Art. 5. Il formaggio "Castelmagno" prodotto e stagionato puo' portare la menzione aggiuntiva "di Alpeggio" a condizione che: il latte sia proveniente esclusivamente da vacche, capre e pecore mantenute al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre. Gli animali devono essere alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale; tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio; la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.