesse
con  la  diversita'  tra  la tempistica dell'iter di approvazione del
bilancio  e  la  data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza
riferite  al  31  dicembre.  Sono  anche  indicati  i rapporti fra il
patrimonio  di  base  e  il patrimonio di vigilanza, da un lato, e le
attivita' di rischio ponderate come di seguito definite, dall'altro.
   Nel  caso di utilizzo sia di modelli interni sia della metodologia
standard,  ai  fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi
di  mercato,  in  calce alla tabella occorre specificare i rispettivi
portafogli interessati.
   Nella voce B.2.1 "rischi di mercato - metodologia standard - altri
rischi"  sono  inclusi anche i requisiti patrimoniali per i rischi di
regolamento e controparte.
   Le  voci  relative ai rischi di mercato sono indicate al lordo dei
prestiti  subordinati  di 3° livello utilizzabili a copertura di tali
rischi.
   Nelle  voci  C.1, C.2 e C.3 l'ammontare delle attivita' di rischio
ponderate  e'  determinato  come prodotto fra il totale dei requisiti
prudenziali  (voce  B.4)  e  il  reciproco  del  coefficiente  minimo
obbligatorio per i rischi di credito.


   Parte  G  -  OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI
D'AZIENDA


   SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO

   1.1 Operazioni di aggregazione
   Nella  presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS
3, paragrafi 66.a, 67.a.b.c, 68, 70.

   1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione

   1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento
   Nella  presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS
3, paragrafi 74, 76, 77.

   1.2.2 Altre
   Nella  presente  voce  vanno  fornite  le  informazioni  richieste
dall'IFRS3, paragrafi 67, lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69,
72, 73,77.


   SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
   L'impossibilita'   di   fornire  le  informazioni  concernenti  le
operazioni    di    aggregazione    realizzate   dopo   la   chiusura
dell'esercizio,  ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, va
motivata.

   2.1 Operazioni di aggregazione
   Nella  presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS
3, paragrafo 71.


   Parte H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

   1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti
   Nella  presente  voce  occorre fornire le informazioni di cui allo
IAS 24, paragrafo 16.

   2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
   Nella  presente  voce  occorre fornire le informazioni di cui allo
IAS 24, paragrafi 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nonche' eventuali altre
informazioni  sui  rapporti  con  parti  correlate richieste da altri
IFRS.


   Parte  I  -  ACCORDI  DI  PAGAMENTO  BASATI  SU  PROPRI  STRUMENTI
PATRIMONIALI
   Nella  presente sezione sono fornite informazioni sugli accordi di
pagamento  basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2) che nello
stato   patrimoniale   del  bilancio  sono  rilevati  fra  le  "altre
passivita'" o fra le "riserve" (voce 160 del passivo).


   Informazioni di natura qualitativa

   1.  Descrizione  degli  accordi  di  pagamento  basati  su  propri
strumenti patrimoniali
   Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste
dall'IFRS 2, paragrafi 44, 45, lettere a) e b), e 46.


   Informazioni di natura quantitativa

   2. Altre informazioni
   Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste
dall'IFRS 2, paragrafi 45, lettere c), d), 50, 51 e 52.


   Paragrafo 7 - La relazione sulla gestione

   7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
   Il  bilancio  dell'impresa  e'  corredato  di  una relazione degli
amministratori    sulla   situazione   dell'impresa,   sull'andamento
economico  della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui
l'impresa   stessa   ha  operato  nonche'  sui  principali  rischi  e
incertezze che l'impresa affronta.
   Sono   illustrate   le   dinamiche   fatte   registrare,  rispetto
all'esercizio   precedente,  dai  principali  aggregati  dello  stato
patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del
patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
   Dalla relazione devono anche risultare:
    a) l'evoluzione prevedibile della gestione;
    b) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
    c)  il  numero  e  il  valore  nominale  sia delle azioni o quote
proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa
controllante,  di  quelle  acquistate  e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio,  le  corrispondenti quote di capitale, i motivi degli
acquisti   e   delle  alienazioni  e  i  corrispettivi;  la  presente
disposizione   si   applica  anche  alle  azioni  o  quote  detenute,
acquistate  o  alienate  per  il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona;
    d)  i  rapporti  verso  le  imprese  del gruppo, distinguendo fra
imprese  controllate,  imprese  controllanti  e imprese sottoposte al
controllo  di  queste  ultime,  nonche'  i  rapporti verso le imprese
sottoposte a influenza notevole;
    e) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano
di sistemazione delle perdite;
    f)  gli  indicatori  fondamentali  dell'operativita' dell'impresa
nonche' informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
    g)  eventuali  ulteriori  informazioni  rispetto a quelle fornite
nella  nota  integrativa  (parte  E  "Informazioni sui rischi e sulle
relative  politiche  di copertura") sugli obiettivi e sulle politiche
dell'impresa  in  materia  di  assunzione,  gestione  e copertura dei
rischi  finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di
liquidita' e rischio di variazione dei flussi finanziari);
    h)  i  principali  fattori  e  le  condizioni  che incidono sulla
redditivita', inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale
l'impresa  opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e
i  relativi  risultati  nonche'  le politiche d'investimento adottate
dall'impresa  per  mantenere  e  migliorare  i  risultati  economici,
inclusa la politica di distribuzione degli utili.
   Ove   opportuno   occorre  indicare  i  riferimenti  agli  importi
riportati  negli  schemi  del  bilancio  nonche'  eventuali ulteriori
precisazioni in merito ai medesimi.



