Art. 7. Obblighi informativi 1. L'impresa cui e' stato attribuito il rating e' tenuta a comunicare all'Autorita' ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, nonche' gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento. 2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorita' ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonche' gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento. 3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalita' indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.