(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 1.
                           Capitale minimo
    Il  Titolo  II,  Capitolo 1, del Regolamento della Banca d'Italia
del 4 agosto 2000 e' sostituito come segue:
                              Titolo II
                       COSTITUZIONE DELLE SIM
                      E OPERATIVITA' ALL'ESTERO
                             Capitolo 1
                           Capitale minimo
1. Premessa.
    La  dotazione  di  capitale  minima delle SIM e' commisurata alla
tipologia di servizio o attivita' di investimento svolti.
2. Fonti normative.
    Art. 19, comma 1, lettera d), del testo unico.
3. Definizioni.
    Ai  fini  del  presente  capitolo si definisce «capitale versato»
l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni,
esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.
4. Disciplina del capitale minimo.
    Gli  importi  minimi  del  capitale  versato delle SIM sono cosi'
fissati:
      I)   120.000   euro   per   le   SIM   che  intendono  prestare
esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a
condizione che:
        1. non  detengano,  neanche in via temporanea, disponibilita'
liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
        2. non assumano rischi in proprio (1).
              (1)  Configura assunzione di rischi in proprio anche la
          prestazione  del  servizio  accessorio  di  concessione  di
          finanziamenti  agli  investitori  per  consentire  loro  di
          effettuare  un'operazione  relativa a strumenti finanziari,
          nella   quale   interviene   il  soggetto  che  concede  il
          finanziamento.
    Tali  limitazioni  devono  essere  espressamente  previste  nello
statuto delle SIM;
      II)  385.000  euro  per  le  SIM  che intendono prestare, anche
congiuntamente, i servizi di:
        a) collocamento  di  strumenti  finanziari senza assunzione a
fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
        b) gestione di portafogli;
        c) ricezione e trasmissione di ordini;
    a condizione che:
      1. non  detengano,  neanche  in  via temporanea, disponibilita'
liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
      2. non assumano rischi in proprio (2).
    Tali  limitazioni  devono  essere  espressamente  previste  nello
statuto delle SIM.
    Il  medesimo importo e' richiesto anche qualora tali SIM prestino
il servizio di consulenza in materia di investimenti;
      III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche
congiuntamente, i servizi:
        a) previsti  nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni
ivi indicate;
        b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari
con  assunzione  a  fermo  ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei
confronti dell'emittente;
        c) di negoziazione per conto proprio;
        d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
        e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
    Nelle  ipotesi di societa' gia' operanti che avendo modificato il
proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione
di  servizi  di investimento, o di SIM gia' autorizzate che intendano
prestare  servizi di investimento per i quali sia previsto un importo
minimo  del  capitale  versato  superiore,  ai fini del calcolo degli
importi  minimi  sopra  indicati,  si tiene conto anche delle riserve
risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto
siano indisponibili.
    Le  SIM  verificano  costantemente  il mantenimento degli importi
minimi  di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve
indisponibili.  Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi
risultino  intaccati,  le  SIM  provvedono  tempestivamente  al  loro
reintegro.
                               Art. 2.
                       Operativita' all'estero
    Il  Titolo  II,  Capitolo 4, del Regolamento della Banca d'Italia
del 4 agosto 2000 e' sostituito come segue:
                             Capitolo 4
                       Operativita' all'estero
                              SEZIONE I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Definizioni.
    Ai fini del presente Capitolo si definiscono:
      «direttiva»,  la  direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004;
              (2)  Configura assunzione di rischi in proprio anche la
          prestazione  del  servizio  accessorio  di  concessione  di
          finanziamenti  agli  investitori  per  consentire  loro  di
          effettuare  un'operazione  relativa a strumenti finanziari,
          nella   quale   interviene   il  soggetto  che  concede  il
          finanziamento.
