(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Il formaggio "Castelmagno" e' ottenuto da latte di  vacca  crudo.
Le mungiture devono essere fino ad un massimo  di  quattro  mungiture
consecutive con eventuali aggiunte di  latte  ovino  e/o  caprino  in
percentuale da un minimo del 5 % ad un massima del 20%.  Il  bestiame
bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Bara'  Pustertaler,
Bruna, Pezzata Rossa  d'Oropa,  Pezzata  Rossa,  Montbeliard,  Grigio
Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci. 
    Le vacche che forniscono il latte per la DOP "Castelmagno" devono
essere sottoposte a mungitura non piu' di due volte al giorno. 
    Nell'ambito della gestione  aziendale  e'  vietato  il  ciclo  di
asciutta delle vacche fuori  dalla  zona  tipica  di  produzione;  ad
eccezione dei  capi  di  proprieta'  dei  margari,  in  relazione  ai
tradizionali cicli di monticazione e demonticazione. 
    L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente  ovino
e caprino deve essere costituita da foraggi verdi  od  affienati  che
derivano da prato, da  pascolo  e  da  fieno  di  prato  polifita  di
provenienza prevalente  dai  territori  dei  comuni  di  Castelmagno,
Pradleves e Monterosso Grana. 
    E' vietato l'uso di insilati di mais. 
    I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione
alimentare dovranno essere costituiti da  cereali,  leguminose,  sali
minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti. 
    Il formaggio DOP "Castelmagno" presenta una  forma  cilindrica  a
facce piane del diametro di 15-25 cm. Lo scalzo e' di  12-20  cm.  Il
peso di una forma varia  dai  2  ai  7  kg.  Le  caratteristiche  del
formaggio DOP sono riferite al periodo  minimo  di  stagionatura  (60
giorni). 
    Le caratteristiche del "Castelmagno"sono le seguenti: 
    Formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce  per
l'intero arco dell'anno, tranne che per la tipologia  d'alpeggio  che
viene prodotta nell'intervallo di tempo Maggio - Ottobre. 
      a) Crosta: non edibile,  sottile  di  colore  giallo-rossastro,
liscia, tendente al rigido e  regolare  ai  minimi  di  stagionatura;
assume invece un colore piu' scuro, si ispessisce  e  diventa  rugosa
con il progredire della stagionatura. 
      b)  Pasta:  bianco  perlaceo  o  bianco  avorio  ai  minimi  di
stagionatura, di colore giallo  ocrato  con  eventuali  venature  blu
verdastre all'interno col  progredire  della  stagionatura,  ottenute
anche  mediante  la  foratura  delle   forme   secondo   la   tecnica
tradizionale (manuale con ferri lunghi). 
      c) Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, piu' compatta
col progredire della stagionatura. 
      d) Sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai  minimi  di
stagionatura; piu' saporito col progredire della stagionatura. 
    La percentuale minima di grasso sulla Sostanza Secca e' del 34 %. 
    Il latte destinato  alla  trasformazione  in  "Castelmagno"  deve
essere esclusivamente crudo. Le mungiture devono essere  fino  ad  un
massimo di quattro mungiture consecutive. 
    E' consentito il raffreddamento del latte per  lo  stoccaggio  ad
una temperatura non inferiore ai 6° C. 
    Il  latte,  dopo  l'eventuale  scrematura  per  affioramento,  va
riscaldato alla temperatura di 30-38°C. 
    Non e' consentita  la  pastorizzazione  e  la  termizzazione  del
latte. E' vietato l'uso di fermenti. 
    La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e  38°C,
in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con
almeno il 70 % di chimosina). 
    Quando  il  coagulo  ha  raggiunto  un   sufficiente   grado   di
rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo
sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente
"la  laita'".  La  rottura  successiva  viene   effettuata   dapprima
grossolanamente e poi in modo  sempre  piu'  fine  sino  ad  ottenere
granuli caseosi omogenei,  delle  dimensioni  da  chicco  di  mais  a
nocciola. 
    La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua
agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine  di  facilitare  la
separazione della cagliata dalla laita' che si trova inglobata  nelle
maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata  cosi'
frantumata viene  lasciata  depositare  sul  fondo  della  caldaia  o
scaricata. 
    La cagliata viene messa in una tela asciutta  e  pulita  chiamata
"risola"  in  tessuto  vegetale  o  sintetico.  La  risola   va   poi
eventualmente  pressata  e  appesa  oppure  appoggiata  su  un  piano
inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore,  necessarie  perche'
il  siero  residuo  fuoriesca  senza  l'azione  di   pressatura.   E'
consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata. 
    Trascorso questo periodo di almeno  18  ore,  la  cagliata  viene
messa in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare  compreso
il legno), sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti  che  deve
avere una temperatura di almeno 10° C per un periodo che va dai 2  ai
4 giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la  cagliata
viene rotta  e  poi  finemente  tritata,  rimescolata  e  salata.  Il
prodotto viene  ora  avvolto  in  una  tela  in  tessuto  vegetale  o
sintetico, ed introdotto nelle "fascelle" di  formatura  in  legno  o
altro materiale idoneo ove rimane per almeno 1 giorno e sottoposta ad
una adeguata pressatura manuale o meccanica. 
    Sulla base delle fascelle viene posizionata una  matrice  recante
il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente
disciplinare di produzione. 
    E' consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per  dare
colore e consistenza alla crosta del formaggio. 
    La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed  umide
o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per  un
periodo minimo di 60 giorni  su  assi  di  legno  o  altro  materiale
idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra  i  5
°C ed i 15°C e l'umidita' tra il 70% ed il 98%, cosi'  da  assicurare
condizioni di temperatura ed umidita' tali da garantire le condizioni
necessarie per un corretto sviluppo delle muffe  naturali  e  tipiche
del Castelmagno D.O.P.. 
    Durante la stagionatura le forme potranno essere  spazzolate  e/o
lavate  utilizzando  sostanze  naturali,  che  non  abbiano   effetto
colorante diretto, onde contenere lo sviluppo di muffe indesiderate e
di acari.