Articolo 19 Informazione relativa ai servizi di pubblica utilita' 1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilita' al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilita' e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La Rai potra' avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali. 2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicita', incentrato sui seguenti aspetti: a) ampliamento e tempestivita' dei contenuti informativi in diretta di pubblica utilita' ai diversi segmenti di utenza, con l'eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei rispettivi settori; b) estensione della copertura della diffusione del segnale previa assegnazione delle relative frequenze; e) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie con riferimento alla diffusione del segnale, al controllo del traffico sulle reti autostradali e sulle principali vie di comunicazione ed allo sviluppo di appositi spazi informativi sul traffico. 3. Il progetto di cui al comma 2 dovra' identificare gli interventi necessari alla realizzazione di spazi di progranunazione dedicata ai servizi di pubblica utilita' su base locale anche in collaborazione con le emittenti locali. La realizzazione delle attivita' del progetto verra' regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria, nella quale dovranno essere definite, tra l'altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.