      «punto di contatto», l'autorita' competente del paese ospitante
designata  a  svolgere  le  funzioni  di  punto  di contatto ai sensi
dell'art. 56, comma 1, della direttiva;
      «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»,  i  servizi e le
attivita'  di  cui alle sezioni A e B della tabella allegata al testo
unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;
      «agente collegato», la persona fisica o giuridica che, sotto la
piena  e  incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
investimento  per  conto  della  quale  opera,  promuove i servizi di
investimento  e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o  potenziali
clienti,  riceve  e  trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti
riguardanti  servizi  di investimento o strumenti finanziari, colloca
strumenti  finanziari  e/o  presta consulenza ai clienti o potenziali
clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
      «succursale»,  una  sede  che  costituisce parte, sprovvista di
personalita'  giuridica,  di  una SIM e che effettua direttamente, in
tutto  o  in  parte,  le  attivita'  della  SIM.  E'  assimilata alla
succursale  l'ipotesi  in  cui la SIM operi all'estero avvalendosi di
agenti   collegati   stabiliti   in  uno  Stato  comunitario  diverso
dall'Italia;
      «prestazione  di servizi senza stabilimento», la prestazione di
servizi  o  attivita'  di  investimento  e  di  servizi accessori nel
territorio  di  uno  Stato  estero  in  assenza  di  succursali.  Non
costituisce  prestazione  di  servizi  senza stabilimento l'attivita'
pubblicitaria  realizzata nel rispetto dell'art. 32 del testo unico e
delle relative disposizioni di attuazione;
      «libera  prestazione  di  servizi»,  lo svolgimento dei servizi
ammessi   al   mutuo  riconoscimento  nel  territorio  di  uno  Stato
appartenente all'UE, effettuato con le modalita' della prestazione di
servizi senza stabilimento;
      «ufficio di rappresentanza», una struttura che una SIM utilizza
esclusivamente  per  svolgere attivita' di studio dei mercati nonche'
altre  attivita' non riconducibili a quelle normalmente svolte da una
SIM.
2. Fonti normative.
    La materia e' disciplinata dall'art. 26 del testo unico.
3. Responsabile del procedimento amministrativo.
    Responsabile   dei   procedimenti   amministrativi  previsti  nel
presente  Capitolo  e'  il  Servizio  Vigilanza  sull'Intermediazione
Finanziaria.
                             SEZIONE II
             Operativita' all'estero delle SIM italiane
1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE.
    1.1 Primo insediamento di una succursale.
    Condizione necessaria perche' una SIM possa stabilire una propria
succursale  in  un  altro  Stato  comunitario  per  la prestazione di
servizi   e   attivita'   ammessi  al  mutuo  riconoscimento,  e'  il
ricevimento  da  parte  della  Banca  d'Italia  di  una comunicazione
preventiva contenente le seguenti informazioni:
      1)  lo  Stato  membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende
stabilire una succursale;
      2) un programma di attivita', nel quale sono indicati i servizi
ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel Paese
ospitante, nonche' l'intenzione di avvalersi di agenti collegati;
      3)  la  struttura  organizzativa  che  assumera'  la succursale
(organigramma,   risorse  umane,  sistemi  informativi)  e  l'impatto
dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
      4)  il  recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero
della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi
di attivita);
      5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
    Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
completa  di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica
le   informazioni   ricevute   all'autorita'   competente  del  paese
ospitante.  Tale  comunicazione  non  da'  luogo  a  un  procedimento
amministrativo  ad  istanza di parte ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Qualora  la  Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della
succursale  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  della  struttura
organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale
della  SIM (3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica al punto di
contatto   del   paese   ospitante,   essa   avvia   un  procedimento
amministrativo  d'ufficio  di  divieto  che  deve  concludersi  entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti
gli  elementi  necessari  e,  in  ogni  caso,  anche  tenuto conto di
eventuali  cause di sospensione del termine, non oltre novanta giorni
da tale data.
    La  Banca  d'Italia  comunica  altresi'  al punto di contatto del
paese  ospitante  precisazioni  in  ordine  al  sistema di indennizzo
riconosciuto  ai  sensi dell'art. 59 del testo unico che garantisce i
diritti dei clienti della succursale.
    Dell'avvenuta  notifica  al punto di contatto del paese ospitante
e'  data  comunicazione  alla  SIM  interessata.  Tale riferimento e'
fornito anche alla Consob.
    La  SIM  puo'  stabilire  la succursale e iniziare l'operativita'
dopo  aver  ricevuto  apposita  comunicazione da parte dell'autorita'
competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta
giorni  dal  momento  in  cui  tale autorita' ha ricevuto la notifica
riguardante lo stabilimento della succursale.
    La  SIM  comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo
inizio e la cessazione dell'attivita' della succursale.
1.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
    La   SIM   comunica  alla  Banca  d'Italia  ogni  modifica  delle
informazioni  di  cui  al  paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5) della
presente  sezione  almeno  trenta  giorni  prima  di  procedere  alla
modifica.
    La  Banca  d'Italia provvede, entro trenta giorni dalla ricezione
della  predetta comunicazione, a effettuare la relativa comunicazione
al punto di contatto del paese ospitante e ne informa la SIM.
2. Prestazione  in  altri  Stati dell'UE di servizi e attivita' senza
stabilimento di succursali.
    2.1 Comunicazione preventiva.
    La  SIM  che intende operare per la prima volta in un altro Stato
comunitario  senza  stabilimento  di  succursali,  invia  alla  Banca
d'Italia   una   comunicazione   preventiva  contenente  le  seguenti
informazioni:
      1)  lo  Stato  in  cui  la  SIM  intende  esercitare la propria
attivita';
      2)  un programma di attivita' nel quale sono indicati i servizi
ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel paese
ospitante;
      3) le modalita' con le quali la SIM intende operare (4).
    La comunicazione preventiva e' inviata alla Banca d'Italia almeno
trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita'.
    Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, completa
di  tutti  gli  elementi  necessari,  la  Banca  d'Italia  provvede a
effettuare  la  relativa  notifica  al  punto  di  contatto del paese
ospitante.
    Dell'avvenuta  notifica  al punto di contatto del paese ospitante
e'   data   contestuale  comunicazione  alla  SIM  interessata.  Tale
riferimento e' fornito anche alla CONSOB.
    2.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
    La  SIM  comunica alla Banca d'Italia ogni modifica del contenuto
delle  informazioni  di  cui  al  paragrafo 2.1, punti 2) e 3), della
presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.
    La  Banca  d'Italia comunica la modifica al punto di contatto del
paese ospitante.
              (3) Ove la SIM appartenga a un gruppo bancario si tiene
          conto  anche  della  situazione  tecnico-organizzativa  del
          gruppo.
              (4)   La   SIM   autorizza  alla  gestione  di  sistemi
          multilaterali   di   negoziazione  che  intende  consentire
          l'accesso  remoto  al  sistema  di  negoziazione a soggetti
          insediati  in  altri Paesi dell'Unione europea, illustra le
          soluzioni  operative  che  intende  adottare a tal fine. 3.
          Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari.
    3.1 Richiesta di autorizzazione.
  La  SIM  puo' stabilire succursali in paesi extracomunitari, previa
autorizzazione  della Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto
delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
    La SIM presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione
contenente le seguenti informazioni:
      1)  lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire
una succursale;
      2)  l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia
di espansione sull'estero della SIM;
      3)  l'attivita'  che  la  SIM  intende  effettuare  nello Stato
ospitante,  la  struttura  organizzativa  che assumera' la succursale
(organigramma,  risorse  umane,  sistemi  informativi),  e  l'impatto
dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
      4)  il  recapito  della  succursale  nello Stato estero, ovvero
della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi
di attivita), dove possono essere richiesti i documenti;
      5)  i  nominativi  e  un  curriculum  informativo dei dirigenti
responsabili della succursale;
      6)  l'ammontare  del  fondo  di dotazione della succursale, ove
richiesto.
    La  Banca  d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di
novanta  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione (5). La Banca
d'Italia  puo'  richiedere  un  parere  sull'iniziativa all'autorita'
competente del paese estero.
    Il  rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e'
subordinato alle seguenti condizioni:
      a) esistenza,  nel paese di insediamento, di una legislazione e
di un sistema di vigilanza adeguati;
      b) esistenza  di apposite intese di collaborazione tra la Banca
d'Italia  e  la  CONSOB  e le competenti autorita' dello Stato estero
volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte
della  Banca  d'Italia e della CONSOB anche attraverso l'espletamento
di controlli in loco;
      c) possibilita'  di agevole accesso, da parte della casa madre,
alle informazioni della succursale;
      d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione
finanziaria, economia e patrimoniale della SIM (6). Le valutazioni in
materia  di  organizzazione  tengono conto delle maggiori difficolta'
che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli
interni su una succursale all'estero.
    La  Banca  d'Italia comunica alla SIM interessata i motivi per il
mancato rilascio dell'autorizzazione.
    La  SIM  comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo
inizio dell'attivita' della succursale e la cessazione dell'attivita'
della succursale.
    La   Banca   d'Italia  comunica  alla  Consob  le  autorizzazioni
rilasciate.
    3.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
    La SIM comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica
che  intende  apportare  alle  informazioni  di cui al paragrafo 3.1,
punti 3), 4) e 5) della presente Sezione.
    La  SIM  puo' dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi
60  giorni  dalla  ricezione della comunicazione da parte della Banca
d'Italia.
              (5) La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e'
          stata  consegnata  direttamente alla Banca d'italia, ovvero
          nel  giorno  in  cui e' ricevuta dalla medesima se e' stata
          spedita per raccomandata a.r. Per le ipotesi di sospensione
          e interruzione del termine di novanta giorni di cui al par.
          1.1.  della  presente  Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento
          della  Banca  d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).
              (6)  Ove  la  SIM  appartenga a gruppi bancari si tiene
          conto  anche  della  situazione  tecnico-organizzativa  del
          gruppo di appartenenza.
4.    Prestazione    di   servizi   senza   stabilimento   in   Stati
extracomunitari.
    La   SIM   puo'   operare  in  un  paese  extracomunitario  senza
stabilimento  di  succursali  previa  autorizzazione rilasciata dalla
Banca  d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni
vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
    Le   SIM   presentano   alla   Banca   d'Italia  una  domanda  di
autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
      1)  lo  Stato  in  cui  la  SIM  intende  esercitare la propria
attivita';
      2)  un programma di attivita' nel quale sono indicati i servizi
che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
      3) le modalita' con le quali la SIM intende operare (7).
    La  Banca  d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di
60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia puo'
richiedere  un  parere  sull'iniziativa  all'autorita' competente del
paese estero (8).
    Il  rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e'
subordinato alle seguenti condizioni:
    a) esistenza  nel  paese  ospitante  di  una legislazione e di un
sistema di vigilanza adeguati;
    b) esistenza  di  apposite  intese di collaborazione tra la Banca
d'Italia e la Consob e le competenti autorita' dello stato estero.
    La  Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione
di  servizi  senza  stabilimento  in Stati extracomunitari quando non
ricorrano  le  condizioni  richiamate  al  precedente capoverso e per
motivi  attinenti  all'adeguatezza  della  struttura  organizzativa e
della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (9).
    La  Banca  d'Italia  comunica  alla  SIM  interessata gli aspetti
tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.
5. Svolgimento  in altri Stati dell'UE di attivita' diverse da quelle
                      previste dalla direttiva.
    Le  SIM possono svolgere in altri Stati dell'UE attivita' diverse
da  quelle  previste  dalla  direttiva  con  o  senza stabilimento di
succursali  previa  autorizzazione  della  Banca d'Italia, sentita la
Consob.   Lo   svolgimento  di  tali  attivita'  e'  sottoposto  alle
disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
    Il  rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e'
subordinato alle seguenti condizioni:
      a) esistenza  di apposite intese di collaborazione tra la Banca
d'Italia e la Consob e le competenti autorita' dello stato estero;
      b) possibilita'  di agevole accesso, da parte della casa madre,
alle informazioni presso la succursale.
    Si applicano:
      i  paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda
svolgere le attivita' con stabilimento di succursali;
      il  paragrafo 4  del  presente  Capitolo  ove  la  SIM  intenda
svolgere le attivita' senza stabilimento.
              (7)   La  SIM  autorizzata  alla  gestione  di  sistemi
          multilaterali   di   negoziazione  che  intende  consentire
          l'accesso  remoto  al  sistema  di  negoziazione a soggetti
          insediati  in  altri  paesi  extracomunitari,  illustra  le
          soluzioni   operative   che   intende   adottare   per   la
          realizzazione dell'accesso remoto.
              (8)  Per  le  ipotesi di sospensione e interruzione del
          termine di novanta giorni di cui al par. 1.1 della presente
          Sezione,  cfr.  art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia
          del  27 giugno  2006  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          dell'11 luglio 2006, n. 162).
              (9)  Ove  la  SIM  appartenga a gruppi bancari si tiene
          conto  anche  della  situazione  tecnico-organizzativa  del
          gruppo   di   appartenenza.  6.  Uffici  di  rappresentanza
          all'estero.
    La   SIM   puo'   aprire  in  altri  Stati  dell'UE  e  in  Stati
extracomunitari uffici di rappresentanza.
    L'apertura  di  uffici di rappresentanza all'estero e' sottoposta
alle   procedure   previste   dall'autorita'   competente  del  paese
ospitante.
    La  SIM  comunica  tempestivamente  alla  Banca d'Italia l'inizio
dell'attivita'  dell'ufficio  di  rappresentanza  indicando  lo Stato
estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attivita' svolta
dallo stesso.
    La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione
dell'ufficio di rappresentanza.
                               Art. 3.
                Modalita' di deposito e sub-deposito
    Dopo  il  Titolo  IV  del  Regolamento  della  Banca d'Italia del
4 agosto 2000 «Bilancio d'esercizio» e' aggiunto il seguente:
                              Titolo V
                MODALITA' DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO
           DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEGLI STRUMENTI
                     FINANZIARI DELLA CLIENTELA
                              SEZIONE I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Premessa.
    Il  presente  Capitolo disciplina gli obblighi degli intermediari
relativi  al  deposito  dei  beni  e  al sub-deposito degli strumenti
finanziari  della  clientela nella prestazione di servizi e attivita'
di investimento.
