TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA Art. 1. Pensione, assegno o indennita' di guerra La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto.