(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    Il formaggio "Castelmagno" deve essere prodotto e stagionato  nel
territorio amministrativo dei seguenti comuni siti  in  provincia  di
Cuneo:  Castelmagno,  Pradleves,  Monterosso  Grana,  da  cui  dovra'
provenire anche il latte destinato alla trasformazione.