(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Il prodotto viene marchiato  all'origine  con  il  logo  impresso
sulla faccia a contatto con la base della fascella al  momento  della
formatura. Prima  dell'immissione  del  prodotto  al  consumo  verra'
apposta sul formaggio conforme un  contrassegno  identificativo,  che
costituisce il marchio di conformita', denominato "sventolina"  sulla
stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente
disciplinare di produzione. 
    Il marchio di origine e' costituito da  una  "C"  stilizzata  con
abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una  forma
ellittica di formaggio intagliato. Il marchio e'  realizzato  in  due
dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3  kg.  e
di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg. 
 
                         Marchio all'origine 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il formaggio "Castelmagno" essendo prodotto tutto al di sopra dei
600  m.  s.l.m.  reca  in  etichetta  la  dicitura  "prodotto   della
montagna";  quando  la  produzione  del  latte  e  la  caseificazione
avvengono al di  sopra  dei  1000  metri  s.l.m.,  il  formaggio  DOP
anziche' la dicitura "prodotto della montagna" rechera' in  etichetta
la dicitura "di alpeggio". 
    Nel caso di formaggio "Castelmagno" prodotto della  montagna,  la
scritta della sventolina sara' in campo colore blu. 
    Per il formaggio "Castelmagno" d'Alpeggio la sventolina  portera'
la menzione "DI ALPEGGIO" sulle quattro eliche che la compongono;  la
scritta "CASTELMAGNO"  sara'  in  campo  colore  verde  muschio  e  i
caratteri  della  scritta  "DI  ALPEGGIO",  posta  all'interno  della
scritta "CASTELMAGNO" , avranno un'altezza di 6 mm. 
 
                       Marchio di conformita' 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Su entrambe le scritte verra' riportata la dicitura  "crosta  non
edibile". 
    Indici colorimetri del marchio di conformita': Sventolina per  il
Castelmagno DOP "Prodotto della montagna": colore giallo  pantone  n°
101C,  colore  blu  reflex;  Sventolina  per  Castelmagno   DOP   "di
alpeggio": colore giallo pantone n° 101C,  colore  verde  pantone  n°
348C. 
    Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura  il  prodotto
potra' essere immesso al consumo  con  la  Denominazione  di  Origine
Protetta "Castelmagno". 
    Il marchio di conformita' e'  costituto  da  un  contrassegno  di
carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro
di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine. 
    I contrassegni devono recare le diciture  di  legge,  oltre  alla
dicitura Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno"  e,  se  del
caso, delle menzioni  aggiuntive  "prodotto  della  montagna"  o  "di
Alpeggio". 
    Tutti gli elementi utili alla  marchiatura,  contenenti  il  logo
costitutivo della Denominazione d'Origine  Protetta  che  costituisce
parte integrante del presente Disciplinare di Produzione  comprensivo
della sigla alfanumerica che identifica  il  casello  di  produzione,
sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi
diritto.