(Allegato-art. 27)
                             Articolo 27 
 
Gestione  economico-finanziaria  e  trasparenza  nella  comunicazione
esterna 
1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai e' tenuta al rispetto
di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo  47  del
Testo  Unico  in  materia  di  finanziamento  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo  e  delle  conseguenti  deliberazioni  sulla
contabilita' separata adottate dall'Autorita'.  Il  finanziamento  di
tali attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e  congruita',
per il triennio di  durata  del  presente  Contratto,  attraverso  il
canone di abbonamento,  i  corrispettivi  derivanti  da  contratti  o
convenzioni  con  pubbliche  amministrazioni  e  le   altre   entrate
consentite dalla legge. 
2. La Rai  e'  tenuta,  altresi',  ad  adottare  criteri  tecnici  ed
economici di  gestione  idonei  a  consentire  il  raggiungimento  di
obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del  proprio
assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri
di efficienza, la Rai persegue altresi' l'obiettivo  di  un  adeguato
ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche  delle
condizioni del mercato di riferimento. 
3.  La  Rai,  in  coerenza  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo  45,  comma  5,  del  Testo   Unico,   puo'   svolgere,
nell'ambito  del  proprio  mercato   di   riferimento,   comprendente
l'offerta  televisiva,  radiofonica  e  multimediale  e  le  connesse
attivita' strumentali e  accessorie,  attivita'  commerciali  inclusa
l'offerta a pagamento in regime di concorrenza,  assicurando  che  le
stesse attivita' siano sviluppate direttamente o attraverso  societa'
controllate e comunque con modalita'  organizzative  che  evitino  il
finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche. 
4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche  della
gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la  Rai  e'  tenuta  a
trasmettere al  Ministero  ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, all'Autorita' ed alla Commissione Parlamentare una relazione
sui risultati  economico-finanziari  dell'esercizio  precedente  che,
utilizzando anche fonti non aziendali, conterra'  informazioni  anche
in merito: 
a) alla densita' di iscritti a ruolo  per  le  famiglie  soggette  al
pagamento del canone di abbonamento, articolata per  area  geografica
regionale, provinciale e comunale e riferita  agli  abbonamenti  alla
televisione per uso  privato,  a  indicazioni  statistiche  analoghe,
laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonche' ai  ricavi
da canone di abbonamento; 
b) alla ripartizione del mercato pubblicitario,  con  evidenza  della
fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani,
periodici, televisione, radio, internet, ecc.); 
c) ai ricavi  pubblicitari  della  concessionaria  per  mezzo  e  per
tipologia; 
d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria  ed  a
livello complessivo. 
5. La Rai e' tenuta, altresi',  a  trasmettere  al  Ministero  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni  dalla  loro
approvazione: 
a) i piani industriali  (economici,  finanziari,  di  investimento  e
strategici); 
b) le previsioni economiche e i bilanci  consuntivi  di  esercizio  e
della contabilita' separata; 
c) i bilanci infiammali al 30 giugno. 
6. Al fine di migliorare  la  trasparenza  nella  gestione  economico
finanziaria del servizio pubblico, la Rai e' tenuta a pubblicare  sul
proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri  metodologici,
sui conti annuali separati certificati dalla  societa'  di  revisione
scelta,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  del  Testo  Unico,
dall'Autorita'  da  cui  risulti,  sulla  base  dell'apposito  schema
approvato dalla medesima Autorita',  la  destinazione  delle  risorse
pubbliche e,--in particolare, a fornire adeguata comunicazione  circa
i costi afferenti la programmazione televisiva  e  la  programmazione
radiofonica  rientranti  nell'ambito  delle  attivita'  di   servizio
pubblico. La Rai e' tenuta, altresi', a pubblicare  i  dati  riferiti
agli  investimenti  destinati  ai   prodotti   audiovisivi   di   cui
all'articolo  16.  A  tal  fine  la  Rai,  nella  presentazione   dei
palinsesti, e' tenuta ad identificare la programmazione televisiva  e
radiofonica  rientrante  nell'ambito   dell'attivita'   di   servizio
pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati. 
7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi  percepiti
dai dipendenti e collaboratori i nonche' informazioni, anche  tramite
il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio  allo  stesso  sito
web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione
di servizio pubblico. 
8. La fattibilita' e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
previste dal comma precedente  saranno  stabilite  nell'ambito  della
Commissione  paritetica  di  cui  all'art.   29   entro   90   giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto.