(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10 
                        L'offerta radiofonica 
 
1. La Rai si impegna  a  garantire  un'ampia  e  variegata  gamma  di
programmazione, con l'obiettivo di raggiungere un  pubblico  il  piu'
ampio possibile, ed a favorire lo sviluppo di  specifiche  iniziative
finalizzate ad aggiornare costantemente l'offerta  sulla  base  delle
esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo. 
2. La Rai e' tenuta a destinare ai generi predeterminati  di  seguito
indicati  non  meno  del  70  per  cento  dell'offerta   annuale   di
programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non  meno
del 90 per cento di Radio Tre: 
a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di  formato,
stile e contenuto diversificato secondo il canale; 
b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento,  inchieste,
reportage; dibattiti e fili diretti,  anche  in  formato  di  flusso;
radiocronache, programmi e rubriche dedicati  alle  varie  discipline
sportive; 
c)  Cultura:  programmi  di  attualita'  scientifica,  umanistica   e
tecnologica,  anche  con  carattere   di   intrattenimento;   fiction
radiofonica; teatro (riprese o prodotto  in  studio);  documentari  e
rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni  di  materiali  di
archivio; 
d) Societa': programmi, rubriche e talk show su  temi  sociali  e  di
costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati  in  formati
innovativi,  capaci  di  rappresentare  la  vita  comunitaria  e  del
territorio, e di ampliare il  dibattito  sull'evoluzione  civile  del
Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunita' e  al  ruolo
che le donne svolgono nella societa'; 
e) Musica: programmi dedicati a  tutti  i  generi  e  sottogeneri  di
musica classica e leggera; programmi  e  contenitori  prevalentemente
musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali;  programmi
di attualita' sul mondo della musica nazionale e popolare;  programmi
e contenitori prevalentemente musicali dedicati in  particolare  alla
musica italiana ed ai giovani artisti;  programmi  volti  a  favorire
l'educazione musicale  e  la  valorizzazione  delle  opere  d'arte  e
dell'ingegno; 
f)  Servizio:  rubriche  e  servizi   sull'attivita'   degli   organi
istituzionali   nazionali   ed   europei;   programmi,   rubriche   e
radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi  e
al  dialogo  interreligioso;  rubriche   tematiche   di   particolare
interesse  sociale  (lavoro,  salute,   previdenza)   o   rivolte   a
particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.);  programmazione
per non vedenti; programmi volti alla tutela  e  alla  valorizzazione
della lingua  italiana;  trasmissioni  finalizzate  a  promuovere  la
conoscenza dell'Unione Europea; 
g) Pubblica  utilita':  notiziari  e  servizi  sulla  viabilita',  la
sicurezza stradale  e  le  condizioni  meteo,  specialmente  dedicati
all'utenza mobile; bollettino  del  mare,  della  neve;  messaggi  di
emergenza e di protezione civile; segnale orario. 
3.  La  Rai  si  impegna  ad  effettuare  annualmente  iniziative  di
innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le
reti generaliste, assicurando  una  distribuzione  uniforme  di  tali
iniziative  nell'arco  di  vigenza   del   presente   Contratto.   La
sperimentazione  riguardera'  linguaggi  e  formati  radiofonici  con
particolare  attenzione  alla  valorizzazione  della  produzione   ed
ideazione interna ed alla originalita' dei contenuti. 
4. Sulle reti  generaliste  la  Rai  assicura  un'offerta  quotidiana
articolata e diversificata per  rete,  tale  da  garantire  effettive
opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei  generi  di  cui  al
conuna 2; a tal  fine  la  Rai  predispone  i  palinsesti  quotidiani
assicurando complessivamente una equilibrata  distribuzione  di  tale
programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai  assicurera'
inoltre la presenza in ogni momento della  giornata,  su  almeno  una
delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui
al comma 2 garantendo  agli  utenti  una  scelta  di  qualita'  senza
soluzioni di continuita'. 
5. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' e  alla
Commissione Parlamentare, per ciascun semestre,  entro  i  successivi
tre  mesi,  una  dettagliata  informativa  sul  volume   dell'offerta
classificata secondo i generi indicati al comma 2.