Art. 7. Il prodotto viene marchiato all'origine con il logo impresso sulla faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura. Prima dell'immissione del prodotto al consumo verra' apposta sul formaggio conforme un contrassegno identificativo, che costituisce il marchio di conformita', denominato "sventolina" sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione. Il marchio di origine e' costituito da una "C" stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Il marchio e' realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg. e di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg. Marchio all'origine Parte di provvedimento in formato grafico Il formaggio "Castelmagno" essendo prodotto tutto al di sopra dei 600 m. s.l.m. reca in etichetta la dicitura "prodotto della montagna"; quando la produzione del latte e la caseificazione avvengono al di sopra dei 1000 metri s.l.m., il formaggio DOP anziche' la dicitura "prodotto della montagna" rechera' in etichetta la dicitura "di alpeggio". Nel caso di formaggio "Castelmagno" prodotto della montagna, la scritta della sventolina sara' in campo colore blu. Per il formaggio "Castelmagno" d'Alpeggio la sventolina portera' la menzione "DI ALPEGGIO" sulle quattro eliche che la compongono; la scritta "CASTELMAGNO" sara' in campo colore verde muschio e i caratteri della scritta "DI ALPEGGIO", posta all'interno della scritta "CASTELMAGNO" , avranno un'altezza di 6 mm. Marchio di conformita' Parte di provvedimento in formato grafico Su entrambe le scritte verra' riportata la dicitura "crosta non edibile". Indici colorimetri del marchio di conformita': Sventolina per il Castelmagno DOP "Prodotto della montagna": colore giallo pantone n° 101C, colore blu reflex; Sventolina per Castelmagno DOP "di alpeggio": colore giallo pantone n° 101C, colore verde pantone n° 348C. Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potra' essere immesso al consumo con la Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno". Il marchio di conformita' e' costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine. I contrassegni devono recare le diciture di legge, oltre alla dicitura Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno" e, se del caso, delle menzioni aggiuntive "prodotto della montagna" o "di Alpeggio". Tutti gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo della Denominazione d'Origine Protetta che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di Produzione comprensivo della sigla alfanumerica che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.