Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3. 2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 4. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia. 5. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» puo' fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia.