(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                   D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633

Testo  aggiornato e coordinato con le disposizioni recate dal D.L. 31
ottobre  1980,  n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre  1980,  n.  891, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, e dal
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
                            Titolo primo
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                                Art 1
                        Operazioni imponibili

L'imposta  sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le
prestazioni   di   servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato
nell'esercizio  di  imprese  o nell'esercizio di arti e professioni e
sulle importazioni da chiunque effettuate.
                               Art. 2
                          Cessioni di beni
Costituiscono  cessioni  di  beni  gli  atti  a  titolo  oneroso  che
importano   trasferimento  della  proprieta'  ovvero  costituzione  o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere
Costituiscono inoltre cessioni di beni
1) le vendite con riserva di proprieta';
2)  le  locazioni  con  clausola  di  trasferimento  della proprieta'
vincolante per ambedue le parti;
3)  i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario
al commitente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti
di commissione;
4)  le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio
rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
5)   la  destinazione  di  beni  al  consumo  personale  o  familiare
dell'imprenditore   e   ad  altre  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa,  anche se determinata da cessazione dell'attivita', con
esclusione  degli  immobili  e  degli altri beni iscritti in pubblici
registri, acquistati anteriormente al 1° gennaio 1973;
6)  le  assegnazioni  ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di
ogni  tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni
fatte  da  altri  enti  privati  o pubblici, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b)  le  cessioni  che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
c)  le  cessioni  che  hanno  per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione  edificatoria  a  norma  delle vigenti disposizioni Non
costituisce  utilizzazione  edificatoria  la  costruzione delle opere
indicate nell'art 9, lett a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d)  le  cessioni  di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e)  i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni;
f)  i  passaggi  di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di
societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative
edilizie  a  norma del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo
unico  delle  disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed  economica, e
successive modificazioni;
h)  le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal
cedente  senza  poter  detrarre  la  relativa imposta per effetto del
secondo comma dell'art. 19;
i) le cessioni di giornali quotidiani e le cessioni di valori bollati
e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v d. 19 03); le cessioni di pane,
biscotto  di  mare,  e  di altri prodotti della panetteria ordinaria,
senza  aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o
frutta (v.d. 19 07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato,  destinato  al  consumo  alimentare,  confezionato per la
vendita   al   minuto,   sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad  altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie (1).
                                Art 3
                       Prestazioni di servizi
Costituiscono   prestazioni   di   servizi   le   prestazioni   verso
corrispettivo  dipendenti  da  contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in genere da
obbligazioni  di  fare,  di  non fare e di permettere quale ne sia la
fonte
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          (1) Lettera aggiunta dall'art 2, secondo comma, della legge
          22 dicembre 1980, n. 889

Costituiscono  inoltre  prestazioni  di  servizi, se effettuale verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2)  le  cessioni,  concessioni,  licenze  e simili relative a diritti
d'autore,   quelle   relative  ad  invenzioni  industriali,  modelli,
disegni,  processi,  formule  e  simili  e quelle relative a marchi e
insegne;
3)  i  prestiti  di  denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
compreso  lo  sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono
considerati  prestiti  i depositi di denaro presso aziende e istituti
di  credito  o  presso  amministrazioni statali, anche se regolati in
conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto
Le  assegnazioni  indicate  al  n  6)  dell'art  2  sono  considerate
prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni
o  licenze  di  cui  ai  nn.  1),  2)  e  5) del comma precedente. Le
prestazioni   di   servizi   rese  o  ricevute  dai  mandatari  senza
rappresentanza  sono  considerate  prestazioni  di  servizi anche nei
rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a)  le  cessioni,  concessioni,  licenze  e simili relative a diritti
d'autore  effettuate  dagli  autori  e  loro eredi o legatari, tranne
quelle  relative  alle  opere  di cui ai nn. 5) e 6) dell'art 2 della
legge  22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate
da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c)  le  cessioni  dei  contratti  di cui alle lettere a), b) e c) del
terzo comma dell'art 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e)  le  prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di
autore,  tranne  quelli  concernenti opere di cui alla lett. a), e le
prestazioni  relative  alla  protezione  dei diritti d'autore di ogni
genere,  comprese  quelle  di  intermediazione  nella riscossione dei
proventi;
f)  le  prestazioni  di  mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g)  Ie  assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci
da  cooperative  a  proprieta'  indivisa  a  norma  del  testo  unico
sull'edilizia  popolare  ed  economica approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165,
e successive modificazioni;
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al
n.  3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al
terzo comma del presente articolo.
                                Art 4
                        Esercizio di imprese
Per  esercizio  di  imprese  si  intende  l'esercizio per professione
abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita' commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se
non organizzate in forma di impresa.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese
1)  le  cessioni  dei  beni  e  le prestazioni di servizi fatte dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa'
per   azioni   e   in   accomandita  per  azioni,  dalle  societa'  a
responsabilita'   limitata,  dalle  societa'  cooperative,  di  mutua
assicurazione  e  di  armamento, dalle societa' estere di cui all'art
2507 del Codice civile e dalle societa' di fatto;
2)  le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi fatte da altri
enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni  senza  personalita' giuridica e le societa' semplici,
che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita' commerciali o agricole.
Si  considerano  effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a
norma   del  precedente  comma,  anche  le  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati
ai propri soci, associati o partecipanti.
Per  gli enti indicati al n 2) del secondo comma, che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o
agricole,   si   considerano  effettuate  nell'esercizio  di  imprese
soltanto  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali o agricole. Si considerano
fatte  nell'esercizio  di  attivita' commerciali anche le cessioni di
beni  e  le  prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso   pagamento   di   corrispettivi  specifici,  o  di  contributi
supplementari  determinati  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  ad  esclusione  di  quelle
effettuate   in   conformita'   alle   finalita'   istituzionali   da
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali e sportive.
Agli  effetti  delle disposizioni di questo articolo sono considerate
in  ogni  caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le
seguenti  attivita':  a)  cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per la
vendita,  escluse  le  pubblicazioni  delle  asssociazioni politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali e
sportive   cedute   prevalentemente   ai  propri  associati  (1);  b)
erogazione  di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di
fiere  ed  esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci
aziendali,   gestioni  di  mense  e  somministrazioni  di  pasti;  e)
trasporto   e   deposito  di  merci;  f)  trasporto  di  persone;  g)
organizzazioni   di   viaggi   e   soggiorni  turistici;  prestazioni
alberghiere  o  di  alloggio;  h) servizi portuali e aeroportuali; i)
pubblicita'   commerciale;  1)  telecomunicazioni  e  radiodiffusioni
circolari.  Non  sono  invece  considerate  attivita' commerciali: le
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche  in  conto  corrente,  di  cui  siano  parti la Banca d'Italia,
l'Ufficio  italiano  dei  cambi  o  le banche agenti; la gestione, da
parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense
e   spacci  riservati  esclusivamente  al  personale  dipendente;  la
prestazione  alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o
cooperative,  di  garanzie  mutualistiche e di servizi concernenti il
controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi
di'  qualita';  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni di servizi
effettuate   in  occasione  di  manifestazioni  propagandistiche  dai
partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.
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          (1)  Lettera  integrata  dall'art 8 della legge 22 dicembre
          1980, n 889

                                Art 5
                   Esercizio di arti e professioni
Per  esercizio  di  arti  e  professioni  si  intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita'
di  lavoro  autonomo  da  parte di persone fisiche ovvero da parte di
societa'  semplici  o  di  associazioni  senza personalita' giuridica
costituite  tra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma associata
delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le
prestazioni   di  servizi  inerenti  ai  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre
1973,  n.  597,  rese  da soggetti che non esercitano per professione
abituale altre attivita' di lavoro autonomo.
                                Art 6
                   Effettuazione delle operazioni
Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o  spedizione  se  riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui
effetti  traslativi  o costituiti si producono posteriormente, tranne
quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate
nel  momento  in  cui  si  producono  tali  effetti  e  comunque,  se
riguardano  beni  mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata
a)  per  le  cessioni  di beni per atto della pubblica autorita', per
quelle  fatte  allo Stato,agli enti pubblici territoriali e agli enti
ospedalieri,  di'  assistenza  e  di  beneficenza,  per  le  cessioni
periodiche  o  continuative  di  beni  in  esecuzione di contratti di
somministrazione  e  per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78)
della   seconda   parte   dell'allegata   Tabella  A  effettuate  dai
farmacisti,all'atto del pagamento del corrispettivo;
b)  per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art.   2,   all'atto   della  vendita  dei  beni  da  parte  del
commissionario;
c)   per   la   destinazione   al   consumo   personale  o  familiare
dell'imprenditore   e   ad  altre  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa,  di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei
beni;
d)  per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto
della  rivendita  a  terzi  ovvero,  per  i beni non restituiti, alla
scadenza  del  termine  convenuto  tra  le  parti  e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo.
Se  anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti
commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in
tutto   o  in  parte  il  corrispettivo,  l'operazione  si  considera
effettuata,  limitatamente  all'importo fatturato o pagato, alla data
della  fattura  o  a quella dei pagamento. Tuttavia si considerano in
ogni  caso  effettuate  all'atto  dei  pagamento del corrispettivo le
cessioni  dei  prodotti farmaceutici di cui alla lett. a) del secondo
comma,  le  cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
quelle  fatte  allo  Stato,  agli  enti  pubblici  territoriali, agli
istituti  universitari,  agli  enti  ospedalieri  di  assistenza e di
beneficenza e agli enti pubblici di previdenza.
                               Art. 7
                    Territorialita' dell'imposta
Si   considera  territorio  dello  Stato  quello  soggetto  alla  sua
sovranita',  fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia
e  delle  acque  nazionali  del lago di Lugano delimitate dall'art 2,
quarto comma, del D P R. 23 gennaio 1973, n. 43
Le  cessioni  di  beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato   se  hanno  per  oggetto  beni  immobili  ovvero  beni  mobili
nazionali,  nazionalizzati  o  vincolati  al  regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio stesso.
Le  prestazioni  di  servizi si considerano effettuate nel territorio
dello  Stato  quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel
territorio  stesso  o  da  soggetti  ivi  residenti  che  non abbiano
stabilito  il  domicilio  all'estero,  nonche'  quando  sono  rese da
stabili  organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all'estero;  non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando  sono  rese  da  stabili organizzazioni all'estero di soggetti
domiciliati  o  residenti  in  Italia.  Per  i soggetti diversi dalle
persone  fisiche,  agli  effetti  del presente articolo, si considera
domicilio  il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello
in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al precedente comma
a)  le  prestazioni  di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie,  le  prestazioni  di  agenzia e le prestazioni inerenti alla
preparazione   e   al   coordinamento   dell'esecuzione   dei  lavori
immobiliari,  si  considerano  effettuate  nel territorio dello Stato
quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
b)  le  prestazioni  di servizi, comprese le perizie, relative a beni
mobili  materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici,
artistici,  didattici,  sportivi,  ricreativi  e  simili,  nonche' le
operazioni  di  carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai
trasporti  di  beni,  si  considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
c)   le  prestazioni  di  trasporto  si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d)  le  prestazioni  derivanti  da contratti di locazione, noleggio e
simili  di  beni  mobili  materiali diversi dai mezzi di trasporto si
considerano  effettuate nel territorio dello Stato quando il bene che
ne forma oggetto e' utilizzato nel territorio stesso;
e)  le  prestazioni  di  servizi  indicate  al  n.  2) dell'art 3, le
prestazioni servizi pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di
elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad
operazioni  bancarie,  finanziarie e assicurative e quelle relative a
prestiti  di  personale,  nonche'  le  prestazioni di intermediazione
inerenti  alle  suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di
non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando  sono  rese  a  soggetti domiciliati nel territorio stesso o a
soggetti  ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il  domicilio
all'estero  e  quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti  domiciliati  e  residenti  all'estero, a meno che non siano
utilizzate fuori della Comunita' economica europea;
f)  le  prestazioni  di servizi di cui alla lettera precedente rese a
soggetti   domiciliati  o  residenti  in  altri  Stati  membri  della
Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio
dello   Stato   quando   il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
g)  le prestazioni di servizi di cui alla lett. e), escluse quelle di
consulenza  tecnica  e  legale, di elaborazione e fornitura di dati e
simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita'
economica  europea  e  quelle  derivanti  da  contratti di locazione,
noleggio  e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati
o  residenti  fuori  della Comunita' stessa si considerano effettuate
nel  territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime
prestazioni,  se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a
soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della Comunita' economica
europea,  si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono  utilizzate  in  Italia  o in altro Stato membro della Comunita'
stessa (1).
Non  si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni
all'esportazione,     le    operazioni    assimilate    a    cessioni
all'esportazione  e  i  servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8 bis e 9.
                                Art 8
                    Cessioni all'esportazione (2)
Costituiscono cessioni all'esportazione
a)  le  cessioni,  anche  tramite  commissionari,  eseguite  mediante
trasporto  o  spedizione  di  beni  all'estero  o  comunque fuori del
territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I
beni  possono  essere  sottoposti per conto del cessionario, ad opera
del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,  trasformazione,
montaggio,  assiemaggio  o  adattamento ad altri beni. L'esportazione
deve  risultare  da  documento  doganale,  o  da  vidimazione apposta
dall'ufficio  doganale  su  un  esemplare  della fattura ovvero su un
esemplare  della  bolla  di accompagnamento emessa a norma dell'art 2
del  D.P.R.  6  ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni;
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          (1)  Lettera  sostituita  dall  art i del D P R 30 dicembre
          1980, n 897 La disposizione ha effetto dal 1° aprile 1979.
          (2)  Articolo  sostituito  dall'art 2 del D P R 30 dicembre
          1980, n 897

b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori
del  territorio  doganale  entro 90 giorni dalla consegna, a cura del
cessionario  non  residente  o  per  suo conto, ad eccezione dei beni
destinati  a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o  di qualsiasi altro mezzo di
trasporto   ad   uso   privato;   l'esportazione  deve  risultare  da
vidimazione  apposta  dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su
un esemplare della fattura;
c)  le  cessioni  di  beni  fatte, anche tramite commissionari, ad un
soggetto  che  intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello
stato  originario  o  previa trasformazione, lavorazione, montaggio e
simili,   nonche'   le   prestazioni   di   servizi   inerenti   alla
trasformazione,  lavorazione,  montaggio  e ogni altra prestazione di
servizi  inerente  all'attivita'  di  esportazione,  rese da terzi al
soggetto  medesimo  e  le  cessioni  di energia sotto qualsiasi forma
destinata alle suddette prestazioni.
Le  cessioni  e  le  prestazioni  di cui alla lett c) sono effettuate
senza  pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se
residenti,  ed  ai  soggetti  che  effettuano le cessioni di cui alla
lett.  b)  del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto
la  loro  responsabilita',  nei limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi  delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi
fatte  nel  corso  dell'anno  solare  precedente.  I  cessionari  e i
commissionari  possono  avvalersi di tale ammontare integralmente per
gli  acquisti  di beni che siano esportati nello stato originario nei
sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza
tra  esso  e  l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro
confronti  nello  stesso  anno ai sensi della lett. a), relativamente
agli  acquisti  di' altri beni o di servizi. I soggetti che intendono
avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  entro il 31 gennaio ovvero oltre
tale  data,  ma anteriormente al momento di effettuazione della prima
operazione,    indicando    l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
esportazioni  fatte  nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti
possono  optare,  dandone  comunicazione  entro il 31 gennaio, per la
facolta'  di  acquistare  beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare
dei   corrispettivi   delle   esportazioni   fatte  nei  dodici  mesi
precedenti.  L'opzione  ha  effetto per un triennio solare e, qualora
non  sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve
essere  comunicata  all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo a
ciascun  triennio.  I  soggetti  che iniziano l'attivita' o non hanno
comunque  effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono
avvalersi  per  la  durata  di  un  triennio solare della facolta' di
acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta, dandone
preventiva  comunicazione  all'ufficio,  assumendo  come ammontare di
riferimento,  in  ciascun  mese,  l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
I  contribuenti  che si avvalgono della facolta' di acquistare beni e
servizi  senza  pagamento  dell'imposta ai sensi del precedente comma
devono  annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39,
secondo  comma,  entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle
esportazioni   e   quello   degli   acquisti  fatti  senza  pagamento
dell'imposta ai sensi della lett. c) del primo comma risultanti dalle
fatture  e  bollette  doganali  registrate o soggette a registrazione
entro  il  mese  precedente.  I contribuenti che fanno riferimento ai
corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  nei dodici mesi precedenti
devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il
mese  successivo  a  ciascun  semestre solare, un prospetto analitico
delle annotazioni del semestre.
                              Art 8-bis
        Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione
a)   le   cessioni  di  navi  destinate  all'esercizio  di  attivita'
commerciali  o  della  pesca  o  ad  operazioni  di  salvataggio o di
assistenza  in  mare,  ovvero  alla demolizione, escluse le unita' da
diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (1);
b)  le  cessioni  di  navi  e di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea
che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
ci)  le  cessioni  di apparati motori e loro componenti e ricambi, di
beni  destinati  a  dotazione  di  bordo  e le forniture destinate al
rifornimento  e  al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di
cui  alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca
costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio,
relativi  alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione,  assiemaggio,  allestimento, arredamento, locazione e
noleggio  delle  navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e
c),  degli  apparati  motori  e  loro  componenti  e  ricambi e delle
dotazioni  di  bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla
demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) (1).
Le disposizioni dell'ultimo. comma dell'art. 7 e quelle del secondo e
terzo  comma  dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo   dei   corrispettivi   delle   operazioni  indicate  nel
precedente comma, anche per gli acquisti de beni non ammortizzabili e
di  servizi  fatti  dai  soggetti che effettuano le operazioni stesse
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa (2).
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          (1)  Lettera  sostituita dall'art 3, primo comma, del D P R
          30 dicembre 1980, n 897
          (2)  Comma  sostituito dall'art 3, secondo comma, del D.P.R
          30 dicembre •1980, n 897

                               Art. 9
    Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Costituiscono   servizi   internazionali   o   connessi  agli  scambi
internazionali:
1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti in parte nel territorio dello
Stato  e  in  parte  in  territorio  estero  in  dipendenza  di unico
contratto;
2)  i  trasporti  relativi  a  beni in esportazione, in transito o in
importazione  temporanea,  nonche'  i  trasporti  relativi  a beni in
importazione  i  cui  corrispettivi  sono  assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69 (1);
3)  i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli; vagoni
ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti
di  cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in
transito  o  in  temporanea  importazione nonche' a quelli relativi a
beni  in  importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni  siano  assoggettati  all'imposta  a  norma del primo comma
dell'art. 69 (1);
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente
n.  1),  ai  trasporti  di  beni  in  esportazione,  in transito o in
temporanea  importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione
sempreche'   i   corrispettivi   dei   servizi  di  spedizione  siano
assoggettati  all'imposta  a  norma  del  primo comma dell'art. 69; i
servizi relativi alle operazioni doganali (1);
5)  i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio,
disistivaggio,   pesatura,  misurazione,  controllo,  refrigerazione,
magazzinaggio,  deposito,  custodia  e  simili,  relativi  ai beni in
esportazione,   in  transito  o  in  importazione  temporanea  ovvero
relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'  i  corrispettivi dei
servizi  stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69 (1);
6)  i  servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali
ferroviari  di confine che riflettono direttamente il funzionamento e
la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto,    nonche'    quelli,    resi   dagli   agenti   marittimi
raccomandatari;
7)  i  servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in
esportazione  o  in transito, a trasporti internazionali di persone o
di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3);
8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art.  152,  primo  comma, del testo unico approvato con D P.R 23
gennaio 1973, n. 43;
9)  i  trattamenti  di cui all'art. 176 del testo unico approvato con
D.P.R.  23 gennaio 1973, n 43, eseguiti su beni di provenienza estera
non  ancora  definitivamente  importati,  nonche' su beni nazionali o
nazionalizzati  destinati  ad  essere  esportati  da  o per conto del
prestatore   del   servizio  o  del  committente  non  residente  nel
territorio dello Stato;
10)  i  servizi  relativi  alle telecomunicazioni internazionali, con
esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;
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          (1) Numero sostituito dall'art 4, primo comma, del D P R 30
          dicembre 1980, n 897

11) il transito nei trafori internazionali;
12)  le  operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate
nei  confronti  di soggetti residenti fuori dalla Comunita' europea o
relative  a  beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita'
stessa.
Le  disposizioni  dell'ultimo comma dell'art 7 e quelle del secondo e
terzo  comma  dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo   dei   corrispettivi   delle   operazioni  indicate  nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e
di  servizi  fatti  dai  soggetti che effettuano le operazioni stesse
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa (1).
                               Art 10
       Operazioni esenti dall'imposta Sono esenti dall'imposta
1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di
crediti,   cambiali  o  assegni  bancari,  le  fideiussioni  o  altre
malleverie,  le  dilazioni  di pagamento nonche' la gestione di fondi
comuni  di  investimento  e  le  gestioni  similari;  il  servizio di
banco-posta di cui al D.P.R 29 marzo 1973, n. 156;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3)  le  operazioni  relative  a valute estere aventi corso legale e a
crediti  in  valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti
da collezione;
4)  le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi  di  merci e a quote sociali eccettuate la custodia e
l'amministrazione dei titoli;
5)  le  operazioni  relative  alla  riscossione dei tributi, comprese
quelle  relative  ai  versamenti  di imposte effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende
e istituti di credito;
6)   le   operazioni   inerenti   e   connesse  all'organizzazione  e
all'esercizio  del  lotto,  delle lotterie nazionali e dei giuochi di
abilita'  o  concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato e agli enti
indicati  nel  decreto  legislativo  14  aprile 1948, n. 496, nonche'
all'organizzazione   e   all'esercizio   dei  totalizzatori  e  delle
scommesse  di  cui  alla  legge 24 marzo 1942, n 315, ivi comprese le
operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;
7)  le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione
di  gare,  corse,  giuochi,  concorsi  e competizioni di ogni genere,
diverse  da  quelle  indicate  al  numero  precedente, nonche' quelle
relative  all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e
alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8)  le  locazioni  e  gli  affitti  di  beni  immobili,  comprese  le
pertinenze,   le   scorte   e  in  genere  i  beni  mobili  destinati
durevolmente  al  servizio  e  arredamento  degli  immobili  locati o
affittati.  L'esenzione  non  si  applica  agli  affitti  di  aziende
commerciali e alle locazioni finanziarie;
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          (1) Comma suol tutto dall'art 4, secondo comma del D P R 30
          dicembre 1980, n 897

9)  le  prestazioni  di mandato mediazione e intermediazione relative
alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7;
10)  le  cessioni  agli  editori della carta destinata alla stampa di
giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi
alla composizione e stampa di tali giornali;
11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
12)  le  cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici,
associazioni   riconosciute   o   fondazioni   aventi  esclusivamente
finalita'  di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio
o ricerca scientifica;
13)  le  cessioni  di  cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a  favore delle
popolazioni  colpite  da  calamita'  naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate
con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati
nel  territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre
cinquanta  chilometri.  Si  considerano  pubblici  anche  i trasporti
mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al R.D L. 7 settembre
1938, n. 1696,
convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 (1);
15)  le  prestazioni  di  trasporto  con  autoambulanze effettuate da
imprese autorizzate;
16)  le  prestazioni  relative  ai  servizi  postali  e  al  servizio
telegrafico nazionale;
17)  le  prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
18)  le  prestazioni  rese  nell'esercizio  delle  professioni e arti
sanitarie  soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico
approvato   con   R.D.   27   luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni;
19)  le  prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da
cliniche  e  case  di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso  con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di
medicinali,  presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione
professionale,  rese  da  istituti o scuole riconosciute, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri
e  materiali  didattici,  ancorche'  forniti  da  collegi  o pensioni
annessi   o   dipendenti,  nonche'  le  lezioni  relative  a  materie
scolastiche   e   universitarie  impartite  da  insegnanti  a  titolo
personale;
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          (1)  Ai  sensi  dell'art.  5 del D P R. 30 dicembre 1980, n
          897,  il  numero  e'  stato  sostituito, con effetto dal 1°
          ottobre 1981, dal seguente:
          14)  le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone
          effettuate  con  qualsiasi  mezzo.  Si considerano urbani i
          trasporti  effettuati  nel  territorio  di  un comune o tra
          comuni  non  distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e
          pubblici  anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per
          i  trasporti  eseguiti  con i mezzi di cui al regio decreto
          Legge  7  settembre 1938, n. 5696, convertito nella legge 5
          gennaio  1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a
          quelli  costituenti  l'unico  sistema  di  collegamento tra
          comuni o frazioni di comuni ".

21)  le  prestazioni proprie del brefotrofi, orfanotrofi, asili, case
di  riposo  per  anziani  e  simili,  delle colonie marine, montane e
campestri  e  degli  alberghi  e ostelli per la gioventu' di cui alla
legge  21  marzo  1958, n 326, comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti   e   medicinali,   Ie  prestazioni  curative  e  le  altre
prestazioni accessorie;
22)  le  prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e
quelle   inerenti   alla  visita  di  musei,  gallerie,  pinacoteche,
monumenti,  ville,  palazzi,  parchi, giardini botanici e zoologici e
simili;
23)  le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  fai ore del
personale dipendente;
24)  le  cessioni  di  organi,  sangue  e  latte  umani  e  di plasma
sanguigno;
25) soppresso (1);
26) le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da
istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri
                               Art 11
           Operazioni per mutative e dazioni in pagamento
Le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi effettuate in
corrispettivo  di  altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o
per  estinguere  precedenti  obbligazioni,  sono soggette all'imposta
separatamente   da   quelle   in   corrispondenza  delle  quali  sono
effettuate.
La  disposizione  del comma precedente non si applica per la cessione
al  prestatore  del  servizio  di  residuati  o  sottoprodotti  della
lavorazione  di  materie fornite dal committente quando il valore dei
residuati  o sottoprodotti ceduti, ,determinato a norma dell'art. 14,
non supera il 5 % del corrispettivo in denaro.
                               Art 12
                  Cessioni e prestazioni accessorie
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la
fornitura   di  recipienti  o  contenitori  e  le  altre  cessioni  o
prestazioni  accessorie  ad una cessione di beni o ad una prestazione
di  servizi,  effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero
per  suo  conto  e  a sue spese, non sono soggetti autonomamente alla
imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se  la  cessione  o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i
corrispettivi  delle  cessioni  o  prestazioni  accessorie imponibili
concorrono a formarne la base imponibile
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          (1)  Numero  soppresso dall'art 5, ultimo comma della legge
          22 dicembre 1980, n 889

                               Art 13
                           Base imponibile
La  base  imponibile  delle  cessioni  di beni e delle prestazioni di
servizi  e'  costituita  dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti  al  cedente  o prestatore secondo le condizioni contrattuali,
compresi  gli  oneri  e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o
altri  oneri  verso  terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato    delle   integrazioni   direttamente   connesse   con   i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti
a)  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da
atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato;
b)  per  i  passaggi  di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario   al  committente,  di  cui  al  n.  3)  dell'art.  2,
rispettivamente  dal  prezzo  di vendita pattuito dal commissionario,
diminuito  della  provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito ,dal
commissionario,  aumentato  della provvigione; per le prestazioni ,di
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al
terzo  comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del
servizio  pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal
prezzo  di  acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato,
della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2, per le
assegnazioni  di  cui al terzo comma dell'art. 3 e per le cessioni di
beni  di  prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti
obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;
d)  per  le  operazioni  permutative  di  cui all'art. 11, dal valore
normale  dei  beni  e  dei servizi che formano oggetto di ciascuna di
esse;
e)  per  le  cessioni  di  beni  vincolati al regime della temporanea
importazione,  dal  corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato    dall'ufficio    doganale   all'atto   della   temporanea
importazione.
Per  le  cessioni  di beni indicati alla lettera c) del secondo comma
dell'art.  19  la  base  imponibile  e' ridotta alla meta' qualora la
detrazione  dell'imposta  relativa  al  loro  acquisto  da  parte del
cedente   sia   stata   operata   con  la  riduzione  prevista  nella
disposizione stessa.
                               Art 14
                Determinazione della base imponibile
Ai  fini  della  determinazione della base imponibile i corrispettivi
dovuti  e  le  spese  e  gli  oneri  sostenuti  in valuta estera sono
computati  secondo  il  cambio  del giorno in cui e' stata effettuata
l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente
piu' prossimo.
I  residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal
committente sono computati secondo il loro valore normale
Per  valore  normale  dei  beni  e dei servizi si intende il prezzo o
corrispettivo  mediamente  praticato  per beni o servizi della stessa
specie  o  similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio  di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi.
Per la determinazione dei valore normale si fa riferimento, in quanto
possibile,  ai  listini  o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i
beni  o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della
carnera  di  commercio  piu' vicina, alle tariffe professionali ed ai
listini di borsa.
                               Art. 15
            Esclusioni dal computo della base imponibile
Non concorrono a formare la base imponibile
1)  le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per
ritardi  o  altre  irregolarita'  nell'adempimento degli obblighi del
cessionario o del committente;
2)  il  valore  normale  dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono  in  conformita'  alle  originarie  condizioni  contrattuali,
tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
3)  le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
4)  l'importo  degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5)  le  somme  dovute  a  titolo  di  rivalsa dell'imposta sul valore
aggiunto
Non  si  tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle
somme  addebitate  al  cedente o prestatore a titolo di penalita' per
ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.
                               Art. 16
                      Aliquote dell'imposta (1)
L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del 15 % della base
imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta all'8 % per le operazioni che hanno per oggetto
i  beni  e  i  servizi  elencati  nell'allegata  tabella  A, salvo il
disposto dell'art 34,
------------
          (1)  Il  testo  e'  stato  coordinato  con  le disposizioni
          legislative  emanate successivamente al decreto istitutivo.
          In particolare:
          a)  l'aliquota  ordinaria  e' stata elevata dal (12 al 14 %
          dall'art. 12, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15,
          convertito  con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n.
          102  e dal 14 al .15 % dall'art 1, primo comma, della legge
          22 dicembre 1980, n. 889;
          b)  l'aliquota  ridotta  del  6%  e'  stata  elevata all'8%
          dall'art.  1,  terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n
          889;
          c)  l'aliquota  maggiorata del 18 % e' stata elevata al 30%
          dall'art.  1 del D L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con
          modificazioni nella legge 17 agosto (1974, n. 383, e dal 30
          (al  35  i/o dall'art. 12, primo comma, del D L. 7 febbraio
          4977,  n.  15,  convertito  con modificazioni nella legge 7
          aprile 1977, n. 102.

