Articolo 7. 1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri di carico e nei documenti di accompagnamento. 2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari. 3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.