(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 
   MAGGIO 1989, N. 202. 
 All'articolo 1: 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal  comma  2-  bis
dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e'  differito
al 1°  gennaio  1990.  Dal  1°  gennaio  1989  al  31  dicembre  1989
continuano ad applicarsi le disposizioni  previste  dall'articolo  5,
commi 1- bis e 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46.
All'onere   conseguente   alle   minori   entrate   derivanti   dalle
disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato  in
lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "3-bis. Tutti gli  ausili  e  le  protesi  relativi  a  menomazioni
funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate
da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie,  di  cui  alla
legge 9 aprile 1986, n. 97. 
  3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e  fino  al  31  dicembre  1990
l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sulle  calzature  e'
determinata nella misura del 9 per cento. 
  3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 3- ter, valutato in lire  250  miliardi,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate
derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200". 
 All'articolo 2: 
   al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Ove  non
siano state dedotte  nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai
periodi di imposta per i quali e' stato disposto il differimento,  le
suddette  somme  potranno  essere  dedotte  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative all'anno  nel  quale  ne  sara'  stato  eseguito  il
versamento"; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7.   All'onere   conseguente   alle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi  per
l'anno 1989, in lire 35 miliardi  per  l'anno  1990  ed  in  lire  25
miliardi  per  l'anno  1991,  si  provvede  mediante   corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio
1989, n. 200".