(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 1)
      TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA 
 
                               Art. 1. 
              Pensione, assegno o indennita' di guerra 
 
  La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti  dal  presente
testo   unico   costituiscono   atto   risarcitorio,   di    doveroso
riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato  nei  confronti
di coloro che, a  causa  della  guerra,  abbiano  subito  menomazioni
nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto.