REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' EX ART. 180 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124 Art. 1. Aventi diritto Gli invalidi del lavoro hanno diritto all'assegno di incollocabilita' nella misura stabilita dalla legge se in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248: 1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34%; 2) eta' non superiore a quella massima prevista per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria (55 anni per uomini e donne); 3) impossibilita' di fruire dell'assunzione obbligatoria o per la perdita di ogni capacita' lavorativa o se, per la natura ed il grado dell'invalidita', possono essere di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.