Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "BAGNOLI FRIULARO" O "FRIULARO DI BAGNOLI" Articolo 1 1 La denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", gia' riconosciuta a DOC con DM 16 agosto 1995, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva), "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva), "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", passito, "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico passito.