Art. 8. Controlli Tutti i risicoltori sono obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli forniti dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a riso per tutte le varieta' seminate e i relativi dati catastali. Tale denuncia dovra' pervenire al Consorzio di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all'Ente nazionale risi. Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dal Consorzio di tutela stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse partite di risone Vialone nano e richiederne il campionamento. Il Consorzio di tutela dovra' effettuare in tempi brevi il campionamento dei cumuli di risone, effettuare i necessari controlli e rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione. Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di risone «Riso Nano Vialone Veronese» saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A. di Verona a cura del Consorzio di tutela. Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, assoggettarsi ai controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri dell'Ente nazionale risi. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale puo' avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del «Riso Nano Vialone Veronese» del consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.