(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                              Controlli 
 
    Tutti  i  risicoltori  sono  obbligati,  a  semine  ultimate,   a
procedere ad una denuncia di produzione su  appositi  moduli  forniti
dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a  riso
per tutte le varieta' seminate e i relativi dati catastali. 
    Tale denuncia dovra' pervenire al Consorzio di tutela entro il 31
maggio di ogni  anno  accompagnata  dalla  copia  della  denuncia  di
superficie presentata all'Ente nazionale risi. 
    Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni  anno  e  comunque
prima dell'inizio della commercializzazione,  i  produttori  dovranno
denunciare, sempre su modulistica fornita  dal  Consorzio  di  tutela
stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse  partite  di  risone
Vialone nano e richiederne il campionamento. 
    Il Consorzio di  tutela  dovra'  effettuare  in  tempi  brevi  il
campionamento dei cumuli di risone, effettuare i necessari  controlli
e rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione. 
    Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di  risone  «Riso
Nano Vialone Veronese» saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A.
di Verona a cura del Consorzio di tutela. 
    Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive  del  Consorzio
per la tutela  del  riso  Vialone  Nano  Veronese,  assoggettarsi  ai
controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri  dell'Ente
nazionale risi. 
    La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni  del  presente
disciplinare di produzione e'  svolta  dal  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali, il quale puo' avvalersi ai fini del
controllo della produzione e del commercio  del  «Riso  Nano  Vialone
Veronese» del consorzio  tra  i  produttori  conformemente  a  quanto
stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.