(all. 1 - art. 1)
              STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO
                             "S. PIO V"
 
                        Statuto di autonomia
 
                Sezione prima - Disposizioni generali
 
                               Art. 1.
 
  E' istituito in Roma il libero Istituto universitario "S. Pio V".
  Il  libero  Istituto  universitario  "S.  Pio  V"  appartiene  alla
categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del
testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' posto sotto la vigilanza
dello Stato esercitata dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. E' autonomo, ai sensi dell'art.  33  della
Costituzione,  ed  ha  personalita'  giuridica e autonomia didattica,
amministrativa  e  disciplinare  nei  limiti  delle   leggi   e   dei
regolamenti  generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei
limiti del presente statuto.
 
                               Art. 2.
 
  L'istituzione del libero  Istituto  universitario  "S.  Pio  V"  e'
promossa dall'istituto di studi politici "S. Pio V" che conferisce ad
esso  un  fondo di dotazione di L. 1.000.000.000 e che ne assicura il
funzionamento ordinario.
  Al mantenimento del libero Istituto universitario "S. Pio  V"  sono
altresi'  destinati  rette,  tasse,  sopratasse, contributi e diritti
versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i  fondi
che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo.
 
     Sezione seconda - Organi del libero Istituto universitario
                             "S. Pio V"
 
                               Art. 3.
 
  Sono organi del libero Istituto universitario "S. Pio V":
   a) il consiglio di amministrazione;
   b) il presidente del consiglio di amministrazione;
   c) il comitato esecutivo;
   d) il direttore;
   e) il consiglio di facolta'.
  Gli  organi del libero Istituto universitario "S. Pio V" esercitano
le competenze previste dal vigente ordinamento  universitario,  fatte
salve le norme del presente statuto.
 
                               Art. 4.
 
  Il consiglio di amministrazione e' composto da:
   a)  il direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V" o un
suo delegato;
   b) il presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V"  o  un
suo delegato;
   c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
   d)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
   e) due professori di ruolo del libero Istituto  universitario  "S.
Pio V" designati dal consiglio di facolta';
   f)   un   rappresentante   dei  ricercatori  del  libero  Istituto
universitario "S. Pio V" designato dal consiglio di facolta';
   g) tre rappresentanti degli studenti.
  Possono  essere   chiamati   a   far   parte   del   consiglio   di
amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di
organismi pubblici e privati i  quali  si  impegnano  a  versare  per
almeno  un  triennio  un  contributo  per il funzionamento del libero
Istituto  universitario  "S.  Pio  V",  di  importo  determinato  con
delibera del consiglio stesso.
  Alle  adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto
solo consultivo, il  direttore  amministrativo  del  libero  Istituto
universitario "S. Pio V".
 
                               Art. 5.
 
  Il   consiglio  di  amministrazione  elegge  un  presidente  fra  i
componenti nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V"  o  il
presidente  dello stesso. Su proposta del presidente elegge altresi',
fra tutti i suoi componenti, un vice presidente.
  Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza
legale del libero Istituto universitario "S. Pio V"  ed  esercita  le
altre  competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario
o dal presente statuto; in  caso  di  assenza  o  di  impedimento  e'
sostituito dal vice presidente.
  Il  presidente  cura  l'esecuzione  delle delibere del consiglio di
amministrazione, fatta salva la competenza del direttore  per  quanto
attiene alla materia didattica e scientifica.
  Il  presidente, puo' delegare l'attuazione di categorie determinate
di  atti  di  propria  competenza  a  singoli  consiglieri,   dandone
comunicazione nella successiva seduta del consiglio.
 
                               Art. 6.
 
  Tutti  i  componenti  del consiglio di amministrazione, compreso il
presidente, rimangono  in  carica  per  tre  anni  e  possono  essere
confermati.
  I   componenti   del  consiglio  di  amministrazione,  nominati  in
sostituzione di altri, rimangono in carica  per  il  periodo  per  il
quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
 
                               Art. 7.
 
  Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e'
richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.  Le
deliberazioni  sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di
parita'  prevale  il   voto   del   presidente   del   consiglio   di
amministrazione.
  Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente.
La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai
componenti  del  consiglio  almeno  dieci giorni prima dell'adunanza,
salvo i casi di urgenza per  i  quali  la  convocazione  puo'  essere
effettuata  mediante  telegramma  spedito  almeno  tre  giorni  prima
dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare
l'ordine del giorno.
  Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal  presidente,  che
e' assistito da un segretario, nominato dal presidente stesso.
 
                               Art. 8.
 
  Il  consiglio  di  amministrazione  cura  la gestione economica del
libero Istituto universitario "S. Pio V" e ne assicura lo svolgimento
delle attivita', ferme restando le competenze  del  direttore  e  del
consiglio  di  facolta'  per ogni valutazione di ordine scientifico e
didattico.
  Il  consiglio  di  amministrazione  esercita,  in  particolare,  le
seguenti competenze:
   a)  nomina il direttore, scegliendolo fra i professori di ruolo di
prima fascia del libero istituto, ovvero, fra i professori  di  ruolo
di prima fascia delle universita' italiane;
   b)  nomina, con atto formale del suo presidente, i professori (ivi
compresi  quelli  a  contratto),  i  ricercatori  e  i  collaboratori
linguistici, su proposta del consiglio di facolta';
   c)   nomina  il  personale  tecnico  amministrativo;  adotta  ogni
provvedimento organizzativo o  disciplinare  nei  confronti  di  tale
personale;
   d)  assume  provvedimenti  relativi  al  trattamento  giuridico ed
economico del personale;
   e)  delibera  sull'ammontare  delle  rette,  tasse,  sopratasse  e
contributi e sul loro eventuale esonero;
   f)   delibera,   su   proposta  del  consiglio  di  facolta',  sul
conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
   g) delibera, sentito il consiglio  di  facolta',  convenzioni  con
altre  universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici
o privati;
   h) delibera il bilancio preventivo e il  bilancio  consuntivo  del
libero istituto;
   i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure
spese a carico del bilancio;
   l)  delibera  sulla  costituzione in giudizio del libero Istituto,
nel caso di liti attive o passive;
   m) delibera le eventuali modifiche del presente statuto;
   n)  delibera  in  ordine  al  regolamento  didattico  del   libero
Istituto, su proposta del consiglio di facolta';
   o) delibera gli altri regolamenti del libero Istituto.
  Entro   il   mese   di   marzo   di  ogni  anno,  il  consiglio  di
amministrazione, udito il parere del consiglio di facolta', valuta la
situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e  scientifiche
disponibili,  determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo, e fissa  le
relative modalita' di ammissione.
 
                               Art. 9.
 
  In  seno  al consiglio di amministrazione e' costituito un comitato
esecutivo, formato dal presidente del consiglio  di  amministrazione,
dal direttore e da tre componenti del consiglio, eletti dallo stesso,
e  di cui due devono essere scelti fra i rappresentanti dell'Istituto
di studi politici "S. Pio V".
  Al comitato esecutivo competono  l'esame  e  la  risoluzione  delle
questioni  ad  esso delegate dal consiglio di amministrazione nonche'
la trattazione delle questioni urgenti,  e  l'adozione  dei  relativi
provvedimenti.  In  quest'ultimo  caso  le deliberazioni del comitato
esecutivo devono essere sottoposte alla  ratifica  del  consiglio  di
amministrazione.
 
                              Art. 10.
 
  Il  direttore  e'  nominato  dal consiglio di amministrazione fra i
professori di prima fascia del libero Istituto universitario "S.  Pio
V",  ovvero,  fra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia  delle
universita'  italiane.  Dura  in  carica un triennio accademico ed e'
rieleggibile.
  Il direttore ha la direzione didattica e  disciplinare  del  libero
Istituto universitario "S. Pio V".
 
                              Art. 11.
 
  La composizione del consiglio di facolta' e' regolata dalle vigenti
norme dell'ordinamento universitario.
  Il  consiglio di facolta' e' presieduto dal direttore o, in caso di
sua assenza o di impedimento, dal professore di prima fascia  (o,  in
mancanza, di seconda fascia) con maggiore anzianita'.
  Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate
dal   vigente   ordinamento   universitario,   nonche'  le  eventuali
attribuzioni  del  senato  accademico,  fatte  salve  quelle  che  il
presente statuto conferisce ad altri organi.
  Quando  il consiglio di facolta' delibera su questioni che, in base
al vigente ordinamento universitario, sono di competenza  del  senato
accademico,  all'adunanza  partecipa il direttore amministrativo, con
voto solo consultivo.
  Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' sono esercitate
dal piu' giovane fra i professori di ruolo  di  prima  fascia  o,  in
mancanza, di seconda fascia.
 
