(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                  CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE
          DEI RAPPORTI DI SICUREZZA RELATIVI AI DEPOSITI DI
            LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMAMABILI E/O TOSSICI
CAPITOLO 1 - GENERALITA'
1.1 - SCOPO
Le  presenti  disposizioni,  emanate in applicazione dell'art. 12 del
D.P.R. 175/88, stabiliscono i criteri e le metodologie per le analisi
e  le  valutazioni  del   contenuto   delle   "Notifiche"   e   delle
"Dichiarazioni"   relative   ai   depositi   di   LIQUIDI  FACILMENTE
INFIAMMABILI e/o TOSSICI ai  sensi  degli  art.  4  e  6  del  D.P.R.
175/88,  e  costituiscono  integrazione degli Allegati I, II e III al
DPCM 31 marzo 1989. I risultati  delle  suddette  analisi  forniranno
peraltro  gli  elementi utili per la pubblica amministrazione per gli
aspetti tecnici della valutazione della sicurezza di tali depositi. I
risultati predetti non  esauriscono  il  novero  degli  elementi  che
potranno,  a  giudizio del valutatore, essere presi in considerazione
per la formazione di un giudizio completo in merito, che tenga  conto
degli  ulteriori  elementi  tecnici  disponibili  e  dei  fattori non
tecnici utili alla valutazione della compatibilita' di tali  depositi
con  il  territorio  eventualmente  prospettati  in sede istruttoria.
Entro questi limiti le presenti disposizioni  costituiscono  pertanto
delle  linee  guida  di supporto tecnico-metodologico per la pubblica
amministrazione.
Rimangono comunque valide le disposizioni di cui al D.M.  Interno  31
luglio  1934  e successive modifiche ed integrazioni nonche' tutte le
vigenti norme di prevenzione incendi.
1.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Le  presenti  disposizioni  si  applicano  ai  depositi  in  serbatoi
"atmosferici",  polmonati  o  meno.  sia nuovi che esistenti, dove le
attivita'  consistono  nella  sola  movimentazione  e  stoccaggio  di
LIQUIDI  FACILMENTE  INFIAMMABILI  e/o TOSSICI, ai sensi dell'All.  A
del D.M. 20 maggio 1991, ivi inclusi i liquidi molto tossici e quelli
estremamente infiammabili di cui  ai  numeri  1  e  4  dell'All.    A
medesimo.
Le presenti disposizioni non si applicano:
-  ai  serbatoi  atmosferici funzionalmente connessi agli impianti di
lavorazione, ovvero localizzati all'interno delle  unita'  produttive
stesse;
- ai depositi in serbatoi refrigerati, semirefrigerati o a pressione.
Per  depositi  contenenti  altre  sostanze pericolose, oltre a quelle
sopra  indicate,   in   quantitativi   superiori   alle   soglie   di
dichiarazione,   devono   essere  analizzati  e  valutati  anche  gli
eventuali ulteriori rischi derivanti dalla loro presenza.
13 - TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si riporta  un
glossario   relativo   alla   terminologia   utilizzata   nell'ambito
dell'attivita' di un deposito di LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI  e/o
TOSSICI.  Nel prosieguo del testo, per brevita', tale deposito verra'
denominato DEPOSITO e, per lo stesso motivo, i liquidi oggetto  della
notifica o dichiarazione, verranno denominati LIQUIDI PERICOLOSI.
a)  APPARECCHIATURA  DI  INFUSTAMENTO:  apparecchiatura,  manuale e/o
meccanizzata, che  provvede  al  riempimento  di  recipienti  mobili,
dotata  di  sistemi  di  controllo  del  riempimento,  quali bilance,
singole o multiple o altri sistemi equivalenti.
b) APPARECCHIATURA DI TRAVASO: apparecchio fisso per il carico  e  lo
scarico  in/da  recipienti  fissi  e/o in/da serbatoi mobili, tra cui
autobotti, autocisterne,  ferrocisterne,  navi  cisterne  e  serbatoi
container.
c)  CAPACITA' COMPLESSIVA DI UN DEPOSITO: capacita', in m(cubi), pari
alla somma delle capacita' geometriche di serbatoi fissi, serbatoi  e
recipienti mobili, condutture ed apparecchiature.
d)  DEPOSITO:  complesso  costituito da uno o piu' serbatoi fissi e/o
recipienti  mobili,  comprendente  in  genere  attrezzature  per   la
movimentazione, il travaso e l'infustamento del liquido.
e) GRADO DI RIEMPIMENTO: rapporto tra il volume di liquido stoccato e
l'intero   volume   del  serbatoio  alla  temperatura  di  esercizio,
esprimibile in m(cubi)/ m(cubi) o in percentuale.
f) LIQUIDO: sostanza la cui tensione di vapore,  alle  condizioni  di
temperatura  massima  di  esercizio,  sia  inferiore  alla  pressione
atmosferica.
g)  MASSIMA  QUANTITA'  STOCCABILE:  quantita'  massima  dei  LIQUIDI
PERICOLOSI  in  kg  o  ton  stoccabile  in serbatoi fissi, serbatoi e
recipienti mobili. condutture ed apparecchiature, con riferimento  al
grado  di riempimento massimo della sostanza effettivamente detenuta.
Tale quantita' e' da assumere a riferimento  per  le  valutazioni  in
merito alla assoggettabilita' alla disciplina del DPR 175/88.
h)   RECIPIENTE  MOBILE:  recipiente,  di  capacita'  geometrica  non
superiore a 1000 litri,  destinato  al  trasporto  e  stoccaggio  dei
LIQUIDI PERICOLOSI.
i)  SERBATOIO  ATMOSFERICO:  serbatoio  di  stoccaggio progettato per
essere destinato a contenere LIQUIDI PERICOLOSI.
j) SERBATOIO CONTAINER: recipiente, di capacita' geometrica superiore
a 1000 litri, montato entro apposita gabbia di protezione,  destinato
al trasporto e stoccaggio di LIQUIDI PERICOLOSI. Ai fini del presente
decreto  esso  e'  assimilato  a  serbatoio  mobile  per  la  fase di
trasporto ed a serbatoio fisso per la fase di stoccaggio.
k) SERBATOIO FISSO: recipiente destinato allo stoccaggio dei  LIQUIDI
PERICOLOSI stabilmente installato sul terreno.
l)  SERBATOIO MOBILE: recipiente, di capacita' geometrica superiore a
1000 litri, destinato al  contenimento  e  al  trasporto  di  LIQUIDI
PERICOLOSI  montato  stabilmente  su  vettori  stradali, ferroviari o
navali.
CAPITOLO  2  -  ANALISI  E  VALUTAZIONI   CONDOTTE   DALLA   PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La  procedura  di valutazione del contenuto del rapporto di sicurezza
prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
1. analisi di completezza e adeguatezza  formale  al  DPCM  31  marzo
1989,  applicando  la  metodologia  indicata  nell'Appendice  I  alle
presenti disposizioni;
2. individuazione  degli  elementi  tecnici  di  riferimento  per  la
valutazione   di  sicurezza  del  deposito  dei  LIQUIDI  PERICOLOSI,
applicando il metodo indicizzato alle sue unita' e determinandone  la
categoria,  secondo  quanto  indicato nell'Appendice II alle presenti
disposizioni;
3. valutazione dell'analisi degli eventi incidentali associabili alla
tipologia  e  alle  caratteristiche  tecnologiche  e  gestionali  del
deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI e delle conseguenze,  in  termini  di
aree   di   danno  riferite  al  superamento  dei  valori  di  soglia
prefissati, secondo quanto indicato nell'Appendice III alle  presenti
disposizioni;
4.  classificazione  del  deposito nel suo complesso e individuazione
degli elementi utili ai fini della valutazione  della  compatibilita'
con  il territorio circostante secondo quanto indicato nell'Appendice
IV alle presenti disposizioni;
5.  individuazione  degli  eventuali   interventi   migliorativi   da
prescrivere    da    parte    dell'organo   tecnico   a   conclusione
dell'istruttoria secondo quanto indicato nell'Appendice V.
Allo scopo di effettuare il riscontro formale di completezza  di  cui
al punto 1, la metodologia di analisi prevede l'utilizzo di una lista
di controllo, riportata nell'Appendice I, che segue sequenzialmente i
paragrafi  dell'Allegato  I  al  DPCM  citato nel caso di Notifica, o
dell'Allegato  III  nel  caso   di   Dichiarazione,   con   ulteriore
suddivisione    in    capoversi,    in   caso   di   diversificazione
dell'informazione.
La metodologia esposta in Appendice II consiste in  una  revisione  e
adattamento,  specifico  per  la tipologia impiantistica dei depositi
dei LIQUIDI PERICOLOSI dell'analisi indicizzata di  cui  all'Allegato
II  del  DPCM  citato.  Essa  e' completata inoltre con le formule di
calcolo  degli  indici  "intrinseci"  e  "compensati",  nonche'   con
l'indicazione  di una scala di valori, riferita all'indice di rischio
generale e all'indice di tossicita', per  la  categorizzazione  delle
unita'   del   deposito  dei  LIQUIDI  PERICOLOSI  e  la  conseguente
individuazione  di  criteri  di  massima  per  la   formulazione   di
prescrizioni  per  l'adeguamento  del  deposito  e  relativi tempi di
attuazione. Sono stati  inoltre  definiti  i  fattori  intrinseci  di
penalizzazione  e quelli relativi alle compensazioni, con riferimento
alla presenza di particolari o  specifiche  soluzioni  impiantistiche
adottate nelle configurazioni dell'impianto in esame.
La metodologia proposta nell'Appendice III si prefigge la valutazione
dell'analisi   incidentale   presentata  nel  Rapporto  di  Sicurezza
fornendo  elementi  relativi   alla   individuazione   degli   eventi
incidentali  e  relativi  scenari  e  alla loro significativita' come
contribuenti al rischio  complessivo.  Vengono  inoltre  stabiliti  i
valori  di  soglia di riferimento per la determinazione delle aree di
danno. Infine, sempre in Appendice III, vengono forniti gli  elementi
per  la  verifica  delle  distanze  di  danno,  effettuata in termini
svincolati  da  ogni  contesto  specifico,   ma   utilizzabile   come
riferimento   nella  valutazione  dell'adeguatezza  delle  risultanze
analitiche del fabbricante.
Nell'Appendice  IV  viene   introdotta   una   metodologia   per   la
classificazione  del  deposito,  a partire dalla categoria attribuita
alle singole unita', cosi' come definita nell'Appendice  II.  Vengono
inoltre  esposti  dei  criteri per la categorizzazione del territorio
circostante  il  deposito,  che  tenga  conto  della   vulnerabilita'
rispetto    agli   effetti   derivanti   dagli   eventi   incidentali
ipotizzabili. Vengono infine forniti degli  elementi  utili  ai  fini
della valutazione della compatibilita' del deposito con il territorio
circostante.
Nell'Appendice  V  vengono  indicati  i criteri di massima cui devono
ispirarsi  gli  organi  tecnici  per  la  formulazione  di  eventuali
prescrizioni  al  termine  dell'istruttoria  al fine di conseguire un
sufficiente grado di uniformita' sul territorio nazionale rispetto  a
situazioni assimilabili dal punto di vista impiantistico-gestionale e
di inserimento territoriale.
                 Figura 1: Procedura di valutazione

         ---->   Vedere da Pag. 12 a Pag. 110 del S.O.   <----