Allegato 1 (previsto dall'art. 2, comma 1) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA, EROGATE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO, ESCLUSE NEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI. Sono inclusi nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di ricovero erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli: 1) attribuiti a DRG chirurgici; 2) comportanti l'esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche invasive, che non siano erogabili anche ambulatorialmente; 3) finalizzati all'esecuzione di radioterapia e chemioterapia o quelli programmati per la terapia ed il monitoraggio dei pazienti oncologici, nonche' dei pazienti affetti da altre condizioni di malattia croniche e/o invalidanti e da malattie rare previste ai sensi dell'articolo 5; 4) effettuati in ospedali di riabilitazione e in reparti di riabilitazione identificati dai codici di disciplina "56" e "28" (di cui al decreto del Ministro della sanita' del 19 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1988); 5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione).
Nota all'allegato 1: - Il decreto del Ministro della sanita' 19 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1988, reca: "Nuovi modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali".