Articolo 27 Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna 1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai e' tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilita' separata adottate dall'Autorita'. Il finanziamento di tali attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e congruita', per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge. 2. La Rai e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento. 3. La Rai, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico, puo' svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attivita' strumentali e accessorie, attivita' commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attivita' siano sviluppate direttamente o attraverso societa' controllate e comunque con modalita' organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche. 4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorita' ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra' informazioni anche in merito: a) alla densita' di iscritti a ruolo per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento, articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonche' ai ricavi da canone di abbonamento; b) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.); c) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia; d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo. 5. La Rai e' tenuta, altresi', a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione: a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici); b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilita' separata; c) i bilanci infiammali al 30 giugno. 6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai e' tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla societa' di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorita' da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorita', la destinazione delle risorse pubbliche e,--in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attivita' di servizio pubblico. La Rai e' tenuta, altresi', a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, e' tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attivita' di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati. 7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori i nonche' informazioni, anche tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico. 8. La fattibilita' e le modalita' di applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente saranno stabilite nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'art. 29 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.