(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio
e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona
di produzione delimitata dall'art. 3. 
    2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto  limite
percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    3. Nella vinificazione e  nell'invecchiamento  obbligatorio  sono
ammesse  soltanto  pratiche  enologiche  leali  e  costanti,  atte  a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 
    4. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Aglianico del Vulture Superiore» non puo' essere immesso al  consumo
prima  del  1°  novembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento  obbligatorio
di almeno 12 mesi in  contenitori  di  legno  e  almeno  12  mesi  in
bottiglia. 
    5. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Aglianico del Vulture Superiore» puo' fregiarsi della qualificazione
«Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal  1°  novembre  del
quinto anno successivo a quello di  produzione  delle  uve,  dopo  un
periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e
almeno 24 mesi in bottiglia.