   IL BILANCIO BANCARIO


   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato

   IL BILANCIO BANCARIO

   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
   Paragrafo 1 - Disposizioni generali


   1. DISPOSIZIONI GENERALI
   Al  bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente
disposto   e   fatti   salvi   gli   adeguamenti   necessari  per  il
consolidamento  dei  conti,  le  disposizioni riguardanti il bilancio
dell'impresa.
   Il  bilancio  consolidato  e' redatto in migliaia di euro(1). Alle
imprese  capogruppo  il  cui bilancio consolidato presenta un "totale
dell'attivo" (inclusi le "garanzie" e gli "impegni" di cui alla Parte
B,   "Altre   informazioni",   tabella   1   della  nota  integrativa
consolidata)  pari  o  superiore  a  10 mld. di euro e' consentito di
redigere il medesimo bilancio in milioni di euro(2).



   IL BILANCIO BANCARIO

   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
   Paragrafo 2 - Lo stato patrimoniale consolidato


   2. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
   Nel   presente  paragrafo  sono  indicate  le  istruzioni  per  la
compilazione  delle  voci,  delle  sottovoci  e dei relativi dettagli
informativi dello stato patrimoniale consolidato.

   2.1 Attivo

   100. Partecipazioni
   Formano   oggetto   di   rilevazione   nella   presente   voce  le
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

   110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
   La  presente  voce  si  riferisce  esclusivamente  alle imprese di
assicurazione   incluse   nel   consolidamento.   Essa  va  compilata
applicando  i  principi  contabili  internazionali  e le disposizioni
emanate   dall'ISVAP   (Istituto  di  Vigilanza  sulle  Assicurazioni
Private) ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".

   2.2 Passivo

   210. Patrimonio di pertinenza di terzi
   Nella  presente  voce  figura  la frazione, calcolata in base agli
"equity  ratios",  del  patrimonio  netto consolidato attribuibile ad
azioni  o  quote di pertinenza dei soci di minoranza. Tale importo e'
calcolato  al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle
imprese incluse nel consolidamento.



   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
   Paragrafo 3 - Il conto economico consolidato


   3. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

   150. Premi netti
   La  presente  voce  si  riferisce  esclusivamente  alle imprese di
assicurazione   incluse   nel   consolidamento.   Essa  va  compilata
applicando  i  principi  contabili  internazionali  e le disposizioni
emanate  dall'ISVAP  (Istituto  per  la Vigilanza delle Assicurazioni
Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".

   160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
   La  presente  voce  si  riferisce  esclusivamente  alle imprese di
assicurazione   incluse   nel   consolidamento.   Essa  va  compilata
applicando  i  principi  contabili  internazionali  e le disposizioni
emanate  dall'Isvap  (Istituto  per  la Vigilanza delle Assicurazioni
Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".

   180. Spese amministrative
   Nella  sottovoce  b)  "altre  spese  amministrative"  figurano, in
particolare,  le spese per servizi professionali (spese legali, spese
notarili  ecc.),  le  spese  per  l'acquisto di beni e di servizi non
professionali  (energia  elettrica,  cancelleria,  trasporti ecc.), i
fitti  e  i  canoni  passivi,  i  premi  di assicurazione riferiti ad
imprese    diverse   da   quelle   di   assicurazione   incluse   nel
consolidamento,  le  imposte  indirette  e  le tasse (liquidate e non
liquidate) di competenza dell'esercizio.