    Le  soluzioni  organizzative  e  procedurali  la  cui definizione
puntuale  e'  rimessa  agli  intermediari  devono  essere adeguate in
relazione  al tipo e all'entita' delle attivita' svolte e alla natura
della  clientela  e,  piu'  in  generale, esse devono essere idonee a
salvaguardare   i   diritti  dei  clienti  sui  beni  affidati  e  la
separazione  patrimoniale  (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra
questi  e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, le soluzioni
dovranno  essere in linea anche con le altre disposizioni nazionali e
gli  standard internazionali in materia di custodia e amministrazione
titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Fonti normative.
  La  materia  e' disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lettera b),
22 e 201, comma 12 del testo unico.
3. Definizioni.
    Ai fini del presente Capitolo si definiscono:
      «organismi di deposito centralizzato»: la Monte Titoli S.p.A. e
gli  altri  organismi  italiani  o  esteri abilitati sulla base della
disciplina   del   Paese   di   origine   all'attivita'  di  deposito
centralizzato di strumenti finanziari;
      «depositari  abilitati»: le banche centrali, le banche italiane
e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono
detenere   strumenti   finanziari   e  disponibilita'  liquide  della
clientela;  altri  soggetti  abilitati  all'attivita'  di custodia di
strumenti finanziari per conto di terzi;
      «fondi  del  mercato  monetario riconosciuti»: si intendono gli
organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio rientranti nel
campo  di  applicazione  della  direttiva  85/611/CEE  ovvero  quelli
soggetti  a  vigilanza  e  autorizzati da un'autorita' di vigilanza a
norma  del  diritto  nazionale  di  uno  Stato  membro  dell'UE e che
soddisfino le seguenti condizioni:
        a) il  loro obiettivo di investimento principale e' quello di
mantenere  il  valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei
proventi;
        b) ai   fini   del   raggiungimento   di  tale  obiettivo  di
investimento  principale,  investono  esclusivamente in strumenti del
mercato monetario di elevata qualita' (10) con una durata residua non
superiore  a  397  giorni,  o  aggiustamenti periodici del rendimento
coerenti  con  tale  durata  e  con  una durata media ponderata di 60
giorni.  Possono  altresi'  raggiungere  tale  obiettivo investendo a
titolo accessorio in depositi presso banche;
        c) rappresentano   un  investimento  liquido,  prevedendo  il
rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta
o il giorno successivo;
      «intermediari»:  le  SIM,  le  SGR  autorizzate  a  prestare il
servizio   di   gestione  di  portafogli,  le  banche  italiane,  gli
intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107
del  testo  unico  bancario,  le  imprese di investimento e le banche
extracomunitarie  con succursali in Italia e gli agenti di cambio; la
societa' Poste italiane, Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata
ai  sensi  dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
144 del 14 marzo 2001;
      «conto   omnibus»:   il  conto  aperto  presso  un  depositario
abilitato, intestato all'intermediario, in cui sono immessi strumenti
finanziari di pertinenza di una pluralita' di clienti,
      «beni»: disponibilita' liquide e strumenti finanziari;
      «cliente al dettaglio» e «cliente professionale»: il cliente al
dettaglio  e  il  cliente professionale come definiti nel TUF e nelle
disposizioni di attuazione emanate ai sensi del TUF medesimo.
4. Ambito di applicazione.
    Le  presenti  disposizioni  si applicano agli intermediari che in
relazione  alla  prestazione  di  servizi o attivita' di investimento
ricevono  in  deposito  i  beni  della clientela ovvero li depositano
(disponibilita'  liquide)  o  sub-depositano  (strumenti  finanziari)
presso  soggetti  terzi ovvero sono abilitati a disporre dei conti di
deposito intestati alla clientela.
                             SEZIONE II
                       Deposito e Sub-Deposito
1.   Evidenze  presso  l'intermediario  e  utilizzo  dei  beni  della
clientela.
    Presso  l'intermediario  devono  essere  istituite  e  conservate
apposite  evidenze  degli  strumenti  finanziari  e  del  denaro  dei
clienti.
    Tali   evidenze  devono  essere  relative  a  ciascun  cliente  e
suddivise per tipologia di servizio e attivita' prestati e indicare i
depositari  delle  disponibilita'  liquide  e  i sub-depositari degli
strumenti finanziari.
    Le  evidenze  devono  essere aggiornate in via continuativa e con
tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento
con  certezza  la  posizione  di  ciascun cliente. Esse devono essere
regolarmente  riconciliate  anche tenendo conto della frequenza e del
volume  delle transazioni concluse nel periodo con gli estratti conto
prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati
presso l'intermediario.
    Nelle  evidenze  dell'intermediario  devono  essere indicate, con
riferimento  alle  singole  operazioni  relative a beni di pertinenza
della  clientela,  la  data  dell'operazione, la data del regolamento
previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.
    L'intermediario  deve evitare compensazioni tra le posizioni (sia
in denaro sia in titoli) dei singoli clienti.
              (10) Uno strumento del mercato monetario e' considerato
          di   elevata   qualita'  se  tutte  le  agenzie  di  rating
          competenti  che  lo  hanno  valutato gli hanno assegnato la
          valutazione del merito di credito piu' elevata disponibile.
          Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna Agenzia
          di   rating   competente  non  e'  considerato  di  elevata
          qualita'. Un'agenzia di rating e' considerata competente se
          pubblica  regolarmente  e su base professionale valutazioni
          del  merito di credito per i fondi del mercato monetario ed
          e' una agenzia esterna di valutazione del merito di credito
          (ECAI)   riconosciuta   dalla   Banca  d'Italia  ai  sebnsi
          dell'art. 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.
    Nelle  ipotesi  in  cui  le operazioni effettuate per conto della
clientela  prevedano  la  costituzione  e  il  regolamento di margini
presso terze parti, particolare cura dovra' essere prestata affinche'
le  posizioni  di  ciascun  cliente  relative  a  tali  margini siano
mantenute   costantemente   distinte   in   modo   tale   da  evitare
compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni
poste  in  essere  per  conto  dei  differenti  clienti  o  per conto
dell'intermediario  medesimo.  Pertanto,  ove  le  disponibilita' sui
conti  dei  singoli  clienti siano insufficienti, l'intermediario non
potra'  in nessun caso utilizzare le disponibilita' di altri clienti.
Resta  ferma  la  possibilita'  per  l'intermediario  di concedere al
cliente  l'eventuale  finanziamento  che  dovra'  essere  prontamente
rilevato  nella  contabilita' aziendale necessario per la conclusione
delle operazioni.
    Gli  intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o
di  terzi  le  disponibilita'  liquide  e gli strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in
caso  di  clienti  al  dettaglio,  dovra'  essere  espresso  in forma
scritta.
    Nel  contratto  con clientela al dettaglio devono essere indicate
le  controparti,  le  caratteristiche  delle  operazioni  che possono
essere   poste   in   essere,   le   garanzie   fornite,  nonche'  la
responsabilita' delle parti coinvolte nelle operazioni.
    Nel  caso  in  cui  gli  strumenti  finanziari  del cliente siano
sub-depositati  presso  terzi  in  conti  omnibus,  l'utilizzo  degli
strumenti  nell'interesse  proprio dell'intermediario o di terzi (es.
nell'ambito  di  operazioni  non coperte dalla relativa provvista) e'
subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:
      a) all'acquisizione  da parte dell'intermediario del preventivo
consenso  scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel
conto   omnibus;   l'acquisizione   del   consenso   scritto  non  e'
obbligatoria  nel  caso  di  conti omnibus intestati esclusivamente a
clienti professionali;
      b) all'adozione  da  parte  dell'intermediario di idonee misure
volte  ad  assicurare  che  gli strumenti finanziari immessi in conti
omnibus  siano  utilizzati secondo le modalita' previste dall'accordo
con  il  cliente  (da  stipulare  per iscritto nel caso di cliente al
dettaglio) che ha conferito il consenso.
    Le  singole  operazioni  concluse  e  la  relativa  remunerazione
dovranno  essere  rese  note  al cliente con apposita comunicazione o
nell'ambito  della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso
(11).
    Le  evidenze  dell'intermediario  contengono  i  dati relativi al
cliente  che  ha  impartito  istruzioni sull'utilizzo degli strumenti
finanziari   e   al   numero   di   strumenti  finanziari  utilizzati
appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso, in modo da
permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
2. Deposito      delle      disponibilita'     liquide     consegnate
all'intermediario.
  Le  SIM,  le SGR, le imprese di investimento extracomunitarie e gli
agenti  di  cambio  depositano, entro il giorno lavorativo successivo
alla   loro  ricezione,  le  disponibilita'  liquide  ricevute  dalla
clientela  presso  una  banca o una banca centrale in conti intestati
agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni
di   terzi;   detti  conti  sono  tenuti  distinti  da  quelli  degli
intermediari medesimi. Le disponibilita' liquide possono essere anche
investite,  previo consenso del cliente interessato (da formulare per
iscritto  nel  caso di clientela al dettaglio), in quote di fondi del
mercato  monetario  riconosciuti,  intestate  all'intermediario,  con
l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
    Il  contratto  con il cliente deve prevedere se le disponibilita'
liquide  depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal
contratto deve risultare se l'intermediario:
      retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo
depositario;
      retrocede  gli  interessi  in  misura forfettaria pari a quanto
mediamente percepito dal depositario;
      corrisponde  interessi  in  misura  difforme  rispetto a quella
corrisposta dal depositario;
              (11)   Sul  punto,  si  richiama  quanto  previsto  dal
          Regolamento  Consob  in  materia di Intermediari emanato in
          attuazione dell'art. 6, comma 2 del testo unico.
      non   corrisponde   interessi   sulle  somme  liquide  connesse
all'espletamento degli incarichi.
