Articolo 10 L'offerta radiofonica 1. La Rai si impegna a garantire un'ampia e variegata gamma di programmazione, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico il piu' ampio possibile, ed a favorire lo sviluppo di specifiche iniziative finalizzate ad aggiornare costantemente l'offerta sulla base delle esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo. 2. La Rai e' tenuta a destinare ai generi predeterminati di seguito indicati non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre: a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale; b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive; c) Cultura: programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; d) Societa': programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunita' e al ruolo che le donne svolgono nella societa'; e) Musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; f) Servizio: rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea; g) Pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario. 3. La Rai si impegna ad effettuare annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguardera' linguaggi e formati radiofonici con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalita' dei contenuti. 4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei generi di cui al conuna 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurera' inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma 2 garantendo agli utenti una scelta di qualita' senza soluzioni di continuita'. 5. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' e alla Commissione Parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi indicati al comma 2.