(all. 1 - art. 1) (parte 2)
sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
Per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dopo il 31 dicembre 1972, in
relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta
preventivamente   dal  cedente  una  volta  tanto  in  conformita'  a
disposizioni vigenti alla detta data, la imposta stessa e' ammessa in
detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
                               Art 78
      Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari
             di prima necessita' e prodotti tessili (1)
Per  le  cessioni  e  le  importazioni  dei  prodotti alimentari, che
secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono
esenti  dalla  imposta  generale sull'entrata e dall'imposta prevista
nel  primo  comma  dell'art.  17  del  R.D.L.  9  gennaio 1940, n. 2,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 giugno 1940, n. 762,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'1% per gli
anni 1973 e 1974 e al 3% per gli anni 1975 e 1976
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali
la  imposta  generale  sull'entrata  e  la  parallela  imposta  sulla
importazione  si  applicano  con  aliquota ordinaria o condensata non
superiore  al  3  %  l'aliquota  dell'imposta  sul valore aggiunto si
applica nella misura del 3 °io per gli anni 1973 e 1974.
Per  le  cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla
legge  12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote
dell'imposta  sul  valore  aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e
1974,  al  6% per quelli soggetti all'aliquota del 12 % ed al 9 % per
quelli soggetti all'aliquota del 18 per cento.
                               Art. 79
         Applicazione dell'imposta nel settore edilizio (2)
                               Art 80
          Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai
sensi  dell'art.  9, n 6) o del sesto comma dell'art 15 della legge 9
ottobre  1971,  n.  825,  non  sono  considerate  cessioni  di beni o
prestazioni   di   servizi,  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  le  operazioni  comprese  in  regimi  fiscali  sostitutivi
dell'imposta  generale  sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle
leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 (3)
                               Art 81
              Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
I  contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o
professione   o   hanno  istituito  una  stabile  organizzazione  nel
territorio  dello  Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo
comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare
a  norma  degli  articoli  27  e  seguenti, sotto pena delle sanzioni
stabilite nel quinto comma dell'art. 43.
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          (1)  L'ultimo  comma  e' stato soppresso dall'art 11, terzo
          comma della legge 22 dicembre 1980, n. 889.
          (2) Articolo soppresso dal D P R. 29 gennaio 1979, n 24
          (3)  La  disposizione e' stata abrogata, a decorrere dal lo
          gennaio  1974, dall'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          601.

Ai  fini  dell'applicazione,  nell'anno  1973,  degli articoli 31, 32
terzo  comma,  33 secondo comma e 34 quarto comma il volume di affari
dell'anno 1972 e' costituito:
a)  per  le attivita' gia' soggette all'imposta generale sull'entrata
nei   modi   e   termini  normali,  compresi  i  trasporti  di  cose,
dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
b)  per  le  attivita'  di  commercio  al  minuto e artigianali e per
l'attivita'  di  somministrazione  di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi,   ad   eccezione   dei   ristoranti,  trattorie  e  simili,
dall'ammontare  degli  acquisti e delle importazioni risultante dalle
fatture  ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta
per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi
assoggettati  alle  ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla
lettera  b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d)  per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di
credito  e  di  assicurazione,  i  servizi alberghieri e i servizi di
riscossione  di  entrate  non  tributarie,  dall'ammontare risultante
dalle  denunce  presentate  a norma delle lettere 1), p), q), r) e t)
dell'art 8 del R D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e)  per  le  somministrazioni  di  alimenti  e bevande in ristoranti,
trattorie  e  simili,  per  i trasporti di persone e per i servizi al
dettaglio di cui alla lett. g) del primo comma dell'art. 5 e al primo
comma  dell'art.  6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni
altra  attivita' non contemplata espressamente nel presente articolo,
dall'ammontare  desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro
elemento probatorio
                               Art. 82
            Detrazione dell'imposta generale sull'entrata
                     relativa agli investimenti
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano
attivita'  commerciali  o  agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 del
codice  civile,  possono  detrarre  dall'imposta  sul valore aggiunto
l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista
nel  primo  comma  dell'art.  17  del  R.D.L.  9  gennaio 1940, n. 2,
convertito  con  modificazioni  nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e
delle  relative  addizionali  da  essi assolte o ad essi addebitate a
titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova
produzione  strumentali  per l'esercizio delle attivita' esercitate e
di   beni  e  servizi  impiegati  nella  costruzione  di  tali  beni,
effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni
strumentali  si  intendono  le costruzioni destinate all'esercizio di
attivita'   commerciali  o  agricole  e  non  suscettibili  di  altra
destinazione  senza  radicale trasformazione, le relative pertinenze,