    Gli  interessi  maturati  sui  conti di terzi devono risultare da
separate  evidenze  accese  presso  l'intermediario  e  devono essere
tenuti  distinti  da  quelli  percepiti  sulle disponibilita' liquide
depositate sui conti di proprieta' dell'intermediario.
    Il  deposito  non e' richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico
preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale
consegna  sia  imminente  in  relazione  alla natura dell'incarico da
espletare.
3. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela.
    Ferma   restando   la   responsabilita'   dell'intermediario  nei
confronti  del  cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione
(da  fornire  in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli
strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:
      organismi di deposito centralizzato;
      altri depositari abilitati.
    Nelle  evidenze presso l'intermediario relative a ciascun cliente
devono  essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati
gli  strumenti  finanziari,  nonche'  l'eventuale  appartenenza degli
stessi  al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalita'.
Presso  il  sub-deposiario  gli  strumenti finanziari della clientela
sono  tenuti  in  conti  intestati all'intermediario depositante, con
l'indicazione  che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti
distinti  da  quelli  dell'intermediario depositante accesi presso il
medesimo sub-depositario.
    I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso
l'intermediario depositante.
4. Selezione dei depositari e dei sub-depositari.
    L'intermediario   seleziona  i  depositari  delle  disponibilita'
liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela
sulla  base  delle  competenze  e  della reputazione di mercato degli
stessi,   tenendo   anche  conto  delle  disposizioni  legislative  o
regolamentari  ovvero  di  prassi  esistenti  nei  mercati in cui gli
stessi operano. L'attivita' svolta dai depositari e sub-depositari va
periodicamente  monitorata,  al  fine  di  riesaminare l'efficienza e
l'affidabilita' del servizio (12).
    Se   l'intermediario   intende   effettuare  il  sub-deposito  di
strumenti  finanziari  presso  soggetti  insediati in un paese il cui
ordinamento   disciplina   la  detenzione  e  custodia  di  strumenti
finanziari  e  prevede  forme  di vigilanza dei soggetti che prestano
l'attivita', l'intermediario e' tenuto a sub-depositare i beni presso
soggetti regolamentati e vigilati.
    L'intermediario  puo'  sub-depositare  gli  strumenti  finanziari
della  clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti
non  prevedono  una  regolamentazione  e  forme  di  vigilanza  per i
soggetti  che  svolgono  attivita'  di  custodia e amministrazione di
strumenti  finanziari,  solo  ove  sia  rispettata una delle seguenti
condizioni:
      a) gli  strumenti finanziari sono detenuti per conto di clienti
professionali  e  questi  chiedano  per iscritto all'intermediario di
sub-depositarli presso quel soggetto; ovvero
      b) la  natura  degli  strumenti finanziari ovvero dei servizi o
attivita'  di investimento connessi agli stessi impone che essi siano
sub-depositati presso un determinato soggetto.
5. Intermediari che non possono detenere beni della clientela.
    L'intermediario che non puo' detenere, neanche in via temporanea,
strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela, adotta
schemi  operativi  che  assicurino  il rispetto di tale divieto nella
prestazione dei servizi cui e' abilitato.
    E'  coerente  con  il  richiamato divieto l'adozione di un modulo
operativo nel quale sia previsto che il cliente:
      a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso
una  banca,  dedicati  esclusivamente  al compimento delle operazioni
connesse  con  la  prestazione  dei  servizi di investimento da parte
dell'intermediario;
              (12)  Le  disposizioni del primo capoverso del presente
          paragrafo  non  si  applicano  nel  caso  di deposito delle
          disponibilita' liquide presso banche centrali.
      b) fornisca le disponibilita' necessarie per la prestazione dei
servizi di investimento;
      c) rilasci  all'intermediario una delega a movimentare i citati
conti  solo  a  fronte  di  specifici  ordini  impartiti  dal cliente
medesimo  ovvero,  nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del
mandato gestorio;
      d) possa   disporre  dei  valori  presenti  nei  conti  dandone
informazione  all'intermediario,  ad eccezione di quelli necessari al
regolamento degli ordini in corso di esecuzione.
