(Annesso-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    1. La zona di produzione dei vini di  cui  all'art.  1  comprende
l'intero  territorio  dei  comuni  di  Rionero  in  Vulture,  Barile,
Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,  Acerenza,  Melfi,
Atella, Venosa, Lavello, Palazzo  San  Gervasio,  Banzi,  Genzano  di
Lucania,  escluse  le  tre  isole  amministrative   di   Sant'Ilario,
Riparossa e Macchia del comune di Atella.