(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                      (previsto dall'art. 2, comma 1) 
  CRITERI  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  DI   ASSISTENZA
OSPEDALIERA, EROGATE  IN  REGIME  DI  RICOVERO  DIURNO,  ESCLUSE  NEL
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI. 
  Sono  inclusi  nel  sistema  di  partecipazione  al   costo   delle
prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di  ricovero
erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli: 
  1) attribuiti a DRG chirurgici; 
  2)   comportanti   l'esecuzione   di   procedure   diagnostiche   o
terapeutiche   invasive,    che    non    siano    erogabili    anche
ambulatorialmente; 
  3) finalizzati all'esecuzione di  radioterapia  e  chemioterapia  o
quelli programmati per la terapia ed  il  monitoraggio  dei  pazienti
oncologici, nonche' dei  pazienti  affetti  da  altre  condizioni  di
malattia croniche e/o invalidanti e  da  malattie  rare  previste  ai
sensi dell'articolo 5; 
  4) effettuati  in  ospedali  di  riabilitazione  e  in  reparti  di
riabilitazione identificati dai codici di disciplina "56" e "28"  (di
cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  19  marzo  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1988); 
   5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione). 
 
           Nota all'allegato 1:
            -  Il decreto  del Ministro della sanita' 19  marzo 1988,
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  81  del 7  aprile
          1988, reca:  "Nuovi modelli di rilevazione delle  attivita'
          gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali".