Articolo 7 1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "riserva", "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico", e similari. 2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 4. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario vitivinicolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. I relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.