ed e' elevata al 35% per quelle che hanno per oggetto i beni elencati
nell'allegata tabella B
Per  le  prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti d'opera, di
appalto  esimili  che  hanno  per oggetto la produzione di beni e per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, ,di noleggio
e  simili,  l'imposta  si  applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili.
                               Art. 17
                          Soggetti passivi
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e
le  prestazioni  di  servizi  imponibili,  i  quali  devono  versarla
all'erario,  cumulativamente  per tutte le operazioni effettuate e al
netto  della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini
stabiliti nel titolo secondo
Gli  obblighi  ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente
decreto  relativamente  a  operazioni effettuate nel territorio dello
Stato  da  o  nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione  in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi  ordinari,  da  un rappresentante residente nel territorio dello
Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il
quale   risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli  obblighi
derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto.  La  nomina del
rappresentante    deve   essere   comunicata   all'altro   contraente
anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
In  mancanza  di  un  rappresentante  nominato  ai  sensi  del  comma
precedente,  gli  obblighi  relativi  alle  cessioni  di  beni e alle
prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello Stato da
soggetti  residenti  all'estero,  nonche'  gli obblighi relativi alle
prestazioni  di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti
residenti  all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere
adempiuti  dai  cessionari  o  committenti  che  acquistino  i beni o
utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le
operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in
Italia di soggetti residenti all'estero.
                               Art. 18
                               Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi
imponibile  deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa,
al cessionario o al committente.
Per  le  operazioni  per le quali non e' prescritta l'emissione della
fattura   il   prezzo  o  il  corrispettivo  si  intende  comprensivo
dell'imposta.  Se  la  fattura  e' emessa su richiesta del cliente il
prezzo  o  il  corrispettivo  deve essere diminuito della percentuale
indicata nel quarto comma dell'art. 27.
La  rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e
5) dell'art. 2.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti
Il  credito  di  rivalsa  ha  privilegio  speciale  sui beni immobili
oggetto  della  cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi
degli  articoli  2758  e  2772  del codice civile e, se relativo alla
cessione  di  beni  mobili, ha privilegio sulla generalita dei mobili
del  debitore  con  lo stesso grado del privilegio generale stabilito
nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto.
                               Art 19
                             Detrazione
Per  la  determinazione  dell'imposta  dovuta a norma del primo comma
dell'art.  17,  o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art 30,
e'  ammesso  in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni  effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta dal
contribuente  o  a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai
beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione.
In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o  all'importazione  dei  beni
indicati  ai  numeri  14)  e  15)  dell'allegata  tabella  B  e degli
autoveicoli  di  cui  al  n.  16), lettera b), della tabella medesima
quale  ne  sia  la cilindrata, nonche' alle prestazioni di servizi di
cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa
in  detrazione  se  i  beni  formano  oggetto  dell'attivita' propria
dell'impresa  o  sono  destinati  ad essere esclusivamente utilizzati
come  strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa,
dell'arte o della professione (1);
b)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o all'importazione degli altri
beni  elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da
diporto,  nonche'  alle prestazioni di servizi ,di cui al terzo comma
dell'art.  16  concernenti  i  beni  stessi, e' ammessa in detrazione
soltanto   se   i   beni   formano   oggetto  dell'attivita'  propria
dell'impresa  ed  e'  in  ogni  caso esclusa per gli esercenti arti o
professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture
eautoveicoli  di  cui  all'art.  26, lettere a) e c), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n 393, non compresi
nell'allegata  tabella  B  e  non  adibiti  ad  uso pubblico, che non
formano  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa, nonche' alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti
i beni stessi, e' ammessa in 'detrazione fino al 31 dicembre 1983 per
la meta' del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti
o rappresentanti di commercio (2);
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti
e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in
detrazione  se  e  nella  misura  in  cui  e'  ammessa  in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e
natanti.  Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia
ammessa  in  detrazione  per  la  meta'  del suo ammontare, l'imposta
detraibile  non  puo'  in  ogni  caso  superare  le lire sessantamila
ragguagliate ad anno (2);
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          (1)  Con l'art. 10, terzo comma, del D L. 31 ottobre .1980,
          n  693,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  22
          dicembre 1980, n. 891, sono stati soppressi, in sostanza, i
          numeri 25) e 26); con Part. 9, ultimo comma, della legge 22
          dicembre  1980,  n. 889, sono stati soppressi i numeri 22),
          23) e 24).
          (2)  La lettera e' stata sostituita dall'art 6 del D P R 30
          dicembre 1980, n 897

e)  non  e'  ammessa  in  detrazione l'imposta relativa a prestazioni
alberghiere,  a  somministrazioni  di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi,  a  prestazioni  di  trasporto  di  persone  e  al transito
stradale  delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere
a)  e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393.
Se  il  contribuente  ha  effettuato anche operazioni esenti ai sensi
dell'art.   10   la   detrazione   e'   ridotta   della   percentuale
corrispondente  al  rapporto  tra l'ammontare delle operazioni esenti
effettuate   nell'anno   e   il  volume  d'affari  dell'anno  stesso,
arrotondata  all'unita'  inferiore.  La riduzione e' provvisoriamente
operata  con  l'applicazione  della percentuale dell'anno precedente,
salvo  conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I  soggetti  che  iniziano
l'attivita'   operano   la   riduzione  in  base  a  una  percentuale
determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
Per  il  calcolo  della  percentuale  di  riduzione l'ammontare delle
operazioni  esenti  e'  determinato  senza  tenere  conto  di  quelle
indicate  ai  numeri  6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto
nemmeno   nel   volume   di   affari,   quando  non  formano  oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa o sono accessorie ad operazioni
imponibili,  delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a
9) del detto articolo.
                             Art 19-bis
                     Rettifica della detrazione
La    detrazione   dell'imposta   relativa   all'acquisto   di   beni
ammortizzabili,  compresi  quelli  indicati  all'art  2425, n 3), del
codice   civile,  operata  ai  sensi  dell'art.  19,  e'  soggetta  a
rettifica,  in  ciascuno  dei  quattro  anni  successivi,  in caso di
variazione  della  percentuale di detrazione superiore a dieci punti.
La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in
ragione   di   un  quinto  della  differenza  tra  l'ammontare  della
detrazione  operata  e  quello  corrispondente  alla  percentuale  di
detrazione dell'anno di competenza.
La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni
ammortizzabili  di  costo  unitario non superiore al milione di lire,
nei  confronti  delle  imprese  che  secondo le norme del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni,   sono   ammesse   alla   tenuta  ,della  contabilita'
semplificata (1).
In  caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica e'
operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella
percentuale  di  detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del
quadriennio
Agli   effetti   del   presente   articolo   non   sono   considerati
ammortizzabili  i  beni  per  i  quali il coefficiente d'ammortamento
stabilito  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, non e' inferiore al 25 per cento.
                             Art 19-ter
               Detrazione per gli enti non commerciali
Per  gli  enti  indicati  nel  quarto  comma dell'art 4 e' ammessa in
detrazione,  a  norma degli articoli precedenti e con le limitazioni,
riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli
acquisti  e  alle  importazioni  fatti  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali  o  agricole.  La  detrazione  spetta  a  condizione  che
l'attivita'  commerciale  o  agricola  sia  gestita  con contabilita'
separata  da quella relativa all'attivita' principale e conforme alle
disposizioni di cui all'art. 20 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L'imposta  relativa  ai  beni  e ai servizi utilizzati promiscuamente
nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita'
principale   e'   ammessa  in  detrazione  per  la  parte  imputabile
all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola.
La  detrazione  non  e'  ammessa  in  caso di omessa tenuta, anche in
relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a
norma  di  legge  o  di  statuto,  ne'  quando la contabilita' stessa
presenti   irregolarita'  tali  da  renderla  inattendibile.  Per  le
regioni,  province,  comuni e loro consorzi, la contabilita' separata
di   cui   al  comma  precedente  e'  realizzata  nell'ambito  e  con
l'osservanza  delle  modalita'  previste per la contabilita' pubblica
obbligatoria a norma di legge o di statuto.
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          (1)  Comma  aggiunto  dall'art  10  della legge 22 dicembre
          1980, n 889

                               Art 20
                           Volume d'affari
Per   volume   d'affari   del  contribuente  si  intende  l'ammontare
complessivo  delle  cessioni  di  beni e delle prestazioni di servizi
dallo  stesso  effettuate,  registrate o soggette a registrazione nel
corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto
delle  variazioni  di  cui  all'art.  26. Non concorrono a formare il
volume  d'affari  le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli
indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonche' ,i passaggi
di cui all'ultimo comma dell'art 36 del presente decreto (1).
L'ammontare   delle   singole  operazioni  registrate  o  soggette  a
registrazione,  ancorche'  non  imponibili  o  esenti, e' determinato
secondo  le  disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  registrati  a  norma  dell'art 24 sono
computati  al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto comma
dell'art. 27.

                           Titolo secondo
                      OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
                               Art 21
                    Fatturazione delle operazioni
Per  ciascuna  operazione  imponibile deve essere emessa una fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha
per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve
contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei
soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della
stabile  organizzazione  per  i  non  residenti.  Se non si tratta di
imprese,  societa'  o  enti  devono  essere  indicati, in luogo della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
2)  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni e dei servizi formanti
oggetto dell'operazione;
3)  corrispettivi od altri dati necessari per la determinazione della
base  imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4)  valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio
o abbuono;
5)  aliquota  e  ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira
delle frazioni inferiori.
Se   l'operazione  o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli  elementi  e  i  dati  di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
La  fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che
effettua  la  cessione  o la prestazione, al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art 6 ed uno degli esemplari
deve  essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di
beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o
da  altro  documento  idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata  l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto  del  Ministro  delle  finanze, la fattura puo' essere emessa
entro  il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve
contenere  anche  l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi.  In  tale  caso  puo'  essere  emessa una sola fattura per le
cessioni  effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.
Con  lo  stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e
la conservazione dei predetti documenti.
Nelle  ipotesi  di  cui  al  terzo comma dell'art. 17 la fattura deve
essere  emessa,  in  unico  esemplare,  dal  soggetto  che  riceve la
cessione o la prestazione.
La  fattura  deve  essere  emessa  anche per le cessioni non soggette
all'imposta  a norma dell'art 2, lettera 1), per le cessioni relative
a  beni  in  transito  o  depositati  in  luoghi soggetti a vigilanza
doganale,  non  imponibili  a  norma  del  secondo comma dell'art. 7,
nonche'  per  le  operazioni  non  imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis  e  9  e  per  le  operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne
quelle  indicate  al  n.  6).  In  questi  casi  la fattura, in luogo
dell'indicazione    dell'ammontare    dell'imposta,    deve    recare
l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non  soggetta,  o non
imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma (1).
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          (1) Comma sostituito dall'art 7 del D P R 30 dicembre 1980,
          n 897

Se  viene  emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura  i  corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono
indicati  in  misura superiore a quella reale,l'imposta e' dovuta per
l'intero  ammontare  indicato o corrispondente alle indicazioni della
fattura.
Le  spese  di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
formalita'  non  possono  formare  oggetto  di  addebito  a qualsiasi
titolo.
                               Art 22
             Commercio al minuto e attivita' assimilate
L'emissione  della  fattura  non e' obbligatoria, se non e' richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1)  per  le  cessioni  di  beni  effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi   di   distribuzione  automatica,  per  corrispondenza,  a
domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e
bevande  effettuate  dai  pubblici  esercizi, nelle mense aziendali o
mediante apparecchi di .distribuzione automatica;
3)  per  le  prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e
bagagli al seguito;
4)  per  le  prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in
locali  aperti  al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei
clienti;
5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per
gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa'
finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri
7),  8), 9), 16) e 22) dell'art 10, rientranti nell'attivita' propria
delle imprese che le effettuano.
La   disposizione   del   comma  precedente  puo'  essere  dichiarata
applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad  altre
categorie  di  contribuenti  che  prestino  servizi  al  pubblico con
caratteri  di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali da
rendere   particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli   imprenditori   che   acquistano   beni   che   formano  oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa  da  commercianti  al minuto ai
quali  e'  consentita  l'emissione  della  fattura  sono  obbligati a
richiederla.
                               Art 23
                     Registrazione delle fatture
Il  contribuente  deve  annotare  entro  quindici  giorni  le fatture
emesse,  nell'ordine  della loro numerazione, in apposito registro Le
fatture  di  cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono
essere registrate entro il mese di emissione.
Per  ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di
essa,  l'ammontare  imponibile  dell'operazione  o delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma
dell'art. 17, del cedente o, del prestatore.
Se  l'altro  contraente  non  e'  un'impresa,  societa' o ente devono
essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o ragione
sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono  essere  indicati,  in  luogo  dell'ammontare dell'imposta, il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Per  le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere
annotato,  in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale
devono  essere  indicati  i  numeri  delle  fatture cui si riferisce,
l'ammontare  complessivo  imponibile  delle  operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
                               Art 24
                   Registrazione dei corrispettivi
I  commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art 22,
in  luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo  precedente,  possono
annotare   in   apposito   registro,  relativamente  alle  operazioni
effettuate  in  ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto
secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi  delle  operazioni non imponibili di cui al sesto comma
dell'art.   21   e  quello  delle  operazioni  esenti  ivi  indicate.
L'annotazione  deve  essere  eseguita  entro  il  giorno  non festivo
successivo  a  quello  in cui le operazioni sono state effettuate. Le
operazioni  assoggettate  all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta
fiscale  devono  essere  annotate  distintamente,  secondo l'aliquota
applicabile (1).
Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei corrispettivi
devono  essere  computati  anche  i  corrispettivi  delle  operazioni
effettuate  con  emissione  di  fattura,  comprese quelle relative ad
immobili  e  beni  strumentali  e  quelle  indicate  nel  terzo comma
dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per  determinate  categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente  la  vendita  di  beni  soggetti ad aliquote d'imposta
diverse,  il  Ministro  delle  finanze puo' consentire, stabilendo le
modalita'  da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle
operazioni  imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la    ripartizione   dell'ammontare   dei   corrispettivi   ai   fini
dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia fatta in proporzione
degli acquisti.
I  commercianti  al  minuto  che  tengono il registro di cui al primo
comma  in  luogo  diverso  da  quello  in cui svolgono l'attivita' di
vendita  devono  eseguire  le annotazioni prescritte nel primo comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato  nel  luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in cui svolgono
l'attivita'  di  vendita.  Le  relative  modalita' sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art  9  del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

                               Art 25
                    Registrazione degli acquisti
Il  contribuente  deve numerare in ordine progressivo le fatture e le
bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi  acquistati  o
importati  nell'esercizio  dell'impresa, arte o professione, comprese
quelle  emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle
in  apposito  registro entro il mese successivo a quello in cui ne e'
venuto in possesso.
Dalla   registrazione  devono  risultare  la  data  della  fattura  o
bolletta,  il  numero  progressivo  ad  essa  attribuito,  la  ditta,
denominazione  o  ragione  sociale  del cedente del bene o prestatore
,del  servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese,
societa'   o  enti,  nonche'  l'ammontare  imponibile  e  l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per  le  fatture  relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui  al  sesto  comma  dell'art.  21 devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare  dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e
la relativa norma.
Per  le  fatture  di  importo inferiore a lire cinquantamila, che non
siano  relative  a  beni  che  formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa  o  dell'arte  o  professione,  puo' essere annotato, in
luogo  delle  singole  fatture,  un documento riepilogativo nel quale
devono  essere  indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle
fatture  cui  si  riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
La  disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture
relative  a  prestazioni  di trasporto e per quelle pervenute tramite
spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo
                               Art 26
              Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate,
in   relazione   al   maggiore   ammontare,   tutte   le   volte  che
successivamente  all'emissione  della fattura o alla registrazione di
cui  agli  articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o
quella  (rectius:  quello)  della relativa imposta viene ad aumentare
per  qualsiasi  motivo,  compresa  la  rettifica di inesattezze della
fatturazione o della registrazione
Se   un'operazione   per   la   quale   sia   stata  emessa  fattura,
successivamente  alla  registrazione  di  cui  agli articoli 23 e 24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,    in   conseguenza   di   dichiarazione   di   nullita',
annullamento,   revoca,   risoluzione,  rescissione  e  simili  o  in
conseguenza   dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti  previsti
contrattualmente,  il  cedente  del bene o prestatore del servizio ha
diritto  di  portare  in  detrazione  ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente  alla variazione, registrandola a norma dell'art 25 Il
cessionario  o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai
sensi  di  quest'ultimo  articolo,  deve  in  tal  caso registrare la
variazione  a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto
alla  restituzione  dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a
titolo di rivalsa.
Le  disposizioni  del  comma  precedente non possono essere applicate
dopo  il  decorso  di  un  anno  ,dalla effettuazione dell'operazione
imponibile   qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino  in
dipendenza  di  sopravvenuto  accordo  fra le parti e ,possono essere
applicate,  entro  lo  stesso  termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze    della    fatturazione    che    abbiano   dato   luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di
cui  agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui
agli  articoli 27 e 33 puo' essere fatta, entro sessanta giorni dalla
data  in  cui  sono Stati rilevati e comunque non oltre il termine di
presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione delle
variazioni  dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle  variazioni  dell'imposta  in  diminuzione  nel registro di cui
all'art.  25  Nello  stesso termine e con le stesse modalita' possono
essere  corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma  e  quelle  per errori di
registrazione  di  cui  al quarto comma possono essere effettuate dal
cedente  o  prestatore  del  servizio e dal cessionario o committente
anche  mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri  di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25.
                               Art 27
                  Liquidazioni e versamenti mensili
Entro  il  giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in
apposita  sezione  del registro cui all'art. 23 o del registro di cui
all'art.  24,  sulla  base  delle  annotazioni  eseguite nel registro
stesso  durante  il  secondo  mese  precedente  e  con  le  modalita'
stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, la .differenza fra
l'ammontare   complessivo   dell'imposta   relativa  alle  operazioni
imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi
dell'art.  19,  tenendo  conto anche delle variazioni di cui all'art.
26.
Entro lo stesso termine il contribuente del e versare l'importo della
differenza  a  norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi
della relativa attestazione Qualora l'importo non superi il limite di
lire  cinquantamila  il versamento dovra' essere effettuato insieme a
quello relativo al mese successivo (i).
Se  dal  calcolo risulta una differenza a fa ore del contribuente, il
relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo.
Per  i  commercianti  al  minuto  e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo  22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da
riportare  al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla
base    dell'ammontare    complessivo    dell'imposta   relativa   ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese
precedente  ai  sensi  dell'art. 24 diminuiti di una percentuale pari
all'1,95  %  per  quelle  soggette all'aliquota del due per cento, al
7,40 % per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05
% per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 %
per  quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 %
per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti
i  casi  di  importi comprensivi di Imponibile e di imposta, la quota
imponibile  puo'  essere  ottenuta,  in  alternativa alla diminuzione
delle  percentuali  sopra  indicate,  dividendo  tali importi per 102
quando  l'imposta  e'  del due per cento, per 108 quando l'imposta e'
dell'otto  per  cento,  per  115 quando l'imposta e' del quindici per
cento,  per  118  quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135
quando  l'imposta  e'  del  trentacinque  per cento, moltiplicando il
quoziente  per  cento  ed arrotondando il prodotto, per difetto o per
eccesso, all'unita' piu' prossima (1).
Le  detrazioni  non  computate  per il mese di competenza non possono
essere  computate  per  i  mesi  successivi,  ma  soltanto in sede di
dichiarazione annuale.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art  10 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

                               Art 28
                        Dichiarazione annuale
Entro  il  giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente
deve  presentare,  in  duplice  esemplare,  la dichiarazione relativa
all'imposta   dovuta   per   l'anno  solare  precedente,  redatta  in
conformita'  al  modello  approvato  con  decreto  del Ministro delle
finanze
Dalla dichiarazione devono risultare:
1)  l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni
di   servizi   registrate   nell'anno  precedente,  distinto  secondo
l'aliquota  applicabile,  e  l'ammontare  delle  relative  imposte. I
commercianti  al  minuto  e gli altri contribuenti di cui all'art. 22
devono  indicare  come  ammontare imponibile quello dei corrispettivi
registrati  nell'anno  precedente  ai sensi dell'art. 24, diminuiti a
norma del quarto comma dell'art. 27;
2)  l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma
dell'art.   21   e  quello  delle  operazioni  esenti  ivi  indicate,
registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;
3)  l'ammontare  degli  acquisti  e delle importazioni per i quali e'
ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture
e  dalle  bollette  doganali  registrate nell'anno precedente a norma
dell'art.   25,  distinto  secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'
l'ammontare  delle  relative imposte e quello delle rettifiche di cui
all'art. 19-bis;
4)  la differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al
n 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto
anche delle variazioni registrate a nonna dell'art. 26;
5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art 27 e gli estremi
delle relative attestazioni.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art  11, primo comma, legge 22
          dicembre 1980, n 889

Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, puo'
includere  nel  modello la richiesta di dati e notizie per i quali la
legge autorizza l'invio di questionari.
Il  contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i
mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale.
La   dichiarazione   annuale   deve   essere   presentata  anche  dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
                               Art 29
               Allegati alla dichiarazione annuale (1)
Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti,
dal  quale  devono  risultare la ditta, la denominazione o la ragione
sociale,  il  domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione
della  stabile  organizzazione nello Stato per i non residenti, delle
imprese  nei  cui  confronti sono state emesse fatture registrate nel
corso  dell'anno precedente, comprese le societa' e gli enti indicati
nel  secondo  comma  dell'art.  4.  Deve inoltre essere indicato, per
ciascun  cliente,  l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e
dei  corrispettivi  risultanti dalle fatture relative alle operazioni
imponibili  e  l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture
relative  alle  operazioni  non  imponibili  o esenti di cui al sesto
comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti
che  acquistano  beni  o  servizi  nell'esercizio  di  imprese devono
comunicare  gli  elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere
la fattura.
------------
          (1)  Ai  sensi  dell'art  11 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n
          897,  l'articolo  e'  stato  sostituito,  con  effetto  dal
          gennaio 1982, dal seguente:
                                    Art. 29
                      Elenchi dei clienti e dei fornitori
          Entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
          annuale  deve  essere  compilato, in conformita' al modello
          approvato  con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco
          dei   clienti   dal   quale   devono  risultare  la  ditta,
          denominazione  o  ragione  sociale,  il  numero  di partita
          I.V.A.,  il  domicilio  o  da  residenza,  la sede, nonche'
          l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i
          non  residenti,  idei  contribuenti  nei cui confronti sono
          state   emesse   fatture  registrate  nel  corso  dell'anno
          precedente.  Nell'elenco devono essere indicati per ciascun
          cliente,  distintamente  in  base all'anno risultante dalla
          data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle
          imposte  addebitate  e  quello dei corrispettivi risultanti
          dalle  fatture  relative alle operazioni imponibili nonche'
          l'ammontare  dei  corrispettivi  risultanti  dalle  fatture
          relative  alle operazioni non imponibili o esenti di cui ai
          sesto  comma  dell'articolo  21. Ai fini della compilazione
          dell'elenco  i  soggetti  che  acquistano  beni  o  servizi
          nell'esercizio  di  imprese,  di  arti o professioni devono
          comunicare  gli elementi necessari ai soggetto obbligato ad
          emettere la fattura.
          Ai  fini  del  precedente  comma si tiene conto anche delle
          fatture  emesse  per  le  operazioni  di  cui all'art. 22 e
          registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai
          numeri  2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
          delle   fatture  emesse  nei  confronti  di  non  residenti
          relative  alle  operazioni  di  cui  alle  lettere  a) e b)
          ,dell'art.  8  e  dell'art. 9; 2) delle fatture annotate ai
          sensi  del  quarto comma dell'art 23 e di quelle di importo
          non  superiore  a  lire  cinquantamila,  annotate  ai sensi
          dell'art.  24;  3)  delle  fatture  emesse dalle agenzie di
          viaggio e turismo.
          Entro  il termine di cui al primo comma deve essere inoltre
          compilato,  in conformita' al modello approvato con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  l'elenco  dei fornitori nel
          quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle
          fatture  ricevute  e  delle  bollate doganali, la ditta, la
          denominazione  o ragione sociale, il numero di partita IVA,
          il  domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione
          della   stabile   organizzazione  nello  Stato  per  i  non
          residenti,   dei  contribuenti  che  hanno  ceduto  beni  o
          prestato  servizi.  Per  ciascuno  di  essi  devono  essere
          specificati,  distintamente  in  base  all'anno  risultante
          dalla  data  delle  fatture:  il  numero  complessivo delle
          fatture   ricevute   e   registrate  nell'anno  precedente,
          comprese  quelle  relative alle operazioni non imponibili o
          esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle
          annotate   ai   sensi   del   quarto  comma  dell'art.  25;
          l'ammontare   complessivo  delle  operazioni  imponibili  e
          l'ammontare    complessivo    delle   imposte   addebitate;
          l'ammontare  imponibile  degli  acquisti  effettuati  senza
          applicazione  dell'imposta  e,  distintamente, quello degli
          acquisti  fatti  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 8.
          L'elenco  deve  inoltre  recare  l'indicazione  del  numero
          complessivo  delle  bollette ,doganali registrate nell'anno
          precedente,  del  valore  complessivo  imponibile  dei beni
          importati e delle relative imposte.
          Le  imprese  indicate  nel  secondo  comma dell'art 22, che
          emettano  le  fatture  in  relazione  ai  servizi prestati,
          possono   essere   tuttavia  dispensate,  con  decreto  del
          Ministro  delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei
          clienti.
          I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette
          all'imposta  a  norma  delle  lettere c), g) e h) del terzo
          comma dell'art. 2, delle lett. a), e) e g) del quarto comma
          dell'art.   3,  e  dell'ultimo  comma  dell'art.  4  devono
          elencarle  in  allegato  alla  dichiarazione,  con  i  dati
          richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.
          Con  il decreto di approvazione del modello di cui al primo
          comma dell'art. 28 il Ministro delle finanze puo' disporre,
          anche    limitatamente    a    determinate   categorie   di
          contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma
          siano  allegati  alla  dichiarazione annuale. In tal caso i
          contribuenti  che si avvalgono direttamente o tramite terzi
          di   centri   di   elaborazione  dati  dotati  di  supporti
          magnetici,  in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono
          produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto
          stesso,   i   supporti  magnetici  contenenti  i  dati  che
          avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

Ai  fini  del  precedente  comma  si  tiene conto anche delle fatture
emesse  per  le  operazioni  di cui all'art. 22 e registrate ai sensi
dell'art.  24,  tranne  quelle indicate ai numeri 2 e 5 dell'art. 22.
Non  si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni
di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art 8 e di quelle relative ai
servizi  di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture
annotate  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture
emesse dalle agenzie di viaggi e turismo.
Alla  dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei
fornitori,  nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze
delle  fatture  ricevute  e  delle  bollette  doganali,  la ditta, la
denominazione  o  ragione  sociale,  il  domicilio o la residenza, la
sede,  nonche'  l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato
per  i  non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato
servizi,  comprese  le societa' e gli enti indicati nel secondo comma
dell'art.  4.  Per  ciascuno  di  essi  devono essere specificati: il
numero   complessivo  delle  fatture  ricevute  registrate  nell'anno
precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o
esenti  di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate
ai  sensi  del  quarto  comma  dell'art.  25;  l'ammontare imponibile
complessivo  delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte
addebitate;  l'ammontare  imponibile  degli acquisti effettuati senza
applicazione  dell'imposta  ai  sensi  del secondo comma dell'art. 8.
L'elenco  deve  inoltre  recare  l'indicazione del numero complessivo
delle  bollette  doganali registrate nell'anno precedente, del valore
complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta.
I  contribuenti  che  hanno  effettuato  operazioni  non soggette all
imposta  a  norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art.
2,  delle  lettere  a),  e)  e  g)  del  quarto  comma  dell'art. 3 e
dell'ultimo  comma  dell'art.  4  devono  elencarle  in allegato alla
dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma
dell'art. 28.
                               Art 30
         Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza
La  differenza  tra  l'ammontare  dell'imposta  dovuta  in  base alla
dichiarazione   annuale   e  l'ammontare  delle  somme  gia'  versate
mensilmente  ai  sensi  dell'art.  27  deve  essere  versata in unica
soluzione  entro  il  termine  stabilito  per  la presentazione della
dichiarazione.
Se  dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di
cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente,
e'   superiore   a   quello  dell'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili  di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto  a  sua  scelta  di  computare  l'importo  dell'eccedenza  in
detrazione  nell'anno  successivo,  annotandolo nel registro indicato
dall'art.  25,  ovvero  di  chiederne in tutto o in parte il rimborso
all'atto della presentazione della dichiarazione stessa.
I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono
chiedere  il  rimborso,  in deroga al comma precedente, limitatamente
all'imposta   relativa   all'acquisto   o  all'importazione  di  beni
ammortizzabili.  La  limitazione  non  si applica ai contribuenti che
hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8,
8-bis  e 9 rientranti nell'attivita' propria dell'impresa esercitata,
operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero
effettuano operazioni di cui alle lettere g) ed I) dell'art. 2 e alla
lettera g) dell'art. 3(1).
                               Art 31
 Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti
Per  le  imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25
luglio  1956,  n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle
attivita'  di  commercio  al  minuto, di prestazioni alberghiere e di
somministrazione  di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle
mense  aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio,
esclusi  i  commissionari,  per  gli  esercenti  la  pesca marittima,
nonche'  per  gli  esercenti arti e professioni, che nell'anno solare
precedente  hanno  realizzato un volume di affari non superiore a sei
milioni  di  lire  la  detrazione di cui all'art. 19, sempreche' tale
limite non sia superato e' forfettizzata in misura pari alle seguenti
percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:
o)  imprese  artigiane  in  genere;  esercenti  trasporti e attivita'
connesse,  prestazioni  alberghiere,  somministrazioni  di alimenti e
bevande  nei  pubblici esercizi e nelle mense aziendali; esercenti la
pesca marittima 50%;
b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70%;
c) intermediari e rappresentanti di commercio 25%;
d) esercenti arti e professioni 20%
------------
          (1)  Comma  sostituito  dall'art  12 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

Per  i  contribuenti  indicati  nel  comma precedente, che in un anno
solare  hanno  realizzato  un  volume  d'affari  non  superiore a sei
milioni di lire, le modalita' di applicazione dell'imposta per l'anno
solare  successivo  sono  semplificate  come segue, ferme restando le
altre disposizioni del presente decreto:
i) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi  devono  essere  registrate  a  norma dell'art. 24, ma non e'
consentita l'emissione della fattura;
2)  l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni
di  servizi  e'  determinato in base ai corrispettivi diminuiti della
imposta  in  essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei
coefficienti indicati nel quarto comma dell'art 27;
3) non e' obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art 25;
4)  le  fatture  e le bollette doganali relative agli acquisti e alle
impostazioni   devono   essere   numerate  in  ordine  progressivo  e
conservate a norma dell'art. 39;
5)  l'imposta  da  vessare  periodicamente  ai  sensi  dell'art 33 e'
provvisoriamente   determinata   a   norma  del  primo  comma,  salvo
conguaglio in sede di dichiarazione annuale.
Se  nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire e' superato,
le  disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a
partire  dalla operazione con cui il limite e' superato. Tuttavia gli
obblighi  di  fatturazione  e  registrazione relativi alle operazioni
effettuate  nel  corso  del  mese  in cui il limite e' stato superato
possono  essere  adempiuti  entro  il  quindicesimo  giorno  del mese
successivo  e  nello  stesso  termine  possono  essere  registrate le
fatture  e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai servizi
acquistati o importati dall'inizio dell'anno.
Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese
autorizzate  all'esercizio  del  commercio  al  minuto che effettuano
promiscuamente   cessioni  di  beni  soggetti  ad  aliquote  diverse.
Tuttavia  tali  imprese possono effettuare il versamento dell'imposta
mediante  applicazione  di  un'aliquota  media, ma debbono a tal fine
tenere  il  registro  di  cui all'art 25 ed annotarvi le fatture e le
bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni
destinati  alla  rivendita. La registrazione puo' essere fatta con la
sola  indicazione  del  numero  progressivo attribuito alle fatture e
bollette  nonche'  dell'ammontare  dell'imponibile  e  della relativa
imposta;  la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti
o  importazioni  di beni diversi da quelli anzidetti e' facoltativa e
deve  essere fatta separatamente. Se nel corso dell'anno il limite di
sei  milioni e' superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili
sono  registrati  senza distinzione per aliquote e il loro ammontare,
ai  fini  dell'applicazione  delle  diverse aliquote, e' ripartito in
proporzione  degli  acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo
comma del presente articolo
L'aliquota  media  di cui al comma precedente e' pari al rapporto tra
l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui
addebitata  a titolo, di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile
degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita;
l'ammontare  imponibile  e'  determinato  in  base  ai  corrispettivi
diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media
Il  contribuente  che  non  intende  avvalersi delle disposizioni del
presente  articolo  deve  comunicarlo  per iscritto all'ufficio nella
dichiarazione  annuale;  la  comunicazione  ha effetto dal lo gennaio
dell'anno in corso.
                               Art 32
              Semplificazioni per i contribuenti minori
           relative alla fatturazione e alla registrazione
I  contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un
volume  di  affari  non  superiore  a  480  milioni  di lire, possono
adempiere  gli  obblighi  di fatturazione e registrazione di cui agli
articoli  21  e  23  mediante  la  tenuta di un bollettario a madre e
figlia.
Le  operazioni  devono  essere  descritte,  con le indicazioni di cui
all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte
figlia  costituisce  fattura  agli effetti dell'art. 21 e deve essere
consegnata  o  spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma
dello stesso articolo.
Il  Ministro  per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le
caratteristiche   del  bollettario  tenendo  conto  della  disciplina
stabilita  per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600,  contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.
                               Art. 33
              Semplificazioni per i contribuenti minori
             relative alle liquidazioni ed ai versamenti
I  contribuenti  che  nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume  di  affari  non  superiore  a  480  milioni  di  lire  devono
provvedere:
a)  all'annotazione  delle  liquidazioni  periodiche  e  ai  relativi
versamenti  entro  il  giorno  cinque  del  secondo mese successivo a
ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi
il   limite   di  lire  cinquantamila  il  versamento  dovra'  essere
effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo (1);
b)  al  versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione.
------------
          (1)  Lettera  sostituita dall'art 13 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

3)  per  i  soggetti  residenti  all'estero, anche l'ubicazione della
stabile organizzazione;
4)  il  tipo  e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui
viene   esercitata   anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  filiali,
stabilimenti,  succursali,  negozi,  depositi  e simili, il luogo o i
luoghi  in  cui  sono  tenuti  e  conservati  i libri, i registri, le
scritture  e  i  documenti prescritti dal presente decreto e da altre
disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello
In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente
comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta
giorni  farne  dichiarazione  all'ufficio  in  duplice esemplare e in
conformita'  al  modello  approvato  con  decreto  del Ministro delle
finanze.  Se  la  variazione  importa  il trasferimento del domicilio
fiscale   in   altra   provincia,   la   dichiarazione   deve  essere
contemporaneamente  presentata  anche  al nuovo ufficio ed ha effetto
dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (1).
In caso di cessazione dell'attivita', il contribuente deve presentare
entro  il  termine  di  centocinquanta  giorni, decorrente dalla data
della  dichiarazione  di  cui  al precedente comma, in conformita' al
modello   approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  la
dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati
di  cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi
del  n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate  nella  seconda  parte  dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui
corrispettivo non sia stato ancora pagato (1).
I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  di  una impresa, arte o
professione,  se  ritengono  di  realizzare  un  volume  di affar che
comporti  l'applicazione  dell'art.  31, degli articoli 32 e 33 o del
terzo  comma  dell'art.  34,  devono indicarlo nella dichiarazione da
presentare  a  norma del primo comma e devono osservare la disciplina
rispettivamente stabilita.
                             Art 35-bis
                       Eredi del contribuente
Gli   obblighi   derivanti,  a  norma  del  presente  decreto,  dalle
operazioni   effettuate  dal  contribuente  deceduto  possono  essere
adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non
oltre  6  mesi prima della data della morte del contribuente, entro i
tre mesi da tale data.
Resta  ferma  la  disciplina  stabilita  dal  presente decreto per le
operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda,
dagli eredi dell'imprenditore.
                               Art 36
                     Esercizio di piu' attivita'
Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta si
applica  unitariamente  e cumulativamente per tutte le attivita', con
riferimento  al  volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito
nei successivi commi.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art  14  del D P R 30 dicembre
          1980, n 897

Se   il   soggetto  esercita  contemporaneamente  imprese  e  arti  o
professioni  l'imposta  si  applica  separatamente per l'esercizio di
imprese   e  per  l'esercizio  di  arti  o  professioni,  secondo  le
rispettive  disposizioni  e  con  riferimento  al  rispettivo  volume
d'affari.
I  soggetti  che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito
della  stessa impresa, ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta'
di  optare  per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad
alcuna  delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio
nella    dichiarazione   relativa   all'anno   precedente   o   nella
dichiarazione  di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di
cui  all'art.  19 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con
contabilita'  separata  ed  e'  esclusa, in deroga a quanto stabilito
nell'ultimo  comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia
revocata  e  in  ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un
anno  sono  acquistati  beni  ammortizzabili la revoca non e' ammessa
fino  al  termine  del  periodo di rettifica della ,detrazione di cui
all'art  19-bis.  La  revoca deve essere comunicata all'ufficio nella
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
L'imposta   si   applica  in  ogni  caso  separatamente,  secondo  le
rispettive  disposizioni  e  con  riferimento  al volume di affari di
ciascuna  di  esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al
terzo  comma  dell'art 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e
quelle  non  rientranti  nell'attivita' propria dell'impresa, nonche'
per  le  attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei
commi  secondo  e  terzo  dello  stesso  articolo e per quelle di cui
all'art.  74,  ultimo  comma,  per  le  quali  la detrazione prevista
dall'art. 19 sia applicata forfettariamente (1).
In  tutti  i  casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per
una determinata attivita' la detrazione di cui all'art 19, se ridotta
ai  sensi  del  terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata
forfettariamente,  e'  ammessa  per  l'imposta  relativa ai beni e ai
servizi  utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile
all'esercizio   dell'attivita'   stessa;   i   passaggi   di  servizi
all'attivita'   soggetta   a   detrazione   ridotta   o   forfettaria
costituiscono  prestazioni  di  servizio  ai  sensi  dell'art. 3 e si
considerano  effettuati,  in base al loro valore normale, nel momento
in  cui  sono  rese.  Per  i  passaggi interni dei beni tra attivita'
separate  si  applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti,
con  riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli
articoli  23  e  25  devono  essere eseguite nello stesso mese. Per i
passaggi  dei  beni  all'attivita'  di  commercio al minuto di cui al
terzo  comma  dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita',
l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati,
in  base  al  corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non
festivo  successivo  a  quello  del  passaggio. Le annotazioni devono
essere  eseguite,  distintamente in base all'aliquota applicabile per
le  relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25,
ovvero   in  apposito  registro  tenuto  a  norma  dell'art.  39.  La
dichiarazione  annuale deve essere presentata su un unico modello per
tutte  le attivita' secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui
al  primo  comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27,
30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al
netto delle eccedenze detraibili (1).
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          (1)  Comma  sostituito  dall'ari  15  del D P R 30 dicembre
          1980, n 897

                             Art. 36-bis
          Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
Il   contribuente   che   ne   abbia  data  preventiva  comunicazione
all'ufficio  e'  dispensato  dagli  obblighi  di  fatturazione  e  di
registrazione  relativamente  alle  operazioni  esenti  da imposta ai
sensi  dell'art.  10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19)
dello  stesso  articolo,  fermi  restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione   delle   altre  operazioni  eventualmente  effettuate,
l'obbligo  di  registrazione  degli  acquisti  e  gli  altri obblighi
stabiliti  dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare
la fattura quando sia richiesta dal cliente.
Nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  il  contribuente non e'
ammesso  a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa
agli  acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione
annuale,  insieme  con  l'elenco  dei  fornitori, ancorche' non abbia
effettuato operazioni imponibili (2).
La  comunicazione  di  avvalersi  della  dispensa  dagli  adempimenti
relativi  alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione
annuale  relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso  per  almeno  un  triennio.  La  revoca  deve  essere comunicata
all'ufficio  nella  dichiarazione  annuale ed ha effetto dall'anno in
corso.
                               Art 37
                  Presentazione delle dichiarazioni
Le   dichiarazioni   previste  dal  presente  decreto  detono  essere
sottoscritte  dal  contribuente  o  da un suo rappresentante legale o
negoziale.
Le  dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
Le  dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di
lettera  raccomandata  e  si considerano presentate nel giorno in cui
sono  consegnate  all'ufficio  postale,  che deve apporre il timbro a
calendario anche sulla dichiarazione.
La  prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli,
registri  ed  atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere
data  che  mediante  la  ricevuta  dell'ufficio  o  la ricevuta della
raccomandata.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art.  15 del D P R 30 dicembre
          1950, n 897.
          (2)  Ai  sensi dell'art. 16 del D P.R. 30 dicembre 19S0, n.
          897,  il  comma  e'  stato  sostituito,  con effetto dal 1°
          gennaio 1982, dal seguente:
          "  Nell'ipotesi  di cui al precedente comma il contribuente
          non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta
          quella  relativa  agli  acquisti e alle importazioni e deve
          presentare  la  dichiarazione  annuale, compilando l'elenco
          dei  fornitori,  ancorche'  non abbia effettuato operazioni
          imponibili ".

Le  dichiarazioni  presentate  entro trenta giorni dalla scadenza del
termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art.
43 e nel primo comma dell'art. 48.
Le  dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
considerano  omesse  a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per
la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta.
                               Art 38
                      Esecuzione dei versamenti
I  versamenti  previsti  dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere
eseguiti  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto
mediante  delega  del contribuente ad una delle aziende di credito di
cui all'art 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D 23 maggio
1924,  n.  827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse
rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato
con  la  legge  4  agosto  1955,  n.  707,  avente  un patrimonio non
inferiore  a  lire  cento milioni. La delega deve essere in ogni caso
rilasciata  presso  una  dipendenza  dell'azienda delegata sita nella
circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.
L'azienda  delegata  deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante  l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della
data  in  cui  lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio  per  conto  del  contribuente  entro  il  quinto  giorno
successivo La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il
delegante.
Le  caratteristiche  e  le  modalita'  di rilascio dell'attestazione,
nonche'  le  modalita'  per  l'esecuzione  dei versamenti agli uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto, per la trasmissione dei relativi
dati  e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono
stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere
eseguiti  direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o
in  contanti  o mediante assegni circolari non trasferibili intestati
all'ufficio  stesso  o  mediante  altri  titoli di credito bancario o
postali   a  copertura  garantita.  Il  versamento  mediante  assegni
circolari  o  titoli  bancari  o postali puo' essere eseguito anche a
mezzo  posta  con  lettera  raccomandata,  nella  quale  deve  essere
specificata  la  causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza
nelle  forme  e  con  le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle  finanze  anche  in  deroga  alle  disposizioni contenute negli
articoli   238  e  240  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
                             Art 38-bis
                       Esecuzione dei rimborsi
I  rimborsi  previsti  nell'art  30,  qualora nel termine di due anni
dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato
notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e
del  secondo comma dell'art 55, devono essere eseguiti entro tre mesi
dalla  scadenza  del  detto termine. Se e' stato notificato avviso di
rettifica  o  accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre
mesi  dalla  notificazione  per la parte riconosciuta dall'ufficio ed
entro  tre  mesi  dalla  definizione  dell'accertamento  per la parte
residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione
del  12  per  cento  annuo  con  decorrenza  dal  novantesimo  giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Il  contribuente  puo'  in  ogni caso ottenere il rimborso, entro tre
mesi   dalla  richiesta  fatta  in  sede  di  dichiarazione  annuale,
prestando,  prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due
anni  dallo  stesso,  cauzione  in  titoli di Stato o garantiti dallo
Stato,   al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione  rilasciata  da
un'azienda  o  istituto  di  credito,  comprese  le  casse  rurali ed
artigiane  indicate  nel  primo  comma  dell'art. 38, o da un'impresa
commerciale  che  a  giudizio  dell'amministrazione finanziaria offra
adeguate  garanzie  di  solvibilita', o mediante polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Il  contribuente  puo'  ottenere  il  rimborso in relazione a periodi
inferiori   all'anno,   prestando  le  garanzie  indicate  nel  comma
precedente
1)  quando  esercita  esclusivamente  o prevalentemente attivita' che
comportano  l'effettuazione  di  operazioni  soggette all'imposta con
aliquote  inferiori  a  quelle  dell'imposta relativa agli acquisti e
alle importazioni;
2)  quando  ha  effettuato  operazioni  non  imponibili  di  cui agli
articoli 8, 8-bis e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11)
dell'art.   10   per   un   ammontare   superiore  al  50  per  cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (1).
Ai  rimborsi  previsti  nei  commi  precedenti provvede il competente
ufficio   utilizzando   i   fondi  della  riscossione,  eventualmente
aumentati  delle  somme  riscosse  da  altri  uffici dell'imposta sul
valore  aggiunto.  Ai fini della formazione della giacenza occorrente
per  l'effettuazione  dei  rimborsi  e'  autorizzata dilazione per il
versamento all'Erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni
caso provvedersi con normali stanziamenti di bilancio.
Con  decreto  del  Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del  tesoro  sono  stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei
rimborsi  e  le  modalita'  e i termini per la richiesta dei rimborsi
relativi  a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono
altresi'  stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione
per   il  versamento  all'Erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
modalita'    relative    alla    presentazione   della   contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o
accertamento  il  contribuente,  entro  sessanta giorni, deve versare
all'ufficio   le  somme  che  in  base  all'avviso  stesso  risultano
indebitamente  rimborsate,  insieme  con gli interessi del 12 % annuo
dalla  data  del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista
nel   secondo   comma  fino  a  quando  l'accertamento  sia  divenuto
definitivo.
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          (1)  Il  numero 2) e' sostitutivo dei precedenti numeri 2 e
          3,  per effetto dell'art 17 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n.
          897.

                               Art 39
         Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
I  registri  previsti  dal presente decreto, compresi i bollettari di
cui  all'art  32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art.
2215  del  codice  civile,  in  esenzione  dai  tributi di bollo e di
concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219
dello  stesso  codice.  La  numerazione e la bollatura possono essere
eseguite  anche  dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o
dall'ufficio  del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono
state   effettuate  dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta
giorni   darne  comunicazione  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  competente. P. ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente
approvate   dall'amministrazione   finanziaria   su   richiesta   del
contribuente.
I  contribuenti  hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla
bollatura   un   solo  registro  destinato  a  tutte  le  annotazioni
prescritte  dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri
previsti   da   tali   articoli  siano  indicati,  per  ogni  singola
annotazione,  i numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato
I  registri,  i  bollettari,  gli  schedari  e  i tabulati nonche' le
fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri documenti previsti dal
presente  decreto  devono  essere conservati a norma dell'art. 22 del
D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600; e' ammesso l'impiego di sistemi
fotografici  di conservazione secondo modalita' previamente approvate
dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
                               Art 40
                         Ufficio competente
Competente  a  ricevere  le  dichiarazioni  e  i versamenti di cui ai
precedenti  articoli,  e  ad  ogni  altro  effetto di cui al presente
decreto,  e'  l'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto
nella   cui   circoscrizione   si  trova  il  domicilio  fiscale  del
contribuente  ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre
1973,  n.  600.  Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi
hanno  una  stabile  organizzazione ne' un rappresentante nominato ai
sensi dell'articolo 17, e competente l'ufficio provinciale di Roma.
Le  dichiarazioni  presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da  quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti
nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.
                            Titolo terzo
                              SANZIONI
                               Art. 41
               Violazioni dell'obbligo di fatturazione
Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo
obbligato  ad  emetterla,  e'  punito con la pena pecuniaria da due a
quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le
disposizioni  del  titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi
emette  la  fattura senza la indicazione deIl'imposta o indicando una
imposta  inferiore,  nel  quale  ultimo  caso  la  pena pecuniaria e'
commisurata all'imposta indicata in meno
Chi  effettua  operazioni  non  imponibili o esenti senza emettere la
fattura,  essendo  obbligato  ad emetterla, o indicando nella fattura
corrispettivi  inferiori  a  quelli  reali,  e'  punito  con  la pena
pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.
Se  la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art
21,  n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali oda non
consentire  la  identificazione  delle  parti,  si  applica  la  pena
pecuniaria   da  centomila  a  cinquecentomila  lire,  salvo  che  le
irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene
o al committente del servizio.
Il  cessionario  o  committente che nell'esercizio di imprese, arti o
professioni  abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato
ad  emettere  la  fattura  e'  punito  con  la stessa pena pecuniaria
prevista  nei  commi  precedenti  qualora:  a) non avendo ricevuto la
fattura    entro   quattro   mesi   dalla   data   di   effettuazione
dell'operazione,  non  abbia,  entro il trentesimo giorno successivo,
presentato  all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in
duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e
non  abbia  contemporaneamente versato la relativa imposta; b) avendo
ricevuto  una  fattura  irregolare ai sensi dei precedenti commi, non
abbia,  entro  il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha
registrata,  presentato  all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento  integrativo,  in  duplice  esemplare,  contenente tutte le
indicazioni    prescritte    dall'articolo    21    e    non    abbia
contemporaneamente  versato la maggiore imposta eventualmente dovuta.
Un   esemplare   del   documento,  con  l'attestazione  dell'avvenuto
pagamento   o   della  intervenuta  regolarizzazione,  e'  restituito
dall'ufficio  all'interessato,  che  deve annotarlo a norma dell'art.
25.  La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura
e' stata emessa o regolarizzata.
Le  presunzioni  di  cui  all'art  53  valgono anche agli effetti del
presente articolo.
                               Art 42
              Violazioni dell'obbligo di registrazione
Chi  omette  le  annotazioni  prescritte  negli  articoli 23 e 24, in
relazione  ad operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena
pecuniaria  in  misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle
operazioni  stesse,  calcolata  secondo  le  disposizioni  del titolo
primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali
da  importare  un'imposta  inferiore,  si applica la stessa sanzione,
commisurata alla differenza.
Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 23 con indicazioni
incomplete  o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei
cedenti  dei  beni  o  prestatori  dei servizi, e' punito con la pena
pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.
Le  sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per la
omissione  o  irregolarita'  delle annotazioni eseguite o da eseguire
nei registri a norma dell'art. 26.
                               Art 43
              Violazioni dell'obbligo di dichiarazione
Chi  non presenta la dichiarazione annuale, o la dichiarazione di cui
al  quarto comma dell'art 35, e' punito con la pena pecuniaria da due
a  quattro  volte  l'imposta  dovuta  per l'anno solare o per il piu'
breve  periodo  in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Se  dalla  dichiarazione  presentata  risulta un'imposta inferiore di
oltre  un  decimo  a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile  superiore  di  oltre  un  decimo a quella spettante, si
applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza
L'omissione  della  dichiarazione  e  la  presentazione  di  essa con
indicazioni   inesatte  sorto  punite,  indipendentemente  da  quanto
stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a
cinquecentomila lire.
Per la mancata presentazione di ciascuno degli elenchi di cui all'art
29  si  applica  la  pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque
milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati
in  essi  contenuti  sono  inesatti  o  incompleti;  tuttavia la pena
pecuniaria  puo' essere ridotta fino a un quinto del minimo se i dati
mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono
privi  di  rilevanza  e  in  ogni caso se il contribuente provvede ad
integrarli  o  rettificarli  entro  il  mese  successivo  a quello di
presentazione dell'elenco (1)
Chi  non  presenta  una  delle dichiarazioni previste nel primo e nel
terzo  comma  dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e'
punito  con  la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La
stessa  pena  si  applica  a  chi  presenta la dichiarazione senza le
indicazioni  di  cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni
incomplete  o  inesatte  tali  da non consentire l'individuazione del
luogo  o  dei  luoghi  in cui e' esercitata l'attivita' o in cui sono
tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.
Chi  non  esegue  con  le  modalita'  e  nei  termini  prescritti  la
liquidazione  di  cui  agli  artt.  27  e  33  e'  punito con la pena
pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila.
Per  l'omessa  o  inesatta  indicazione  del  numero di partita nelle
dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art 35 si applica la
pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione.
                               Art 44
                Violazione dell'obbligo di versamento
Chi  non  versa  in  tutto  o  in  parte  l'imposta  risultante dalla
dichiarazione  annuale  presentata e' soggetto a una soprattassa pari
alla meta' della somma non versata o versata in meno.
Chi  non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli artt. 27
e  33  e'  punito  con  la  pena  pecuniaria  da  due a quattro volte
l'imposta non versata o versata in meno.
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          (1)  Il  quarto  comma  dell'art 43 e' stato soppresso, con
          effetto  dal  1°  gennaio  1982, dall'art. 18 del D P.R. 30
          dicembre 1980, n. 897.

                               Art 45
      Violazioni degli obblighi i elativi alla contabilita' (1)
Chi  rifiuta di esibii e o dichiara di non possedere libri, registri,
scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni
e   verifiche   previste   nell'art.   52,   o  comunque  li  sottrae
all'ispezione  o  alla  verifica, e' punito con la pena pecuniaria da
lire  duecentomila  ad  un  milione,  sempre  che si tratti di libri,
registri,  documenti  e  scritture la cui tenuta e conservazione sono
obbligatorie a norma di legge o di cui risulti l'esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto
e'  punito,  anche  se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento,
con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena
non  puo'  essere  inferiore  ad un milione per il registro di cui al
quarto  comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro
che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo
e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto
o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la
pena  pecuniaria  puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se
le  irregolarita'  dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa
rilevanza.
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          (l)  Ai  sensi  del combinato disposto dell'art 19 e 45, 3°
          comma,  del  D.P.R.  30  dicembre  1980,  n.  897, il testo
          dell'articolo  e'  sostituito,  a  decorrere dal 1° gennaio
          1982, dal seguente
                                    Art 45
                    Violazione degli obblighi relativi alla
          contabilita' e aula compilazione degli elenchi
          Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, i
          esistei,  scritture  e documenti che gli siano richiesti ai
          fini  delle  ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o
          comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, l punito
          con  la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione,
          sempre  che  si  tratti  di  libri,  registri,  documenti e
          scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a
          norma di legge o di cui risulta da esistenza.
          Chi  non  tiene  o  non  conserva  i  registri previsti dal
          presente  decreto  e'  punito, anche se non ne sia derivato
          ostacolo  all'accertamento,  con la pena pecuniaria da lire
          duecentomila  a  cinque  milioni;  la  pena non puo' essere
          inferiore  ad  un  milione per il registro di cui al quarto
          comma  dell'art  24.  Alla  stessa  sanzione  sono soggetti
          coloro  che  non  tengono  i  registri  in conformita' alle
          disposizioni  del  primo e del secondo comma dell'art. 39 e
          coloro  che  non  conservano in tutto o in parte le fatture
          emesse  e  ricevute  e  le  bollette  doganali,  ma la pena
          pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo
          se  le  irregolarita'  dei  registri o i documenti mancanti
          sono di scarsa rilevanza.
          Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti
          magnetici,  di  ciascuno degli elenchi di cui al primo e ai
          terzo  comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da
          lire  un  milione  a  dieci  milioni. La stessa sanzione si
          applica  per  l'omessa  allegazione  degli  elenchi  o  per
          l'omessa  produzione  dei supporti, di cui all'ultimo comma
          dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un
          quinto  del  minimo  se  i dati mancanti o inesatti sono di
          scarsa  rilevanza  e  non  si  applicano  se  sono privi di
          rilevanza  e'  in  ogni caso se il contribuente provvede ad
          integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello
          di compilazione.
                               Art 46
              Violazioni relative alle esportazioni (1)
Per  le  cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta,
di  cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena
pecuniaria  da  2  a 4 volte l'imposta relativa alla cessione qualora
l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito
La  pena  pecuniaria  prevista nel comma precedente non si applica se
entro  dieci  giorni  successivi  al  termine  ivi  stabilito, previa
regolarizzazione   della   fattura,   venga  eseguito  il  versamento
dell'imposta con la maggiorazione del 10 % a titolo di soprattassa
Per  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
pagamento  dell'imposta,  di  cui  alla  lettera  c)  dell'art. 8, il
cessionario  o  committente che attesti falsamente all'altra parte di
trovarsi  nelle  condizioni  richieste per fruire del trattamento ivi
previsto  o  ne  benefici  oltre i limiti consentiti e' punito con la
pena  pecuniaria  da  2  a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni
effettuate.  Se  il  superamento  del  limite e' dipeso dalla mancata
esportazione  da  parte  del  cessionario  o commissionario di cui al
secondo  comma  dell'art.  8 dei beni acquistati per essere esportati
nello  stato  originario  nel  termine ivi stabilito la pena non puo'
superare  il  quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene
versata,  con  la  maggiorazione  del  20 °5 a titolo di soprattassa,
entro  dieci  giorni  dalla  scadenza del termine di sei mesi, previa
regolarizzazione della relativa fattura
I  contribuenti  che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato
le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno
inviato  il  prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso
articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a
due milioni e cinquecentomila.
Il  contribuente  che  nelle  fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative  a  cessioni  all'esportazione  indica quantita', qualita' o
corrispettivi   diversi  da  quelli  reali  e'  punito  con  la  pena
pecuniaria da due a quattro volte la eventuale eccedenza dell'imposta
che  sarebbe  dovuta,  secondo le disposizioni del titolo primo, se i
beni  indicati  fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un
prezzo  pari  al  valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella
che  risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione
nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non
si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 %.
                               Art 47
                          Altre violazioni
Sono  punite  con  la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila
lire:
1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n 3) dell'art 51
e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
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          (1)  Articolo sostituito dall'art 20 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

2)  la  inottemperanza  all'invito  di  comparizione  di  cui al n 2)
dell'art.  51  ed  a  qualsiasi  altra  richiesta  fatta dagli uffici
nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51;
3)  ogni  altra  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dal presente
decreto non contemplata espressamente
                               Art 48
                 Circostanze attenuanti ed esimenti
Le  sanzioni  stabilite  negli articoli precedenti sono ridotte ad un
quarto  qualora  la  violazione  consista  nella  inosservanza  di un
termine  e  l'obbligo  venga  adempiuto  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  di  esso,  a  meno  che  la  violazione  non sia gia' stata
constatata nelle forme indicate nell'art. 52.
Se  in  relazione  ad  una stessa operazione sono state commesse piu'
violazioni  punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena
pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo
alla meta'.
Le  sanzioni  stabilite  negli  articoli  da 41 a 45 non si applicano
quando  gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati
in   relazione   al   volume  di  affari  del  soggetto,  secondo  le
disposizioni  degli art. 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari
non  risulti  superiore  di  oltre  il  cinquanta per cento al limite
stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
Le  sanzioni  previste  negli  art. 43 e 44 non si applicano qualora,
entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata
presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da
quella indicato nel primo comma dell'art. 40.
La  sanzione  stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art 46
non  si  applica  qualora  la  differenza  tra  i dati indicati nella
comunicazione  prevista  nel  secondo  comma  dell'art.  8  e  quelli
accertati non sia superiore al 10 % (1).
Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore
normale  le  sanzioni  previste  non  si  applicano qualora il valore
accertato  non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal
contribuente.
Gli  organi  del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute
le  pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive
condizioni  di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali si riferisce.
                               Art 49
                Determinazione delle pene pecuniarie
Nella  determinazione  della  misura  della  perla pecuniaria si deve
tenere  conto  della  gravita del danno o del pericolo per l'erario e
della  personalita'  dell'autore  della titolazione, desunta dai suoi
precedenti  e  dalle  sue condizioni di vita individuale, familiare e
sociale.
La  pena  puo'  essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi
nei  tre  anni  precedenti  sia  incorso in un'altra violazione della
stessa  indole,  per  la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria.
Sono  considerate  violazioni della stessa indole non soltanto quelle
che  violano  una  stessa  disposizione del presente decreto ma anche
quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in
concreto,  per  la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi
che le determinano, carattere fonda mentale comune.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art  21 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 8S7

                               Art 50
                           Sanzioni penali
Chi  si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno
solare  per  un  ammontare  superiore  a lire cento milioni, salse le
disposizioni  degli  articoli precedenti, e' punito con la reclusione
da  uno  a  cinque  anni  e  con  la  multa  dalla  meta'  al  doppio
dell'imposta non versata.
Chi  nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un
ammontare  superiore  a  lire cinquanta milioni, indipendentemente da
quanto   stabilito  negli  articoli  precedenti,  e'  punito  con  la
reclusione  da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio
del  rimborso  eseguito,  salvo  che  il fatto costituisca reato piu'
grave.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso
nei  reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale
e'  punito  con  l'arresto  fino  a  sei mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
Chi  emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture
i  corrispettivi  e  le relative imposte in misura superiore a quella
reale  e'  punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
lire  centomila  a  lire  un milione. La stessa pena si applica a chi
annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative
ad  operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi
o delle imposte in misura superiore a quella reale.
La  condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo,
per  un  periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacita' previste
negli  art.  28  e  30  del codice penale e nell'art. 2641 del codice
civile,  nonche'  la  cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo
nazionale  dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle
pubbliche  amministrazioni.  Le stesse pene accessorie possono essere
applicate  provvisoriamente  durante  l'istruzione  o  il giudizio, a
norma dell'art. 140 del codice penale.
                            Titolo quarto
                     ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
                               Art 51
 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Gli   uffici   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  controllano  le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano  eventuale  omissione  e  provvedono all'accertamento e alla
riscossione   delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
sull'osservanza   degli   obblighi   relativi   alla  fatturazione  e
registrazione  delle  operazioni  e  alla tenuta della contabilita' e
degli  altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla
irrogazione   delle  pene  pecuniarie  e  delle  soprattasse  e  alla
presentazione   del   rapporto   all'autorita'   giudiziaria  per  le
violazioni  sanzionate  penalmente.  Il controllo delle dichiarazioni
presentate  e  l'individuazione  dei  soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente  dal Ministro delle Finanze che tengano anche conto della
capacita' operativa degli uffici stessi (1).
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono
1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e i critiche ai
sensi dell'art. 52;
2)  invitare  i  soggetti che esercitano imprese, arti o professioni,
indicandone   il  motivo,  a  compatire  di  persona  o  a  mezzo  di
rappresentanti  per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire
documenti  e  scritture,  ad  esclusione  dei  libri  e dei registri,
rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste
fatte  e  le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del
sesto  comma  dell'art.  52.  Nei  confronti  degli  esercenti arti o
professioni  puo'  essere  richiesta  l'esibizione  anche  di libri e
registri;
3)  inviare  ai  soggetti che esercitano imprese, arti e professioni,
con  invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a
dati   e   notizie   di   carattere   specifico   rilevanti  ai  fini
dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4)  invitare  qualsiasi  soggetto  ad esibire o trasmettere, anche in
copia   fotostatica,  documenti  e  fatture  relativi  a  determinate
cessioni  di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5)  richiedere  la  comunicazione  di  dati e notizie alla guardia di
finanza,   agli   uffici   doganali   e   ad   ogni   altra  pubblica
amministrazione  o  ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e
le  aziende  di  credito  per  quanto  attiene ai loro rapporti con i
clienti,  per  l'amministrazione  postale  per  quanto attiene i dati
relativi  ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto
centrale  di  statistica  e per gli ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;
6)  richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati
presso  i  notai,  i  procuratori  del  registro,  i conservatori dei
registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma devono essere
fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per
l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni
------------
          (1) Il secondo periodo e' stato aggiunto dall'art 6, ultimo
          comma, della ,legge 24 aprile 1980, n. 146.

                               Art 52
                   Accessi, ispezioni e verifiche
Gli   uffici   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono  disporre
l'accesso  di  impiegati  dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati   all'esercizio   di   attivita'   commerciali,   agricole,
artistiche  o  professionali  per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni  e  ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile
per  l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e
delle  altre  violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere  muniti  di  apposita  autorizzazione  che ne indica lo scopo,
rilasciata  dal  capo  dell'ufficio  da  cui  dipendono. Tuttavia per
accedere  nei  locali  destinati all'esercizio di arti o professioni,
che  non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali o
agricole,  e  in  ogni  caso per accedere in locali che siano adibiti
anche   ad  abitazione,  e'  necessaria  anche  l'autorizzazione  del
procuratore della Repubblica.
L'accesso  in  locali diversi da quelli indicati nel precedente comma
puo'  essere  eseguito,  previa  autorizzazione del procuratore della
Repubblica,  soltanto  in  caso  di  gravi indizi di violazioni delle
norme  del  presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E'  in  ogni  caso  necessaria l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica  o  dell'autorita'  giudiziaria  piu' vicina per procedere
durante  l'accesso  a perquisizioni personali e all'apertura coattiva
di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.
L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti  i  libri,  registri,
documenti  e  scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la
cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.
I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di  cui  e'  rifiutata
l'esibizione  non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente  ai  fini  dell'accertamento  in  sede  amministrativa o
contenziosa.   Per  rifiuto  di  esibizione  si  intendono  anche  la
dichiarazione  di  non  possedere  i  libri,  registri,  documenti  e
scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino
le  ispezioni  e  le  rilevazioni  eseguite,  le  richieste  fatte al
contribuente  o  a  chi  lo  rappresenta  e  le risposte ricevute. Il
verbale  deve  essere  sottoscritto  dal  contribuente  o  da  chi lo
rappresenta  ovvero  indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non
e'  possibile  riprodurne  o farne constare il contenuto nel verbale,
nonche'  in  caso  di  mancata  sottoscrizione o di contestazione del
contenuto  del  verbale.  I  libri  e  i  registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle parti che interessano la
propria  firma  o  sigla  insieme  con la data e il bollo d'ufficio e
possono  adottare  le  cautele  atte  ad  impedire l'alterazione o la
sottrazione dei libri e dei registri.
Le   disposizioni   dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  per
l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni
viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di
terzi.
In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma gli impiegati che
procedono  all'accesso  nei  locali  di  soggetti che si avvalgono di
sistemi  meccanografici,  elettronici  e  simili,  hanno  facolta' di
provvedere  con  mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei
locali  stessi  qualora il contribuente noli consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
Se  il  contribuente  dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse  si  trovano  presso altri soggetti deve esibire un'attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso.  Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata  si  oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte
le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
                               Art. 53
                Presunzioni di cessione e di acquisto
Si  presumono  ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non
si  trovano  nei  luoghi  in  cui  il  contribuente  esercita  la sua
attivita',   comprese   le   sedi  secondarie,  filiali,  succursali,
dipendenze,  stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne' presso
suoi  rappresentanti,  salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a)
sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono
stati  consegnati  a  terzi  in lavorazione, deposito o comodato o in
dipendenza  di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto,
trasporto,  mandato,  commissione o altro titolo non traslativo della
proprieta'.
Le   sedi   secondarie,   filiali   o   succursali  devono  risultare
dall'iscrizione   alla  camera  di  commercio  o  da  altro  pubblico
registro;  le  dipendenze,  gli  stabilimenti,  i negozi e i depositi
devono  essere  stati  indicati  a norma dell'articolo 35 o del primo
comma   dell'art.  81.  La  rappresentanza  deve  risultare  da  atto
pubblico,  da  scrittura  privata registrata o da lettera annotata in
apposito  registro,  in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
passaggio  dei  beni,  presso  l'ufficio  competente  in relazione al
domicilio  fiscale del rappresentante o del rappresentato La consegna
dei  beni  a  terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro
giornale  o  da  altro  libro  tenuto  a norma del codice civile o da
apposito  registro  tenuto  in  conformita'  all'art. 39 del presente
decreto,  ovvero  da  altro documento conservato a norma dello stesso
articolo.
I  beni  che  si  trovano  nel  luogo  o  in uno dei luoghi in cui il
contribuente  esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il
contribuente  non  dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e
nel  secondo  comma,  di  averli  ricevuti  in base ad un rapporto di
rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al
primo comma.
                               Art. 54
                    Rettifica delle dichiarazioni
L'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto procede alla rettifica
della   dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente  quando
ritiene  che  ne  risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero
un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta'  della  dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal  contenuto  di  essa  o dal confronto con gli elementi di calcolo
delle  liquidazioni  di  cui  agli  artt. 27 e 33 e con le precedenti
dichiarazione annuali deve essere accertata mediante il confronto tra
gli  elementi  indicati  nella  dichiarazione  e  quelli annotati nei
registri  di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della
completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta
delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture
contabili  e  degli  altri  dati e notizie raccolti nei modi previsti
nell'art.  51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono
essere  indirettamente  desunte  da tali risultanze, dati e notizie a
norma  dell'art.  53  o  anche  sulla  base  di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio  puo'  tuttavia  procedere alla rettifica indipendentemente
dalla  previa  ispezione  della contabilita' del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato  nella  dichiarazione,  o  l'inesattezza  delle  indicazioni
relative  alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in  via presuntiva, da verbali,
questionari  e  fatture  di  cui  ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51,
dagli  elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
Se  vi  e'  pericolo  per  la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
provvedere,  prima  della  scadenza  del termine per la presentazione
della  dichiarazione  annuale,  all'accertamento  delle  imposte  non
versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e 33.
                               Art. 55
                       Accertamento induttivo
Se  il  contribuente  non  ha  presentato  la  dichiarazione  annuale
l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto puo' procedere in ogni
caso  all'accertamento  dell'imposta  dovuta  indipendentemente dalla
previa   ispezione   della  contabilita'.  In  tal  caso  l'ammontare
imponibile  complessivo  e  l'aliquota  applicabile  sono determinati
induttivamente  sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti
o  venuti  a  conoscenza  dell'ufficio e sono computati in detrazione
soltanto  i  versamenti  eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte   detraibili   ai   sensi   dell'art.   19  risultanti  dalle
liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.
Le  disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano  anche  se la
dichiarazione  presentata  e'  priva  di  sottoscrizione  o  reca  le
indicazioni  di  cui  ai  numeri  1)  e  3)  dell'art.  28  senza  le
distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni
stesse  non  siano  state  regolarizzate  entro  il mese successivo a
quello  di  presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si  applicano,  in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle
seguenti ipotesi:
1)  quando  risulta,  attraverso  il  verbale di ispezione redatto ai
sensi dell'art 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di
esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal
presente  decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma
del  primo  comma  dell'art  2214  del codice civile e delle leggi in
materia  di  imposte  sui  redditi,  o  anche soltanto alcuni di tali
registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha
emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non
ha  conservato,  ha  rifiutato  di  esibire  o  ha comunque sottratto
all'ispezione,  totalmente  o  per  una  parte  rilevante, le fatture
emesse;
3)   quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte  indicazioni  o
annotazioni  accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita'
formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale  di'  ispezione,  sono  cosi'  gravi,  numerose e ripetute da
rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se  vi  e'  pericolo  per  la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere  all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare
gia'  decorsa,  senza attendere la scadenza del termine stabilito per
la   dichiarazione   annuale  e  con  riferimento  alle  liquidazioni
prescritte dagli artt 27 e 33.
                               Art 56
           Notificazione e motivazione degli accertamenti
Le  rettifiche  e  gli  accertamenti sono notificati ai contribuenti,
mediante  avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in
materia  di  imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli
Uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli  avvisi  relativi  alle  rettifiche  di  cui all'art. 54 devono
essere  indicati  specificamente,  a pena di nullita', gli errori, le
omissioni  e  le  false  o  inesatte indicazioni su cui e' fondata la
rettifica  e  i  relativi  elementi  probatori. Per le omissioni e le
inesattezze  desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti
certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli  avvisi  relativi  agli  accertamenti  induttivi  devono essere
indicati,  a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio,
l'aliquota  o  le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per
cui  sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del"
secondo comma dell'art. 55.
Nelle  ipotesi  di  cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma
dell'art.  55  devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le
ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
                               Art. 57
                    Termine per gli accertamenti
Gli  avvisi  relativi  alle  rettifiche  e agli accertamenti previsti
nell'art   54   E  nel  secondo  comma  dell'art.  55  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
In  caso  di  omessa  presentazione  della dichiarazione, l'avviso di
accertamento  dell'imposta  a norma del primo comma dell'art. 55 puo'
essere  notificato  fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi precedenti le
rettifiche  e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante  la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza    di    nuovi   elementi.   Nell'avviso   devono   essere
specificamente  indicati,  a pena di nullita', i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto
                               Art 58
                     Irrogazione delle sanzioni
In  caso  di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreta
l'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto procede alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
Per  le  violazioni  che  danno  luogo  a rettifica o ad accertamento
dell'imposta   l'irrogazione   delle   sanzioni   e'   comunicata  al
contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.
Per  le  violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
dell'imposta  l'ufficio  puo'  provvedere  in  qualsiasi momento, con
separati  avvisi  da notificare a norma del primo comma dell'art. 56,
entro  il  31  dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione.
La  pena  pecuniaria  non puo' essere irrogata qualora nel termine di
trenta   giorni   dalla  data  del  verbale  di  constatazione  della
violazione  sia  stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto
del massimo della pena.
Nelle  ipotesi previste nell'art 50 l'azione penale ha corso dopo che
l'accertamento  dell'imposta e' divenuto definitivo e la prescrizione
del reato, e' sospesa fino alla stessa data.
                               Art 59
                               Ricorsi
Il  contribuente  puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica,
di   accertamento   e   di  irrogazione  delle  sanzioni  secondo  le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
La  nullita'  degli  avvisi  per  l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni  prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma, e in genere
per  difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza
in primo grado.
I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta  di  scritture contabili non
possono,  provare  circostanze  omesse  nelle  scritture  stesse o in
contrasto con le loro, risultanze.
                               Art 60
                  Pagamento delle imposte accertate
L'imposta  o  la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto  deve  essere  pagata  dal  contribuente  entro
sessanta  giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di
rettifica.
Se   il   contribuente  propone  ricorso  contro  l'accertamento,  il
pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1)  per  un  terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine
stabilito nel primo comma;
2)  fino  alla concorrenza della meta' dell'ammontare accertato dalla
commissione  tributaria  di  primo grado, entro sessanta giorni dalla
notificazione,   a   norma   del  primo  comma  dell'art.  56,  della
liquidazione fatta dall'ufficio;
3)  fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla
commissione  tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla
notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;
4)  per  l'intero  ammontare  che  risulta ancora dovuto in base alla
decisione  della  commissione  centrale  o  alla sentenza della corte
d'appello,   entro   sessanta   giorni   dalla   notificazione  della
liquidazione fatta dall'ufficio.
Sulle  somme  dovute  a  norma  dei precedenti commi si applicano gli
interessi   calcolati   al  saggio  indicato  nell'art.  38-bis,  con
decorrenza  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  scadenza del
termine  stabilito  per  la presentazione della dichiarazione annuale
relativa  all'anno  solare  cui  si  riferisce  l'accertamento  o  la
rettifica.  Gli  interessi  sono  liquidati  dall'ufficio  e indicati
nell'avviso  di  accertamento  o di rettifica o negli avvisi relativi
alle  liquidazioni  da  notificare  a  norma  del  comma precedente e
ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
Se  l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2),
3)  o  4)  del  secondo  comma  e' inferiore a quella gia' pagata, il
contribuente  ha  diritto al rimborso della differenza entro sessanta
giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve
essere  eseguita  anche  su  richiesta  del contribuente. Sulle somme
rimborsate  si  applicano  gli interessi calcolati al saggio indicato
nell'art.  38-bis,  con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal
contribuente.
I  pagamenti  previsti  nel  presente  articolo  devono  essere fatti
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto nei modi indicati nel
quarto comma dell'art. 38.
Il  contribuente  non  ha  diritto  di rivalersi dell'imposta o della
maggiore  imposta  pagata  in  conseguenza  dell'accertamento o della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi
                               Art 61
         Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
Le   pene   pecuniarie   e   le  soprattasse  irrogate  dagli  uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  devono  essere  pagate  nei modi
indicati  nel  quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale
sono  state  irrogate  o  del  separato  avviso di cui al terzo comma
dell'art.   58.   Se  e'  proposto  ricorso  contro  la  rettifica  o
l'accertamento  o contro il separato provvedimento di irrogazione, il
pagamento   deve   essere   eseguito   entro  sessanta  giorni  dalla
notificazione  della  decisione  della  commissione  centrale o della
sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati
al  saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo
giorno  successivo  alla notificazione dell'avviso o della sentenza o
decisione definitiva.
                               Art. 62
                  Riscossione coattiva e privilegi
Se  il  contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie  e  delle  soprattasse  nel  termine  stabilito  l'ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto notifica ingiunzione di pagamento
contenente  l'ordine  di  pagare entro trenta giorni sotto pena degli
atti  esecutivi.  L'ingiunzione  e'  vidimata  e  resa  esecutiva dal
pretore  nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la
somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
Se  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  dell'ingiunzione  il
contribuente  non  esegue  il  pagamento  si procede alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del testo
unico approvato con R D. 14 aprile 1910, n. 639.
I  crediti  dello  Stato  per  le  imposte,  le  pene pecuniarie e le
soprattasse  dovute  ai  sensi  del presente decreto hanno privilegio
generale  sui  beni mobili del debitore con grado successivo a quello
indicato  al  n.  15)  dell'art.  2778  del codice civile. In caso di
infruttuosa  esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che
il  contribuente  non  esegua il versamento delle somme indebitamente
rimborsategli.
Per  le  imposte  e  le  pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai
sensi  degli  artt.  2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o
immobili  che  hanno  formato  oggetto  della  cessione o ai quali si
riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato
al n. 5) dell'art 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del codice civile.
                               Art. 63
               Collaborazione della guardia di finanza
La  guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai
fini  dell'accertamento  dell'imposta  e  per  la  repressione  delle
violazioni  del  presente decreto, procedendo di propria iniziativa o
su  richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art.  52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici
stessi i relativi verbali e rapporti.
Ai  fini  del  necessario  coordinamento dell'azione della guardia di
finanza  con  quella  degli  uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente  e  nei  casi  in  cui  si debba procedere ad indagini
sistematiche,  tra  la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
e,  nell'ambito  delle  singole  circoscrizioni,  fra  i  capi  degli
Ispettorati e degli Uffici e i Comandi territoriali.
Gli  uffici  finanziari  e  i  Comandi  della guardia di finanza, per
evitale  la  reiterazione  di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono  darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e  verifiche  intraprese.  L'ufficio  o  il  Comando  che  riceve  la
comunicazione   puo'   richiedere   all'organo   che   sta  eseguendo
l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione    di    determinati    elementi    utili    ai   fini
dell'accertamento
                               Art 64
            Collaborazione degli uffici doganali e degli
            uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento
delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono
ai   competenti  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  Per  le
controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano
le disposizioni della legge doganale (1)
Gli  uffici  tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli
uffici   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   per  l'accertamento
dell'imposta  dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono
sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
                               Art 65
                 Obblighi dei pubblici ufficiali (2)
                               Art 66
                          Segreto d'ufficio
Gli  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria  e  gli ufficiali e
agenti  della  guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto
cio'  che  riguarda  i  dati e le notizie di cui vengono a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
presente decreto
                             Art. 66-bis
           Pubblicazione degli elenchi di contribuenti (3)
Il   Ministro   delle   finanze  dispone,  almeno  ogni  biennio,  la
pubblicazione  degli  elenchi  dei  contribuenti  nei  cui  confronti
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o
ad  accertamento  ai  sensi  degli  artt. 54 e 55. Negli elenchi deve
essere   specificato   se  gli  accertamenti  sono  definitivi  o  in
contestazione  e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il
volume di affari dichiarato dai contribuenti
Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto formano e pubblicano
annualmente   per   ciascuna   provincia   compresa   nella   propria
circoscrizione  un  elenco  nominativo  dei  contribuenti  che  hanno
presentato  la  dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.
La  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma precedente avviene
mediante   deposito   per  la  durata  di  un  anno,  ai  fini  della
consultazione  da  parte  di  chiunque,  sia  presso l'ufficio che ha
proceduto  alla  loro formazione sia presso i comuni interessati. Per
la  consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972, n 648.
Gli   stessi   uffici  pubblicano  inoltre  un  elenco  contenente  i
nominativi  dei contribuenti che hanno ottenuto rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto.
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          (1)  Comma  sostituito  dall'art  22 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897
          (2) Articolo soppresso dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687.
          (3)  Articolo  aggiunto dall'art. 23 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

                            Titolo quinto
                            IMPORTAZIONI
                               Art. 67
                            Importazioni
Costituiscono   importazioni,   da   chiunque  siano  effettuate,  le
operazioni  considerate  importazioni definitive ai sensi delle norme
doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma
del  secondo  comma  dell'art.  187  del decreto del Presidente della
Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a
scarico  di  temporanea  esportazione  e  quelle di reintroduzione in
franchigia doganale di beni precedentemente esportati.
                               Art. 68
                Importazioni non soggette all'imposta
Non sono soggette all'imposta
a)  l'importazione  dei  beni  indicati  nel primo comma, lettera e),
dell'art.  8  e  nell'art.  8-bis, sempre che ricorrano le condizioni
stabilite nei predetti articoli;
b)  le  importazioni  di  oro  in  lingotti,  pani, verghe, bottoni e
granuli;
c)  ogni  altra  importazione  definitiva  di beni la cui cessione e'
esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72;
d)  la  reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello
stesso  soggetto  che  li  aveva  esportati,  sempre che ricorrano le
condizioni per la franchigia doganale;
e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o
di  un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un
altro   Stato   membro   della   Comunita'   europea  di  lavorazioni
assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;
f)   l'importazione  di  beni  donati  ad  enti  pubblici  ovvero  ad
associazioni   riconosciute   o   fondazioni   aventi  esclusivamente
finalita'  di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio
o  ricerca  scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle
popolazioni  colpite  da  calamita'  naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g)  le  importazioni  dei  beni  indicati nel terzo comma, lettera 1)
dell'articolo 2 (1).
------------
          (1)  Lettera aggiunta dall'art 2, ultimo comma, della legge
          22 dicembre 1980, n 889.

                               Art 69
                   Determinazione dell'imposta (1)
L'imposta  e'  commisurata,  con le aliquote indicate nell'art 16, al
valore  dei beni importati determinato al sensi delle disposizioni in
materia  doganale,  aumentato  dell'ammontare  dei  diritti  doganali
dovuti,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
dell'ammontare  delle  spese di inoltro fino al luogo di destinazione
all'interno  del  territorio  doganale  che  figura  sul documento di
trasporto  sotto  la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio
medesimo.
Fatti  salvi  i  casi  di applicazione dell'art 68, lettera c), per i
beni  nazionali  reimportati  a scarico di temporanea esportazione la
detrazione  prevista  negli artt. 207 e 208 del testo unico approvato
con  D.P  R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'art.
209  dello  stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto
che  li  aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo
scarico della temporanea esportazione avviene per identita'.
                               Art 70
                    Applicazione dell'imposta (2)
L'imposta  relatila  alle  importazioni  e'  accertata,  liquidata  e
riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le
controversie  e  le  sanzioni,  le  disposizioni delle leggi doganali
relative ai diritti di confine.
Per  le  importazioni  effettuate  senza pagamento di imposta, di cui
alla  lettera  c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente
di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi
previsto  o  ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena
pecuniaria  di  cui  al  terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto
costituisca reato a norma della legge doganale.
L'imposta  dovuta  per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il
servizio  postale  deve essere assolta secondo le modalita' stabilite
con  apposito  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
                            Titolo sesto
                         DISPOSIZIONI VARIE
                               Art 71
          Operazioni con lo Stato della citta' del Vaticano
                  e con la Repubblica di San Marino
Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite
mediante  trasporto  o  consegna  dei beni nel territorio dello Stato
della  Citta'  del  Vaticano,  comprese  le aree in cui hanno sede le
istituzioni  e  gli  uffici  richiamati  nella  convenzione  doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San
Marino,  ed  ai  servizi  connessi,  secondo  modalita'  da stabilire
preventivamente  con  decreti  del Ministro per le finanze in base ad
accordi  con  i  detti Stati. Per l'introduzione nel territorio dello
Stato  di  beni  provenienti  dallo  Stato della Citta' del Vaticano,
comprese  le  aree  di  cui al primo comma, e dalla Repubblica di San
Marino  i  contribuenti  dai  quali  o  per  conto  dei  quali  ne e'
effettuata  l'introduzione  nel territorio dello Stato sono tenuti al
pagamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto a norma del terzo comma
dell'art. 17.
Per  i  beni  di  provenienza estera destinati alla Repubblica di San
Marino, l'imposta sul valore aggiunto sara' assunta in deposito dalla
dogana  e  rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione
dei  beni  stessi  nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire
con il decreto previsto dal primo comma.
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          (1)  Articolo sostituito dall'ari 24 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897
          (2)  Articolo sostituito dall'art 25 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

                               Art. 72
                  Trattati e accordi Internazionali
Le   agevolazioni  previste  da  trattati  e  accordi  internazionali
relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
Per  tutti  gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le
prestazioni  di  servizi  non soggette all'imposta ai sensi del primo
comma  sono  equiparate  alle  operazioni  non imponibili di cui agli
arti. 8, 8-bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1)  alle  sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso
il  personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via
di  reciprocita'  riconoscono  analoghi  benefici  alle  sedi  ed  ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2)  ai  comandi  militari  degli  Stati membri, ai quartieri generali
militari  internazionali  ed agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione  del  trattato  del  Nord-Atlantico,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni  istituzionali,  nonche'  all'Amministrazione della
difesa  qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il
suddetto trattato;
3)  alle  Comunita'  europee  nell'esercizio  delle  proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione
di  contratti  di  ricerca  e  di  associazione conclusi con le dette
Comunita',  nei  limiti  per questi ultimi della partecipazione della
Comunita' stessa;
4)  all'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite ed alle sue istituzioni
specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5)  all'Istituto  universitario  europeo nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali.
Le  disposizioni  di cui al precedente comma trovano applicazione per
gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni
e  le  prestazioni  di  servizi  siano di importo superiore alle lire
cinquecentomila (1).
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          (1)  Il  limite  di lire cinquecentomila e' stato ridotto a
          lire  centomila  dall'art.  3  del D.P.R. 2 luglio 1975, n.
          288. Tale limite si applica anche per le cessioni di beni e
          per  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  ai  soggetti
          indicati nel n. 1) del terzo comma dell'art. 72.

                               Art. 73
                    Modalita' e termini speciali
Il  Ministro  delle  finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a)  per  l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle
fatture   o  per  la  registrazione  dei  corrispettivi  relativi  ad
operazioni  effettuate  dalla  stessa  impresa  in diversi settori di
attivita'  e  ad  operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od
altre   dipendenze   di  cui  al  secondo  comma  dell'art  35  e  di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti
a  contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui
all'art.  15,  n.  4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni
contrattuali  e  a  cessioni  di beni il cui prezzo e' commisurato ad
elementi   non   ancora   conosciuti   alla   data  di  effettuazione
dell'operazione;
c)  per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle
fatture  relative  a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio
di  arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e
complessa  l'osservanza  degli  obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d)  per  le  annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei
contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili, fermo restando
l'obbligo  di  tenere  conto,  nelle  dichiarazioni  annuali  e nelle
liquidazioni   periodiche,   di   tutte   le  operazioni  soggette  a
registrazione  nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse
si riferiscono;
e)  per  l'emissione,  numerazione  e registrazione delle fatture, le
liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni
di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti
di lampade votive.
Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  possono  inoltre  essere
determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare,
senza  applicazione  dell'imposta,  la restituzione o la sostituzione
gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi
commerciali  o  clausole  contrattuali.  Per determinate categorie di
beni,  contenuti  in  recipienti,  imballaggi e simili per la diretta
vendita   al   consumo   potra'  essere  disposta  l'applicazione  di
contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
Il   Ministro   delle  finanze  puo'  disporre  con  propri  decreti,
stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa'
controllate   siano  presentate  dall'ente  o  societa'  controllante
all'ufficio  del  proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui
agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
complessivamente  dovuto  dall'ente  o  societa' controllante e dalle
societa'   controllate,  al  netto  delle  eccedenze  detraibili.  Le
dichiarazioni,  sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante,
devono  essere  presentate  anche  agli  uffici del domicilio fiscale
delle  societa'  controllate,  fermi restando gli altri obblighi e le
responsabilita'  delle  societa'  stesse. Si considera controllata la
societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la
meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
                             Art 73-bis
   Disposizioni per l'identificazione di determinati prodotti (1)
Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo
della   individuazione,   mediante  apposizione  di  contrassegni  ed
etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1)  prodotti  tessili  di  cui  alla  legge 26 novembre 1973, n. 883,
nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2)  apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,
apparecchi  per  la registrazione e la riproduzione del suono e delle
immagini,  apparecchi  del  settore  cine-foto-ottico, nonche' talune
relative parti e pezzi staccati.
L'obbligo  deve  essere  adempiuto  dal produttore o dall'importatore
anteriormente   a   qualsiasi   atto   di   commercializzazione.  Dal
contrassegno  o  dall'etichetta  devono  risultare,  per  i  prodotti
indicati  al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti
dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita I.V.A. del
soggetto  obbligato  e l'identificazione merceologica del prodotto in
base  alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al
numero  di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre
al  numero  di  partita  I.V.A.  del  soggetto  obbligato,  il numero
progressivo  attribuito  al  prodotto.  Con  gli  stessi decreti sono
stabilite    le   caratteristiche,   le   modalita'   e   i   termini
dell'apposizione,   anche   mediante   idonee   apparecchiature,  del
contrassegno  e  dell'etichetta nonche' i relativi controlli. Possono
essere  altresi'  prescritte  modalita'  per  assicurare il raffronto
delle  indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i
documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti
commerciali e fiscali.
Con  successivi  decreti  le  disposizioni di cui al precedente comma
possono  essere  estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in
pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
Ai  produttori  o  importatori  che  consegnano o spediscono, anche a
titolo  non  traslativo  ma  per  la  vendita,  prodotti  di  cui  ai
precedenti  commi  sprovvisti  di contrassegno o etichetta ovvero con
contrassegno  o  etichetta  privi  del numero di partita I.V.A. o dei
dati  di  identificazione del prodotto o del numero progressivo o con
la  loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di
cui alla prima parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione
si  applica  ai  soggetti  che  ricevono,  nell'esercizio di impresa,
prodotti  privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o
etichetta  mancante  dei detti elementi. La sanzione e' ridotta ad un
quarto se per la relativa cessione e' stata emessa fattura
Per  ogni  altra  violazione  alle  disposizioni  di  cui  ai decreti
previsti  dai  commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da
lire centomila a lire cinquecentomila.
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          (1)  Articolo  aggiunto  dall'art 26 del D.P.R. 30 dicembre
          1980, n 897

                               Art 74
             Disposizioni relative a particolari settori
In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e'
dovuta
a)   per   il  commercio  dei  generi  dei  quali  la  legge  riserva
l'importazione  o la fabbricazione, nonche' la relativa distribuzione
o  vendita,  esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
dello  Stato,  dall'amministrazione  stessa, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico;
b)  per  il  commercio  dei  fiammiferi,  limitatamente alle cessioni
successive   alle   consegne   effettuate   al   Consorzio  industrie
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
8 delle norme di esecuzione annesse al D.L.vo 17 aprile 1948, n. 525;
c)  per  il  commercio  dei  giornali  periodici  nonche' delle altre
pubblicazioni  periodiche  registrate  come  tali  e  di  prezzo  non
superiore  a  8.000 lire (1), dagli editori, sulla base del prezzo di
vendita  al  pubblico,  in  relazione  al  numero delle copie vendute
ovvero  in  relazione  al  numero  di  quelle  consegnate  o  spedite
diminuito  del  quaranta per cento a titolo di forfettizzazione della
resa;
d)  per  le  prestazioni  dei  gestori  di posti telefonici pubblici,
telefoni  a  disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali,
dal  concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti
dall'utente,  determinati  a  norma  degli  artt.  304 e seguenti del
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
e)  per  la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati,
di  documenti  di  viaggio  relativi  ai trasporti pubblici urbani di
persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto.
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma
sono  equiparate  per  tutti  gli  effetti  del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2
Le  modalita'  ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei
commi  precedenti  saranno  stabiliti  con decreti del Ministro delle
finanze.
Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri
di  uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito
dei  corrispettivi  per  periodi  superiori  al  mese  possono essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  periodiche  di  cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente.
Per  gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e
7)  dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica
sulla  stessa  base  imponibile  dell'imposta  sugli spettacoli ed e'
riscossa  con  le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del
suo  ammontare  a titolo di applicazione forfettaria della detrazione
prevista  dall'art.  19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di
fatturazione,  registrazione  e dichiarazione, salvo quanto stabilito
dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la disciplina stabilita
per  l'imposta  sugli spettacoli Le singole imprese hanno facolta' di
optare  per  l'applicazione  dell'imposta  nel  modo normale, dandone
comunicazione  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto, prima
dell'inizio  dell'anno  solare.  La  opzione  e'  vincolante  per  un
triennio.
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          (1)  Importo  cosi' aumentato dalla legge 29 febbraio 1980,
          n.31

                             Art 74-bis
                 Disposizioni per il fallimento e la
                 liquidazione coatta amministrativa
Per  le  operazioni  effettuate  anteriormente  alla dichiarazione di
fallimento  o  di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano
ancora   scaduti,   devono   essere  adempiuti  dal  curatore  o  dal
commissario  liquidatore  entro  quattro  mesi  dalla nomina Entro lo
stesso  termine  deve essere presentata apposita dichiarazione con le
indicazioni  e  gli allegati di cui agli artt. 28 e 29, relativamente
alle  operazioni  registrate  nella  parte dell'anno solare anteriore
alla   dichiarazione   di   fallimento,   o  di  liquidazione  coatta
amministrativa, e ai sensi del presente comma.
Per   le   operazioni  effettuate  successivamente  all'apertura  del
fallimento  o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli
adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto
l'esercizio  provvisorio,  devono  essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta
giorni   dal   momento   di   effettuazione  delle  operazioni  e  le
liquidazioni  periodiche  di  cui agli articoli 27 e 33 devono essere
eseguite  solo  se  nel  mese  o  trimestre  siano  state  registrate
operazioni imponibili.
                             Art 74-ter
          Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
Per  le  prestazioni  delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta e'
commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e
il  costo  sostenuto  dall'agenzia  per  le  cessioni  di  beni  e le
prestazioni  di  servizi  effettuate da terzi a diretto vantaggio del
cliente,  al  lordo  della  relativa  imposta.  Se la differenza, per
effetto  di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta
superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione
del  contratto,  la  maggiore  imposta  e' a carico dell'agenzia e il
cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta.
L'imposta  addebitata  all'agenzia  per  le  cessioni  di  beni  e le
prestazioni  di  servizi  di  cui  al  primo  comma non e' ammessa in
detrazione ai sensi dell'art. 19.
Se  le  prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte
fuori  della  Comunita'  economica europea la parte della prestazione
dell'agenzia  di  viaggio  ad  essa corrispondente non e' soggetta ad
imposta a norma dell'art. 9.
Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita'
per l'applicazione dei commi precedenti
Le  disposizioni di questo articolo non si applicano alle prestazioni
rese dalle agenzie che agiscono in nome e per conto dei clienti.
                               Art 75
                          Norme applicabili
Per  quanto  non  e'  diversamente  disposto  dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le  norme  del  codice penale e del codice di procedura penale, della
legge  7  gennaio  19.29,  n  4,  e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63,
convertito   nella   legge  24  maggio  1926,  n  898,  e  successive
modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto
ai   fondi   costituiti  presso  l'Amministrazione  o  il  Corpo  cui
appartengono  gli  accertatori, con le modalita' previste con decreto
del  Ministro  per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6
della legge 15 novembre 1973, n. 734.
                           Titolo settimo
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Art 76
                Istituzione e decorrenza dell'imposta
L'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  istituita con decorrenza dal 10
gennaio 1973.
L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77 a
80,  sulle  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi effettuate
dopo  il  31  dicembre  1972  e  sulle  importazioni  per le quali la
dichiarazione  di  importazione  definitiva e' accettata dalla dogana
posteriormente alla data stessa
                               Art 77
   Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate
                  all'imposta generale sull'entrata
Per  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo
il  31  dicembre  1972  in esecuzione di contratti conclusi prima, il
cedente  del  bene  o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto
dal  cessionario  o  dal  committente,  deve  applicare l'imposta sul
valore   aggiunto   anche   sulla   parte  dell'ammontare  imponibile
eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In
questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione,
a  norma  degli artt. 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta