Art. 4. Comunicazioni agli interessati La sede INAIL competente provvede con lettera raccomandata ad informare gli interessati dell'avvenuto riconoscimento del diritto all'assegno, della sua decorrenza e di qualunque altro fatto od evento ad esso connesso. Qualora non ricorrano i requisiti richiesti per la concessione, il rifiuto della prestazione e' comunicato con motivata lettera raccomandata.