(Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità-art. 4)
                               Art. 4. 
                   Comunicazioni agli interessati 
 
  La sede INAIL  competente  provvede  con  lettera  raccomandata  ad
informare gli interessati dell'avvenuto  riconoscimento  del  diritto
all'assegno, della sua decorrenza  e  di  qualunque  altro  fatto  od
evento ad esso connesso. Qualora non ricorrano i requisiti  richiesti
per la concessione, il rifiuto della prestazione  e'  comunicato  con
motivata lettera raccomandata.