(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                        Obblighi informativi 
 
1. L'impresa cui e' stato attribuito il rating e' tenuta a comunicare
all'Autorita'  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nei   propri
certificati camerali e qualunque evento che incida sul  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, nonche'  gli
eventi di cui al precedente articolo 6, commi  6  e  7,  entro  dieci
giorni  dal  verificarsi  degli  stessi,  pena  la  revoca   di   cui
all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento. 
2. Il Ministero dell'Interno e le  altre  pubbliche  amministrazioni,
per  quanto  di  loro  competenza,  non  appena  ne  siano  venuti  a
conoscenza, comunicano all'Autorita' ogni variazione intervenuta  nei
requisiti  di  cui  all'articolo  2  nonche'  gli   eventi   di   cui
all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento. 
3.  La  verifica  delle  variazioni  intervenute  nel  possesso   dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b)  e  c),  del
presente Regolamento viene effettuata secondo le  modalita'  indicate
nell'articolo 5, commi 5 e 6.