Art. 8. Il formaggio puo' essere venduto al consumo sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato: in tali casi dovra' sempre essere riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo. L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve riportare il nome del produttore e dello stagionatore e deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve sempre consentire la visibilita' dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilita' del prodotto.