(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Il formaggio "Castelmagno" prodotto e stagionato puo' portare  la
menzione aggiuntiva "di Alpeggio" a condizione che: 
      il latte sia proveniente  esclusivamente  da  vacche,  capre  e
pecore mantenute al pascolo in alpeggio per un periodo  compreso  tra
l'inizio di maggio e la fine di ottobre. Gli  animali  devono  essere
alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale; 
      tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio; 
      la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.