(Allegato)
                              ALLEGATO 
            MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1991, N. 6 
All'articolo 1: 
    al comma 1, lettera b), le parole:  "e  per  l'80  per  cento  ai
comuni " sono sostituite dalle seguenti: ",  per  15.000  milioni  ad
incremento del fondo ordinario per le  comunita'  montane  e  per  la
restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo
Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita'"; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    " 2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno  1991  alla
Cassa depositi e prestiti a favore  di  province,  comuni,  comunita'
montane e loro consorzi, di cui al comma  0.1.  dell'articolo  5  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
della legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi,  e'
destinato esclusivamente ai mutui  ordinari  a  favore  degli  stessi
enti. I mutui  concessi  in  base  a  leggi  speciali  sono  aggiunti
all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma
sopra indicata. 
    2-ter. Gli enti di cui al  comma  2-bis  possono  utilizzare,  in
tutto o in  parte,  la  quota  di  finanziamento  ordinario  di  loro
spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi
speciali ". 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    " ART. 1-bis (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre  mutui
per il prolungamento di lenee  metropolitanee).  L'Autorizzazione  al
comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per
complessivi 550 miliardi di  lire  per  provvedere  al  prolungamento
della linea metropolitana "A", nel tratto  Ottaviano-Circonvallazione
Cornelia, prevista dall'articolo 3  del  decreto-legge  16  settembre
1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987, n. 453, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993,  in  ragione  di
lire 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993. 
    2. I mutui di cui al comma 1  assistiti  dal  contributo  statale
annuo in  misura  pari  al  90  per  cento  della  relativa  rata  di
ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 453 ". 
  All'articolo 2, al comma 3, sono soppresse le parole: "lettera a)".
  All'articolo 3, al comma 1, lettera b), e' aggiunto,  in  fine,  il
  seguente periodo: "La ripartizione e' effettuata secondo i criteri,
  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c), del  decreto-legge
  28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge
  28 febbraio 1990, n. 38". 
  All'articolo 4: 
    al comma 2, nell'aliena, le parole:  "valutato  in  lire  392.000
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "valutato  in  lire  377.000
milioni". 
    al comma 2, lettera d), le  parole:  "valutata  in  lire  189.500
milioni" sono sono  sostituite  dalle  seguenti:  "valutata  in  lire
174.500 milioni". 
  All'articolo 5: 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da  individuare  a
norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  1989,  n.
155, sono comprese e opere di estensione della rete di metanizzazione
nei territori dei comuni montani non collegati."; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalita'  di
cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive  modificazioni,  e'
iscritta nello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Le
relative  somme  sono  ripartite  secondo   le   modalita'   indicate
nell'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente decreto". 
    All'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Fatte salve le previsioni dei  commi  1  e  2,  la  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare mutui  a  carico  dello
Stato ai comuni ed  alle  province  che  hanno  presentato  richieste
regolarmente istruite nei termini e nei modi di  cui  alla  circolare
della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in
esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo  12,  comma  4-bis,
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38". 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 6-bis (Disposizioni sui mutui  in  favore  dei  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. I mutui  per  i  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico  dello  Stato  per
l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre  1991.
ART. 6-ter (Comuni siciliani colpiti  dal  sisma).  -  1.  Ai  comuni
colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i
quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della  protezione
civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991  ha  disposto  il  rinvio  del
termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991,  e'
consentita, nelle more dell'approvazione del  bilancio,  la  gestione
con le facolta' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 1990, n. 403. 
    ART. 6-quater (Modalita' di uso dei sistemi informatici).  1.  La
immissione e la  riproduzione  di  dati,  informazioni  e  documenti,
nonche' la emanazione di atti  amministrativi  da  parte  degli  enti
locali, mediante  sistemi  informatici,  devono  essere  accompagnate
dalla indicazione della fonte e del responsabile della  immissione  e
della trasmissione. Ove per la validita' sia  prevista  l'opposizione
di firma autografa, la  stessa  e'  sostituita  dalla  indicazione  a
stampa,  sul  documento  prodotto  dal  sistema  automatizzato,   del
nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del 
documento e' valido fino a querela di falso 
    ART. 6-quinquies (Revisori dei conti). - 1. I revisori dei  conti
di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono
superare il numero massimo di cinque incarichi per i  comuni  fino  a
9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 29.999  abitanti,  di
due per i comuni da 30.000 a 79.999  abitanti  e  di  uno  da  80.000
abitanti in oi, nonche' per le comunita' montane e per le province. 
    2. Gli entim devono comunicare, al Ministero  dell'interno  e  al
CNEL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, i dati  relativi  ai  revisori.  Le
successive comunicazioni  devono  pervenire  entro  60  giorni  dalla
nomina o sostituzione dei revisori. 
    3. Nel caso in  cui  il  numero  degli  incarichi  superi  quello
previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori  che
hanno incarichi  eccedenti  a  far  pervenire  entro  30  giorni  una
dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato;
di tale opzione lo stesso Ministero dara'  notizia  entro  30  giorni
agli enti interessati. Entro lo  stesso  termine  di  30  giorni,  il
Ministero dara' comunicazione dei revisori che non abbiano  adempiuto
a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia  e
giustizia  per  il   ruolo   dei   revisori   dei   conti   al   fine
dell'applicazione di eventuali sanzioni. 
    4. Il compenso per i revisori e' stabilito nelle deliberazioni di
nomina, in misura non superiore a quella che e' determinata sul piano
generale, per ogni categoria  o  classe  di  enti,  con  decreti  del
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli
ordini professionali, l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani
(ANCI), l'unione delle province d'Italia (UPI) e  l'Unione  nazionale
comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM). 
    5. Il decreto di cui al comma 4 fissa  il  compenso  ai  revisori
tenendo conto delle mansioni affidate  ai  revisori  stessi  e  della
dimensione demografica dell'ente. A tal fine  raggruppa  il  tipo  di
mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica. 
   6. L'incarico di revisore non puo' essere esercitato da membri del
Comitato regionale di controllo  ne'  da  dipendenti  delle  regioni,
province, comunita' montane relativamente agli  enti  compresi  nella
rispettiva regione". 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  "ART: 8-bis (Acquisto di beni per servizi indifferibili). -  1.  Ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  in  condizione  di
dissesto e' consentito l'acquisto  di  beni  per  soddisfare  servizi
urgenti ed indifferibili per riscaldamento". 
  All'articolo 11: al  comma  5,  le  parole:  "di  concerto  con  il
Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti  dalle  singole
camere  per  gli  uffici   provinciali   dell'industria,   commercio,
artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "in  quote
uguali tra le singole camere"; 
al comma 6 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  salvo
conguaglio  da  effettuarsi  in  sede  di  ripartizione   del   fondo
perequativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29  dicembre
1990, n. 407". 
   Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  "ART. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori  bilancio).  -  1.  Il
termine, perentorio ed a pena  di  decadenza,  per  l'adozione  della
deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e'  fissato,
in via definitiva, al 15 luglio 1991. 
    2.  Al  riconoscimento   provvede   il   consiglio   comunale   o
provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo  24  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144, per le  opere,  le  forniture  di
beni, di servizi, di prestazioni ordinate  o  per  pendenze  comunque
costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della  legge  8
giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione e' di  tre
anni finanziari. 
    3. Per le opere, le forniture di beni e servizi,  le  prestazioni
ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al
12 giugno 1990, si applicano le  disposizioni  dell'articolo  23  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 
    4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano  ai  debiti
fuori bilancio derivanti da: 
  a) sentenze passate in giudicato; 
  b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi  dipendenti
dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato; 
  c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di 
pubblica utilita'; 
  d) fatti e provvedimenti ai quali non  hanno  concorso,  in  alcuna
fase,  interventi  o  decisioni  di   amministratori   o   dipendenti
dell'ente. 
    5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma
4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai
commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 
    6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma  6
dell'articolo 24 ed al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, a seguito  di  richiesta  di  rateizzazione  dei
debiti fuori  bilancio  o  di  procedura  di  dissesto,  comporta  la
liberazione delle somme delle quali si sia  chiesto  il  sequestro  e
l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a  norma
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1  luglio  1986,  n.   318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. 
    7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986,  n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.
488.  Il  termine  stabilito  nel  citato  articolo  1-bis   per   la
deliberazione  del  conto  consuntivo  e'  fissato   al   30   giugno
dell'esercizio successivo. Il termine stabilito nel citato nel citato
articolo 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo  e'  fissato
al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei
provvedimenti di riequilibri o della gestione da parte del  consiglio
comunale e provinciale  e'  fissato  al  15  luglio  successivo  alla
deliberazione  del  conto  consuntivo.  La   mancata   adozione   dei
provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto di  legge
alla mancata deliberazione del bilancio di previsione". 
   Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
  "ART. 13-bis (Trasferimenti di beni dai  comuni,  province  e  loro
consorzi ad aziende speciali o societa' per azioni costituite per  la
gestione dei servizi pubblici). - 1. I trasferimenti di  beni  mobili
ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi  fra
tali enti a favore di aziende  speciali  o  di  societa'  per  azioni
costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8  giugno  1990,  n.
142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo,  di
registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali  e  da  ogni
altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. 
    2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale  per
la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice  civile,
nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati  della  redazione
degli atti conseguenti ai trasferimenti  di  cui  al  comma  1,  sono
ridotti alla meta'. 
  "ART.  13-ter  (Proroga  di  termini).  -  1.  Il  termine  per  la
produzione dell'istanza del contribuente di cui all'articolo 2, commi
1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' fissato al 30
giugno 1991. 
  ART.    13-quater    (Scuola     superiore     dell'Amministrazione
dell'interno).  -  1.  La   scuola   superiore   dell'Amministrazione
dell'interno opera in conformita' agli indirizzi generali espressi  e
alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale  approva
i programmi deliberati dal comitato direttivo della Scuola stessa. 
  ART. 13-quinquies (Disposizioni  relative  ai  depositi  presso  la
Cassa depositi e prestiti). - 1. I limiti di valore  contenuti  nella
legge 6 luglio 1949, n. 466, possono essere variati, in relazione  al
mutato  valore  della  moneta,  su  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazionedella Cassa depositi e prestiti. 
    2. L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466, e' abrogato ".