(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'  ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 
 
Fermo  restando  l'obiettivo  della  riduzione  del  rischio  sismico
attraverso sia interventi  sulle  strutture  ed  infrastrutture,  sia
sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la  Commissione  ha
stabilito i criteri qualificanti seguenti: 
 
1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati,  sia
su strutture e infrastrutture pubbliche. 
 
2. I contributi  per  gli  edifici  privati  di  abitazione  verranno
graduati in relazione ad un indice di  rischio  a  scala  locale  (ad
esempio provinciale) basato su valutazioni  a  livello  nazionale  su
dati del censimento ISTAT. 
 
3. Per una programmazione piu' adeguata  alle  singole  tipologie  di
edifici  pubblici  si  dovra'  al  piu'  presto  ottenere  un  quadro
complessivo del rischio sismico associato alle diverse  tipologie  di
costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni  (ad  esempio
scuole, ospedali). 
 
4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di  graduazione  degli
interventi nelle diverse aree territoriali (province o  regioni)  per
gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del  rischio  di
danneggiamento,  anche  dell'esposizione  e  dunque  del  rischio  di
perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze  sulle
attivita' di protezione civile successive a un terremoto. 
 
5. Nella definizione delle priorita' su edifici  privati  e  pubblici
dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del
rischio di sistema, in particolare in relazione  al  rischio  indotto
dai crolli su strade importanti  ai  fini  dei  piani  di  protezione
civile. Particolare  attenzione  sara'  posta  su  quelle  situazioni
critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico. 
 
6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime  di  pericolosita'
di tipo stazionario gia' disponibili (progetto  DPC-INGV  S1),  ed  a
valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia'  disponibili  a  livello
nazionale. Le previsioni di pericolosita'  a  medio  termine  saranno
prese in considerazione a partire dal  2011,  previa  valutazione  di
consenso del mondo scientifico. 
 
7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile  finanziare,  oltre
agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli
su  edifici  privati,  anche  studi  di  microzonazione  sismica  che
consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a
partire dalla  pericolosita'  di  base.  Inoltre  gli  interventi  su
edifici e opere pubbliche  strategiche  e  rilevanti  saranno  basati
sugli  esiti  delle  verifiche  di  sicurezza  effettuate  ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3274  o
coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche
siano controllate da commissioni di esperti. 
 
8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione
della  vulnerabilita',  si  potra'  far  ricorso  a   interventi   di
rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche  delle
costruzioni (DM14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo  nel
ripristino  delle  scuole  e   degli   edifici   privati   ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790;  il
rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione  che  siano
soddisfatte  alcune  condizioni  minime  essenziali   relative   alle
caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato  alla
eliminazione o  drastica  riduzione  di  alcune  carenze  strutturali
tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine
sara' opportuno emanare delle  Linee  guida  per  gli  interventi  di
rafforzamento  locale  contenenti  le  caratteristiche  minime  delle
costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili,
stime speditive quantitative del rischio sismico). 
 
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno  essere
basati su costi  parametrici  calibrati  per  conseguire  un  livello
minimo di miglioramento sismico, ferma restando  la  possibilita'  di
raggiungere livelli  superiori  di  sicurezza,  o  di  effettuare  la
demolizione e  ricostruzione.  I  maggiori  costi  saranno  a  carico
dell'ente beneficiario del contributo. 
 
10. I costi parametrici dovranno  essere  graduati  in  relazione  ai
diversi obiettivi  di  sicurezza  da  conseguire  e  della  tipologia
d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico). 
 
11. Al fine di stabilire una linea di  azione  in  conseguenza  della
presa d'atto degli esiti della verifica sismica  da  parte  dell'ente
proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di
sotto delle quali non e'  necessario  intervenire  ed  i  criteri  di
sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie:  ad
esempio prevedere tempi rapidi per  intervenire,  trascorsi  i  quali
infruttuosamente la costruzione viene  resa  inutilizzabile  per  gli
scopi attuali.