Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo. 3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. 6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi. 8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto. 9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13%.