(Convenzione - art. 4)
                              ARTICOLO 4 
                          Domicilio fiscale 
(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della  sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di  ogni  altro  criterio  di  natura  analoga.
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
imponibili  in  questo  Stato  contraente  soltanto  per  i   redditi
provenienti da fonti ivi situate. 
(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del  presente
articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli
Stati contraenti, la sua situazione  e'  determinata  in  conformita'
alle seguenti disposizioni: 
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel
quale dispone di un'abitazione permanente.  Quando  essa  dispone  di
un'abitazione permanente  in  ciascuno  degli  Stati  contraenti,  e'
considerata  residente  nello  Stato  contraente  nel  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
(b) se non si puo' determinare lo Stato contraente  nel  quale  detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima  non
dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; 
(c) se detta persona soggiorna abitualmente  in  entrambi  gli  Stati
contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa
e' considerata residente dello  Stato  contraente  del  quale  ha  la
nazionalita'; 
(d) se detta  persona  ha  la  nazionalita'  di  entrambi  gli  Stati
contraenti ovvero non ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo. 
(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del  presente
articolo, una persona diversa da una persona  fisica  e'  considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene  che  essa  e'
residente dello Stato contraente in cui si trova la  sede  della  sua
direzione effettiva.