gli   impianti,  i  macchinari  e  gli  altri  beni  suscettibili  di
utilizzazione ripetuta, sempreche' non siano destinati alla rivendita
nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La   detrazione   e'  ammessa  a  condizione  che  gli  acquisti,  le
importazioni e le relative imposte risultino da fatture o da bollette
doganali  e  che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o
in  corso  di  produzione  fossero  ancora posseduti alla data del 25
maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di
appalto o d'opera;
b)  si  tiene  conto  dei  beni acquistati o importati per tramite di
ausiliari  del  commercio,  compresi  i commissionari e i consorzi di
acquisto,  nonche' di quelli acquistati allo stato estero. Per questi
ultimi,   se   l'acquirente   non   e'  in  possesso  della  bolletta
d'importazione,  l'ammontare della imposta detraibile, quando non sia
separatamente  addebitata  in  fattura,  si determina scorporando dal
prezzo  complessivo  indicato  nella  fattura  stessa  diminuito  del
quindici per cento;
c)  non  si  tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art
77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
concentrazioni  di  cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
modificazioni,  la  detrazione  delle imposte assolte dal cedente per
l'acquisto,  la  importazione  o la produzione di beni compresi nella
cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data
di  emissione  della  fattura  ovvero,  se anteriore, alla data della
consegna o spedizione o del pagamento;
f)  le  importazioni,  anche  se relative a beni gia' temporaneamente
importati,  si  considerano  effettuate  alla data di accettazione in
dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
Nell'ipotesi  di  cui  alla  lett.  b)  la  detrazione non compete ai
commissionari,  ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano
vendite  allo  stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio
1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.
                               Art. 83
 Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
I  contribuenti  che  esercitano  attivita'  industriali dirette alla
produzione  di beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1) del codice
civile, o attivita' agricole di cui all'art 2135 dello stesso codice,
compresi  i  piccoli  imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul
valore  aggiunto,  nella  misura  stabilita  dal  secondo  comma  del
presente   articolo,   l'imposta   generale  sull'entrata,  l'imposta
prevista  nel  primo  comma  dell'art.  17  del regio decreto legge 9
gennaio  1940,  n.  2,  convertito  con  modificazioni nella legge 19
giugno  1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad
essi addebitate a titolo di rivalsa:
1)  per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati
e  componenti  relativi  all'attivita'  esercitata,  nonche'  per  le
relative  lavorazioni  commesse  a  terzi  e  per i passaggi ad altri
stabilimenti  o  reparti  produttivi della stessa impresa, effettuati
nel  periodo  dal  1°  settembre  1971  al  25 maggio 1972 Per i beni
soggetti  a  regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta
detraibile    si    determina    applicando   l'aliquota   condensata
all'ammontare imponibile risultante dalle fatture di acquisto o dalle
bollette   d'importazione,   decurtato   dell'imposta   che   vi   e'
eventualmente  incorporata.  Tuttavia  per  i prodotti tessili di cui
alle  tabelle  B  e  C  allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e
successive   modificazioni,   l'imposta   detraibile,   anche  se  la
detrazione   sia   stata  gia'  operata,  e'  determinata  applicando
all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31
luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2)  per  gli  acquisti  e  le  importazioni  di  beni  destinati alla
rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a
propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato
al n. 1).
La   detrazione   e'  ammessa  a  condizione  che  gli  acquisti,  le
importazioni,  le  lavorazioni  e'  le  relative imposte risultino da
fatture  e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del
contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per
gruppi  merceologici,  che giusta apposito inventario, sottoscritto e
presentato   per   la  vidimazione  entro  tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione  del presente decreto risultavano ancora posseduti alla
data  del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o
incorporati   in   semilavorati,  componenti  o  prodotti  finiti,  e
considerando  posseduti  quelli  acquistati  o importati in data piu'
recente.  La  vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del
registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
b)  o  nella misura forfettaria del 25 % dell'ammontare globale delle
imposte  relative alle operazioni di cui al numero 1) del primo comma
e del 7,50 % dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui
al  numero  2). L'applicazione della detrazione in misura forfettaria
non  e'  ammessa  relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di
imposizione  una volta tanto, per i quali e' consentita la detrazione
di  cui  al  numero  1)  del primo comma a condizione che da apposito
inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La  detrazione  prevista  nei commi precedenti puo' essere applicata,
con  riferimento  agli  acquisti  e alle importazioni delle merci che
formano  oggetto  dell'attivita'  esercitata  nonche'  alle  relative
lavorazioni,   anche   dai   contribuenti  che  esercitano  attivita'
intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2)
del  codice  civile.  La percentuale di cui alla lett. b) del secondo
comma  e'  pero' ridotta al 10 % per i contribuenti che esercitano il
commercio  al  minuto,  al 5 % per quelli che esercitano il commercio
all'ingrosso  e al 7,50 % per quelli che esercitano promiscuamente il
commercio al minuto e all'ingrosso.
