(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                                Canoni 
(1) I canoni provenienti da uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
(2) Tuttavia, tali canoni possono essere tassati  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
(3) Ai fni del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto di autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche  o   televisive),   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente articolo non
si applicano nel caso in cui il beneficiario  effettivo  dei  canoni,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente  dal  quale  provengono  i  canoni,  sia   una   attivita'
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera  professione  mediante  una  base  fissa  ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
(5) I canoni si  considerano  provenienti  da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente  o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base  fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato
contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e  tali  canoni  sono  a
carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi  si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e'  situata  la
stabile organizzazione o la base fissa. 
(6)  Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo,  quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo  in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal  caso,  la  parte
eccedente  dei  pagamenti   e'   imponibile   in   conformita'   alla
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto  delle  altre
disposizioni della presente Convenzione.