STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO "S. PIO V" Statuto di autonomia Sezione prima - Disposizioni generali Art. 1. E' istituito in Roma il libero Istituto universitario "S. Pio V". Il libero Istituto universitario "S. Pio V" appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. E' autonomo, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. Art. 2. L'istituzione del libero Istituto universitario "S. Pio V" e' promossa dall'istituto di studi politici "S. Pio V" che conferisce ad esso un fondo di dotazione di L. 1.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario. Al mantenimento del libero Istituto universitario "S. Pio V" sono altresi' destinati rette, tasse, sopratasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo. Sezione seconda - Organi del libero Istituto universitario "S. Pio V" Art. 3. Sono organi del libero Istituto universitario "S. Pio V": a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente del consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il direttore; e) il consiglio di facolta'. Gli organi del libero Istituto universitario "S. Pio V" esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto. Art. 4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V" o un suo delegato; b) il presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" o un suo delegato; c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto; d) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; e) due professori di ruolo del libero Istituto universitario "S. Pio V" designati dal consiglio di facolta'; f) un rappresentante dei ricercatori del libero Istituto universitario "S. Pio V" designato dal consiglio di facolta'; g) tre rappresentanti degli studenti. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento del libero Istituto universitario "S. Pio V", di importo determinato con delibera del consiglio stesso. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto solo consultivo, il direttore amministrativo del libero Istituto universitario "S. Pio V". Art. 5. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente fra i componenti nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V" o il presidente dello stesso. Su proposta del presidente elegge altresi', fra tutti i suoi componenti, un vice presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del libero Istituto universitario "S. Pio V" ed esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vice presidente. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica. Il presidente, puo' delegare l'attuazione di categorie determinate di atti di propria competenza a singoli consiglieri, dandone comunicazione nella successiva seduta del consiglio. Art. 6. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Art. 7. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente. La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente, che e' assistito da un segretario, nominato dal presidente stesso. Art. 8. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economica del libero Istituto universitario "S. Pio V" e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del direttore e del consiglio di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze: a) nomina il direttore, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia del libero istituto, ovvero, fra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane; b) nomina, con atto formale del suo presidente, i professori (ivi compresi quelli a contratto), i ricercatori e i collaboratori linguistici, su proposta del consiglio di facolta'; c) nomina il personale tecnico amministrativo; adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei confronti di tale personale; d) assume provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; e) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, sopratasse e contributi e sul loro eventuale esonero; f) delibera, su proposta del consiglio di facolta', sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento; g) delibera, sentito il consiglio di facolta', convenzioni con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati; h) delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del libero istituto; i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; l) delibera sulla costituzione in giudizio del libero Istituto, nel caso di liti attive o passive; m) delibera le eventuali modifiche del presente statuto; n) delibera in ordine al regolamento didattico del libero Istituto, su proposta del consiglio di facolta'; o) delibera gli altri regolamenti del libero Istituto. Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del consiglio di facolta', valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo, e fissa le relative modalita' di ammissione. Art. 9. In seno al consiglio di amministrazione e' costituito un comitato esecutivo, formato dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore e da tre componenti del consiglio, eletti dallo stesso, e di cui due devono essere scelti fra i rappresentanti dell'Istituto di studi politici "S. Pio V". Al comitato esecutivo competono l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nonche' la trattazione delle questioni urgenti, e l'adozione dei relativi provvedimenti. In quest'ultimo caso le deliberazioni del comitato esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione. Art. 10. Il direttore e' nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia del libero Istituto universitario "S. Pio V", ovvero, fra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane. Dura in carica un triennio accademico ed e' rieleggibile. Il direttore ha la direzione didattica e disciplinare del libero Istituto universitario "S. Pio V". Art. 11. La composizione del consiglio di facolta' e' regolata dalle vigenti norme dell'ordinamento universitario. Il consiglio di facolta' e' presieduto dal direttore o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal professore di prima fascia (o, in mancanza, di seconda fascia) con maggiore anzianita'. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, nonche' le eventuali attribuzioni del senato accademico, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi. Quando il consiglio di facolta' delibera su questioni che, in base al vigente ordinamento universitario, sono di competenza del senato accademico, all'adunanza partecipa il direttore amministrativo, con voto solo consultivo. Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' sono esercitate dal piu' giovane fra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia. Art. 12. Il consiglio di facolta', su conforme parere del consiglio di amministrazione, promuove la costituzione di organi collegiali, nei quali devono essere rappresentate tutte le componenti universitarie e che devono essere organizzati in chiave tematica (quali la didattica, la politica culturale, la ricerca, le attivita' studentesche). Tali organi collegiali devono verificare il costante coordinamento e buon funzionamento delle attivita' universitarie e formulano suggerimenti in materia ai competenti organi deliberativi del libero Istituto universitario "S. Pio V". Sezione terza - Personale docente Art. 13. Il ruolo dei professori universitari del libero Istituto universitario "S. Pio V" si articola in due fasce: a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari); b) professori di seconda fascia. Il ruolo organico dei professori di prima fascia e' costituito da dieci posti. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia e' costituito da dieci posti. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale. Art. 14. Il ruolo organico dei ricercatori universitari del libero Istituto universitario "S. Pio V" e' costituito da quindici posti. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' statali. Ai ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale. Art. 15. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale del libero Istituto universitario "S. Pio V", le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali. Art. 16. Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario "S. Pio V", su proposta motivata del consiglio di facolta', puo' nominare professori a contratto, da scegliere fra persone di alta qualificazione scientifica e professionale. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamente assistenziale o previdenziale; il libero Istituto universitario "S. Pio V" provvedera' ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Art. 17. Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario "S. Pio V", su proposta motivata del consiglio di facolta', puo' nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento. Sezione quarta - Personale non docente Art. 18. Il libero Istituto universitario "S. Pio V", per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente, come indicato nella tabella A allegata al presente statuto. L'organizzazione dei vari servizi, l'assegnazione del personale agli uffici e le relative mansioni sono disposte dal consiglio di amministrazione, sulla base di apposito regolamento. Per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale statale secondo la disciplina a tal fine dettata dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento. Inoltre, a tale personale e' assicurato, anche mediante appositi interventi integrativi, il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto per il corrispondente personale delle universita' statali. Sezione quinta - Ordinamento didattico Art. 19. Il libero Istituto universitario "S. Pio V" e' costituito da una facolta' di scienze politiche, che conferisce la laurea in scienze politiche. Il relativo ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico deliberato dal consiglio di facolta', conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari. Il libero Istituto universitario "S. Pio V" puo' istituire, in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, corsi di diploma universitario e di specializzazione, nonche' corsi per dottorato di ricerca. Puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sezione sesta - Disposizioni amministrative Art. 20. Il libero Istituto universitario "S. Pio V" si avvale di un proprio servizio di tesoreria, affidato a un istituto di credito di notoria solidita' scelto dal consiglio di amministrazione, che provvede anche a stipulare la relativa convenzione. Art. 21. Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario "S .Pio V" delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare. Art. 22. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti universitari statali in quanto applicabili. Sezione settima - Norme transitorie Art. 23. Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V". Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facolta' saranno aggregati al comitato ordinatore. Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina. Finche' non sara' costituito il consiglio di amministrazione, le sue funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V". Il Presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" convoca la prima seduta del consiglio di amministrazione. Art. 24. Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale non docente previsti nella tabella A allegata al presente statuto si provvedera', nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi professionali ovvero assunzioni a tempo determinato, secondo la vigente disciplina normativa in materia. Tabella A Organici del personale non docente a) Carriera amministrativa: direttore amministrativo ................................ n. 1 funzionario amministrativo-contabile/vice direttore amministrativo .......................................... " 1 b) Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico e ausiliario: Qualifica Profilo N. dei posti VIII funzionario amministrativo .................... 2 VII collaboratore contabile ....................... 1 VI assistente amministrativo ..................... 1 VI assistente contabile .......................... 1 IV agente amministrativo ......................... 2 Area funzionale delle biblioteche: VIII funzionario di biblioteca ..................... 1 VI assistenti bibliotecari ....................... 1 Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari: VI assistente di ufficio tecnico ................. 1 V operatore di ufficio tecnico .................. 1 IV agente dei servizi ausiliari .................. 1 III bidello, portiere, custode .................... 3 ----- Totale ....... 17 Visto, p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni