(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                               Pensioni 
(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo  (2)  dell'articolo  19
della presente Convenzione, le  pensioni  e  le  altre  remunerazioni
analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in  relazione
ad un  cessato  impiego  ed  ogni  altra  annualita'  pagata  a  tale
residente sono imponibili soltanto in detto Stato. 
(2)  Il  termine  "annualita'"  designa  le  somme   fisse   pagabili
periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure  per  un
periodo di tempo determinato o determinabile,  in  dipendenza  di  un
obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un  adeguato  e
pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.