Le  disposizioni  del  terzo  e  del quarto comma dell'art 82 valgono
anche agli effetti del presente articolo.
                               Art. 84
                     Dichiarazione di detrazione
Ai  fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere
presentata  al  competente  ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
entro  il  termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione
recante  l'indicazione  dell'ammontare  complessivo  delle detrazioni
stesse,  sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo
rappresentante legale o negoziale.
Nella  dichiarazione  devono  essere  elencate  le  operazioni cui si
riferiscono  le  imposte  detraibili e le relative fatture e bollette
doganali,  nello ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art.
26  del  R.D.L.  9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta
devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo
di cui al citato art 26, la quantita' dei beni acquistati o importati
o  dei  servizi  ricevuti  e l'ammontare delle imposte e addizionali.
Devono  essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o
in  caso  di  autofatturazione  la ditta cedente, nonche' il prezzo o
corrispettivo,  e  per  i  documenti  relativi  ai  passaggi  interni
nell'ambito  della stessa impresa il valore in base al quale e' stata
liquidata l'imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
investimenti, di cui all'art 82, devono indicare distintamente, nella
dichiarazione,  le  fatture  e  le  bollette  doganali  relative agli
acquisti   dei  beni  strumentali  e  devono  allegare  un  prospetto
indicante  i  beni  strumentali  di  nuova  produzione  acquistati  o
costruiti  dopo  il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio
1972,  distinguendo  quelli acquistati o importati da quelli prodotti
dalla  stessa  impresa  interessata  e  con l'indicazione, per questi
ultimi,  dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei
servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I  contribuenti  che  intendono applicare la detrazione relativa alle
scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art
83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in
relazione  ai  singoli  gruppi  merceologici  cui si riferiscono, con
l'indicazione,  per  ciascun  gruppo, della quantita' complessiva dei
beni acquistati Nell'ambito di ciascun gruppo e' sufficiente indicare
le  fatture  e  le  bollette  di data piu' recente fino a concorrenza
della  quantita'  di  beni  risultante  dall'inventario  di  cui alla
lettera a) del secondo comma dell'articolo 83;
2)   allegare   un  prospetto  indicante,  per  ciascuno  dei  gruppi
merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n 1):
a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti nello
stato originario;
b)  le  quantita'  di beni trasformati o incorporati in semilavorati,
componenti  o prodotti finiti, con l'indicazione delle corrispondenti
quantita'   di   tali  semilavorati,  componenti  e  prodotti  finiti
risultanti dall'inventario;
c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e 14;
d)  il  raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra
le  quantita'  complessive  dei  beni  e  dei  servizi risultanti dai
documenti   indicati   nella   dichiarazione   e   quelle  risultanti
dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
e)  l'ammontare,  per  ciascun  gruppo  merceologico,  delle  imposte
detraibili  in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e
quelle risultanti dall'inventario.
                               Art 85
                    Applicazione delle detrazioni
L'ammontare  complessivo  delle  imposte  detraibili  indicato  nella
dichiarazione  presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso
in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un
quarto,  dall'importo  da  versare  in ciascuno dei dodici mesi o dei
quattro  trimestri  successivi a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione stessa.
La  detrazione  non  puo'  superare,  in ciascun mese o trimestre, il
cinquanta per cento dell'importo da versare.
Le  somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione in
ciascun  mese  o  trimestre sono detratte dall'importo da versare nel
mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma
precedente,  e  in  ogni  caso,  indipendentemente  dal detto limite,
dall'importo  da  versare  a  norma  del primo comma dell'art. 30 per
l'anno  solare  in  cui  e'  compreso  il dodicesimo mese o il quarto
trimestre   successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
dichiarazione di detrazione.
Per  l'eventuale  eccedenza  si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 30 e dell'articolo 38.
                               Art. 86
                  Sanzioni per indebita detrazione
Il  contribuente  che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un
decimo  a quelle spettanti secondo gli artt. 82 e 83 e' punito con la
pena  pecuniaria  da una a due volte la somma indebitamente detratta,
salva  la  applicazione  della  sanzione  prevista  nel  quarto comma
dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di
dati  non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli
inventari  e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri
commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della  pena  pecuniaria  risponde,  in solido con il contribuente, il
rappresentante   legale   o   negoziale   che   ha   sottoscritto  la
dichiarazione e i relativi allegati.
                               Art. 87
         Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4,
che  esercitano  attivita'  industriali  dirette  alla  produzione di
filati  delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e
di   vetro   e   relativi   tessuti  e  manufatti,  possono  detrarre
dall'imposta   sul   valore   aggiunto   l'ammontare  dell'imposta  e
sovrimposta  di  fabbricazione  gia'  assolta in relazione ai filati,
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.
Per   ottenere   la  detrazione  gli  interessati  devono  presentare
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto e all'ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973,
prorogabile  per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta
a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale
o  negoziale,  contenente  l'indicazione  dell'ammontare dell'imposta
detraibile e delle quantita' di filati, tessuti e manufatti posseduti
alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita'.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86
Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano relativamente
ai  prodotti  per i quali l'imposta di fabbricazione e' stata sospesa
per  effetto  dei  decreti-legge  7  ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio
1969,  n.  319,  convertiti  con modificazioni nelle leggi 4 dicembre
1965, n. 1309, e 1 agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.
                               Art. 88
               Validita' di precedenti autorizzazioni
Le  autorizzazioni  all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di   macchine   elettrocontabili,   gia'   rilasciate   agli  effetti
dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle
registrazioni  previste  dal presente decreto fino a quando non sara'
diversamente  stabilito  dal  Ministero delle finanze. I contribuenti
che  si  avvalgono  dell'autorizzazione  devono  tenere  ugualmente i
registri  previsti  dagli  artt.  23,  24 e 25 ed eseguire su di essi
entro  l'ultimo  giorno  di  ogni mese, relativamente alle operazioni
registrate  durante  il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo
comma  dell'art.  27,  ai  numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3)
dell'art. 31.
Restano  ugualmente  valide,  fino  a  quando  non sara' diversamente
stabilito   dal  Ministero  delle  finanze,  le  autorizzazioni  gia'
rilasciate  relativamente alla distinta numerazione delle fatture per
settori  di attivita' o per singole dipendenze, alla conservazione di
esse  mediante  microfilms  o  in  sede  diversa  dalla  principale e
all'osservanza  di  particolari  modalita'  per  i  rapporti  di  cui
all'art. 53.
                               Art. 89
            Revisione dei prezzi per i contratti in corso
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
da  effettuare  dopo  il  31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti
conclusi  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge 9
ottobre  1971,  n.  825,  per i quali a norma di legge o in virtu' di
clausola  contrattuale  era  esclusa la rivalsa dell'imposta generale
sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta
stessa.
                               Art. 90
  Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
Con decorrenza dal 10 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1)   l'imposta   generale  sull'entrata,  la  corrispondente  imposta
prevista  nel  primo  comma  dell'art.  17  del regio decreto legge 9
gennaio  1940,  n.  2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762 e
successive  modificazioni,  e  la imposta di conguaglio dovuta per il
fatto  dell'importazione  di  cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e
successive modificazioni;
2)  le  tasse  di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n.  1173,  ratificato  dalla  legge 24
febbraio 1953, n. 143 e successive modificazioni, e le tasse erariali
sui  trasporti,  di  cui al testo unico approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;
3)  la  tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3277 e successive modificazioni;
4)  la  tassa  di  radiodiffusione  sugli  apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5)  l'imposta  sui  dischi  fonografici  ed  altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
6)  l'imposta  di  fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali,  artificiali,  sintetiche  e  di  vetro, di cui al D.L.vo 3
gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
solidificazione  non  superiore a 12 gradi centigradi, di cui al D.L.
20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n.
949 e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a 12 gradi centigradi comunque ottenuti
dalla  lavorazione  di oli e grassi vegetali concreti, di cui al D.L.