   240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
   Nella  presente  voce  figura  il saldo tra i proventi e gli oneri
relativi  alle  partecipazioni  in  societa'  associate o controllate
congiuntamente valutate al patrimonio netto.
   I  dividenti  percepiti  su  tali partecipazioni non entrano nella
determinazione  della  presente  voce,  ma  figurano  come variazione
negativa  della  voce  100  "Partecipazioni" dell'attivo, da indicare
nella  tabella  10.3  della  sezione  10 della nota integrativa dello
stato patrimoniale.

   330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
   Nella  presente  voce deve figurare la frazione, calcolata in base
agli   "equity   ratios",   del   risultato   economico   consolidato
attribuibile ad azioni o quote dei soci di minoranza.

   340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
   Nella  presente  voce e' indicata la quota del risultato economico
consolidato  di  pertinenza  della  capogruppo  in  base agli "equity
ratios".



   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
   Paragrafo  4  - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto
consolidato


   4. IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
   Nelle  colonne  "dividendi  e altre destinazioni" e "distribuzione
straordinaria dividendi" si rilevano solo le distribuzioni a soggetti
esterni al gruppo.
   Nella sottovoce "azioni proprie - delle controllate" vanno incluse
le  azioni  (o  quote)  delle  societa'  controllate acquistate dalle
medesime  societa',  per  la quota imputabile al gruppo e ai terzi in
base agli equity ratios.



   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
   Paragrafo 5 - n rendiconto finanziario consolidato


   5. IL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

   A) Metodo diretto
   Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e
i  sinistri  pagati,  al netto degli importi eventualmente recuperati
dai   riassicuratori  e  degli  altri  recuperi,  nonche'  gli  altri
proventi/oneri tecnici incassati/pagati.
   Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e
"acquisti  di  societa'  controllate  e  di rami d'azienda" il valore
complessivo   degli   incassi   e   dei  pagamenti  effettuati  quali
corrispettivi  di  vendite  o  acquisti  deve  essere  presentato nel
rendiconto  finanziario  al  netto delle disponibilita' liquide e dei
mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.

   B) Metodo indiretto
   Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e
i  sinistri  pagati,  al netto degli importi eventualmente recuperati
dai   riassicuratori  e  degli  altri  recuperi,  nonche'  gli  altri
proventi/oneri tecnici incassati/pagati.
   Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e
"acquisti  di  societa'  controllate  e  di rami d'azienda" il valore
complessivo   degli   incassi   e   dei  pagamenti  effettuati  quali
corrispettivi  di  acquisti  o  vendite  deve  essere  presentato nel
rendiconto  finanziario  al  netto delle disponibilita' liquide e dei
mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.



   Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
   Paragrafo 6 - La nota integrativa consolidata


   6. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

   6.1 Premessa
   La  nota  integrativa  e'  redatta  in  migliaia di euro (3). Alle
imprese  capogruppo  il  cui bilancio consolidato presenta un "totale
dell'attivo"  (incluse  le  "garanzie e impegni" di cui alla parte B,
"Altre  informazioni",  tabella 1) pari o superiore a 10 mld. di euro
e' consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (4).


   Parte A - POLITICHE CONTABILI

   A.1 - Parte generale


   Sezione 3 - Area e metodi di consolidamento
   In   questa   sezione  vanno  illustrati  l'area  e  i  metodi  di
consolidamento.
   Le variazioni relative alla configurazione del gruppo derivanti da
operazioni  di  aggregazione  di  imprese  o  rami  di  azienda  sono
illustrate  nella  parte  G  "operazioni  di aggregazione riguardanti
imprese o rami d'azienda" della nota integrativa.

   1.  Partecipazioni  in  societa' controllate in via esclusiva e in
modo congiunto
   Nel presente elenco figurano le imprese incluse nel consolidamento
con il metodo integrale (Punto A.1) e con quello proporzionale (punto
A.2).
   Per ciascuna impresa occorre indicare:
    a) la denominazione e la sede;
    b) il "tipo di rapporto";
    c) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per
il   tramite   di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona,
dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
    d)  se  diversa  da  quella di cui alla precedente lettera c), la
percentuale   dei   voti  complessivamente  spettanti  nell'assemblea
ordinaria, distinguendo tra quelli effettivi e quelli potenziali.
   E'  consentito  omettere  le  informazioni  richieste  nell'elenco
quando  esse  possano  arrecare grave pregiudizio a una delle imprese
ivi  indicate.  Di  tale  omissione  e' fatta menzione nella presente
voce.

   2. Altre informazioni
   In questa voce sono fornite eventuali altre informazioni rilevanti
sulla configurazione del gruppo.


   A.2 - Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
   Per   ciascuna   voce   dello  stato  patrimoniale  e,  in  quanto
compatibile, del conto economico occorre illustrare i seguenti punti:
    (a) criteri di iscrizione;
    (b) criteri di classificazione;
    (c) criteri di valutazione;
    (d) criteri di cancellazione;
    (e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali.


   Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
   Quando   le   tabelle  previste  nelle  presenti  istruzioni  sono
precedute  dalle  intestazioni  "di pertinenza del gruppo bancario" e
"di  pertinenza  delle  imprese di assicurazione" occorre fornire due
distinte  tabelle,  una  riferita  al  gruppo bancario e una riferita
all'insieme    delle    imprese    di   assicurazione   incluse   nel
consolidamento.
   In  caso  contrario,  cioe' quando all'intestazione "di pertinenza
delle  imprese  di  assicurazione"  non  e' associata alcuna tabella,
vanno  fornite  informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo
bancario,  con  un  grado  di dettaglio coerente con la rilevanza del
fenomeno  (sia  in  valore  assoluto sia in rapporto all'operativita'
dell'intero gruppo).
   Impostazione  analoga  vale  per le informazioni "di pertinenza di
altre imprese" incluse nel consolidamento.


   ATTIVO


   Sezione 10 - Le partecipazioni
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
dell'attivo relativo alla voce 100.
   La  presente sezione contiene informazioni sulle partecipazioni in
societa'  sottoposte  a influenza notevole e in societa' sottoposte a
controllo  congiunto alle quali la capogruppo applica il criterio del
patrimonio netto.

   10.1  Partecipazioni  in  societa'  controllate  in modo congiunto
(valutate  al patrimonio netto) e in societa' sottoposte ad influenza
notevole: informazioni sui rapporti partecipativi
   Per  ciascuna  partecipata  occorre  indicare la denominazione, la
sede, il tipo di rapporto (influenza notevole o controllo congiunto),
l'impresa   partecipante,  la  quota  di  partecipazione  nonche'  la
disponibilita'  di  voti  nell'assemblea  ordinaria, distinguendo tra
voti  effettivi  e  voti  potenziali.  La  disponibilita' dei voti va
indicata solo se differente dalla quota di partecipazione.

   10.2 Partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto e in
societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili
   Il  fair  value  delle  partecipazioni  in  societa' sottoposte ad
influenza notevole va indicato solo per le societa' quotate.


   Sezione 11 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
dell'attivo relativo alla voce 110.


   Sezione 14 - Le attivita' fiscali e le passivita' fiscali

   14.1  e  14.2  Attivita'  per  imposte anticipate e Passivita' per
imposte differite: composizione
   Nella  presente sottosezione occorre illustrare, distintamente per
i   diversi   comparti   del  gruppo  (gruppo  bancario,  imprese  di
assicurazione,  altre imprese), la composizione della voce "attivita'
per   imposte  anticipate"  e  della  voce  "passivita'  per  imposte
differite",  distinguendo  i  diversi  tipi  d'imposta  (nazionali  e
relativi  ai  paesi di insediamento delle filiali e filiazioni estere
incluse nel consolidamento).


   Sezione 16 - Altre attivita'
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
dell'attivo relativo alla voce 160.
   Occorre  distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione
e altre imprese incluse nel consolidamento.


   PASSIVO


   Sezione 2 - Debiti verso clientela

   2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
   Nella  voce  7  "Altri  debiti"  confluiscono  anche  i  debiti di
funzionamento  nonche' le polizze di capitalizzazione "unit linked" e
"index  linked"  con  rischio  a  carico dei clienti (quando hanno la
natura   di   debiti)   che  non  sono  classificate  come  contratti
assicurativi  ai  sensi  dell'IFRS 4. La composizione delle attivita'
nelle  quali  risultano  investite  le  disponibilita'  raccolte  con
l'emissione   delle   suddette   polizze  va  indicata  nelle  "Altre
informazioni" dello stato patrimoniale.


   Sezione 3 - Titoli in circolazione

   3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
   Nella  voce "altri titoli" confluiscono le polizze "unit linked" e
"index  linked"  con  rischio  a  carico dei clienti (quando hanno la
natura   di   titoli)   che  non  sono  classificate  come  contratti
assicurativi  ai  sensi  dell'IFRS 4. La composizione delle attivita'
nelle  quali  risultano  investite  le  disponibilita'  raccolte  con
l'emissione   delle   suddette   polizze  va  indicata  nelle  "Altre
informazioni" dello stato patrimoniale.


   Sezione 10 - Altre passivita'
   Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del
passivo  relativo  alla voce 100 del passivo. Occorre distinguere tra
gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel
consolidamento.


   Sezione 12 - Fondi per rischi ed oneri
   Le  informazioni  di  cui  alle  voci  12.3  e  12.4 vanno fornite
distinguendo  tra  gruppo  bancario, imprese di assicurazione e altre
imprese incluse nel consolidamento.


   Sezione 15 - Patrimonio del gruppo

   15.1 Patrimonio del gruppo
   Nella sottovoce "azioni proprie - capogruppo" figurano, oltre alle
azioni  (o quote) proprie della capogruppo acquistate dalla medesima,
anche   quelle   possedute  dalle  imprese  controllate  incluse  nel
consolidamento.
   Nella  sottovoce  "azioni  proprie - controllate" vanno incluse le
azioni (o quote) delle societa' controllate acquistate dalle medesime
societa', di pertinenza del gruppo in base agli equity ratios.


   Sezione 16 - Patrimonio di pertinenza di terzi
   Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del
passivo  relativo  alla voce 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi".
Ai  fini  della  compilazione  delle  tavole riportate nella presente
sezione  si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite per
la sezione "Patrimonio del gruppo".

   16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione
   La voce "capitale" e' al netto delle azioni (o quote) sottoscritte
e non versate. Nella sottovoce "azioni proprie" figurano le azioni (o
quote)  delle  imprese  incluse nel consolidamento riacquistate dalle
medesime  imprese,  per  la  quota  imputabile  ai terzi in base agli
equity ratios.
   In  calce alla tabella va fornita la composizione del capitale per
tipologia  di azioni (azioni ordinarie, privilegiate ecc.), indicando
separatamente  le  azioni  emesse,  quelle  eventualmente  non ancora
liberate  nonche'  quelle  che  costituiscono il "capitale", fornendo
separatamente  l'importo  delle  azioni  emesse e quello delle azioni
sottoscritte   e  non  ancora  liberate  (o  versate)  alla  data  di
riferimento  del  bilancio  nonche'  l'importo delle eventuali azioni
proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.



   Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
   Quando   le   tabelle  previste  nelle  presenti  istruzioni  sono
precedute  dalle  intestazioni  "di pertinenza del gruppo bancario" e
"di  pertinenza  delle  imprese di assicurazione" occorre fornire due
distinte  tabelle,  una  riferita  al  gruppo bancario e una riferita
all'insieme    delle    imprese    di   assicurazione   incluse   nel
consolidamento.
   In  caso  contrario,  cioe' quando all'intestazione "di pertinenza
delle  imprese  di  assicurazione"  non  e' associata alcuna tabella,
vanno  fornite  informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo
bancario,  con  un  grado  di dettaglio coerente con la rilevanza del
fenomeno  (sia  in  valore  assoluto sia in rapporto all'operativita'
dell'intero gruppo).
   Impostazione  analoga  vale  per le informazioni "di pertinenza di
altre imprese" incluse nel consolidamento.


   Sezione 9 - Premi netti
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo  alla  voce  150.  Sezione 10 - Saldo altri proventi e oneri
della gestione assicurativa
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 160. Sezione 11 - Le spese amministrative
   In  calce  alla  voce  11.2  occorre  fornire  il numero medio dei
dipendenti   per   categoria   delle   altre   imprese   incluse  nel
consolidamento,  distinguendo  tra  imprese  di assicurazione e altre
imprese.
   Le  voci  11.3  e  11.4  vanno  rilevate  distinguendo  tra gruppo
bancario,  imprese  di  assicurazione  e  altre  imprese  incluse nel
consolidamento.


   Sezione 12 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
   La  voce  12.1  va  segnalata  distinguendo  tra  gruppo bancario,
imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.


   Sezione 15 - Gli altri oneri e proventi di gestione
   Le  voci  15.1  e  15.2  vanno  segnalate  distinguendo tra gruppo
bancario,  imprese  di  assicurazione  e  altre  imprese  incluse nel
consolidamento.


   Sezione 16 - Utili (perdite) delle partecipazioni
   Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto
relativo alla voce 240.
   Nella voce "proventi: rivalutazioni" figura la quota dell'utile di
esercizio    delle   societa'   partecipate.   Nella   voce   "oneri:
svalutazioni"  figura  la  quota  della  perdita  di  esercizio delle
societa' partecipate.


   Sezione 24 - Utile per azione
   La  presente  sezione  va compilata da tutti i gruppi, sia quotati
sia non quotati.



   Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE
   La  presente  sezione  va compilata da tutti i gruppi, sia quotati
sia non quotati.



