ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 202. All'articolo 1: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2- bis dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1- bis e 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97. 3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e' determinata nella misura del 9 per cento. 3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3- ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200". All'articolo 2: al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali e' stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sara' stato eseguito il versamento"; il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200".