(Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità-art. 1)
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' EX ART. 
180 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30  GIUGNO  1965,  N.
                                1124 
 
                               Art. 1. 
                           Aventi diritto 
 
  Gli   invalidi   del   lavoro   hanno   diritto   all'assegno    di
incollocabilita' nella misura stabilita dalla legge  se  in  possesso
dei seguenti requisiti di cui all'art. 10 della legge 5 maggio  1976,
n. 248: 
    1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34%; 
    2) eta' non superiore a quella massima prevista per  l'ammissione
al beneficio dell'assunzione  obbligatoria  (55  anni  per  uomini  e
donne); 
    3) impossibilita' di fruire dell'assunzione obbligatoria o per la
perdita di ogni capacita' lavorativa o se, per la natura ed il  grado
dell'invalidita',  possono  essere  di  danno  alla  salute  e   alla
incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.