26  novembre  1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954,
n. 1219 e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
vegetale  con  punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
centigradi  nonche'  sulle  materie  grasse classificabili ai termini
della  tariffa  doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre
1956,  n  1194,  convertito  nella  legge 20 dicembre 1956, n. 1386 e
successive modificazioni;
10)   l'imposta   di  fabbricazione  sugli  organi  di  illuminazione
elettrica,  di cui al R.D.L. 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
legge 19 gennaio 1939, n. 214 e successive modificazioni;
11)  l'imposta  di  fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al
testo  unico  approvato  con  decreto  del  Ministro per le finanze 8
luglio 1924 e successive modificazioni;
12)   le  sovrimposte  di  confine  corrispondenti  alle  imposte  di
fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
13)  l'imposta  erariale  sul  consumo del gas, di cui al testo unico
approvato  con  decreto  del  Ministro per le finanze 8 luglio 1924 e
successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di' cartine
e  tubetti  per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e
successive modificazioni;
15)  le  imposte  comunali  di  consumo, di cui al testo unico per la
finanza  locale  approvato  con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e al
regolamento  approvato  con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138 e successive
modificazioni,  nonche'  il diritto speciale sulle acque da tavola di
cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;
16)  l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al D.P.R. 24 giugno
1954, n. 342;
17)  la  tassa  sulle  anticipazioni  o sovvenzioni contro deposito o
contro  pegno,  di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3280 e successive
modificazioni;
18)   il   diritto   speciale   sull'ammontare   lordo   dei  pedaggi
autostradali,  di  cui  al  D.L.  26 ottobre 1970, n. 745, convertito
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
19)  l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre
1965, n 1379 e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti
Restano  fermi  gli  obblighi,  anche  formali, derivanti da rapporti
sorti  anteriormente  al  10  gennaio  1973  relativamente ai tributi
indicati nel presente articolo.
                               Art 91
    Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
La  restituzione  dell'imposta  generale  sull'entrata prevista dalla
legge  31 luglio 1954, n 570, e successive modificazioni, compete per
i  prodotti indicati nella tabella allegata al D.P.R. 14 agosto 1954,
n  676 e successive modificazioni, che vengono esportati, senza avere
subito  trasformazioni,  fino  al  30 giugno 1973, limitatamente alle
quantita'  corrispondenti  a quelle che risultano possedute alla data
del  31  dicembre  1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma
dell'art. 2217 del codice civile.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art.
2 della legge 21 luglio 1965, n. 939, compete per i lavori navali ivi
contemplati  che  da  apposito  certificato dell'ufficio del registro
navale  risultino  ultimati  entro  il 31 dicembre 1972. Per i lavori
navali  non  ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei
limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base
al   certificato   risulti   gia'   eseguita  alla  data  stessa.  La
restituzione deve essere richiesta all'Intendenza di finanza entro il
termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Le  fatture e le bollette doganali relative alle quantita' di materie
prime,  semilavorati  e  componenti  corrispondenti  a quelle che dai
certificati  di'  cui  al  comma  precedente  risultino impiegati nei
lavori  ivi  contemplati non possono essere comprese nella detrazione
prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente
presentata  deve  essere  allegata  copia  conforme  della domanda di
restituzione   presentata.   L'inosservanza  di  questa  disposizione
determina  la  decadenza  dal  diritto alla detrazione e l'obbligo di
versare in unica soluzione le imposte gia' detratte.
                               Art. 92
      Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
La  soppressione  delle  imposte  di  fabbricazione  sugli  organi di
illuminazione  elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri
10)  e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei
magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.
Con  modalita'  che  saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procedera'  al  rimborso  del  prezzo  dei  contrassegni di Stato sui
surrogati  del  caffe',  istituiti  con  decreto  del Ministro per le
finanze  10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero
gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso
deve  essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione  entro  il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi.
                               Art. 93
         Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Per  le  opere  edilizie  in  corso  di  costruzione alla data del 1°
gennaio  1973  gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono
alla  liquidazione  e  riscossione  dell'imposta dovuta sui materiali
impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell'imposta si effettua
-  per  le  parti dell'opera gia' ultimate, con l'applicazione di una
aliquota  fissa  per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto
per  pieno,  ovvero  di  un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di
area  coperta  e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le
esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del
regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;
-  per  le  parti  non  ultimate,  applicando  a  ciascuna  specie di
materiali impiegati le rispettive aliquote.

Per   le  autostrade  costruite  con  il  sistema  della  concessione
l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1°
gennaio  1973 e' determinata applicando le misure d'imposta stabilite
nella  legge  16  settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto
tra  il  valore  dei materiali gia' impiegati e il valore complessivo
dei materiali necessari per l'intero tratto.
                               Art. 94
                          Entrata in vigore
Il presente decreto entrera' in vigore il 1° gennaio 1973