   Parte  E  -  INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA
   Nelle  Sezioni  da  1  a  4  le  informazioni sono fornite facendo
riferimento unicamente al gruppo bancario, salvo i casi espressamente
indicati  in cui occorre considerare l'insieme completo delle imprese
incluse nel consolidamento.
   Nelle  sezioni  5  e  6  sono  fornite  le  informazioni riferite,
rispettivamente,  alle  imprese di assicurazione e alle altre imprese
incluse nel consolidamento.


   SEZIONE 1 - RISCHI DEL GRUPPO BANCARIO

   1. RISCHIO DI CREDITO

   Informazioni di natura quantitativa

   A. Qualita' del credito

   A.1.  Esposizioni  deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche
di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

   A.1.1  Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di
appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)

   A.1.2. Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di
appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)

   A.1.3  Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori
lordi e netti

   A.1.6  Esposizioni  per  cassa  e  fuori bilancio verso clientela:
valori lordi e netti
   Le informazioni relative alle "altre imprese", se rilevanti, vanno
fornite  distinguendo  tra  imprese di assicurazione ed altre imprese
incluse nel consolidamento.


   C. Operazioni di cartolarizzazione e cessione delle attivita'

   C.1 Operazioni di cartolarizzazione


   Informazioni di natura quantitativa

   C.1.7.  Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati
e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo
   La  presente  tavola  va  redatta  dai gruppi bancari che svolgono
attivita'  di  servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o
di  terzi),  indicando  per  ciascuna  operazione l'intermediario che
svolge tale attivita' e la societa' veicolo.

   C.1.8. Societa' veicolo appartenenti al gruppo bancario
   Nella  presente  voce  occorre  fornire distintamente per ciascuna
societa'  veicolo  e  per  ogni  operazione  di cartolarizzazione una
sintesi   delle  principali  operazioni  (tipologia  delle  attivita'
oggetto  di  cartolarizzazione,  "qualita'" delle stesse, "tranching"
dei  titoli  emessi,  ecc.)  contenute  nella nota integrativa (e nel
relativo  allegato)  del  bilancio delle societa' cessionarie e delle
societa' emittenti i titoli previsti dalla legge 130/99.

   2. RISCHI DI MERCATO

   2.1 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza: distribuzione per
durata  residua  (data  di  riprezzamento)  delle  attivita'  e delle
passivita' finanziarie per cassa e derivati finanziari
   La  presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se viene fornita
un'analisi  di  sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base
ai  modelli  interni  o  ad  altre  metodologie. Qualora quest'ultima
analisi   non  copra  una  quota  significativa  del  portafoglio  di
negoziazione  del  gruppo, la tavola va prodotta con riferimento alla
porzione  del  portafoglio  di  negoziazione non inclusa nell'analisi
basata sui modelli interni o su altre metodologie.
   In  quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di
interesse  non  venga  condotta  su  base  consolidata,  la tavola va
riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie
e  finanziarie  appartenenti  al  gruppo  aventi  il  maggior peso in
termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che
in  ogni  caso  non  puo'  superare il 50% dell'intero portafoglio di
negoziazione  del  gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica
entita'.

   2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario


   Informazioni di natura quantitativa

   1.  Portafoglio  bancario:  distribuzione  per durata residua (per
data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie
   La  presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se viene fornita
un'analisi  di  sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base
ai  modelli  interni  o  ad  altre  metodologie. Qualora quest'ultima
analisi  non  copra  una quota significativa del portafoglio bancario
del  gruppo,  la  presente  tavola  va  prodotta con riferimento alla
porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui
modelli interni o su altre metodologie.
   In  quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di
interesse  non  venga  condotta  su  base  consolidata,  la tavola va
riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie
e  finanziarie  appartenenti  al  gruppo  aventi  il  maggior peso in
termini  di  portafoglio  bancario.  La restante operativita' (che in
ogni  caso  non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio bancario
del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.

   2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Informazioni di natura quantitativa

   2. Portafoglio di negoziazione: distribuzione delle esposizioni in
titoli  di  capitale  e  indici  azionari  per i principali Paesi del
mercato di quotazione.
   La  presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se viene fornita
un'analisi  di  sensitivita'  al rischio di prezzo basata sui modelli
interni  o  ad  altre  metodologie.  Qualora quest'ultima analisi non
copra  una  quota  significativa  del portafoglio di negoziazione del
gruppo,  la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione
del  portafoglio  di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui
modelli interni o su altre metodologie.
   In  quest'ultimo  caso,  laddove la gestione del rischio di prezzo
non   sia  condotta  su  base  consolidata,  la  tavola  va  riferita
distintamente  alle  principali  (almeno  due)  societa'  bancarie  e
finanziarie  appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini
di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in ogni
caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione
del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.


   SEZIONE 2 - RISCHI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

   2.1 Rischi assicurativi


   Informazioni di natura qualitativa
   Forma  oggetto  di  rilevazione  nella presente voce l'informativa
richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere a), b).


   Informazioni di natura quantitativa
   Forma  oggetto  di  rilevazione  nella presente voce l'informativa
richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere c), d), e).

   2.2 Rischi finanziari


   Informazioni di natura qualitativa
   In  questa  parte  vanno  fornite  informazioni  analoghe a quelle
relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la
rilevanza  del  fenomeno  (sia  in  valore  assoluto  sia in rapporto
all'operativita' dell'intero gruppo).


   Informazioni di natura quantitativa
   In  questa  parte  vanno  fornite  informazioni  analoghe a quelle
relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la
rilevanza  del  fenomeno  (sia  in  valore  assoluto  sia in rapporto
all'operativita' dell'intero gruppo).



   Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO


   SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO CONSOLIDATO

   A. Informazioni di natura qualitativa
   Nella  presente  voce  occorre illustrare gli obiettivi perseguiti
nonche'  le  politiche  e  i  processi  adottati  nella  gestione del
patrimonio.  Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione
di  patrimonio  utilizzata  dal  gruppo o dalle sue componenti; b) le
modalita'  con  cui il gruppo persegue i propri obiettivi di gestione
del   patrimonio;   c)   per   le  societa'  sottoposte  a  requisiti
patrimoniali esterni minimi obbligatori, la natura di detti requisiti
e  come  del  loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di
gestione del patrimonio.

   B. Informazioni di natura quantitativa


   SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA BANCARI

   2.1 Ambito di applicazione della normativa
   Nella presente voce occorre indicare:
    - le  differenze  tra  ambito di applicazione della normativa sul
patrimonio  di  vigilanza e sui coefficienti prudenziali ed ambito di
applicazione della normativa di bilancio;
    - l'esistenza   di   eventuali   restrizioni   o  impedimenti  al
trasferimento di componenti di patrimonio fra societa' del gruppo.



   Parte  G  -  OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI
D'AZIENDA


   SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO

   1.1 Operazioni di aggregazione
   I valori della colonna "totale ricavi del gruppo" sono determinati
ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente
esercizio  siano  state  effettuate  tutte  all'inizio  del  medesimo
esercizio.
   I  valori  della  colonna  "utile/perdita  netto  del gruppo" sono
determinati  ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate
nel  corrente  esercizio  siano state effettuate tutte all'inizio del
medesimo esercizio.
   Se  le  informazioni  precedenti  non  sono  determinabili occorre
fornire le motivazioni.

   1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione

   1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento
   Figurano  nella  presente  voce le informazioni di cui all'IFRS 3,
paragrafi 74, 75, 76, 77.

   1.2.2 Altre
   Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni
di  cui  all'IFRS 3, paragrafi 67 lettere a), d), e), f), g), h), i),
68, 69, 72, 73, 77.


   SEZIONE 2  - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
   Qualora  non  sia possibile fornire le informazioni concernenti le
operazioni    di    aggregazione    realizzate   dopo   la   chiusura
dell'esercizio,  ma  prima  dell'approvazione  del relativo bilancio,
occorre illustrarne le motivazioni.

   2.1 Operazioni di aggregazione
   Il   valori   della   colonna  "totale  ricavi  del  gruppo"  sono
determinati  ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate
nel  corrente  esercizio  siano state effettuate tutte all'inizio del
medesimo esercizio.
   I  valori  della  colonna  "utile/perdita  netto  del gruppo" sono
determinati  ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate
nel  corrente  esercizio  siano state effettuate tutte all'inizio del
medesimo esercizio.
   Se  le  informazioni  precedenti  non  sono  determinabili occorre
fornire le motivazioni.



   Paragrafo 7- La relazione sulla gestione consolidata



   7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

   Nella relazione consolidata sulla gestione:
    a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 7 del
capitolo  2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese
incluse  nel  consolidamento  e  alle  azioni  o  quote  dell'impresa
capogruppo  detenute,  acquistate o alienate da altre imprese incluse
nel consolidamento;
    b)  non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) e
e) del paragrafo suddetto;
    c)  e' incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e
il  risultato  d'esercizio  dell'impresa  capogruppo  e il patrimonio
netto e il risultato d'esercizio consolidati.


