(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
    1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa
da quelle previste  dal  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra, fine, scelto, selezionato e similari». 
    2.  La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo   toponimo   e'
consentita alle condizioni previste dalla legge. 
    3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi  aziendali,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   non   aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. 
    4.  E'  consentito,  altresi',  alle  condizioni  previste  dalla
vigente  normativa,  l'uso  di  una  delle  indicazioni   geografiche
aggiuntive, riferite a unita' amministrative,  contrade  o  frazioni,
riportate in allegato al presente disciplinare. 
    5. Per i vini di cui al  presente  disciplinare  e'  obbligatoria
l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.