(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    2. Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti
ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente  vulcanica  e
comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i
700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo. 
    3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti  sono
quelli gia' usati nella  zona  (alberello  o  spalliera  semplice)  e
comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  del
vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La
potatura  deve  essere  effettuata  in  relazione   ai   sistemi   di
allevamento della vite. 
    Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi  per
ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere  inferiore  a
3.350 in coltura specializzata. 
    4. E' vietata  ogni  pratica  di  forzatura  e  l'irrigazione  di
soccorso. 
    5. La resa massima di uva ammessa per la produzione  del  vino  a
Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita  «Aglianico  del
Vulture Superiore» non deve  essere  superiore  a  tonnellate  8  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. 
    6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la  resa  per
ettaro di vigneto in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 
    7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino   Denominazione   di   Origine
Controllata e Garantita  «Aglianico  del  Vulture  Superiore»  devono
essere riportati nei limiti  di  cui  sopra,  purche'  la  produzione
globale non superi del 20 %  i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i
limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi. 
    8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei  vini  di
cui al presente disciplinare solo a partire dalla  primavera  del  5°
anno successivo all'anno di impianto. 
    9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di
13%.