(Allegato-art. 19)
                             Articolo 19 
        Informazione relativa ai servizi di pubblica utilita' 
 
1.  La  Rai  assicura  spazi  nella   programmazione   televisiva   e
radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti  i  servizi
di pubblica utilita' al cittadino, con particolare  riferimento  alle
reti  di  viabilita'  e  trasporti  (stradali,  aerei,  ferroviari  e
marittimi), di erogazione e distribuzione  dell'energia,  dell'acqua,
di telecomunicazione e comunque ad  eventi  ed  avvenimenti,  sia  di
origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare
svolgimento della vita della popolazione.  La  Rai  potra'  avvalersi
anche della collaborazione di emittenti locali. 
2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata  in
vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di
cui  al  comma  1,  presenta  al  Ministero,   sentiti   i   soggetti
interessati,  per  la  sua  approvazione,  un  progetto  di  sviluppo
dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere  di  servizio
privo di pubblicita', incentrato sui seguenti aspetti: 
a) ampliamento e tempestivita' dei contenuti informativi  in  diretta
di pubblica utilita' ai diversi segmenti di utenza,  con  l'eventuale
coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei rispettivi settori; 
b) estensione della copertura della  diffusione  del  segnale  previa
assegnazione delle relative frequenze; 
e) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie con  riferimento
alla diffusione del segnale, al controllo  del  traffico  sulle  reti
autostradali e sulle principali vie di comunicazione ed allo sviluppo
di appositi spazi informativi sul traffico. 
3. Il progetto di cui al comma 2 dovra' identificare  gli  interventi
necessari alla realizzazione di spazi di progranunazione dedicata  ai
servizi di pubblica utilita' su base locale anche  in  collaborazione
con  le  emittenti  locali.  La  realizzazione  delle  attivita'  del
progetto verra' regolamentata sulla base di apposita convenzione  tra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -Dipartimento   della
protezione civile, il Ministero  e  la  concessionaria,  nella  quale
dovranno essere definite, tra l'altro, le misure  necessarie  per  la
copertura dei costi a carico della concessionaria.