(Annesso-art. 1)
 
                                                              Annesso 
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA DEI VINI "BAGNOLI FRIULARO" O "FRIULARO DI BAGNOLI" 
 
                             Articolo 1 
 
1 La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Bagnoli
Friularo" o "Friularo di Bagnoli", gia' riconosciuta a DOC con DM  16
agosto 1995, e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per
le seguenti tipologie: 
 
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  (anche  nelle  tipologie
riserva e vendemmia tardiva), 
"Bagnoli Friularo" o "Friularo  di  Bagnoli"  classico  (anche  nelle
tipologie riserva e vendemmia tardiva), 
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", passito, 
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico passito.