(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
    ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI 
   A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA 
 
 
SOMMARIO 
 
A. Introduzione 
B. Elementi del piano dei controlli: 
   1. Soggetti 
   2. Fase di processo 
   3. Requisito 
   4. Documentazione 
   5. Attivita' di controllo 
   6. Tipo di controllo 
   7. Entita' del controllo per anno 
   8. Non Conformita' 
   9. Gravita' della non conformita' 
   10. Azione correttiva 
 
A. INTRODUZIONE 
 
Il presente documento riporta le  istruzioni  per  la  redazione  del
Piano di controllo (d'ora  in  avanti  Piano)  secondo  le  modalita'
descritte dallo Schema di controllo per i  vini  a  D.O.  e  ad  I.G.
(d'ora in avanti Schema). 
Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti
dello Schema. 
Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano  tutte
le  specifiche  tecnico-produttive,  previste  dal  disciplinare   di
produzione, relative alla singola D.O. o I.G. controllata. 
Le istruzioni sono suddivise, per semplicita' descrittiva,  in  tanti
paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema. 
Per tutte le attivita' si fa riferimento alla normativa  vigente  che
disciplina i vini a D.O. e ad  I.G.,  in  particolare  alle  seguenti
norme: 
   • Reg. (CE) 1234/2007; 
   • Reg. (CE) 607/2009; 
   • Reg. (CE) 606/2009; 
   • Reg. (CE) 436/2009; 
   • Reg. (UE) 401/2010; 
   • D.M. 23 dicembre 2009; 
   • D.M. 16 dicembre 2010 (schedario viticolo nazionale); 
   • D.M. 19 aprile 2011 (gestione e distribuzione contrassegni); 
   • D.M. 11 novembre 2011 (esami chimico fisici ed organolettici); 
   • D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61; 
   • Legge 20 febbraio 2006, n. 82; 
   • Decreto di approvazione del disciplinare di produzione. 
 
Il Piano dovra' prevedere due tipologie  di  attivita',  strettamente
collegate e conseguenti tra loro: 
   a) attivita' di verifica della  conformita'  della  D.O.  e  della
I.G., basata sulle seguenti azioni obbligatorie: 
      •  Acquisizione   dei   dati   relativi   alla   documentazione
obbligatoria per gli utilizzatori della  D.O  .  e  della  I.G.,  ivi
compresi quelli necessari per la  conoscenza  dei  movimenti  interni
alla D.O. ed alla I.G.. 
      • Conoscenza in ogni momento della situazione reale della  D.O.
e della I.G.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti  sfusi
e di prodotto imbottigliato. 
      •  Attuazione  del  controllo   di   rispondenza   quantitativa
dell'intera  D.O.  e  I.G.,  tra  produzione,  commercializzazione  e
imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni  singola  fase  di
processo. 
 
   b) attivita' di certificazione  delle  produzioni  a  D.O.  basata
sulle seguenti attivita': 
      •  Verifiche   documentali   sistematiche   sulla   rispondenza
quantitativa a monte delle richieste  di  prelievo  finalizzate  alla
certificazione dei prodotti  destinati  alla  D.O.  con  il  relativo
rilascio dei certificati di idoneita' per i vini a D.O.; 
      •  Verifiche   documentali   sistematiche   sulla   rispondenza
quantitativa successivamente alle comunicazioni  di  imbottigliamento
dei prodotti certificati a D.O. e rivendicati a I.G.. 
      • Verifiche ispettive di processo presso  le  aziende  agricole
produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su  un
campione significativo pari  ad  un  minimo  del  10%  delle  aziende
iscritte allo schedario  viticolo  nazionale  che  hanno  operato  la
rivendicazione della specifica D.O. nella precedente  campagna.  Tale
percentuale sara' comprensiva della  stima  della  resa  di  uva  per
ettaro. La percentuale delle aziende  da  sottoporre  a  verifica  e'
ridotta al 8%, comprensiva della stima della resa di uva  ad  ettaro,
nella campagna successiva al completamento dei controlli su  tutti  i
soggetti iscritti al sistema. Ai fini  del  raggiungimento  del  100%
delle aziende controllate  le  aziende  gia'  sottoposte  a  verifica
annuale non rientrano nel sorteggio per gli  anni  successivi,  fatto
salvo quanto disposto all'art. 6, comma 5,  del  decreto,  anche  nel
caso di cambiamento della struttura di controllo incaricata. 
      •  Verifiche  ispettive  di  processo  presso  le  aziende   di
trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate  annualmente
su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle  aziende
iscritte alla struttura di controllo. 
      Tale  percentuale  sara'  comprensiva   del   controllo   sulla
sussistenza  del  titolo  alcolometrico  minimo   previsto   per   la
detenzione in cantina dei prodotti  vitivinicoli  pari  al  5%  delle
aziende gia' sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso  le
aziende vinificatrici. 
      • Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle
uve destinate alla  vinificazione.  Tali  verifiche  sono  effettuate
annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari
ad un minimo  del  10%  delle  aziende  iscritte  alla  struttura  di
controllo detentrici di uve destinate alla D.O.. 
      • Verifiche ispettive di processo presso  gli  intermediari  di
vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a  D.O.  Tali  verifiche
sono effettuate annualmente su un campione significativo pari  ad  un
minimo dell'10% delle aziende iscritte alla  struttura  di  controllo
che detengano prodotti a D.O. e/o destinati alla D.O. alla  data  del
sorteggio. 
      •  Verifiche  ispettive  di  processo  presso  le  aziende   di
imbottigliamento e confezionamento. Tali  verifiche  sono  effettuate
annualmente su un campione significativo pari ad un  minimo  del  15%
delle aziende iscritte all'organismo di controllo.  Tale  percentuale
sara' comprensiva del controllo  sulla  rispondenza  dei  contenitori
utilizzati, delle chiusure e dei sistemi  di  etichettatura,  nonche'
del  controllo  analitico  di  rispondenza  con   la   certificazione
rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61 pari al 5% delle aziende gia' sorteggiate  per  la
verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici. Fatte  salve  le
tolleranze analitiche previste dalla normativa vigente e  dal  metodo
di analisi, nella verifica di rispondenza devono essere  valutate  le
differenze  a   carico   dei   parametri   chimico   fisici   (titolo
alcolometrico totale, zuccheri totali ed estratto secco non riduttore
qualora previsto dal relativo disciplinare di  produzione)  derivanti
anche da eventuali pratiche enologiche comunicate nel modello di  cui
all'allegato 8 del presente decreto. 
 
   c) attivita' di verifica della  conformita'  delle  produzioni  ad
I.G. basata sulle seguenti attivita': 
      •  Verifiche   documentali   sistematiche   sulla   rispondenza
quantitativa successivamente alle comunicazioni di movimentazione  ed
imbottigliamento dei prodotti rivendicati ad I.G.. 
      • Verifiche ispettive di processo presso  le  aziende  agricole
produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su  un
campione significativo  pari  ad  un  minimo  del  3%  delle  aziende
iscritte allo schedario  viticolo  nazionale  che  hanno  operato  la
rivendicazione della specifica  I.G.  nella  precedente  campagna  da
superfici iscritte esclusivamente ad I.G.,.  Tale  percentuale  sara'
comprensiva della stima della resa di uva per ettaro pari al 1% delle
aziende gia' sorteggiate per  la  verifica  in  campo  dei  requisiti
agronomici. 
      •  Verifiche  ispettive  di  processo  presso  le  aziende   di
trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate  annualmente
su un campione significativo pari ad un minimo del 3%  delle  aziende
iscritte  alla  struttura  di  controllo.  Tale   percentuale   sara'
comprensiva del controllo sulla  sussistenza  dei  requisiti  chimici
previsti dal disciplinare per la relativa fase di vinificazione  pari
al 1 % delle aziende  gia'  sorteggiate  per  la  verifica  ispettiva
annuale presso le aziende vinificatrici. 
      • Verifiche ispettive di processo presso gli intermediari delle
uve destinate alla  vinificazione.  Tali  verifiche  sono  effettuate
annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari
ad un  minimo  del  3%  delle  aziende  iscritte  alla  struttura  di
controllo detentrici di uve destinate alla I.G.. 
      • Verifiche ispettive di processo presso  gli  intermediari  di
vini sfusi detentori di vini ad I.G.. Tali verifiche sono  effettuate
annualmente su un campione significativo pari ad  un  minimo  dell'3%
delle aziende iscritte alla  struttura  di  controllo  che  detengano
prodotti a I.G. alla data del sorteggio. 
      •  Verifiche  ispettive  di  processo  presso  le  aziende   di
imbottigliamento e confezionamento. Tali  verifiche  sono  effettuate
annualmente su un campione significativo pari ad un minimo  del  5  %
delle aziende iscritte alla struttura di controllo. Tale  percentuale
sara' comprensiva del controllo  sulla  rispondenza  dei  contenitori
utilizzati, delle chiusure e dei sistemi  di  etichettatura,  nonche'
del controllo analitico di rispondenza dei  requisiti  chimico/fisici
previsti dall'art.  26  del  regolamento  UE  607/09  nonche'  quelli
previsti dal disciplinare di produzione pari al 2% delle aziende gia'
sorteggiate   per   la   verifica   annuale   presso    le    aziende
imbottigliatrici. 
 
B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI 
 
   1. SOGGETTI 
I soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. e ad
I.G.,  partendo  dalla   produzione   di   uva   fino   al   soggetto
imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato  e
pronto per la commercializzazione. 
 
   2. FASE DI PROCESSO 
Per ciascun soggetto viene definita la fase di processo. 
 
   3. REQUISITI 
Per ciascuna  fase  di  processo  precedentemente  identificata  sono
"esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve  possedere
per poter partecipare al circuito  della  produzione  tutelata.  Tali
requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla
normativa  nazionale  e  comunitaria  per  ogni  fase  del   processo
produttivo. 
 
   4. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (anche per via telematica) 
S'intende la documentazione relativa  al  soggetto  e  alla  fase  di
processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attivita'
di controllo. In sostituzione al documento di trasporto  (DA  IT)  il
destinatario dei prodotti commercializzati come destinati alla  D.O.,
certificati  a  D.O.  o  ad  I.G.  potranno   comunicare   in   forma
riepilogativa, secondo le modalita' di cui all'art.  6  comma  3,  le
seguenti informazioni  estratte  dalla  documentazione  ufficiale  di
cantina: 
- data e numero del documento; 
- quantita' trasportata; 
- CUAA del Fornitore; 
- denominazione, tipologia, menzione, toponimo, annata; 
- eventuali manipolazioni (contraddistinte con il codice  comunitario
di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009). 
 
   5. ATTIVITA' DI CONTROLLO 
Per ciascun requisito individuato occorre definire  le  attivita'  di
controllo per le verifiche di conformita'. 
 
   6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO 
Nello schema si riportano la  tipologia  del  controllo  e  l'entita'
minima di esso. 
La tipologia del controllo e' stata sinteticamente raggruppata in tre
possibili categorie: 
• un controllo di tipo documentale  (indicata  nello  Schema  con  la
lettera D); 
• un controllo  di  tipo  ispettivo  esercitato  presso  il  soggetto
(indicato con la lettera I), esso puo' comprendere anche un controllo
a campione della documentazione aziendale; 
• un controllo di  tipo  analitico  sul  prodotto  (indicato  con  la
lettera A). 
 
   7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO 
Valore percentuale del numero di soggetti da sottoporre  a  controllo
per anno secondo le modalita'  indicate  alla  sezione  A,  lett.  b.
ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in  quanto  la
struttura di controllo puo' effettuare controlli anche su percentuali
piu' elevate. 
 
   8. NON CONFORMITA' 
E'  l'elencazione  delle  non  conformita'  possibili   per   ciascun
requisito individuato. Ogni modifica "riduttiva", da  grave  a  lieve
delle  non  conformita'   accertate,   deve   essere   opportunamente
giustificata e  documentata  dal  comitato  di  certificazione  della
struttura di controllo. 
 
   9. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' 
Per non conformita' lievi s'intendono le  irregolarita'  che  possono
essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non  hanno
effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. 
Per non  conformita'  gravi  s'intendono  le  irregolarita'  che  non
possono  essere  risolvibili  con  azioni  correttive   (ovvero   non
conformita' gia' considerate lievi, che non sono  state  risolte  con
azioni correttive poste  in  essere)  e/o  che  hanno  effetti  sulla
materia prima e/o sul prodotto finito. 
 
   10. AZIONE CORRETTIVA 
Per azione correttiva  s'intende  l'insieme  delle  azioni  poste  in
essere al fine  di  eliminare  le  cause  di  non  conformita'  lieve
accertate.