(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA E GARANTITA "VERMENTINO DI GALLURA".
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di
Gallura"  e'  riservata  al  vino   bianco,   gia'   riconosciuto   a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica  24  marzo  1975,  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Vermentino  di  Gallura"  puo' essere prodotto anche nella tipologia
"Superiore"  a  condizione  che  risponda  ai  particolari  requisiti
stabiliti, al riguardo, dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Vermentino di Gallura" deve essere ottenuto da  uve  provenienti  da
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  a
bacca  bianca  non  aromatici "raccomandati" e/o "autorizzati" per la
provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
                               Art. 3.
  La uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  devono
provenire dal territorio geograficamente definito "Gallura".
   Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei  comuni
di   Aggius,  Aglientu,  Arzachena,  Badesi,  Berchidda,  Bortigadas,
Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto,  Luras,
Monti,  Olbia,  Oschiri,  Palau,  S. Antonio di Gallura, S. Teresa di
Gallura, Telti,  Tempio  Pausania,  Trinita'  d'Agulto,  Viddalba  in
provincia  di Sassari e l'intero territorio dei comuni di Budoni e S.
Teodoro in provincia di Nuoro.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Vermentino di Gallura" devono essere  quelle  tradizionali
della  zona  e,  comunque,  atte  a  conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti  di
esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento
granitico e ubicati a quota non superiore a mt 500 s.l.m.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura devono essere tali  da  non  modificare  le  caratteristiche
delle uve, dei mosti e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E'  ammessa l'irrigazione di soccorso per non oltre due interventi
prima della invaiatura.
   I nuovi impianti ed i reimpianti devono  prevedere  un  minimo  di
3.250 ceppi per ettaro.
   La   produzione   di   uva   per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  non deve essere
superiore alle 10 tonnellate.
   Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve essere superiore a
9 tonnellate.
   La produzione media non deve essere superiore a kg 3 per ceppo per
entrambe lo tipologie.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
   La   regione   Sardegna,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un  limite  di  produzione  di  uva  per
ettaro  inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Comitato nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini.
   Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata
e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  puo'  essere  utilizzata  la
menzione "vigna" a condizione  che  sia  seguita  dal  corrispondente
toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata
nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del  vino
avvengano  in  recipienti  separati  e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia  nella  denuncia  delle  uve,  sia  nei
registri che nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 5.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono  avere
un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% e del 12%
per la tipologia "superiore".
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
atte  a  conferire  ai  vini  le  proprie peculiari caratteristiche e
l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme  comunitarie  e
nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi  questo  limite,  ma
non  il  75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata  e  garantita.  Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il
prodotto.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno della zona delimitata all'art. 3; l'imbottigliamento deve
essere effettuato esclusivamente nell'ambito della regione Sardegna.
   Il   vino   a  denominazione  d'origine  controllata  e  garantita
"Vermentino di Gallura" non puo' essere immesso al consumo prima  del
15 gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Vermentino di Gallura" di cui all'art. 2,  all'atto  dell'immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
    odore: profumo sottile intenso, delicato;
    sapore: alcolico, morbido, retrogusto leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    residuo zuccherino massimo: 5 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle  risorse agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e delle indicazioni
geografiche tipiche di  modificare  con  proprio  decreto,  i  limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Vermentino  di  Gallura"  ottenuto   da   uve   aventi   un   titolo
alcolometrico volumico totale minimo naturale del 12% che sia immesso
al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al
13% puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore".
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Vermentino  di  Gallura"  deve  essere  sottoposto,  nella  fase  di
produzione,  ad  un'analisi  chimico-fisica  ed organolettica e ad un
ulteriore    esame    organolettico     nella     fase     precedente
l'imbottigliamento.
                               Art. 8.
   Alla  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da  quella  prevista  nel  presente  disciplinare  di produzione, ivi
compresa gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato"  e
simili.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Vermentino di Gallura" deve essere immesso al consumo in bottiglie o
in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti
di contrassegno di Stato - ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  10
febbraio  1992,  n.  164  - applicato in modo tale da impedire che il
contenuto  possa  essere  estratto   senza   la   inattivazione   del
contrassegno medesimo.