    Inoltre,  la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovra'
essere  impegnata  contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione
che  interessa  il  conto titoli trovi contropartita nel conto euro e
viceversa  (13),  ad  eccezione  del  caso in cui il cliente, con uno
specifico  ordine  impartito all'intermediario e reso noto anche alla
banca, disponga altrimenti.
    Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare
parte  dei  valori  depositati,  l'intermediario provvede a garantire
alla  banca  l'inesistenza  di  operazioni gia' disposte e in fase di
liquidazione.
    Resta  salva  la  possibilita'  per  l'intermediario  di adottare
schemi  operativi  diversi  da  quello  prospettato.  In tal caso gli
stessi   dovranno   essere   preventivamente  comunicati  alla  Banca
d'Italia.
6. Agenti di cambio.
    Gli   agenti  di  cambio  che  nello  svolgimento  della  propria
attivita' detengono valori della clientela:
      a) inviano  alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalita'
dalla  stessa  determinati,  le  informazioni  indicate  in  allegato
relative ai valori della clientela;
      b) incaricano  una  societa'  di  revisione  contabile iscritta
nell'apposito  albo  tenuto  dalla  Consob  di accertare, con cadenza
almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente Capitolo. A tal fine, la societa' di revisione
provvede  a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi
dai  depositari  o  subdepositari, la consistenza delle posizioni dei
singoli  clienti.  Copia  del  contratto  con  cui l'agente di cambio
conferisce  l'incarico e' inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni
dalla stipula.
    Gli  agenti  di  cambio che non intendono detenere neanche in via
temporanea   disponibilita'  liquide  e  strumenti  finanziari  della
clientela  si  attengono  alle  disposizioni di cui al paragrafo 5. A
essi  non  si  applicano  le  disposizioni  previste dalle precedenti
lettere a) e b).
    (13) resta ferma la possibilita' di movimentare sun singolo conto
nelle  ipotesi  in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle
operazioni poste in essere (ad esempio, il deposito di margini).
                                                             Allegato
                        BENI DELLA CLIENTELA
                   DETENUTI DAGLI AGENTI DI CAMBIO
     Informazioni da inviare periodicamente alla Banca d'Italia
       Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti:
Voce:
    1. numero di contratti in essere
    2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
    2.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni
di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
    3. strumenti finanziari di terzi presso terzi
    3.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni
di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
    4.   disponibilita'  liquide  di  terzi  transitoriamente  presso
l'agente di cambio
    5. disponibilita' liquide di terzi presso terzi
    5.a.  di  cui  rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro
termine e prestito titoli
                 Servizio di gestione di portafogli:
    6. numero di contratti in essere
    7. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
    7.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni
di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
    8. strumenti finanziari di terzi presso terzi
    8.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni
di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
    9.   disponibilita'  liquide  di  terzi  transitoriamente  presso
l'agente di cambio
    10. disponibilita' liquide di terzi presso terzi
    10.a.  di  cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro
termine e prestito titoli
           Servizio di ricezione e trasmissione di ordini:
    11. numero di contratti in essere
    12. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
    13. strumenti finanziari di terzi presso terzi
    14.  disponibilita'  liquide  di  terzi  transitoriamente  presso
l'agente di cambio
    15. disponibilita' liquide di terzi presso terzi
    Le  informazioni  vanno  ripartite  in  funzione  dei  criteri di
classificazione seguenti:
      a) con  riferimento  ai  clienti  depositanti,  per  i titoli o
valori vanno indicati:
        la  natura  del  soggetto  (banche,  SIM,  imprese, famiglie,
ecc.);
        la residenza (nazionale o estera);
      b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni
di  riporto,  pronti  contro termine e prestito titoli effettuate per
conto  della  clientela  (sottovoci  contrassegnate  dalla lettera a)
vanno indicate:
        la   natura   della  controparte  (banche,  SIM,  imprese  di
investimento, ecc.);
        la residenza (nazionale o estera);
      c) con  riferimento  agli  strumenti finanziari della clientela
vanno indicati:
        il   tipo   di  strumento  (obbligazioni,  azioni,  strumenti
derivati, ecc.);
        la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
      d) con  riferimento  ai  soggetti terzi depositari dei titoli o
dei  valori  va  indicata la natura del soggetto (banche o imprese di
investimento  italiane,  comunitarie o extracomunitarie, organismi di
deposito centralizzati, ecc.).
                               Art. 4.
                         Disposizioni finali
    Il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia
di  modalita' di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e
del denaro di pertinenza della clientela e' abrogato.