(Convenzione - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                       Scambio di informazioni 
(1) Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione  o  le  frodi
fiscali e per agevolare l'operativita' delle norme contro l'elusione. 
Le informazioni ricevute  da  uno  Stato  contraente  saranno  tenute
segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita'  (ivi
compresi  l'autorita'  giudiziaria  e   gli   organi   amministrativi
incaricate  dall'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste  dalla  presente  Convenzione,   delle   procedure   o   dei
procedimenti concernenti tali imposte o delle  decisioni  di  ricorsi
presentati per tali imposte.  Le  persone  od  autorita'  sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette
persone od autorita' potranno servirsi  di  queste  informazioni  nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 
(2) Le disposizioni del  paragrafo  (1)  del  presente  articolo  non
possono in nessun caso essere interpretate nel senso  di  imporre  ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo: 
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga  alla  propria
legislazione  e  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato contraente; 
(b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute  in  base
alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale  prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
(c)  di  trasmettere  informazioni  che  potrebbe  rivelare   segreti
commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure
informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe  contraria   all'ordine
pubblico.