(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
1. Nella  designazione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  puo'  essere
utilizzata la menzione "vigna"  a  condizione  che  sia  seguita  dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nello schedario viticolo, che la conservazione delle  uve
per l'appassimento, la vinificazione  e  la  conservazione  del  vino
avvenga separatamente e che  tale  menzione,  seguita  dal  toponimo,
venga riportata sia nella denuncia delle uve,  sia  nei  registri  di
carico e nei documenti di accompagnamento. 
2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
e garantita "Bagnoli Friularo"  o  "Friularo  di  Bagnoli"  qualsiasi
specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste
dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "Extra",
"Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari. 
3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i  vini  di  cui  al
presente disciplinare deve figurare  obbligatoriamente  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. 
4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche'
l'indicazione  dei  nomi  di  aziende  e   di   vigneti   dai   quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino,  cosi'  qualificato,
e' stato ottenuto.