(Annesso-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione  aggiuntiva  non
prevista dal disciplinare di produzione ivi  compresi  gli  aggettivi
"riserva", "superiore",  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato",
"classico", e similari. 
2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 
3. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni  di  fattorie,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno il consumatore. 
4. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale"  puo'  essere
utilizzata la menzione "vigna"  a  condizione  che  sia  seguita  dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata  nello  schedario  vitivinicolo,  che  la  vinificazione,
elaborazione  e  conservazione  del  vino  avvengano  in   recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti  di
accompagnamento. 
I relativi  toponimi  o  nomi  tradizionali  devono  figurare  in  un
apposito elenco regionale ai sensi dell' articolo  6,  comma  8,  del
Decreto legislativo n° 61/2010.