(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
                       L'offerta Per l'estero 
 
1. La Rai  si  impegna  ad  adeguare  la  propria  offerta  destinata
all'estero alle  mutate  condizioni  dello  scenario  complessivo  di
riferimento; la Rai, in particolare, si impegna a ridefinire la nuova
offerta in modo tale da  rappresentare  la  complessiva  realta'  del
Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le
diverse  prospettive  culturali,  istituzionali,  imprenditoriali   e
sociali nella loro interezza nonche'  a  realizzare  nuove  forme  di
programmazione per l'estero che  consentano  di  portare  la  cultura
italiana, anche di carattere regionale, ad  un  piu'  vasto  pubblico
internazionale.  La  Rai  si  impegna  altresi'  a  diffondere  anche
all'estero una programmazione che rispetti l'immagine femminile e  la
sua  dignita'  culturale  e  professionale  e  rappresenti  in   modo
realistico il ruolo delle dorme nella societa'. 
2. La Rai contribuisce a  mantenere  vivo  il  legame  dei  cittadini
italiani residenti all'estero con  il  Paese  e  con  la  cultura  di
origine, fornendo  una  offerta  che  -  oltre  ad  una  informazione
costante sullo sviluppo economico del  Paese,  sull'evoluzione  della
societa' italiana e della  sua  cultura  connotata  da  caratteri  di
qualita' e innovazione attraverso la promozione del Made in Italy nel
mondo  -  preveda  una  particolare  attenzione  alla   comunicazione
politica  nei  periodi   interessati   da   campagne   elettorali   e
referendarie. 
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui  al  comma  I,  la  Rai
definisce  una  adeguata   programmazione   nell'ambito   sia   delle
convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi della legge 14 aprile 1975, n.  103  che  di  altre  specifiche
convenzioni aggiuntive.