ALLEGATO 1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda. 1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso: a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni; b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile; c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformita' alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformita' delle procedure previste al Capo III, punto c1), della circolare 22 maggio 1995, n. 88/l995, del Ministero dei trasporti e della navigazione (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1995). 1.2. Per il controllo previsto al punto 1.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo e': a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1 ottobre 1986: 4,5% vol; b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1 ottobre 1986: 3,5% vol; c) per i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio e' quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o societa' consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato. 1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata l'idoneita' del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo. 1.5 Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti. 2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda. 2.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso: a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti; b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamentorichiesto; c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformita' alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformita' alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2.2. Per il controllo previsto al punto 2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 2.1c sono: a) Tenore di ossido di carbonio: misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol; misurazione con motore al regime di 2000 (Compreso) 2500 giri al minuto: 0,3% vol. b) Valore del rapporto lambda: il valore di lambda, misurato con motore al regime di 2000 (Compreso) 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1 (Piu' o Meno) 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente. 2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti. 3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea. 3.1 Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso: a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni; b) misurazione dell'opacita' delle emissioni allo scarico in accelerazione libera in conformita' alle procedure previste al capo III, punto b), della circolare n. 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3.2. Per il controllo previsto al punto 3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 3.3. Il valore limite per il livello di opacita' delle emissioni allo scarico e' quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE. Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento: per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m-1; per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m-1. Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunita' europea anteriormente al 1 gennaio 1980.