(Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità-art. 7)
                               Art. 7. 
                               Reclami 
 
  Contro il diniego della  prestazione,  l'invalido,  entro  sessanta
giorni dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione,  puo'  far
conoscere "alla competente sede" con lettera raccomandata le  ragioni
per le quali ritiene di opporsi al provvedimento di  reiezione  della
richiesta. 
  L'INAIL comunica all'interessato gli  opportuni  chiarimenti  entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.