                              Art. 12.
 
  Il  consiglio  di  facolta',  su  conforme  parere del consiglio di
amministrazione, promuove la costituzione di organi  collegiali,  nei
quali devono essere rappresentate tutte le componenti universitarie e
che devono essere organizzati in chiave tematica (quali la didattica,
la  politica  culturale, la ricerca, le attivita' studentesche). Tali
organi collegiali devono verificare il costante coordinamento e  buon
funzionamento  delle attivita' universitarie e formulano suggerimenti
in  materia  ai  competenti  organi  deliberativi del libero Istituto
universitario "S. Pio V".
 
                  Sezione terza - Personale docente
 
                              Art. 13.
 
  Il  ruolo  dei  professori   universitari   del   libero   Istituto
universitario "S. Pio V" si articola in due fasce:
   a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);
   b) professori di seconda fascia.
  Il  ruolo  organico dei professori di prima fascia e' costituito da
dieci posti.
  Il ruolo organico dei professori di seconda fascia e' costituito da
dieci posti.
  Ai professori spetta il trattamento economico  e  di  carriera  non
inferiore  a  quello  che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo
delle universita' statali.
  Ai professori e' assicurato  il  trattamento  di  previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
 
                              Art. 14.
 
  Il  ruolo organico dei ricercatori universitari del libero Istituto
universitario "S. Pio V" e' costituito da quindici posti.
  Ai ricercatori spetta il trattamento economico e  di  carriera  non
inferiore  a  quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo
delle universita' statali.
  Ai ricercatori e' assicurato il  trattamento  di  previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
 
                              Art. 15.
 
  Per  quanto  attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e
dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la copertura  dei  posti
in  organico,  si  applicano,  in  quanto compatibili con il presente
statuto e con la natura non statale del libero Istituto universitario
"S. Pio V", le disposizioni vigenti per il  corrispondente  personale
delle universita' statali.
 
                              Art. 16.
 
  Il  consiglio  di amministrazione del libero Istituto universitario
"S. Pio V", su proposta motivata  del  consiglio  di  facolta',  puo'
nominare  professori  a  contratto,  da scegliere fra persone di alta
qualificazione scientifica e professionale.
  Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina
della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione,
con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo  a  trattamente
assistenziale  o  previdenziale; il libero Istituto universitario "S.
Pio V" provvedera' ad una copertura assicurativa privata  contro  gli
infortuni.
 
                              Art. 17.
 
  Il  consiglio  di amministrazione del libero Istituto universitario
"S. Pio V", su proposta motivata  del  consiglio  di  facolta',  puo'
nominare  collaboratori  ed  esperti  linguistici di lingua madre, da
scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta  competenza,  il
cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal
consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.
 
               Sezione quarta - Personale non docente
 
                              Art. 18.
 
  Il libero Istituto universitario "S. Pio V", per l'espletamento dei
servizi,  dispone  di  personale  non  docente,  come  indicato nella
tabella A allegata al presente  statuto.  L'organizzazione  dei  vari
servizi,  l'assegnazione  del  personale  agli  uffici  e le relative
mansioni sono disposte dal consiglio di amministrazione,  sulla  base
di apposito regolamento.
  Per  l'immissione  in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di
carriera ed  il  trattamento  economico  del  predetto  personale  si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni vigenti per il
corrispondente personale statale secondo la  disciplina  a  tal  fine
dettata dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.
  Inoltre,  a  tale  personale e' assicurato, anche mediante appositi
interventi integrativi, il trattamento di assistenza e di  previdenza
e   quiescenza   previsto   per  il  corrispondente  personale  delle
universita' statali.
 
               Sezione quinta - Ordinamento didattico
 
                              Art. 19.
 
  Il libero Istituto universitario "S. Pio V" e'  costituito  da  una
facolta'  di  scienze  politiche, che conferisce la laurea in scienze
politiche. Il relativo ordinamento degli studi  e'  disciplinato  dal
regolamento   didattico   deliberato   dal   consiglio  di  facolta',
conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari.
  Il libero Istituto universitario "S.  Pio  V"  puo'  istituire,  in
conformita'  alle  norme  dell'ordinamento  universitario,  corsi  di
diploma  universitario  e  di  specializzazione,  nonche'  corsi  per
dottorato  di  ricerca.  Puo'  istituire  altresi'  i  corsi previsti
dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
 
             Sezione sesta - Disposizioni amministrative
 
                              Art. 20.
 
  Il libero Istituto universitario "S. Pio V" si avvale di un proprio
servizio di tesoreria, affidato a un istituto di credito  di  notoria
solidita' scelto dal consiglio di amministrazione, che provvede anche
a stipulare la relativa convenzione.
 
                              Art. 21.
 
  Il  consiglio  di amministrazione del libero Istituto universitario
"S .Pio V" delibera il bilancio preventivo entro il mese di  novembre
e  il  bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio
corrisponde a un anno solare.
 
                              Art. 22.
 
  Per quanto non previsto dal presente statuto si  fa  richiamo  alle
disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e
gli istituti universitari statali in quanto applicabili.
 
                 Sezione settima - Norme transitorie
 
                              Art. 23.
 
  Nella  prima  applicazione del presente statuto le attribuzioni che
le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto  demandano
al  consiglio  di  facolta'  sono  esercitate da un apposito comitato
ordinatore composto da cinque professori  universitari  di  ruolo  di
discipline    afferenti    ai    raggruppamenti    o    ai    settori
scientifico-disciplinari nei quali siano  compresi  gli  insegnamenti
previsti  dall'ordinamento  didattico  della  facolta'.  Di  essi  il
presidente  e  due  membri  devono  essere  scelti   fra   professori
universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
  Il  presidente  e  gli  altri  membri  del comitato ordinatore sono
nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V".
  Entro sessanta giorni dalla  loro  nomina  i  membri  del  comitato
ordinatore   devono  assumere  le  deliberazioni  necessarie  per  il
funzionamento  della  facolta'  e  per  il  sollecito  inizio   delle
attivita' didattiche.
  I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti,
verranno  chiamati  a  far  parte della facolta' saranno aggregati al
comitato ordinatore.
  Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni  allorche'  alla
facolta'  risulteranno  assegnati  almeno  tre professori di ruolo di
prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.
  Finche' non sara' costituito il consiglio  di  amministrazione,  le
sue  funzioni  saranno  svolte  da un comitato tecnico-organizzativo,
formato da tre componenti nominati dall'Istituto  di  studi  politici
"S. Pio V".
  Il Presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" convoca la
prima seduta del consiglio di amministrazione.
 
                              Art. 24.
 
  Alle  esigenze  funzionali  relative  ai posti per il personale non
docente previsti nella tabella A  allegata  al  presente  statuto  si
provvedera',  nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento
di incarichi professionali ovvero  assunzioni  a  tempo  determinato,
secondo la vigente disciplina normativa in materia.
                                                            Tabella A
 
                 Organici del personale non docente
 
  a) Carriera amministrativa:
   direttore amministrativo ................................    n. 1
   funzionario amministrativo-contabile/vice direttore
   amministrativo ..........................................    "  1
  b) Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico e
     ausiliario:
 Qualifica                     Profilo                         N.
                                                            dei posti
   VIII     funzionario amministrativo ....................    2
   VII      collaboratore contabile .......................    1
   VI       assistente amministrativo .....................    1
   VI       assistente contabile ..........................    1
   IV       agente amministrativo .........................    2
                  Area funzionale delle biblioteche:
   VIII     funzionario di biblioteca .....................    1
   VI       assistenti bibliotecari .......................    1
          Area funzionale dei servizi generali tecnici
                       ed ausiliari:
   VI       assistente di ufficio tecnico .................    1
   V        operatore di ufficio tecnico ..................    1
   IV       agente dei servizi ausiliari ..................    1
   III      bidello, portiere, custode ....................    3
                                                             -----
                                             Totale .......   17
 
                Visto, p. Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                              Guerzoni