(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
        Disciplinare di produzione del Formaggio Castelmagno 
               Denominazione di Origine Protetta (DOP) 
 
 
                               Art. 1. 
 
    La Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno"  e'  riservata
esclusivamente al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.