--------------------
          (1)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
          arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
          trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
          500  euro  ed  elevando  al  migliaio superiore le frazioni
          maggiori  di  500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
          ottenuto   per   somma   degli  importi  arrotondati  delle
          sottovoci.  La  somma  algebrica delle differenze derivanti
          dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
          ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
          patrimoniale,  tra  gli  "altri proventi/oneri di gestione"
          per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
          contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
          da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
          schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
          (2)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
          arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
          trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
          500.000  curo  ed elevando al milione superiore le frazioni
          maggiori  di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
          va  ottenuto  per  somma  degli  importi  arrotondati delle
          sottovoci.  La  somma  algebrica delle differenze derivanti
          dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
          ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
          patrimoniale,  tra  gli  "altri proventi/oneri di gestione"
          per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
          contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
          da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
          schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
          (3)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
          arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
          trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
          500  euro  ed  elevando  al  migliaio superiore le frazioni
          maggiori  di  500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
          ottenuto   per   somma   degli  importi  arrotondati  delle
          sottovoci.  La  somma  algebrica della differenza derivanti
          dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
          ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
          patrimoniale,  tra  gli  "altri oneri/proventi di gestione"
          per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
          contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
          da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
          schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
          (4)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
          arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
          trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
          500.000  euro  ed elevando al milione superiore le frazioni
          maggiori  di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
          va  ottenuto  per  somma  degli  importi  arrotondati delle
          sottovoci.  La  somma  algebrica della differenza derivanti
          dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
          ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
          patrimoniale,  tra  gli  "altri oneri/proventi di gestione"
          per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
          contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
          da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
          schemi di stato patrimoniale e di conto economico.


   Capitolo  4  - I documenti contabili delle succursali di banche di
altri Paesi



   Capitolo  4. - I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI BANCHE DI
ALTRI PAESI


   Capitolo  4  - I documenti contabili delle succursali di banche di
altri Paesi Paragrafo 1 - Banche comunitarie


   1. BANCHE COMUNITARIE
   Le  succursali  italiane di banche costituite in altri Paesi della
Comunita' Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio
e,  ove  redatto,  del bilancio consolidato della propria casa madre,
entrambi  compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla
legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.
   I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di
controllo.
   Paragrafo 2 - Banche extracomunitarie


   2. BANCHE EXTRACOMUNITARIE
   Alle   succursali   italiane   di   banche   costituite  in  paesi
extracomunitari  che abbiano stipulato accordi di reciprocita' basati
sulla  verifica  della condizione di conformita' o di equivalenza dei
bilanci  delle  banche  medesime con la normativa contabile stabilita
dalla  direttiva n. 86/635/CE o dai principi contabili internazionali
adottati in ambito europeo si applicano le disposizioni contenute nel
precedente paragrafo 1.
   Le   succursali   italiane   di   banche   costituite   in   Paesi
extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo
precedente sono tenute a pubblicare in Italia:
    a)   il   bilancio   d'esercizio  e,  ove  redatto,  il  bilancio
consolidato   della   propria   casa   madre,  entrambi  compilati  e
controllati  secondo  le  modalita'  previste  dalla legislazione del
Paese  in  cui  la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle
relazioni di gestione e di controllo;
    b)   informazioni  supplementari  riguardanti  l'attivita'  delle
succursali  stesse  e  consistenti  in  uno stato patrimoniale, in un
conto  economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto
e  nel  rendiconto finanziario redatti secondo gli schemi e i criteri
indicati nella presente circolare.


   Paragrafo 3 - Modalita' di pubblicazione dei documenti


   3. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI
   I  bilanci,  le relazioni e le informazioni supplementari indicati
nei  precedenti  paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La
conformita'  della  traduzione  alla  versione in lingua originale e'
certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme
al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.
   Se  la  banca  e'  presente in Italia con due o piu' succursali, i
bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati
da  almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno
comunicazione   dell'ufficio  del  registro  presso  il  quale  viene
effettuato  il  deposito  dei  suddetti  documenti.  Le  informazioni
supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.
   Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto 87/92"
si  applicano,  anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9
aprile  1991,  n.  127,  le  disposizioni  del codice civile e quelle
contenute  in  altre  norme  di  legge riguardanti la pubblicita' del
bilancio e delle relazioni.

        ---->  Vedere allegato da pag. 149 a pag. 251   <----

        ---->  Vedere allegato da pag. 252 a pag. 360   <----

        ---->  Vedere allegato da pag. 361 a pag. 460   <----

        ---->  Vedere allegato da pag. 461 a pag. 511   <----