(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui
   emissioni  non  sono  governate  da  un  sistema  perfezionato  di
   controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a  circuito
   chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.
   1.1.  Devono  essere  effettuati i seguenti controlli del veicolo,
con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto
dell'accertamento stesso:
     a) esame visivo dell'impianto  di  scarico  volto  ad  accertare
l'assenza di fughe e dispersioni;
     b)  se  del  caso,  esame  visivo del sistema di controllo delle
emissioni,   volto   ad   accertare   la   presenza    sul    veicolo
dell'equipaggiamento indispensabile;
     c)  determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas
di scarico, con il  motore  al  regime  minimo  in  conformita'  alle
procedure    proposte   dal   costruttore   ed   applicate   all'atto
dell'approvazione  o  dell'omologazione  del  tipo.  Oppure,  ove  la
relativa  documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in
conformita' delle procedure previste al Capo III,  punto  c1),  della
circolare  22  maggio 1995, n. 88/l995, del Ministero dei trasporti e
della navigazione (supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.
129 del 5 giugno 1995).
   1.2.   Per  il  controllo  previsto  al  punto  1.1c  deve  essere
utilizzato un  analizzatore  di  gas  conforme  a  quanto  prescritto
dall'art.  241  e  dalla appendice X al titolo III del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
   1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato
con motore disinnestato al regime di minimo e':
     a) per i veicoli omologati a partire dall'atto  OM  9439  del  4
agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2
agosto  1971  ed  immatricolati per la prima volta anteriormente al 1
ottobre 1986: 4,5% vol;
     b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire  dal
1 ottobre 1986: 3,5% vol;
     c)  per  i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 o
riconosciuti  nel  tipo  antecedentemente  all'atto   RT   1902,   ed
immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1986, il limite di ossido di
carbonio e' quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema
di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni
della   casa   costruttrice,  tale  da  renderlo  minimo  tra  quelli
possibili, compatibilmente con le  normali  prestazioni  del  motore.
Detta  messa  a  punto  deve  essere eseguita da una delle imprese di
autoriparazione, consorzi o societa'  consortili  previsti  dall'art.
80,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, o
dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, ed  il  valore
di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato.
   1.4.  All'atto  dell'accertamento  deve essere inoltre certificata
l'idoneita' del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo.
   1.5 Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano,  le
verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.
2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui
   emissioni  sono governate da un sistema perfezionato di controllo,
   quale ad esempio un convertitore catalitico a  circuito  chiuso  a
   tre vie con regolazione a sonda lambda.
   2.1.  Devono  essere  effettuati i seguenti controlli del veicolo,
con motore e carburante  nello  stato  in  cui  si  trovano  all'atto
dell'accertamento stesso:
     a)  esame  visivo  dell'impianto  di  scarico volto ad accertare
l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;
     b) esame visivo del sistema di controllo delle  emissioni  volto
ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamentorichiesto;
     c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle
emissioni  dei  veicoli  mediante misurazione del valore lambda e del
tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformita'  alle
procedure    proposte   dal   costruttore   ed   applicate   all'atto
dell'approvazione  o  dell'omologazione  del  tipo.  Oppure,  ove  la
relativa  documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in
conformita' alle procedure previste al Capo  III,  punto  c2),  della
circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.
   2.2.   Per  il  controllo  previsto  al  punto  2.1c  deve  essere
utilizzato un  analizzatore  di  gas  conforme  a  quanto  prescritto
dall'art.  241  e  dalla appendice X al titolo III del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
   2.3. I valori limite per i parametri di cui  al  precedente  punto
2.1c sono:
   a) Tenore di ossido di carbonio:
    misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol;
    misurazione  con motore al regime di 2000 (Compreso) 2500 giri al
minuto: 0,3% vol.
   b) Valore del rapporto lambda:
    il valore di lambda,  misurato  con  motore  al  regime  di  2000
(Compreso)  2500  giri  al minuto, deve essere pari a 1 (Piu' o Meno)
0,03  o  conforme  alle  specifiche  del  costruttore,   se   esibite
dall'utente.
   2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le
verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.
3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea.
   3.1  Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con
motore  e  carburante  nello  stato  in  cui  si   trovano   all'atto
dell'accertamento stesso:
     a)  esame  visivo  dell'impianto  di scarico, volto ad accertare
l'assenza di fughe o dispersioni;
     b) misurazione dell'opacita' delle  emissioni  allo  scarico  in
accelerazione  libera  in conformita' alle procedure previste al capo
III, punto b), della circolare n. 88/1995 del Ministero dei trasporti
e della navigazione.
   3.2.  Per  il  controllo  previsto  al  punto  3.1b  deve   essere
utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e
dall'appendice  X  al  titolo  III del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada.
   3.3. Il valore limite per il livello di opacita'  delle  emissioni
allo  scarico  e'  quello registrato sulla piastrina conformemente al
decreto ministeriale 5 agosto 1974  di  recepimento  della  direttiva
72/306/CEE.
   Ove  tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i
seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:
    per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m-1;
    per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m-1.
   Sono esentati da tali requisiti i  veicoli  immatricolati  per  la
prima volta in altri Stati della Comunita' europea anteriormente al 1
gennaio 1980.